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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 16/12/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2025
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 850/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 16 dicembre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. MOSCHINI PAOLA. Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
Per la dott.ssa , che esibisce delega dell'avv. Controparte_2 Persona_1
dello Stato Lionello Orcali.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 850/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
aChirignago (Ve) in Via della Madonnetta n. 27, CF. , difesa e C.F._1 rappresentata dall'Avv. PAOLA MOSCHINI (CF. , con Studio ad Adria (Ro) C.F._2
in Corso Vittorio Emanuele ll, 82 , ivi domiciliato;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_1
sede a in Via Massarotti n. 58, in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_2
(C.F. ), con sede a Corso Vittorio Emanuele Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
ll, 17, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis DALL'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO (CF , presso i cui uffici è legalmente domiciliata in P.IVA_3
Brescia, via Santa Caterina n. 6;
APPELLATO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 CP_2
236/2024 emessa nel procedimento n. 688/2024 RG, chiedendo: “nel merito: dichiararsi l'inammissibilità della comparsa avversaria e delle controdeduzioni e la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta per tutti i motivi indicati in atti;
- revocare, annullare, dichiarare la nullità dei verbali elevati e impugnati, per tutti i motivi indicati in narrativa e per tutti quelli che potessero derivare dai fatti di causa e/o dalla legge;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite del primo e del secondo grado di giudizio”.
pagina 2 di 5 Si è costituita in giudizio l'appellata , chiedendo il rigetto dell'appello proposto. Controparte_2
Non si è costituita la Polizia di Stato di CP_2
A seguito della prima udienza di comparizione, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione finale e per la pronuncia della sentenza, così, all'udienza del 9/12/2025, il Giudice, sentiti i difensori delle parti, ha dato lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza – allegata al verbale di causa – ai sensi dell'art. 437 c.p.c.. L'odierno appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha parzialmente rigettato il ricorso e confermato il verbale di contestazione n. PTR3067000717 emesso da Polstrada di Cremona del 25/1/2024, eccependo: a) l'inammissibilità della costituzione di parte resistente nel giudizio di primo grado e la mancata ottemperanza al disposto di cui all'art. 7 comma 7 D.lgs. 150/2011; b) la mancata prova delle violazioni contestate;
c) l'errore nella individuazione delle norme violate con conseguente illegittimità delle contestazioni mosse.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Polizia Stradale di essendosi CP_2
l'Avvocatura dello Stato costituita unicamente per conto della . Controparte_2
Peraltro, la Polizia stradale manca di legittimazione passiva in ordine all'appello in corso, che spetta invece, nella fattispecie per cui è causa, alla costituitasi. CP_2
Peraltro, anche nei confronti della , l'appello proposto (nei confronti unicamente del verbale CP_2 non annullato dal Giudice di prime cure) è infondato.
In primo luogo, l'art. 196 quater disp. att. c.p.c., per cui il deposito degli atti processuali e dei documenti di causa (ora anche innanzi al Giudice di Pace) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, non prevede espressamente la sanzione in caso di sua inosservanza, né tantomeno parla espressamente di nullità o inutilizzabilità degli atti.
Si ritiene dunque, in questi casi, di poter applicare il principio generale di conservazione degli atti e della inoperatività della invalidità nel caso di effettivo raggiungimento dello scopo dell'atto, dovendosi dunque sussumere il caso di specie in una ipotesi di mera irregolarità o nullità sanabile. Peraltro, a tale giudizio di inammissibilità, l'attore (venuto pacificamente a conoscenza dello scritto difensivo e dei documenti della , con cui ha avuto modo anche di confrontarsi) non ha allegato la lesione CP_2 specifica di un suo diritto di difesa (come visto, non sussistente).
E' peraltro infondato il rilievo per cui, in ipotesi di costituzione a mezzo PEC, il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare non assolto l'onere probatorio ex art. 7 comma 7 D.Lgs. 150/2011, e ciò in quanto: a) il Giudice di Pace non ha espressamente ordinato all'autorità di depositare la documentazione ai sensi della norma citata, ritenendo evidentemente esaustiva e tempestiva la produzione spontaneamente effettuata;
b) in ogni caso, anche la suddetta norma non prevede alcuna sanzione diretta per la sua eventuale violazione, prevedendosi solo (al comma 9) l'impossibilità per il
Giudice di emettere ordinanza di convalida in caso di mancata presentazione dell'opponente o del difensore all'udienza (cosa che nel caso di specie non è avvenuta); c) anche l'eventuale inammissibilità del deposito telematico degli atti e documenti, prevista in via generale dall'art. 196 quater disp. att. c.p.c. non comporta l'inammissibilità per estensione della documentazione di cui all'art. 7 comma 7 citato, il quale è una norma speciale che si applica anche ai soggetti terzi, qualora non legittimati direttamente a partecipare al giudizio.
In secondo luogo, in via generale con riferimento a tutti i motivi di appello incentrati sulla mancata prova delle rilevazioni degli agenti accertatori, si rileva che il verbale di accertamento dell'infrazione stradale fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale pagina 3 di 5 rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (v. Cass. civ, Sez. L, sent. n. 23800/2014; Cass. civ., sez. II, ord. n. 28149/2022; Cass. civ., Sez. II, ord. n.
12925/2025).
Nella fattispecie concreta in esame, l'installazione dei fari aggiuntivi, la mancata accensione dei fari anabbaglianti fuori dai centri abitati ed il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del conducente sono certamente fatti su cui ricade la fede privilegiata, quindi, l'allegazione e la prospettazione di un diverso svolgersi dei fatti rispetto a quello riportato nel verbale, nonché una differente ricostruzione della condotta concretante la contestata violazione avrebbero dovuto necessariamente essere veicolate attraverso la proposizione di una querela di falso. Adempimento, questo, che tuttavia l'opponente ha omesso.
In terzo luogo, con riferimento alla corretta individuazione delle norme del codice della strada violate, si rileva quanto segue.
La fattispecie contestata dell'aver posizionato n. 5 fari aggiuntivi tondi sopra la cabina del conducente deve sussumersi nella violazione di cui all'art. 72, comma 13, C.d.s., che punisce la condotta di cui utilizzi dispositivi, tra cui quelli di segnalazione visiva ed i illuminazione, difformi dai provvedimenti amministrativi emessi con Decreto del Ministro dei Trasporti, e non anche in quella di cui all'art. 78
C.d.s., che punisce la modifica ai dispositivi di equipaggiamento del veicolo e non il fatto che ne sono stati installati altri in sovrannumero. Inoltre, la disposizione di cui all'art. 192 comma 3 c.d.s. prevede provvedimenti che facoltativamente gli agenti possono adottare in aggiunta alla contestazione della violazione ed alla irrogazione della sanzione.
La fattispecie contestata del non aver acceso le luci anabbaglianti fuori dai centri abitati deve sussumersi nella violazione di cui all'art. 152, comma 2, C.d.s., che si riferisce ai dispositivi che vanno tenuti accesi durante la marcia e non anche ai dispositivi che devono essere eventualmente usati durante la sosta, come la disposizione di cui all'art. 153. Deve quindi trovare applicazione, in quanto norma speciale riferita proprio al caso di specie, l'art. 152.
Di conseguenza, va rigettato l'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite tra l'appellante e la , con riguardo alla presente fase di appello, seguono la CP_2 soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta dalle parti, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati con successive modificazioni.
Le spese di lite tra l'appellante e la Polizia di Stato, sempre con riguardo alla presente fase di appello, vanno invece dichiarate irripetibili, stante la contumacia della Polizia di Stato, risultata comunque vittoriosa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 850/2025
R.G., così statuisce: Co DICHIARA la contumacia di Polizia Stato di CP_2
RIGETTA l'appello proposto da Parte_1
pagina 4 di 5 CONDANNA a rifondere alla le spese del giudizio del presente Parte_1 Controparte_2 giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
DICHIARA irripetibili le spese di lite tra l'appellante e la Polizia di Stato di CP_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 850/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 16 dicembre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. MOSCHINI PAOLA. Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
Per la dott.ssa , che esibisce delega dell'avv. Controparte_2 Persona_1
dello Stato Lionello Orcali.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 850/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
aChirignago (Ve) in Via della Madonnetta n. 27, CF. , difesa e C.F._1 rappresentata dall'Avv. PAOLA MOSCHINI (CF. , con Studio ad Adria (Ro) C.F._2
in Corso Vittorio Emanuele ll, 82 , ivi domiciliato;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_1
sede a in Via Massarotti n. 58, in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_2
(C.F. ), con sede a Corso Vittorio Emanuele Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
ll, 17, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis DALL'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO (CF , presso i cui uffici è legalmente domiciliata in P.IVA_3
Brescia, via Santa Caterina n. 6;
APPELLATO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 CP_2
236/2024 emessa nel procedimento n. 688/2024 RG, chiedendo: “nel merito: dichiararsi l'inammissibilità della comparsa avversaria e delle controdeduzioni e la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta per tutti i motivi indicati in atti;
- revocare, annullare, dichiarare la nullità dei verbali elevati e impugnati, per tutti i motivi indicati in narrativa e per tutti quelli che potessero derivare dai fatti di causa e/o dalla legge;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite del primo e del secondo grado di giudizio”.
pagina 2 di 5 Si è costituita in giudizio l'appellata , chiedendo il rigetto dell'appello proposto. Controparte_2
Non si è costituita la Polizia di Stato di CP_2
A seguito della prima udienza di comparizione, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione finale e per la pronuncia della sentenza, così, all'udienza del 9/12/2025, il Giudice, sentiti i difensori delle parti, ha dato lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza – allegata al verbale di causa – ai sensi dell'art. 437 c.p.c.. L'odierno appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha parzialmente rigettato il ricorso e confermato il verbale di contestazione n. PTR3067000717 emesso da Polstrada di Cremona del 25/1/2024, eccependo: a) l'inammissibilità della costituzione di parte resistente nel giudizio di primo grado e la mancata ottemperanza al disposto di cui all'art. 7 comma 7 D.lgs. 150/2011; b) la mancata prova delle violazioni contestate;
c) l'errore nella individuazione delle norme violate con conseguente illegittimità delle contestazioni mosse.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Polizia Stradale di essendosi CP_2
l'Avvocatura dello Stato costituita unicamente per conto della . Controparte_2
Peraltro, la Polizia stradale manca di legittimazione passiva in ordine all'appello in corso, che spetta invece, nella fattispecie per cui è causa, alla costituitasi. CP_2
Peraltro, anche nei confronti della , l'appello proposto (nei confronti unicamente del verbale CP_2 non annullato dal Giudice di prime cure) è infondato.
In primo luogo, l'art. 196 quater disp. att. c.p.c., per cui il deposito degli atti processuali e dei documenti di causa (ora anche innanzi al Giudice di Pace) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, non prevede espressamente la sanzione in caso di sua inosservanza, né tantomeno parla espressamente di nullità o inutilizzabilità degli atti.
Si ritiene dunque, in questi casi, di poter applicare il principio generale di conservazione degli atti e della inoperatività della invalidità nel caso di effettivo raggiungimento dello scopo dell'atto, dovendosi dunque sussumere il caso di specie in una ipotesi di mera irregolarità o nullità sanabile. Peraltro, a tale giudizio di inammissibilità, l'attore (venuto pacificamente a conoscenza dello scritto difensivo e dei documenti della , con cui ha avuto modo anche di confrontarsi) non ha allegato la lesione CP_2 specifica di un suo diritto di difesa (come visto, non sussistente).
E' peraltro infondato il rilievo per cui, in ipotesi di costituzione a mezzo PEC, il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare non assolto l'onere probatorio ex art. 7 comma 7 D.Lgs. 150/2011, e ciò in quanto: a) il Giudice di Pace non ha espressamente ordinato all'autorità di depositare la documentazione ai sensi della norma citata, ritenendo evidentemente esaustiva e tempestiva la produzione spontaneamente effettuata;
b) in ogni caso, anche la suddetta norma non prevede alcuna sanzione diretta per la sua eventuale violazione, prevedendosi solo (al comma 9) l'impossibilità per il
Giudice di emettere ordinanza di convalida in caso di mancata presentazione dell'opponente o del difensore all'udienza (cosa che nel caso di specie non è avvenuta); c) anche l'eventuale inammissibilità del deposito telematico degli atti e documenti, prevista in via generale dall'art. 196 quater disp. att. c.p.c. non comporta l'inammissibilità per estensione della documentazione di cui all'art. 7 comma 7 citato, il quale è una norma speciale che si applica anche ai soggetti terzi, qualora non legittimati direttamente a partecipare al giudizio.
In secondo luogo, in via generale con riferimento a tutti i motivi di appello incentrati sulla mancata prova delle rilevazioni degli agenti accertatori, si rileva che il verbale di accertamento dell'infrazione stradale fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale pagina 3 di 5 rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (v. Cass. civ, Sez. L, sent. n. 23800/2014; Cass. civ., sez. II, ord. n. 28149/2022; Cass. civ., Sez. II, ord. n.
12925/2025).
Nella fattispecie concreta in esame, l'installazione dei fari aggiuntivi, la mancata accensione dei fari anabbaglianti fuori dai centri abitati ed il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del conducente sono certamente fatti su cui ricade la fede privilegiata, quindi, l'allegazione e la prospettazione di un diverso svolgersi dei fatti rispetto a quello riportato nel verbale, nonché una differente ricostruzione della condotta concretante la contestata violazione avrebbero dovuto necessariamente essere veicolate attraverso la proposizione di una querela di falso. Adempimento, questo, che tuttavia l'opponente ha omesso.
In terzo luogo, con riferimento alla corretta individuazione delle norme del codice della strada violate, si rileva quanto segue.
La fattispecie contestata dell'aver posizionato n. 5 fari aggiuntivi tondi sopra la cabina del conducente deve sussumersi nella violazione di cui all'art. 72, comma 13, C.d.s., che punisce la condotta di cui utilizzi dispositivi, tra cui quelli di segnalazione visiva ed i illuminazione, difformi dai provvedimenti amministrativi emessi con Decreto del Ministro dei Trasporti, e non anche in quella di cui all'art. 78
C.d.s., che punisce la modifica ai dispositivi di equipaggiamento del veicolo e non il fatto che ne sono stati installati altri in sovrannumero. Inoltre, la disposizione di cui all'art. 192 comma 3 c.d.s. prevede provvedimenti che facoltativamente gli agenti possono adottare in aggiunta alla contestazione della violazione ed alla irrogazione della sanzione.
La fattispecie contestata del non aver acceso le luci anabbaglianti fuori dai centri abitati deve sussumersi nella violazione di cui all'art. 152, comma 2, C.d.s., che si riferisce ai dispositivi che vanno tenuti accesi durante la marcia e non anche ai dispositivi che devono essere eventualmente usati durante la sosta, come la disposizione di cui all'art. 153. Deve quindi trovare applicazione, in quanto norma speciale riferita proprio al caso di specie, l'art. 152.
Di conseguenza, va rigettato l'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite tra l'appellante e la , con riguardo alla presente fase di appello, seguono la CP_2 soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta dalle parti, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati con successive modificazioni.
Le spese di lite tra l'appellante e la Polizia di Stato, sempre con riguardo alla presente fase di appello, vanno invece dichiarate irripetibili, stante la contumacia della Polizia di Stato, risultata comunque vittoriosa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 850/2025
R.G., così statuisce: Co DICHIARA la contumacia di Polizia Stato di CP_2
RIGETTA l'appello proposto da Parte_1
pagina 4 di 5 CONDANNA a rifondere alla le spese del giudizio del presente Parte_1 Controparte_2 giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
DICHIARA irripetibili le spese di lite tra l'appellante e la Polizia di Stato di CP_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5