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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1026/2025 promossa da:
(Partita Iva n. ) con sede legale a Milano Controparte_1 P.IVA_1 in P.zza Durante n. 11 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dagli avv. Federico Camozzi ( , Massimo Nespoli Email_1
( e RA SC Email_2 ( del Foro di Milano e domiciliata Email_3 digitalmente presso le PEC dei medesimi avvocati
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._1 Fabrizio Belfiore ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito a Falconara Marittima (AN), Via Cavour n.2 nonché al domicilio digitale
Email_4
RESISTENTE
Avente ad oggetto
RAPPORTO DI AGENZIA
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
Nel merito: Condannare il Sig. a pagare a il complessivo Controparte_2 Controparte_1 importo di Euro 126.571,88, oltre interessi e rivalutazione dal 5.10.2020 al saldo di cui : Euro 122.108,88 in restituzione del Bonus nuova raccolta netta;
Euro 6.754,65, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso non concesso;
a dedurre in compensazione contabile le competenze relative ai mesi di settembre ed ottobre 2020, per Euro 1.986,55, nonché la quota del FIRR relativo all'ultimo anno di svolgimento del rapporto, pari ad Euro 305,10.
Condannare il resistente al pagamento in favore di delle Controparte_1 spese del presente giudizio.
Per la parte resistente :
Rigettare integralmente il ricorso proposto da perché Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e quindi: accertare e dichiarare la legittimità del recesso per giusta causa comunicato dal sig. il 05 ottobre 2020 ; escludere CP_2 qualsiasi obbligo di restituzione di somme percepite a titolo di “Bonus nuova raccolta netta” o di pagamento di indennità sostitutiva del preavviso;
ovvero con la statuizione che sarà ritenuta di giustizia.
Con il favore delle spese legali.
MOTIVAZIONE
La domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1 CP_2
– tra i quali nel periodo 16\11\2015-05\10\2020 è intercorso un contratto
[...] di agenzia in forza del quale la NC ha conferito al resistente l'incarico di consulente finanziario per la promozione ed il collocamento presso il pubblico dei prodotti meglio specificati nell'Allegato 1 al contratto medesimo – finalizzata ad ottenere dall'ex agente la restituzione dell'importo complessivo di Euro 126.571,88 di cui Euro 122.108,88 a titolo di restituzione del Bonus nuova raccolta netta ed Euro 6.754,65 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso non concesso , è meritevole di integrale accoglimento .
Risultano infatti circostanze documentali e pacifiche che :
1) contestualmente alla stipulazione del contratto di agenzia le parti abbiano sottoscritto dei separati accordi (denominati “Side Letter”) in forza dei quali la NC:
- “esclusivamente per un periodo massimo di 24 mesi”, si impegnava a corrispondere all'agente il “trattamento economico lordo” meglio descritto all'art. II.2 dell'accordo stesso e denominato “Bonus nuova raccolta netta”, calcolato “in misura percentuale sui risultati conseguiti dal Promotore nei primi 24 mesi di svolgimento del Rapporto”; - “visto l'obiettivo dichiarato dal Promotore di poter presentare altri promotori finanziari interessati ad instaurare un rapporto di agenzia con la NC che, una volta inseriti nella rete distributiva di quest'ultima, raggiungano complessivamente Euro 120.000.000 di Raccolta netta totale …. ed esclusivamente per un periodo di 24 mesi dalla data del suo inserimento” si impegnava a corrispondere al Sig. il “trattamento economico lordo” meglio CP_2 descritto all'art. II.2 dell'accordo stesso e denominato “Bonus nuova raccolta netta”, calcolato “in misura percentuale sui risultati conseguiti dai Promotori presentati ed inseriti nella nostra struttura nei primi 24 mesi di svolgimento del Rapporto ” con la espressa previsione contenuta nell'art. III.
1.3 per entrambi gli accordi che “in caso di recesso del Promotore per qualsiasi motivo o di recesso della per giusta causa dal Contratto prima della scadenza del CP_3 settantaduesimo mese successivo alla data di conclusione del contratto stesso, il Promotore sarà tenuto a restituire immediatamente tutte le incentivazioni di cui al punto II.2 percepite in esecuzione della Side Letter” .
2) la abbia dato regolare esecuzione alle previsioni contrattuali dianzi CP_3 richiamate provvedendo ad erogare all'agente il complessivo importo di Euro 122.108,88 (cfr. fatture nn. 4/2016, 8/2016, 11/2016, 1/2017, 4/2017, 8/2017, 11/2017, n. 1/2018, docc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) a titolo di Bonus nuova raccolta netta di cui all'art. II.2 della Side Letter erogato dalla “in via anticipata e CP_3 frazionata, con le modalità ed alle condizioni di seguito precisate, fermo restando che esso maturerà definitivamente in favore del Promotore decorsi settantadue mesi dalla data del perfezionamento del contratto, nella misura ed alle condizioni previste nel prosieguo del presente articolo”.
3) con PEC in data 05\10\2020 (e quindi ben prima della Controparte_2 scadenza contrattuale del settantaduesimo mese successivo alla data di conclusione del contratto di agenzia ) abbia comunicava alla il suo CP_3 immediato recesso dal contratto di agenzia con la nota il cui contenuto testuale viene di seguito trascritto : “ Oggetto: Dimissioni immediate per giusta causa . Con la presente sono ad esplicitare i motivi che mi hanno fatto maturare le dimissioni per la giusta causa in oggetto. In data 16.11.2015 ho sottoscritto un contratto con he mi gratificava in quanto avevo fatto una Controparte_1 scelta lavorativa specifica per poter usufruire professionalmente dei cosiddetti fondi "a la carte". In data 16.10.2017 con circ. 1634 viene comunicato alla Rete dei Consulenti la decisione della NC di decurtare arbitrariamente le provvigioni di Management Fee del 20%, qualora (come il sottoscritto) il portafoglio globale del consulente non avesse raggiunto per importi 1'80% del portafoglio globale in "Gestita Diversificata". Questa scelta aziendale mi ha creato grave nocumento commerciale e psicologico tanto che la mia attività professionale ne ha risentito fortemente portandomi ad una sorta di apatia lavorativa. Nonostante tutto ho continuato l'attività in ossequio al contratto che ci legava, ma con la nascita di e la conseguente Controparte_4 distribuzione dei propri fondi, mi sono sentito ancor più inadeguato sulla scelta lavorativa fatta quasi 5 anni orsono. Ritengo quindi queste motivazioni valide e sufficienti per recedere anticipatamente dal contratto. Salutandovi e ringraziandovi cordialmente, resto in attesa per le modalità di restituzione del materiale di vostra proprietà…” .
4) La con PEC in data 12\11\2020 abbia contestato la sussistenza della CP_3 giusta causa del recesso dell'ex agente al quale nell'occasione chiedeva il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e la restituzione del Bonus nuova raccolta netta erogato provvedendo inoltre ad inoltrare in data 19\07\2024 all'inottemperante formale atto di messa in mora rimasta prova di CP_2 riscontro .
Le ragioni della ricorrente appaiono pienamente condivisibili , essendo la CP_3 natura pretestuosa del recesso per giusta causa dell'ex agente comprovata dalle seguenti circostanze documentali e pacifiche :
− il recesso dell'agente in data 05\10\2020 del appare sicuramente intempestivo , facendo riferimento ad una modifica contrattuale risalente al 16\10\2017 (tre anni prima) ;
− la ha formalmente comunicato all'ex agente la variazione contrattuale in CP_3 data 16\10\2017 nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni previsto dall'art. 26, comma 1, lett. c) del mandato mentre il non ha comunicato CP_2 per iscritto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione che non intendeva accettare le suddette modifiche , da intendersi quindi come da lui accettate;
stabilendo a tale riguardo l'art. 26 terzo comma del mandato di agenzia a norma del quale “…qualora le modifiche indicate nei commi che precedono determinino variazioni sensibili delle condizioni economiche del rapporto (per tali intendendosi le riduzioni superiori al 20% del valore delle provvigioni di competenza del Promotore nell'anno precedente la variazione
…la NC ne darà comunicazione scritta al Promotore con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto dall'art. 14. Se entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione il Promotore non avrà comunicato per iscritto alla NC che non intende accettare le modifiche, queste si intenderanno da lui accettate…”.
− per come risulta dall'estratto dell'Albo dei Consulenti Finanziari dal sito dell'CF , risulta avere iniziato ad operare come promotore Controparte_2 finanziario su incarico della nuova preponente DEUTSCHE BANK S.p.a. concorrente di il giorno successivo ( 06\10\2025) a Controparte_1 quello della sua comunicazione di recesso per giusta causa : essendo questo con tutta evidenza il vero motivo che ha spinto il resistente a recedere ad nutum dal rapporto di agenzia in essere con la ricorrente. CP_3
Ne discende che il recesso dell'agente è stato operato in assenza di giusta causa e senza l'osservanza del preavviso contrattuale , motivo per il quale l'ex agente sarà tenuto a corrispondere alla NC le somme non contestate meglio specificate nelle conclusioni del ricorso a titolo di indennità sostitutiva del preavviso non concesso e di restituzione del Bonus nuova raccolta di cui all'art. II.2 della Side Letter erogato in via anticipata dalla . CP_3
A tale ultimo riguardo del tutto velleitaria è la pretesa - tardiva e strumentale - del ricorrente di inficiare la validità della clausola di stabilità contenuta nella Side Letter che in caso di recesso dell'agente imponeva a quest'ultimo l'obbligo di restituire il bonus erogatogli in via anticipata dalla NC .
Patto di stabilità quest'ultimo - mai messo in discussione ed al quale le parti hanno dato regolare attuazione per ben cinque anni - che è stato ritenuto legittimo dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito allegata dalla NC , dovendo essere conclusivamente richiamate sul punto :
− Cass. Sez. L. n. 19300 del 29/09/2015 (Rv. 637303 - 01) : “ …Deve, infatti, essere esclusa la denunciata natura vessatoria della clausola di stabilità quinquennale, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, secondo comma c.c.: non, in particolare, nelle restrizioni alla libertà contrattuale nei confronti dei terzi, per la previsione di un periodo di dodici mesi di preavviso ai soli fini della possibilità per la preponente di riliquidazione delle provvigioni in ragione del recesso anticipato dell'agente rispetto al patto di stabilità così da computarle su quanto effettivamente spettante sulla base del trattamento economico scelto dall'agente di erogazione provvigionale anticipata condizionata al raggiungimento degli obiettivi prefissati e concordati tra le parti…Neppure, tanto meno, ricorre un'ipotesi di nullità per difetto di causa, pienamente integrata dalla corrispettività delle prestazioni rese dall'agente in correlata ragione del trattamento economico liberamente convenuto…” .
− Cass. Sez. L. Ordinanza n. 18266 in data 11/07/2018 che ha ritenuto come la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. abbia portata generale e si applichi a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa: “…Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, deve ritenersi che gli anticipi provvigionali erogati dalla società mandante - secondo il meccanismo predisposto al fine di contemperare l'interesse dell'agente ad evitare l'alea di una ridotta capacità produttiva e quello della preponente a fissare, in linea tendenziale, la misura dei compensi provvigionali - una volta intervenuta la anticipata risoluzione del contratto, siano rimasti oggettivamente privi di una iuxta causa obligationis, ovvero di un valido titolo giustificativo, così come correttamente argomentato dalla Corte distrettuale…Conclusivamente, deve affermarsi che la provvigione erogata dalla preponente, pure in virtù dello statuto negoziale, ma in assenza della conclusione di contratti per la anticipata risoluzione del rapporto, non è sorretta da un titolo giustificativo e forma oggetto non di una domanda contrattuale, ma di una condictio indebiti soggetta a prescrizione decennale…” .
− Corte d'Appello di Brescia, Sez. Lavoro, in data 23\09\2021 : “ …Né è possibile sostenere ritenere che attraverso l'obbligo di stabilità unilateralmente assunto dall'agente si sia verificato comunque a carico dell'agente un risultato vietato dalla legge. Come affermato in maniera condivisibile dal primo giudice, l'agente infatti aveva comunque il diritto di recedere dal contratto prima del 31.12.2019 dando il regolare preavviso dal contratto, solo che in tal caso era vincolato a quanto previsto dalle parti per il caso di violazione del patto di stabilità. Del resto, la validità dei patti di stabilità nel settore… è stata riconosciuta, non solo dalla giurisprudenza di merito (si vedano le molte sentenze depositate in atti dalla società), ma anche dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 19300/15 ha condannato i promotori finanziari che avevano violato il patto di stabilità a pagare la penale prevista per la violazione del patto (oltre che l'indennità sostituiva del preavviso). In altri termini, nell'economia complessiva delle pattuizioni negoziali, l'attribuzione all'agente di compensi incentivanti ulteriori rispetto alle ordinarie provvigioni, trovava un
contro
-bilanciamento nell'obbligo di stabilità e nella possibilità della mandante di vincolare a sé il promotore per un determinato arco temporale, in modo da fidelizzarlo e costruire con lo stesso un percorso proficuo”.
− Tribunale di Modena Sez. Lavoro n. 288/2022 in data 7\07\2022 in una causa in cui parte era : “ …Il thema decidendum della presente CP_1 controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea di condanna del resistente al pagamento di tutte le somme dovute in seguito alla mancata restituzione degli anticipi premio ricevuti in esecuzione del rapporto inter partes dipanatosi dal 15.6.2012 al 29.12.2014 ed al pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Dalla produzione documentale in atti è emerso che (l'agente) ha effettivamente instaurato un rapporto di agenzia con la società per la promozione di prodotti e servizi finanziari, regolamentato secondo i termini e le condizioni del contratto e della Side Letter sottoscritti in data 15.6.2012. Allo stesso modo, risulta incontrovertibile la circostanza del recesso dal rapporto di agenzia ad opera (dell'agente), senza il preavviso di 3 mensilità previste dall'art. 14 del contratto di agenzia e con effetto immediato dalla ricezione della comunicazione di recesso avvenuta il 29.12.2014. Ne consegue il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere l'indennità di mancato preavviso…Risulta poi debitamente articolata in ricorso e provata dall'allegazione di documentazione contabile, la piena e regolare esecuzione delle pattuizioni contrattuali da parte della società, la quale ha provveduto a corrispondere all'agente, nel corso di svolgimento del rapporto, le somme a titolo di "bonus d'ingresso" e a titolo di anticipi del "bonus nuova raccolta netta", così come previste dal piano di incentivi fissati nella Side Letter e soggette ad immediata restituzione in caso di recesso del promotore prima della scadenza convenuta . Con riferimento al quantum debeatur, i conteggi allegati dalla ricorrente si pongono in linea di continuità con tale pacifica cornice fattuale…”.
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Controparte_1 con ricorso depositato il giorno 03\09\2025,disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : Controparte_2
1) Accertato che tra e nel periodo Controparte_1 Controparte_2 16\11\2015-05\10\2020 è intercorso un contratto di agenzia in forza del quale la NC ha conferito al resistente l'incarico di consulente finanziario per la promozione ed il collocamento presso il pubblico dei prodotti meglio specificati nell'Allegato 1 al contratto medesimo che si è risolto per il recesso anticipato dell'agente non assistito da giusta causa ed il conseguente diritto della CP_3 ricorrente a percepire dal resistente il complessivo importo di Euro 126.571,88 di cui : Euro 122.108,88 a titolo di restituzione del Bonus nuova raccolta netta in ottemperanza della clausola di stabilità di cui all'art. III.
1.3 della Side Letter;
Euro 6.754,65, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso non concesso;
a dedurre in compensazione contabile le competenze relative ai mesi di settembre ed ottobre 2020 pari a Euro 1.986,55 nonché la quota del FIRR relativo all'ultimo anno di svolgimento del rapporto, pari ad Euro 305,10
ON
a corrispondere a il complessivo Controparte_2 Controparte_1 importo di Euro 126.571,88 oltre agli interessi moratori al tasso previsto dal D.Lgs.
9.11.2012 n. 192 ed alla rivalutazione monetaria ex indici ISTAT dal 05\10\2020 al saldo .
2) Condanna la parte resistente alla rifusione in favore della Controparte_2 NC ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 6.748,00 ( di cui euro 880,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso a Rimini il giorno 09\12\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'