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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il BUnale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1524/2022 introdotta da:
, nata a [...], il [...] (CF. ), Parte_1 C.F._1 cittadina italiana ed egiziana, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Di Molfetta;
- ricorrente -
nei confronti di
, nato in [...] il [...], (C.F. Controparte_1
C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il BUnale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c.;
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia il BUnale Adito disattesa ogni contraria istanza:
-Dato atto del divorzio intervenuto tra le parti in forza di sentenza egiziana del 28.11.2023, passata in giudicato come documentato in atti ma non ancora trascritta in Italia, emettere i provvedimenti ritenuti idonei con riferimento allo status della ricorrente e del convenuto;
- Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, stabilendo che il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1 la figlia alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 9,00 alle ore 20,00 così come alternativamente trascorrerà la festività del Natale e il giorno dell'Angelo nonché la festività della Pasqua e del giorno di S. Stefano. La minore Per_1 di norma, trascorrerà con il padre sette giorni durante le vacanze natalizie, tre durante quelle pasquali e quindici le vacanze estive che i coniugi concorderanno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro;
pagina 1 di 6 - Posto il costo della vita in Italia, ove risiede abitualmente insieme alla madre, entrambe cittadine italiane, a tutela Per_1 del superiore interesse della minore, disporre a carico esclusivo del sig. il mantenimento Controparte_1 per quest'ultima, che si quantifica in un assegno mensile non inferio mento ISTAT;
detta somma dovrà essere corrisposta entro il 5 di ogni mese alla sig. ra mediante bonifico bancario;
Parte_1
- Disporre a carico del signor il pagamento, nella misura del 50%, di tutte le spese Controparte_1 straordinarie inerenti le spese tiche non offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, dentistiche ed ortodontiche, spese scolastiche (buoni pasto, tasse di iscrizione, libri di testo, spese di cartoleria, materiale elettronico, pre/dopo scuola, lezioni private, partecipazione ai corsi, gite scolastiche, attività ricreative), spese per attività sportive (attrezzatura, visita medica, tassa di iscrizione e costi), extrascolastiche, gite in Italia ed all'estero, vacanze presso colonie o centri estivi, boy scout, trasporto pubblico, purché preventivamente concordate. Tali somme verranno rimborsate al padre a fronte della presentazione dei giustificativi di spese entro il giorno 1 del mese successivo a quello in cui le spese, tutte debitamente documentate mediante esibizione di scontrini, quietanze, ricevute e/o fatture, sono state sostenute;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. Con ricorso depositato in data 22.06.2022 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 [...] chiedendo al BU di dichiarare la separazione perso Controparte_1 coniugi e di assumere i provvedimenti concernenti la figlia minore nata il 1° agosto 2018, ovvero Per_1 l'affidamento esclusivo a sé, la regolamentazione delle visite pater onoscimento di un contributo al mantenimento indiretto della figlia a carico del padre nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento del ricorso, la sig.ra ha rappresentato: Pt_1
- di aver contratto matrimonio con il sig. a IT El AM (Egitto) il 27.07.2017, trascritto in CP_1 Italia negli atti dello Stato civile del Comun ve Fissiraga, atto n. 3, parte II, serie C, anno 2018;
- che in data 01.08.2019 è nata la figlia Persona_2
- che il nucleo familiare ha fissato la propria residenza in Borghetto Lodigiano, Fraz. Vigarolo n. 35, presso la casa di proprietà esclusiva della sig.ra ; Pt_1
- che l'unione affettiva è venuta meno in ragione di insanabili contrasti tra i coniugi;
- che il sig. si è allontanato dalla casa familiare senza comunicare la propria nuova residenza;
CP_1
- che il sig. non provvede al mantenimento della figlia, fatta eccezione per il versamento mensile CP_1 di € 75,00 i dal mese di maggio 2022;
- di essersi laureata in ingegneria e di essere aiutata economicamente dalla propria famiglia;
- che il sig. trasporta in auto la figlia seppur privo di patente, e si rifiuta di rilasciare il CP_1 Per_1 proprio consenso per il rinnovo del passaporto della figlia.
1.2. All'udienza dinanzi al Presidente, tenutasi il 10.11.2022, è comparsa la sola sig. la quale ha Pt_1 reso le seguenti dichiarazioni: “Dal mese di giugno non vedo né sento mio marito, che ha a to la famiglia senza dare più notizie di sé. In Queste condizioni sono costretta a insistere per l'affido esclusivo e per le altre domande affidate al ricorso. Non so dove si trovi attualmente mio marito, ne se lavori e quanto guadagni. Al momento io sono disoccupata. Devo farmi mantenere dai miei genitori.”
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nessuno è comparso per il resistente.
Con ordinanza assunta in udienza, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha provveduto in conformità alle domande formulate dalla ricorrente in punto di affido esclusivo, collocamento, frequentazione e mantenimento della figlia.
pagina 2 di 6 1.3. Con memoria integrativa depositata in data 21.12.2022 la ricorrente ha chiesto che la separazione venga addebitata al marito e ha formulato istanza ex art. 156 c.c. volto ad ottenere l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento della minore da parte del datore di lavoro del sig. non avendo quest'ultimo mai versato alcunché. CP_1
1.4. All'udienza del 27.01.2023 la ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 156 c.p.c.
La sig.ra ha quindi reso le seguenti dichiarazioni: “L'indirizzo al quale sono stati notificati il ricorso e Pt_1 l'ordinanz ziale è quello della ex casa coniugale che ormai è stata venduta. Non so dove vive mio marito, non ho neppure il suo numero di telefono, ho chiesto queste informazioni al suo datore di lavoro ma non ha voluto darmele per ragioni di privacy. Lui ora percepisce al 100% l'assegno unico per i figli.
Lui sicuramente ha visto l'ordinanza presidenziale, l'ho inviata ai suoi genitori su Facebook ma non ho ricevuto risposta e mi hanno bloccato.
Il sig. non ha mai chiesto di vedere nostra figlia, però la settimana scorsa si è rivolto all'asilo per vederla e questo CP_1 mi ha urbata, un suo amico mi ha detto che proprio per quel giorno lui aveva comprato due biglietti per l'Egitto e mi ha detto di stare attenta.
Nostra figlia ha la cittadinanza italiane e egiziana. Non ha il passaporto italiano, solo quello egiziano. Ho instaurato diversi giudizi in Egitto per risolvere i problemi con mio marito, anche questo del passaporto. Ad esempio, ho dovuto ricorrere al BUnale egiziano per riuscire ad entrare in casa e prendere le mie cose. Ho anche instaurato un giudizio di divorzio in Egitto, mi pare a maggio 2022 ma non è ancora stato deciso in quanto lui non si presenta e le udienze vengono rigettate”.
1.5. Con ordinanza del 27.01.2023 la Giudice ha assegnato termine alla ricorrente per notificare l'istanza ex art. 156 c.p.c. alla controparte e per depositare la documentazione relativa al giudizio di divorzio dalla stessa instaurato in Egitto;
inoltre ha assegnato al resistente termine per depositare una breve nota difensiva in ordine all'istanza ex art. 156 c.c..
1.6. In data 15.03.2023 la ricorrente ha depositato copia del ricorso per il divorzio depositato presso il BUnale Egiziano.
1.7. All'udienza del 24.03.2023, fissata per la discussione dell'istanza ex art. 156 c.p.c., è comparso personalmente il sig. senza l'assistenza di un difensore, il quale ha dichiarato quanto segue: “Io CP_1 ho ricevuto solo la notifica dell'ordinanza del 27.01.2023, non ho mai ricevuto la notifica del ricorso, vorrei nominare un avvocato. Io so che mia moglie ha depositato in Egitto un ricorso per il divorzio ma a me non interessa.
Io vivo a Treviglio e lavoro là. Io non vedo mia figlia da maggio scorso, per il mantenimento di nostra figlia io pagato in Egitto delle somme di denaro ogni mese, ho tutte le ricevute, ho fatto i pagamenti ad un addetto del BUnale perché c'è un provvedimento del BUnale egiziano”.
La Giudice ha quindi rinviato all'udienza del 14.04.2023 al fine di consentire al resistente di costituirsi in giudizio con un difensore e ha invitato la ricorrente a depositare copia autentica del ricorso depositato in Egitto debitamente tradotto in italiano.
1.8. All'udienza del 14.04.2023 la procuratrice di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 156 c.p.c., ha precisato che il giudizio di divorzio è stato introdotto in Egitto successivamente al giudizio di separazione.
La sig.ra ha poi riferito che l'autorità giudiziaria egiziana, nell'ambito del giudizio di divorzio, Pt_1 ha conda l sig. a corrispondere la somma mensile di € 28,00 per il mantenimento della CP_1 minore, € 40,00 per i mantenimento e € 21,00 come contributo al pagamento del canone di locazione;
inoltre la ricorrente ha precisato che per poter incassare le somme versare dal sig. CP_1 deve recarsi personalmente in Egitto.
La procuratrice di parte ricorrente ha quindi chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il sig. comparso personalmente senza l'assistenza di un difensore, ha reso le seguenti CP_1 dichiara Non ho nominato un avvocato in quanto non l'ho trovato, chiedo un rinvio ad altra udienza per poter
pagina 3 di 6 nominare un difensore. Io ho pagato solo il mantenimento previsto in Egitto, non ho mai corrisposto la somma di € 300,00 prevista dal BUnale di Lodi perché ho solo uno stipendio”.
La Giudice, rigetta l'istanza di rinvio, ha assegnato alla ricorrente termine per depositare copia dei provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria egiziana e si è riservata di decidere sull'istanza ex art. 156 c.p.c.
1.9. All'udienza del 09.06.2023, fissata per l'esame dei provvedimenti egiziani, la procuratrice di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 156 c.p.c. e la sig.ra ha reso le Pt_1 seguenti dichiarazioni “io ho la cittadinanza italiana ed egiziana. Il sig. conti on versare il CP_1 mantenimento, non vede la figlia da giugno 2022 e non telefona per avere informazioni su di lei. Lui ha ancora la residenza a casa mia, quindi io devo pagare la tassa dei rifiuti anche per lui. Mi è stato riferito da mio zio che lui sta già cercando un'altra moglie”.
1.10. Con ordinanza del 05.07.2023 la Giudice ha accolto l'istanza ex art. 156 c.p.c. ordinando al datore di lavoro del sig. di pagare direttamente alla sig.ra la somma di € 300,00 mensili e ha CP_1 Pt_1 fissato udienza di ione delle conclusioni.
1.11. In data 20.10.2023 la Giudice ha trattenuto la causa in decisione, prendendo atto della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. da parte della ricorrente.
1.12. Con ordinanza del 27.11.2023 il Collegio ha rilevato che la documentazione versata in atti non consentiva di verificare la data di instaurazione del giudizio di divorzio in Egitto né di accertare se lo stesso si fosse o meno concluso con sentenza passata in giudicato, non essendo pertanto possibile decidere in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi proposta dalla ricorrente. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo, con termine per depositare documentazione idonea a verificare la data di instaurazione del giudizio di divorzio in Egitto nonché, ove già pronunciata, copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato, il tutto munito di traduzione asseverata.
1.13. In data 23.01.2024, parte ricorrente ha depositato copia asseverata dei tre provvedimenti dell'Autorità giudiziaria egiziana relativi rispettivamente alla casa, al mantenimento della minore e al mantenimento della moglie.
In data 11.03.2024 parte ricorrente ha depositato copia della sentenza di divorzio egiziana priva dell'attestazione del passaggio in giudicato della stessa.
1.14. All'udienza del 15.03.2024 la procuratrice di parte ricorrente ha riferito che la sentenza di divorzio egiziana non è stata trascritta in Italia e ha precisato le conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
1.15. Con ordinanza del 22.05.2024, il Collegio - esaminata la sentenza di divorzio e gli altri provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria egiziana e rilevata la necessità di accertarne l'efficacia nell'ordinamento italiano – ha rimesso la causa sul ruolo per acquisire la legge sostanziale e processuale egiziana in materia di divorzio e di attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze.
1.16. In data 04.06.2024, il BUnale ha ricevuto la normativa egiziana da parte del Ministero della Giustizia.
1.17. All'udienza del 04.10.2024 la Giudice ha trattenuto la causa in decisione e ha concesso alla ricorrente i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza di divorzio pronunciata dall'Autorità giudiziaria egiziana.
Dalla disamina della sentenza del 28.11.2023 emessa dalla Corte di Appello di RA, prodotta in copia e munita di traduzione, consta che: (i) la sig.ra aveva instaurato dinanzi al BUnale di Pt_1 Talkha un giudizio di divorzio conclusosi in data 22.0 on una sentenza di rigetto;
(ii) nel giudizio di divorzio di primo grado e nel successivo giudizio di appello il sig. ha partecipato con CP_1 l'assistenza di un difensore;
(iii) la Corte di Appello di RA ha annulla tenza di rigetto del BUnale di Talkha e ha dichiarato il divorzio irrevocabile tra i coniugi e Pt_1 CP_1
pagina 4 di 6 L'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di divorzio è circostanza riconosciuta dalla ricorrente e risulta, altresì, confermato dal certificato denominato “copia di iscrizione di divorzio” nel quale la sig.ra e il sig. engono identificati come “divorziata” e “divorziato”. Pt_1 CP_1
In ordine agli effetti che tale sentenza può spiegare nell'ordinamento italiano, il Collegio ritiene necessarie le precisazioni che seguono.
L'art. 64 della L n. 218/1995 – applicabile in quanto, con riferimento alla circolazione delle decisioni giudiziarie, i regolamenti UE non si applicano agli Stati terzi –prevede che “la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Il riconoscimento si sostanzia, come noto, nell'attribuzione alla decisione straniera della stessa imperatività ed efficacia che le è propria nello Stato in cui è stata pronunciata. In particolare, ai sensi dell'art. 64 cit., se la sentenza straniera riveste autorità di cosa giudicata nello Stato di origine e presenta gli ulteriori requisiti richiesti, le va attribuita la stessa efficacia di un giudicato nazionale anche nell'ordinamento italiano, senza bisogno di alcun riesame del merito.
Quanto alla pronuncia di divorzio in esame, nulla osta al riconoscimento della statuizione resa dall'autorità giudiziaria egiziana.
Tale giudice, infatti, ben poteva conoscere di tale domanda: la L. n. 764/1980 che ha ratificato la convenzione stipulata tra l'Italia e l'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 03.12.1977, prevede all'art. 2 che “In materia di stato e capacità delle persona sono competenti i tribunali dello Stato del quale, alla data della presentazione della domanda, la persona del cui stato o capacità si tratta, ha la cittadinanza”, pertanto, poiché sia la sig.ra e il sig. sono cittadini egiziani l'Autorità giudiziaria egiziana poteva conoscere della Pt_1 CP_1 domanda concernente lo status dei coniugi.
Inoltre, sono stati rispettati i diritti difensivi del sig. che è stato notiziato del procedimento e vi CP_1 si è costituito senza mai eccepire, a quanto consta tenza, la parallela pendenza del giudizio di separazione in Italia. La pronuncia divorzile, inoltre, risulta passata in giudicato e non è contraria ad altro provvedimento emesso in Italia, né poteva ritenersi sussistere una condizione di litispendenza, in quanto – secondo il condivisibile orientamento di legittimità (Cass. 2654/2021) non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione (in Italia) e di divorzio (all'estero).
Ne discende che la statuizione in questa sede invocata in punto di status – ossia la separazione coniugale
– è logicamente preclusa dal fatto che il vincolo matrimoniale è già stato aliunde sciolto.
3. Sull'improcedibilità della domanda di separazione e delle domande connesse
L'intervenuta pronuncia del divorzio tra le parti, resa nel giudizio egiziano, comporta l'impossibilità di accedere a un esame nel merito di ogni domanda in questa sede svolta dalla ricorrente.
Il Collegio aderisce all'orientamento della Cassazione (n. 24542/2016) che, in una fattispecie analoga a quella attuale, previa definizione del divorzio c.d. diretto nel Paese d'origine, ha rilevato che “il giudizio di divorzio svolto […] secondo la legge nazionale dei coniugi, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in Italia, anche in pendenza del giudizio separativo, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza”. Di conseguenza – cassando con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello che non aveva riconosciuto effetti al divorzio straniero –, la Cassazione ha evidenziato che, in caso sussistano gli ulteriori presupposti per il riconoscimento, dev'essere dichiarata la improcedibilità (sopravvenuta) di ogni altra domanda proposta nel giudizio di separazione. pagina 5 di 6 A tale insegnamento aderisce la giurisprudenza di merito (ex plurimis Trib. Monza, sent. 921/2020; Trib. Modena, sent. 449/2020; Trib. Torino, sent. 1621/23; di questo stesso Collegio, sent. n. 33/2024 e sent. n. 21/2025).
Quest'orientamento muove dalla condivisibile convinzione per cui – a prescindere dalla prevenzione tra i due giudizi, italiano (di separazione) e straniero (di divorzio) – una volta sopraggiunta la sentenza che dichiari sciolto il vincolo coniugale, al BUnale è preclusa qualsiasi statuizione non solo sulla separazione, ma su qualsiasi altra domanda che, contestualmente a quella separativa, sia stata proposta in giudizio.
D'altro canto, presupposto della pronuncia di separazione è l'esistenza – anche al momento della sentenza – del vincolo coniugale: venuto meno quest'ultimo, è logicamente impossibile predicare una qualsiasi statuizione in tal senso, non soltanto per le domande intimamente connesse alla separazione (addebito, assegno di mantenimento per il coniuge), ma anche per quelle che pure sono omogenee a quelle solitamente avanzate nel giudizio di divorzio (affidamento della prole, assegnazione della casa, assegno di mantenimento indiretto per i figli).
Ciò premesso, le domande formulate nel presente giudizio devono essere dichiarate improcedibili, secondo l'insegnamento della Cassazione in precedenza richiamato.
I provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal Presidente in data 10.11.2022 e l'ordinanza ex art. 156 c.p.c. assunta dalla Giudice relatrice in data 05.07.2023 cessano quindi i loro effetti con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza egiziana che ha pronunciato il divorzio.
Giova, infine, ricordare che il contributo al mantenimento per la figlia eventualmente versato dal sig. in forza dell'ordinanza presidenziale del 10.11.2022 non è soggetto a ripetizione per il periodo in CP_1 cui il provvedimento che lo aveva riconosciuto era ancora efficace, trattandosi di obbligazione avente natura alimentare, come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11863/2004).
4. Sulle spese di lite.
Nulla sulle spese di lite in ragione dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il BUnale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dà atto che con sentenza del 28.11.2023 la Corte di Appello di RA (Egitto) ha dichiarato il divorzio tra e;
Parte_1 Controparte_1
3) dichiara, per l'effetto, improcedibili tutte le domande proposte, in questo giudizio, da Pt_1 nei confronti di;
[...] Controparte_1
4) dichiara che l'ordinanza presidenziale del 10.11.2022 e l'ordinanza ex art. 156 c.p.c. del
05.07.2023 cessano ogni efficacia dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio egiziana;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 24.02.2025
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il BUnale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1524/2022 introdotta da:
, nata a [...], il [...] (CF. ), Parte_1 C.F._1 cittadina italiana ed egiziana, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Di Molfetta;
- ricorrente -
nei confronti di
, nato in [...] il [...], (C.F. Controparte_1
C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il BUnale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c.;
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia il BUnale Adito disattesa ogni contraria istanza:
-Dato atto del divorzio intervenuto tra le parti in forza di sentenza egiziana del 28.11.2023, passata in giudicato come documentato in atti ma non ancora trascritta in Italia, emettere i provvedimenti ritenuti idonei con riferimento allo status della ricorrente e del convenuto;
- Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, stabilendo che il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1 la figlia alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 9,00 alle ore 20,00 così come alternativamente trascorrerà la festività del Natale e il giorno dell'Angelo nonché la festività della Pasqua e del giorno di S. Stefano. La minore Per_1 di norma, trascorrerà con il padre sette giorni durante le vacanze natalizie, tre durante quelle pasquali e quindici le vacanze estive che i coniugi concorderanno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro;
pagina 1 di 6 - Posto il costo della vita in Italia, ove risiede abitualmente insieme alla madre, entrambe cittadine italiane, a tutela Per_1 del superiore interesse della minore, disporre a carico esclusivo del sig. il mantenimento Controparte_1 per quest'ultima, che si quantifica in un assegno mensile non inferio mento ISTAT;
detta somma dovrà essere corrisposta entro il 5 di ogni mese alla sig. ra mediante bonifico bancario;
Parte_1
- Disporre a carico del signor il pagamento, nella misura del 50%, di tutte le spese Controparte_1 straordinarie inerenti le spese tiche non offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, dentistiche ed ortodontiche, spese scolastiche (buoni pasto, tasse di iscrizione, libri di testo, spese di cartoleria, materiale elettronico, pre/dopo scuola, lezioni private, partecipazione ai corsi, gite scolastiche, attività ricreative), spese per attività sportive (attrezzatura, visita medica, tassa di iscrizione e costi), extrascolastiche, gite in Italia ed all'estero, vacanze presso colonie o centri estivi, boy scout, trasporto pubblico, purché preventivamente concordate. Tali somme verranno rimborsate al padre a fronte della presentazione dei giustificativi di spese entro il giorno 1 del mese successivo a quello in cui le spese, tutte debitamente documentate mediante esibizione di scontrini, quietanze, ricevute e/o fatture, sono state sostenute;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. Con ricorso depositato in data 22.06.2022 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 [...] chiedendo al BU di dichiarare la separazione perso Controparte_1 coniugi e di assumere i provvedimenti concernenti la figlia minore nata il 1° agosto 2018, ovvero Per_1 l'affidamento esclusivo a sé, la regolamentazione delle visite pater onoscimento di un contributo al mantenimento indiretto della figlia a carico del padre nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento del ricorso, la sig.ra ha rappresentato: Pt_1
- di aver contratto matrimonio con il sig. a IT El AM (Egitto) il 27.07.2017, trascritto in CP_1 Italia negli atti dello Stato civile del Comun ve Fissiraga, atto n. 3, parte II, serie C, anno 2018;
- che in data 01.08.2019 è nata la figlia Persona_2
- che il nucleo familiare ha fissato la propria residenza in Borghetto Lodigiano, Fraz. Vigarolo n. 35, presso la casa di proprietà esclusiva della sig.ra ; Pt_1
- che l'unione affettiva è venuta meno in ragione di insanabili contrasti tra i coniugi;
- che il sig. si è allontanato dalla casa familiare senza comunicare la propria nuova residenza;
CP_1
- che il sig. non provvede al mantenimento della figlia, fatta eccezione per il versamento mensile CP_1 di € 75,00 i dal mese di maggio 2022;
- di essersi laureata in ingegneria e di essere aiutata economicamente dalla propria famiglia;
- che il sig. trasporta in auto la figlia seppur privo di patente, e si rifiuta di rilasciare il CP_1 Per_1 proprio consenso per il rinnovo del passaporto della figlia.
1.2. All'udienza dinanzi al Presidente, tenutasi il 10.11.2022, è comparsa la sola sig. la quale ha Pt_1 reso le seguenti dichiarazioni: “Dal mese di giugno non vedo né sento mio marito, che ha a to la famiglia senza dare più notizie di sé. In Queste condizioni sono costretta a insistere per l'affido esclusivo e per le altre domande affidate al ricorso. Non so dove si trovi attualmente mio marito, ne se lavori e quanto guadagni. Al momento io sono disoccupata. Devo farmi mantenere dai miei genitori.”
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nessuno è comparso per il resistente.
Con ordinanza assunta in udienza, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha provveduto in conformità alle domande formulate dalla ricorrente in punto di affido esclusivo, collocamento, frequentazione e mantenimento della figlia.
pagina 2 di 6 1.3. Con memoria integrativa depositata in data 21.12.2022 la ricorrente ha chiesto che la separazione venga addebitata al marito e ha formulato istanza ex art. 156 c.c. volto ad ottenere l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento della minore da parte del datore di lavoro del sig. non avendo quest'ultimo mai versato alcunché. CP_1
1.4. All'udienza del 27.01.2023 la ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 156 c.p.c.
La sig.ra ha quindi reso le seguenti dichiarazioni: “L'indirizzo al quale sono stati notificati il ricorso e Pt_1 l'ordinanz ziale è quello della ex casa coniugale che ormai è stata venduta. Non so dove vive mio marito, non ho neppure il suo numero di telefono, ho chiesto queste informazioni al suo datore di lavoro ma non ha voluto darmele per ragioni di privacy. Lui ora percepisce al 100% l'assegno unico per i figli.
Lui sicuramente ha visto l'ordinanza presidenziale, l'ho inviata ai suoi genitori su Facebook ma non ho ricevuto risposta e mi hanno bloccato.
Il sig. non ha mai chiesto di vedere nostra figlia, però la settimana scorsa si è rivolto all'asilo per vederla e questo CP_1 mi ha urbata, un suo amico mi ha detto che proprio per quel giorno lui aveva comprato due biglietti per l'Egitto e mi ha detto di stare attenta.
Nostra figlia ha la cittadinanza italiane e egiziana. Non ha il passaporto italiano, solo quello egiziano. Ho instaurato diversi giudizi in Egitto per risolvere i problemi con mio marito, anche questo del passaporto. Ad esempio, ho dovuto ricorrere al BUnale egiziano per riuscire ad entrare in casa e prendere le mie cose. Ho anche instaurato un giudizio di divorzio in Egitto, mi pare a maggio 2022 ma non è ancora stato deciso in quanto lui non si presenta e le udienze vengono rigettate”.
1.5. Con ordinanza del 27.01.2023 la Giudice ha assegnato termine alla ricorrente per notificare l'istanza ex art. 156 c.p.c. alla controparte e per depositare la documentazione relativa al giudizio di divorzio dalla stessa instaurato in Egitto;
inoltre ha assegnato al resistente termine per depositare una breve nota difensiva in ordine all'istanza ex art. 156 c.c..
1.6. In data 15.03.2023 la ricorrente ha depositato copia del ricorso per il divorzio depositato presso il BUnale Egiziano.
1.7. All'udienza del 24.03.2023, fissata per la discussione dell'istanza ex art. 156 c.p.c., è comparso personalmente il sig. senza l'assistenza di un difensore, il quale ha dichiarato quanto segue: “Io CP_1 ho ricevuto solo la notifica dell'ordinanza del 27.01.2023, non ho mai ricevuto la notifica del ricorso, vorrei nominare un avvocato. Io so che mia moglie ha depositato in Egitto un ricorso per il divorzio ma a me non interessa.
Io vivo a Treviglio e lavoro là. Io non vedo mia figlia da maggio scorso, per il mantenimento di nostra figlia io pagato in Egitto delle somme di denaro ogni mese, ho tutte le ricevute, ho fatto i pagamenti ad un addetto del BUnale perché c'è un provvedimento del BUnale egiziano”.
La Giudice ha quindi rinviato all'udienza del 14.04.2023 al fine di consentire al resistente di costituirsi in giudizio con un difensore e ha invitato la ricorrente a depositare copia autentica del ricorso depositato in Egitto debitamente tradotto in italiano.
1.8. All'udienza del 14.04.2023 la procuratrice di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 156 c.p.c., ha precisato che il giudizio di divorzio è stato introdotto in Egitto successivamente al giudizio di separazione.
La sig.ra ha poi riferito che l'autorità giudiziaria egiziana, nell'ambito del giudizio di divorzio, Pt_1 ha conda l sig. a corrispondere la somma mensile di € 28,00 per il mantenimento della CP_1 minore, € 40,00 per i mantenimento e € 21,00 come contributo al pagamento del canone di locazione;
inoltre la ricorrente ha precisato che per poter incassare le somme versare dal sig. CP_1 deve recarsi personalmente in Egitto.
La procuratrice di parte ricorrente ha quindi chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il sig. comparso personalmente senza l'assistenza di un difensore, ha reso le seguenti CP_1 dichiara Non ho nominato un avvocato in quanto non l'ho trovato, chiedo un rinvio ad altra udienza per poter
pagina 3 di 6 nominare un difensore. Io ho pagato solo il mantenimento previsto in Egitto, non ho mai corrisposto la somma di € 300,00 prevista dal BUnale di Lodi perché ho solo uno stipendio”.
La Giudice, rigetta l'istanza di rinvio, ha assegnato alla ricorrente termine per depositare copia dei provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria egiziana e si è riservata di decidere sull'istanza ex art. 156 c.p.c.
1.9. All'udienza del 09.06.2023, fissata per l'esame dei provvedimenti egiziani, la procuratrice di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 156 c.p.c. e la sig.ra ha reso le Pt_1 seguenti dichiarazioni “io ho la cittadinanza italiana ed egiziana. Il sig. conti on versare il CP_1 mantenimento, non vede la figlia da giugno 2022 e non telefona per avere informazioni su di lei. Lui ha ancora la residenza a casa mia, quindi io devo pagare la tassa dei rifiuti anche per lui. Mi è stato riferito da mio zio che lui sta già cercando un'altra moglie”.
1.10. Con ordinanza del 05.07.2023 la Giudice ha accolto l'istanza ex art. 156 c.p.c. ordinando al datore di lavoro del sig. di pagare direttamente alla sig.ra la somma di € 300,00 mensili e ha CP_1 Pt_1 fissato udienza di ione delle conclusioni.
1.11. In data 20.10.2023 la Giudice ha trattenuto la causa in decisione, prendendo atto della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. da parte della ricorrente.
1.12. Con ordinanza del 27.11.2023 il Collegio ha rilevato che la documentazione versata in atti non consentiva di verificare la data di instaurazione del giudizio di divorzio in Egitto né di accertare se lo stesso si fosse o meno concluso con sentenza passata in giudicato, non essendo pertanto possibile decidere in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi proposta dalla ricorrente. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo, con termine per depositare documentazione idonea a verificare la data di instaurazione del giudizio di divorzio in Egitto nonché, ove già pronunciata, copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato, il tutto munito di traduzione asseverata.
1.13. In data 23.01.2024, parte ricorrente ha depositato copia asseverata dei tre provvedimenti dell'Autorità giudiziaria egiziana relativi rispettivamente alla casa, al mantenimento della minore e al mantenimento della moglie.
In data 11.03.2024 parte ricorrente ha depositato copia della sentenza di divorzio egiziana priva dell'attestazione del passaggio in giudicato della stessa.
1.14. All'udienza del 15.03.2024 la procuratrice di parte ricorrente ha riferito che la sentenza di divorzio egiziana non è stata trascritta in Italia e ha precisato le conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
1.15. Con ordinanza del 22.05.2024, il Collegio - esaminata la sentenza di divorzio e gli altri provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria egiziana e rilevata la necessità di accertarne l'efficacia nell'ordinamento italiano – ha rimesso la causa sul ruolo per acquisire la legge sostanziale e processuale egiziana in materia di divorzio e di attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze.
1.16. In data 04.06.2024, il BUnale ha ricevuto la normativa egiziana da parte del Ministero della Giustizia.
1.17. All'udienza del 04.10.2024 la Giudice ha trattenuto la causa in decisione e ha concesso alla ricorrente i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza di divorzio pronunciata dall'Autorità giudiziaria egiziana.
Dalla disamina della sentenza del 28.11.2023 emessa dalla Corte di Appello di RA, prodotta in copia e munita di traduzione, consta che: (i) la sig.ra aveva instaurato dinanzi al BUnale di Pt_1 Talkha un giudizio di divorzio conclusosi in data 22.0 on una sentenza di rigetto;
(ii) nel giudizio di divorzio di primo grado e nel successivo giudizio di appello il sig. ha partecipato con CP_1 l'assistenza di un difensore;
(iii) la Corte di Appello di RA ha annulla tenza di rigetto del BUnale di Talkha e ha dichiarato il divorzio irrevocabile tra i coniugi e Pt_1 CP_1
pagina 4 di 6 L'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di divorzio è circostanza riconosciuta dalla ricorrente e risulta, altresì, confermato dal certificato denominato “copia di iscrizione di divorzio” nel quale la sig.ra e il sig. engono identificati come “divorziata” e “divorziato”. Pt_1 CP_1
In ordine agli effetti che tale sentenza può spiegare nell'ordinamento italiano, il Collegio ritiene necessarie le precisazioni che seguono.
L'art. 64 della L n. 218/1995 – applicabile in quanto, con riferimento alla circolazione delle decisioni giudiziarie, i regolamenti UE non si applicano agli Stati terzi –prevede che “la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Il riconoscimento si sostanzia, come noto, nell'attribuzione alla decisione straniera della stessa imperatività ed efficacia che le è propria nello Stato in cui è stata pronunciata. In particolare, ai sensi dell'art. 64 cit., se la sentenza straniera riveste autorità di cosa giudicata nello Stato di origine e presenta gli ulteriori requisiti richiesti, le va attribuita la stessa efficacia di un giudicato nazionale anche nell'ordinamento italiano, senza bisogno di alcun riesame del merito.
Quanto alla pronuncia di divorzio in esame, nulla osta al riconoscimento della statuizione resa dall'autorità giudiziaria egiziana.
Tale giudice, infatti, ben poteva conoscere di tale domanda: la L. n. 764/1980 che ha ratificato la convenzione stipulata tra l'Italia e l'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 03.12.1977, prevede all'art. 2 che “In materia di stato e capacità delle persona sono competenti i tribunali dello Stato del quale, alla data della presentazione della domanda, la persona del cui stato o capacità si tratta, ha la cittadinanza”, pertanto, poiché sia la sig.ra e il sig. sono cittadini egiziani l'Autorità giudiziaria egiziana poteva conoscere della Pt_1 CP_1 domanda concernente lo status dei coniugi.
Inoltre, sono stati rispettati i diritti difensivi del sig. che è stato notiziato del procedimento e vi CP_1 si è costituito senza mai eccepire, a quanto consta tenza, la parallela pendenza del giudizio di separazione in Italia. La pronuncia divorzile, inoltre, risulta passata in giudicato e non è contraria ad altro provvedimento emesso in Italia, né poteva ritenersi sussistere una condizione di litispendenza, in quanto – secondo il condivisibile orientamento di legittimità (Cass. 2654/2021) non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione (in Italia) e di divorzio (all'estero).
Ne discende che la statuizione in questa sede invocata in punto di status – ossia la separazione coniugale
– è logicamente preclusa dal fatto che il vincolo matrimoniale è già stato aliunde sciolto.
3. Sull'improcedibilità della domanda di separazione e delle domande connesse
L'intervenuta pronuncia del divorzio tra le parti, resa nel giudizio egiziano, comporta l'impossibilità di accedere a un esame nel merito di ogni domanda in questa sede svolta dalla ricorrente.
Il Collegio aderisce all'orientamento della Cassazione (n. 24542/2016) che, in una fattispecie analoga a quella attuale, previa definizione del divorzio c.d. diretto nel Paese d'origine, ha rilevato che “il giudizio di divorzio svolto […] secondo la legge nazionale dei coniugi, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in Italia, anche in pendenza del giudizio separativo, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza”. Di conseguenza – cassando con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello che non aveva riconosciuto effetti al divorzio straniero –, la Cassazione ha evidenziato che, in caso sussistano gli ulteriori presupposti per il riconoscimento, dev'essere dichiarata la improcedibilità (sopravvenuta) di ogni altra domanda proposta nel giudizio di separazione. pagina 5 di 6 A tale insegnamento aderisce la giurisprudenza di merito (ex plurimis Trib. Monza, sent. 921/2020; Trib. Modena, sent. 449/2020; Trib. Torino, sent. 1621/23; di questo stesso Collegio, sent. n. 33/2024 e sent. n. 21/2025).
Quest'orientamento muove dalla condivisibile convinzione per cui – a prescindere dalla prevenzione tra i due giudizi, italiano (di separazione) e straniero (di divorzio) – una volta sopraggiunta la sentenza che dichiari sciolto il vincolo coniugale, al BUnale è preclusa qualsiasi statuizione non solo sulla separazione, ma su qualsiasi altra domanda che, contestualmente a quella separativa, sia stata proposta in giudizio.
D'altro canto, presupposto della pronuncia di separazione è l'esistenza – anche al momento della sentenza – del vincolo coniugale: venuto meno quest'ultimo, è logicamente impossibile predicare una qualsiasi statuizione in tal senso, non soltanto per le domande intimamente connesse alla separazione (addebito, assegno di mantenimento per il coniuge), ma anche per quelle che pure sono omogenee a quelle solitamente avanzate nel giudizio di divorzio (affidamento della prole, assegnazione della casa, assegno di mantenimento indiretto per i figli).
Ciò premesso, le domande formulate nel presente giudizio devono essere dichiarate improcedibili, secondo l'insegnamento della Cassazione in precedenza richiamato.
I provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal Presidente in data 10.11.2022 e l'ordinanza ex art. 156 c.p.c. assunta dalla Giudice relatrice in data 05.07.2023 cessano quindi i loro effetti con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza egiziana che ha pronunciato il divorzio.
Giova, infine, ricordare che il contributo al mantenimento per la figlia eventualmente versato dal sig. in forza dell'ordinanza presidenziale del 10.11.2022 non è soggetto a ripetizione per il periodo in CP_1 cui il provvedimento che lo aveva riconosciuto era ancora efficace, trattandosi di obbligazione avente natura alimentare, come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11863/2004).
4. Sulle spese di lite.
Nulla sulle spese di lite in ragione dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il BUnale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dà atto che con sentenza del 28.11.2023 la Corte di Appello di RA (Egitto) ha dichiarato il divorzio tra e;
Parte_1 Controparte_1
3) dichiara, per l'effetto, improcedibili tutte le domande proposte, in questo giudizio, da Pt_1 nei confronti di;
[...] Controparte_1
4) dichiara che l'ordinanza presidenziale del 10.11.2022 e l'ordinanza ex art. 156 c.p.c. del
05.07.2023 cessano ogni efficacia dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio egiziana;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 24.02.2025
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
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