TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 23/04/2026, n. 7393
TAR
Decreto cautelare 11 marzo 2026
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TAR
Ordinanza collegiale 1 aprile 2026
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Sentenza breve 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Vizi procedurali e sostanziali della determinazione di rigetto

    Il ricorso è infondato in quanto la determinazione impugnata è sorretta da un capo di motivazione autonomo e fondato, costituito dal precedente provvedimento di divieto di prosecuzione e chiusura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per l'intera superficie del locale. Tale provvedimento, rimasto inoppugnato, rende di fatto infondato il ricorso volto al mantenimento e ampliamento di un'occupazione di suolo pubblico inscindibilmente correlata all'attività vietata. Inoltre, anche in astratto, i motivi di censura sarebbero infondati poiché l'occupazione di suolo pubblico emergenziale richiede il carattere prevalente dell'attività di somministrazione, qui assente, e non è consentito un attraversamento della carreggiata.

  • Rigettato
    Vizi procedurali e sostanziali delle note impugnate

    Le note impugnate sono conseguenziali alla determinazione dirigenziale di rigetto, la quale è stata ritenuta infondata nel merito. Pertanto, anche le note, in quanto atti connessi e consequenziali, seguono la stessa sorte del provvedimento principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 23/04/2026, n. 7393
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7393
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo