Decreto cautelare 11 marzo 2026
Ordinanza collegiale 1 aprile 2026
Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 23/04/2026, n. 7393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7393 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07393/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02900/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2900 del 2026, proposto da
Dema di AN AT & C. - società in accomandita semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Strano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana 53, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale del Municipio Roma I, U.O. Amministrativa, E.Q. SUAP Ambito Prati, Ufficio Concessioni Occupazione di Suolo Pubblico (O.S.P.), numero repertorio CA/523/2026 del 26 febbraio 2026 numero protocollo CA/34690/2026 del 26 febbraio 2026 avente ad oggetto: “rigetto istanza di nuova concessione occupazione suolo pubblico – emergenza Covid-19 prot. CA/2020/164131 e della comunicazione di mantenimento prot. CA/2022/162943;
della nota del Municipio Roma I, U.O. Amministrativa, E.Q. SUAP Ambito Prati, Ufficio Concessioni Occupazione di Suolo Pubblico (O.S.P.), prot. CA/24973 del 12 febbraio 2026;
di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il consigliere AC NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il ricorso in esame Dema di AN AT & C. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale del Municipio Roma I, U.O. Amministrativa, E.Q. SUAP Ambito Prati, Ufficio Concessioni Occupazione di Suolo Pubblico (O.S.P.), 2numero repertorio CA/523/2026 del 26febbraio 2026 numero protocollo CA/34690/2026 del 26febbraio 2026 avente ad oggetto il “ rigetto istanza di nuova concessione occupazione suolo pubblico –emergenza Covid-19 prot. CA/2020/164131 e della comunicazione di mantenimento prot. CA/2022/162943 presentata dalla Dema di AN AT e C. S.a.s. per il locale in Via degli Ombrellari n. 25 ”,
Rilevato che la stessa ricorrente, nella sua prospettazione, afferma che Roma Capitale “ nel mese di novembre 2025, conseguentemente a quanto previsto da uno dei verbali oggetto di contestazione, con determinazione dirigenziale n. rep. CA/2445/2026 del 5 novembre 2025 n. prot. CA/217350/2026, ordinava il “divieto di prosecuzione e, per l’effetto, contestuale chiusura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente esercitata sull’intera superficie del locale, a carico della Dema di AN AT e C. s.a.s. -locale sito in Via Degli Ombrellari 25 ”, e precisa che tale atto non è stato impugnato dall’interessata, la quale, anzi, afferma in ricorso di avervi fatto acquiescenza tacita;
Considerato che la determinazione di rigetto impugnata è motivata sulla scorta dei seguenti motivi, ivi riportati come segue:
- “ MA esercita, in via residuale ed in una parte limitata dei locali della galleria d’arte e precisamente nell’area di 18,97 metri quadrati (cfr. planimetria dei locali –documento n. 08), congiuntamente all’attività prevalente, l’attività accessoria di somministrazione di cibi e bevande con laboratorio di gastronomia fredda ai sensi dell’art. 18 della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 35 del2010, in forza di regolare S.C.I.A. prot. n. CA/2014/190235 del 19 dicembre 2014 …”;
- “ a seguito del rapporto informativo precitato, lo scrivente SUAP ha adottato la Determinazione Dirigenziale rep.CA/2445/2025 del 05.11.2025 – prot. CA/217350/2025 – avente ad oggetto: “Divieto di prosecuzione e, per l’effetto, contestuale chiusura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente esercitata sull’intera superficie del locale, a carico della Dema di AN AT & C. s.a.s. – locale sito in Via degli Ombrellari n. 25 ”;
- che, infatti, la ricorrente “ al controllo effettuava la somministrazione di alimenti e bevande in via esclusiva, non effettuando la vendita come galleria d’arte, quindi priva del titolo idoneo. Di fatto il locale si presentava con tavoli e sedie poltrone e divani con i clienti intenti a consumare bevande e tagliere di salumi ordinati, serviti con assistenza al tavolo. Dell’attività di galleria, non riscontrata ed insignificante rispetto alla somministrazione in atto, erano presenti alcune stampe poste in modo casuale e distanti sui muri prive di descrizione e di prezzo talmente minimale, al punto che nessuno degli astanti ne notava la presenza, e che a dire del res. Sig. Ciacci, configuravano una galleria d’arte ”;
- “Anche qualora non fosse sussistente la limitazione sopra esposta, dagli elaborati grafici presentati risulta che l’OSP Covid-19 richiesta con prot. CA/2020/164131 e successiva comunicazione di mantenimento prot. CA/2022/162943 è in contrasto con il Codice della Strada poiché l’occupazione richiesta è posta sul lato della carreggiata opposta rispetto al fronte dell’esercizio” ;
Considerato che Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità dell’istanza cautelare per avvenuta rimozione della pedana con la quale avrebbe dovuto essere attuata l’occupazione a servizio dell’attività di somministrazione e l’infondatezza del ricorso nel merito;
- che la ricorrente si è opposta all’eccezione di improcedibilità, asserendo, con memoria, di avere -pur a fronte della nuova situazione di fatto- perdurante interesse alla decisione dell’istanza cautelare;
Considerato che con ordinanza n. 1507\2026 il Collegio ha ritenuto necessario ai fini del decidere richiedere a Roma Capitale di depositare in giudizio, entro giorni sette dalla comunicazione della detta ordinanza, una documentata relazione di chiarimenti in ordine alla portata, in termini di ambito spaziale, della determinazione Dirigenziale rep.CA/2445/2025 del 5.11.2025 prot. CA/217350/2025, ossia se la medesima abbia inibito l’attività di somministrazione sull’intera superficie di vendita interna al locale gestito dalla ricorrente, ovvero soltanto su parte di essa;
Rilevato che l’incombente è stato tempestivamente assolto mediante produzione di una relazione di servizio depositata in data 8 aprile 2026 da Roma Capitale, in cui si chiarisce che “… stante quanto previsto all’art. 85, c. 4, della Legge Regionale 22/2019, l’Ufficio ha adottato il provvedimento di divieto di prosecuzione e per l’effetto la contestuale chiusura dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande limitatamente all’esercizio abusivo sull’intera superficie del locale sito in Via degli Ombrellari n. 25. Il provvedimento è stato adottato con rep. CA/2445/2025 in data 05.11.2025 –prot. CA/217350/2025 –notificata con prot. CA/217965/2025 ”;
- che è stato altresì depositato in giudizio il provvedimento citato nella relazione, il cui testuale tenore conferma quanto riferito dall’Amministrazione;
Ritenuto che il ricorso, chiamato per la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, può essere definito mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti dal Presidente del Collegio, in quanto esso è infondato;
Rilevato che, a fronte di un provvedimento a motivazione plurima, la ricorrente ha svolto motivi di ricorso che contestano i capi di motivazione relativi al contrasto dell’occupazione con il Codice della strada, oltre che per vizi procedimentali;
- che, tuttavia, non risulta contestata, né oramai contestabile -essendo rimasto inoppugnato il relativo provvedimento- la determinazione Dirigenziale rep.CA/2445/2025 del 05.11.2025 prot. CA/217350/2025 – avente ad oggetto il divieto di prosecuzione e, per l’effetto, contestuale chiusura dell’attività di somministrazione, di alimenti e bevande per tutta la superficie del locale;
- che tale circostanza rende il ricorso in esame, volto al mantenimento e all’ampliamento di una occupazione di suolo pubblico inscindibilmente correlata alla -oramai vietata- attività di somministrazione, infondato;
- che, infatti, ove in astratto fossero fondati i motivi di censura proposti con il ricorso in esame, il provvedimento impugnato resterebbe sorretto dal capo di motivazione che fa riferimento al -consolidato- provvedimento inibitorio della somministrazione;
- che, come ripetuto dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, “In presenza di provvedimenti con motivazione plurima solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può determinarne l'illegittimità, con conseguente possibilità per il giudice amministrativo di disporne l'annullamento; laddove pertanto il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell'atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento.” (così, tra le molteplici più recenti, Consiglio di Stato sez. V, 20/08/2025, n.7093; TAR Lazio sez. II ter n. 19497/2025);
che, in ogni caso, il ricorso sarebbe infondato anche perché resta acclarato che a) la occupazione di suolo pubblico emergenziale richiede il carattere prevalente dell’attività di somministrazione, qui assente; b) che non è in nessun caso consentito un attraversamento della carreggiata da parte del personale (art. 12 comma 3 lettera j della DAC n. 21\2021);
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto siccome infondato, e che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale che forfetariamente liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento\00) oltre oneri riflessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
AC NA, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AC NA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO