CASS
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2025, n. 34792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34792 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RI EL nato a [...] il [...] avverso l’ ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro il 6/5/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA NI IN;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale DR MM che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, respingendo la richiesta di riesame proposta nell'interesse di NI AR, ha confermato l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 3 aprile 2025 che ha applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari nella veste di indiziato per i reati di usura aggravata e di estorsione in danno di IZ AR. Si addebita a NI AR di avere preteso interessi usurari da IZ AR in relazione ad un debito di IE MM nei confronti di RL PR, che il primo si era accollato, facendosi rilasciare diverse cambiali comprensive degli interessi, e di avere esercitato minaccia al fine di costringerlo al pagamento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34792 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 10/10/2025 2 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato, deducendo quanto segue. 2.1 Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni l’11 gennaio e il 26 settembre 2024 da parte della persona offesa IZ AR, eccezione già dedotta con specifici motivi di riesame, nonché violazione di norme processuali e in particolare degli artt. 63 e 191 cod.proc.pen., e vizio di motivazione in ordine alle argomentazioni in forza delle quali il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione nel provvedimento impugnato. Secondo il Tribunale, IZ AR non sarebbe concorrente nel reato di usura commesso dal PR, in quanto non conosceva il tasso di interesse usurario che RL PR avrebbe praticato in danno di IE MM, sicché non può ravvisarsi nei suoi confronti l'elemento psicologico del dolo. Nella ricostruzione dei fatti offerta dall’ordinanza IZ AR, accogliendo la richiesta di IE MM di essere accompagnato da RL PR per ottenere un prestito in denaro, aveva semplicemente supposto e comunicato allo MM che PR avrebbe potuto praticargli un tasso di interesse tra il 10 e il 15%, ma non ne era certo. Questa ricostruzione condivisa dal GIP e dal Tribunale è smentita radicalmente dalle stesse dichiarazioni di AR, il quale ha riferito di avere detto a MM che sicuramente PR gli avrebbe applicato un tasso di interesse. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Catanzaro, IZ AR era perfettamente consapevole delle condizioni usurarie del prestito e pertanto risponde di concorso nel reato di usura, avendo messo in contatto l'usuraio con l'usurato. Le dichiarazioni di AR relative al tasso di interesse avendo natura indiziante avrebbero dovuto essere rese con le garanzie di cui all'art. 63 cod.proc.pen., la cui ratio è quella di evitare che taluno, sentito dalla polizia giudiziaria come persona informata sui fatti, renda dichiarazioni indizianti auto ed eteroaccusatorie, senza la presenza di un difensore e ignorando le garanzie a sua tutela. IZ AR in entrambe le occasioni in cui è stato sentito non era assistito da difensore, né gli erano stati formulati gli avvisi di cui all'art. 63 cod.proc.pen., sicché le dichiarazioni debbono ritenersi inutilizzabili erga omnes. 2.2 Vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata e contraddittorietà processuale della stessa con alcuni atti di indagine e in particolare con i verbali di sommarie informazioni rese da AR e il tenore di due intercettazioni telefoniche, nonché violazione degli articoli 644, 629 e 61 primo comma n. 2 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i reati di estorsione ed usura e anche in merito alla contestata aggravante di cui all'articolo 644 quinto comma numero 3 cod.pen. oggetto di specifica censura e alla non contestata aggravante di cui all'articolo 644 comma quinto numero 4 cod.pen. riconosciuta dal Gip di Catanzaro. Il Tribunale ha infatti ritenuto raggiunta la gravità indiziaria in ordine ad un episodio di finanziamento realizzato da PR nei confronti di MM, trasformatosi poi in un prestito usurario da parte di PR e di NI AR nei confronti di 3 IZ AR, subentrato al calciatore nel debito. Osserva il ricorrente che nessuna ipotesi di concorso nel reato di usura lega PR a NI AR, sicché l'ordinanza indiziaria si fonda su una circostanza inesistente. Il Tribunale sostiene che NI AR si sarebbe accollato il debito di IZ AR nei confronti di RL PR pari a 10.000 €, pretendendo dal primo la maggior somma di 12.500 €, costringendolo quindi a sottoscrivere 5 cambiali da 2.500 € l'una, tra maggio e giugno 2023. Tale prospettazione si pone in contrasto con alcuni atti di indagine e in particolare con le dichiarazioni di IZ AR e il contenuto dei progressivi di intercettazione. La sottoscrizione delle cambiali è avvenuta in un periodo diverso rispetto a quello ritenuto dal riesame, e cioè non tra maggio e giugno, ma tra luglio e agosto;
NI AR si è accollato il debito di IZ AR, ma non ha preteso la corresponsione di 12.500 €; l'assunzione da parte di NI AR del debito di IZ AR nei confronti di RL PR è avvenuta per aiutare l'amico, dando in pagamento a RL PR al prezzo di 12.500 € un orologio di marca Rolex, sicché AR ha riferito che il debito di IZ, in seguito a questa cessione, era diventato di 12.500 €. Con questa affermazione non voleva fare riferimento ad un aumento del debito per interessi usurari, ma al passaggio del credito da RL PR a NI AR. Il debito di IZ AR nei confronti di RL PR era certamente aumentato e ciò trova conferma nel fatto che PR è indagato ed è stato attinto dalla custodia cautelare anche per usura;
l'importo del debito di AR nei confronti di PR emerge dalla telefonata intercorsa il 27 luglio 2023 tra AR e OR RA, nella quale il primo rappresenta all’altro di avere un debito nei confronti di PR pari ad almeno 12.500 € o addirittura a 15.000 €. Il Tribunale si sofferma sul contenuto di questa conversazione ma non considera che le cambiali erano detenute da PR e non dall'odierno ricorrente NI AR. In conclusione, secondo il tribunale del riesame NI AR a fronte di un debito di 10.000 € avrebbe preteso da IZ AR il rilascio di 5 cambiali per un importo di 12.500 €, imponendogli così un interesse di 2.500 €, ma questa conclusione è fondata su un ragionamento apodittico poiché IZ AR parlando con RA afferma che le cambiali sono in mano a RL PR, il rapporto di credito è ancora attivo con questo soggetto sicché il debito accollato da NI AR è di 12.500 € . Le 5 cambiali corrispondono a questo importo;
anche se il prezzo di acquisto del Rolex da parte di NI AR può essere stato di 10.000 €, come indicato dal tribunale di Catanzaro, tale importo non rileva ai fini dell'usura e della conseguente estorsione poiché l'orologio è stato ceduto al PR per il prezzo di 12.500 €, a compensazione e accollo del debito di 10.000 € del AR nei confronti del PR. Il Tribunale non ha fornito alcuna valutazione in ordine al contenuto di un'altra conversazione intercorsa il 6 dicembre tra BI LI e IZ AR, da cui emerge che NI aveva assunto il debito di 12.500 € mediante la cessione al medesimo prezzo del Rolex a RL PR. 4 E evidente che in forza di questa ricostruzione va escluso il carattere usurario del debito del AR perché mancano gli elementi tipici del reato di usura, nonché conseguentemente quelli del reato di estorsione. Il Tribunale ha, inoltre, omesso ogni valutazione in merito alla dedotta insussistenza di gravità indiziaria in relazione alla contestata aggravante di cui all'articolo 644 comma quinto n. 3 cod.pen. oggetto di censura e all'aggravante di cui all'articolo 644 comma quinto n. 4, cod.pen. mai contestata e comunque ugualmente riconosciuta dal GIP di Catanzaro, nonostante con i motivi di riesame fossero state entrambe censurate. 2.3 Vizio di motivazione e in relazione all'art. 274 lettere a) e c) cod.proc.pen. perché in punto di esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato nei confronti di NI AR il tribunale non ha fornito alcuna motivazione. In ordine poi al rischio di inquinamento probatorio ha fornito una motivazione carente e manifestamente illogica valorizzando il verbale di sommarie informazioni rese da IZ AR il 26 settembre 2024. NI AR è soggetto incensurato e l’ordinanza in punto di esigenze cautelari si è limitata ad indicare una serie di fatti e circostanze che riguardano esclusivamente RL PR, che non possono traslare in danno di NI AR, il quale è sottoposto a misura cautelare per un unico episodio di usura e per la correlata contestata estorsione nei confronti di IZ AR. Il Tribunale ha sottolineato l'esistenza di un consolidato sistema di prestiti usurari nel territorio di Catanzaro facente capo a RL PR, ma non esplicita elementi da cui desumere l'eventuale inserimento di NI AR all'interno di questo sistema. In ordine al pericolo di inquinamento probatorio il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese al riguardo da IZ AR, interpretandole tuttavia in modo non corretto poiché NI AR non ha avvicinato IZ ma lo ha incontrato casualmente in ragione del rapporto di subaffitto dei locali del B&B gestito da IZ AR, sicché si è trattato di un incontro occasionale che non può essere valorizzato come significativo di un pericolo di inquinamento probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1 Il primo motivo è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale che ha escluso che AR IZ abbia assunto la qualifica di indiziato e che nei suoi confronti siano mai sorti indizi di reità per ragioni formali, in quanto mai iscritto nel registro degli indagati, e per ragioni sostanziali, in quanto la sua condotta non configura un concorso nel delitto di usura. La censura è comunque manifestamente infondata poiché il Tribunale si sofferma adeguatamente sulla questione sollevata dalla difesa e la respinge con argomentazioni conformi ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza. La condotta 5 del AR il quale avrebbe accompagnato MM dal PR per chiedere un prestito in denaro non integra il concorso nel delitto di usura sia perché, come correttamente evidenziato AR aveva soltanto lo scopo di aiutare l'imputato e non di effettuare un'attività di intermediazione per un suo interesse, sia perché non era presente in occasione dell’accordo e della determinazione degli interessi, sia perché lo stesso MM sperava di non dover pagare interessi in ragione della sua notorietà e di potere ricambiare il PR prestando la propria immagine in favore della attività commerciale di quest’ultimo. 1.2 Le censure in merito alla gravità indiziaria non sono consentite poiché invocano una diversa ricostruzione del compendio indiziario, che è stato oggetto di attenta e puntigliosa ricostruzione da parte del tribunale, immune da travisamenti e manifeste illogicità. In estrema sintesi il ricorrente ha assunto il debito del AR in cambio della cessione al PR di un orologio che aveva pagato diecimila euro. Il Tribunale afferma che l’importo di 12.500 euro di cui alle cambiali sottoscritte dal AR ricomprendono anche il suo profitto, legato all’accollo del debito e hanno contenuto usurario, poiché a fronte di un debito acquistato permutando un oggetto del valore di diecimila euro, ha preteso la restituzione da parte del debitore di 12.500 euro. Trattasi di argomentazione logica e corretta in punto di diritto, cui il ricorrente contrappone una ricostruzione alternativa della vicenda secondo cui il surplus di valore sarebbe stato lucrato dal PR e non da AR. Ma si tratta di ricostruzione smentita dai dati di fatto e respinta motivatamente dal Tribunale il quale ha osservato che l’orologio dato in permuta per la cessione del debito vantato da PR è stato acquistato dal AR per il prezzo di 10.000 euro, sicché la cessione non ha comportato un lucro per PR, ma per lo stesso ricorrente, che ha ottenuto un sovraprezzo di 2.500 euro dal debitore ceduto, che ha sottoscritto le cambiali per 12.500 euro. Va osservato inoltre che il Tribunale sottolinea che da alcune conversazioni intercettate emerge che le cambiali rilasciate dal AR erano sette e non cinque, sicché la quota di interessi sarebbe di importo ancora più elevato. Il ricorso non propone specifiche questioni in ordine al carattere estorsivo della condotta, se non sotto il profilo della ritenuta liceità del credito del ricorrente nei confronti della persona offesa, che per le ragioni suindicate è stata esclusa. 1.3 Il motivo relativo alle esigenze cautelari è in parte fondato. Con riferimento al rischio di inquinamento probatorio, il Tribunale rende motivazione specifica e corretta, in quanto valorizza l’incontro intercorso tra IZ AR e NI AR, nel corso del quale quest’ultimo aveva chiesto al primo il contenuto del colloquio investigativo;
è pacifico ed emerge dal tenore degli atti che i due AR avevano anche altro genere di rapporti, in forza dei quali avrebbero potuto incontrarsi o sentirsi telefonicamente, ma nel caso in esame la condotta valorizzata dal Tribunale consiste nell’avere chiesto informazioni su quanto riferito all’Autorità giudiziaria, così esercitando una forma di pressione sul suo interlocutore;
episodio che 6 palesa il rischio che quest’ultimo possa essere più facilmente condizionato, anche in ragione dei rapporti economici esistenti. In conclusione la censura per un verso non è consentita, poiché invoca una diversa interpretazione dei fatti e valutazioni di merito che esulano dal sindacato di questa Corte, a fronte di una motivazione del Tribunale non manifestamente illogica sul punto;
e in parte è generica, poiché non si confronta con il nucleo centrale dell’argomentazione criticata, e cioè l’avere formulato domande alla persona offesa sul contenuto delle sue dichiarazioni. La censura è invece fondata limitatamente al ritenuto pericolo di recidiva, poiché in effetti il Tribunale, a pagina 12 dell’ordinanza impugnata, nel valutare la pericolosità sociale di NI AR, richiama esclusivamente le condotte del PR e la sua personalità, e non evidenzia elementi da cui desumere che i due indagati collaborassero tra loro e che AR fosse vicino al PR o coinvolto nelle sue attività illecite. A ciò si aggiunga che al ricorrente viene contestato un unico episodio di usura poi esitato in estorsione, che è insorto nell’ambito di un consolidato rapporto economico con il debitore, legato ad altre attività. 2. Per queste ragioni si rende necessario annullare l’ordinanza limitatamente alla motivazione sulla pericolosità sociale dell’indagato, trasmettendo gli atti al Tribunale di Catanzaro che provvederà a rivalutare la sussistenza del rischio di recidiva e, in caso di verifica negativa, a porre un termine alla misura cautelare disposta solo in ragione del ritenuto pericolo di inquinamento probatorio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309 comma 7 cod.proc.pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.. Roma 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA NI IN RO Messini D’Agostini
udita la relazione svolta dal Consigliere MA NI IN;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale DR MM che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, respingendo la richiesta di riesame proposta nell'interesse di NI AR, ha confermato l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 3 aprile 2025 che ha applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari nella veste di indiziato per i reati di usura aggravata e di estorsione in danno di IZ AR. Si addebita a NI AR di avere preteso interessi usurari da IZ AR in relazione ad un debito di IE MM nei confronti di RL PR, che il primo si era accollato, facendosi rilasciare diverse cambiali comprensive degli interessi, e di avere esercitato minaccia al fine di costringerlo al pagamento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34792 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 10/10/2025 2 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato, deducendo quanto segue. 2.1 Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni l’11 gennaio e il 26 settembre 2024 da parte della persona offesa IZ AR, eccezione già dedotta con specifici motivi di riesame, nonché violazione di norme processuali e in particolare degli artt. 63 e 191 cod.proc.pen., e vizio di motivazione in ordine alle argomentazioni in forza delle quali il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione nel provvedimento impugnato. Secondo il Tribunale, IZ AR non sarebbe concorrente nel reato di usura commesso dal PR, in quanto non conosceva il tasso di interesse usurario che RL PR avrebbe praticato in danno di IE MM, sicché non può ravvisarsi nei suoi confronti l'elemento psicologico del dolo. Nella ricostruzione dei fatti offerta dall’ordinanza IZ AR, accogliendo la richiesta di IE MM di essere accompagnato da RL PR per ottenere un prestito in denaro, aveva semplicemente supposto e comunicato allo MM che PR avrebbe potuto praticargli un tasso di interesse tra il 10 e il 15%, ma non ne era certo. Questa ricostruzione condivisa dal GIP e dal Tribunale è smentita radicalmente dalle stesse dichiarazioni di AR, il quale ha riferito di avere detto a MM che sicuramente PR gli avrebbe applicato un tasso di interesse. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Catanzaro, IZ AR era perfettamente consapevole delle condizioni usurarie del prestito e pertanto risponde di concorso nel reato di usura, avendo messo in contatto l'usuraio con l'usurato. Le dichiarazioni di AR relative al tasso di interesse avendo natura indiziante avrebbero dovuto essere rese con le garanzie di cui all'art. 63 cod.proc.pen., la cui ratio è quella di evitare che taluno, sentito dalla polizia giudiziaria come persona informata sui fatti, renda dichiarazioni indizianti auto ed eteroaccusatorie, senza la presenza di un difensore e ignorando le garanzie a sua tutela. IZ AR in entrambe le occasioni in cui è stato sentito non era assistito da difensore, né gli erano stati formulati gli avvisi di cui all'art. 63 cod.proc.pen., sicché le dichiarazioni debbono ritenersi inutilizzabili erga omnes. 2.2 Vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata e contraddittorietà processuale della stessa con alcuni atti di indagine e in particolare con i verbali di sommarie informazioni rese da AR e il tenore di due intercettazioni telefoniche, nonché violazione degli articoli 644, 629 e 61 primo comma n. 2 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i reati di estorsione ed usura e anche in merito alla contestata aggravante di cui all'articolo 644 quinto comma numero 3 cod.pen. oggetto di specifica censura e alla non contestata aggravante di cui all'articolo 644 comma quinto numero 4 cod.pen. riconosciuta dal Gip di Catanzaro. Il Tribunale ha infatti ritenuto raggiunta la gravità indiziaria in ordine ad un episodio di finanziamento realizzato da PR nei confronti di MM, trasformatosi poi in un prestito usurario da parte di PR e di NI AR nei confronti di 3 IZ AR, subentrato al calciatore nel debito. Osserva il ricorrente che nessuna ipotesi di concorso nel reato di usura lega PR a NI AR, sicché l'ordinanza indiziaria si fonda su una circostanza inesistente. Il Tribunale sostiene che NI AR si sarebbe accollato il debito di IZ AR nei confronti di RL PR pari a 10.000 €, pretendendo dal primo la maggior somma di 12.500 €, costringendolo quindi a sottoscrivere 5 cambiali da 2.500 € l'una, tra maggio e giugno 2023. Tale prospettazione si pone in contrasto con alcuni atti di indagine e in particolare con le dichiarazioni di IZ AR e il contenuto dei progressivi di intercettazione. La sottoscrizione delle cambiali è avvenuta in un periodo diverso rispetto a quello ritenuto dal riesame, e cioè non tra maggio e giugno, ma tra luglio e agosto;
NI AR si è accollato il debito di IZ AR, ma non ha preteso la corresponsione di 12.500 €; l'assunzione da parte di NI AR del debito di IZ AR nei confronti di RL PR è avvenuta per aiutare l'amico, dando in pagamento a RL PR al prezzo di 12.500 € un orologio di marca Rolex, sicché AR ha riferito che il debito di IZ, in seguito a questa cessione, era diventato di 12.500 €. Con questa affermazione non voleva fare riferimento ad un aumento del debito per interessi usurari, ma al passaggio del credito da RL PR a NI AR. Il debito di IZ AR nei confronti di RL PR era certamente aumentato e ciò trova conferma nel fatto che PR è indagato ed è stato attinto dalla custodia cautelare anche per usura;
l'importo del debito di AR nei confronti di PR emerge dalla telefonata intercorsa il 27 luglio 2023 tra AR e OR RA, nella quale il primo rappresenta all’altro di avere un debito nei confronti di PR pari ad almeno 12.500 € o addirittura a 15.000 €. Il Tribunale si sofferma sul contenuto di questa conversazione ma non considera che le cambiali erano detenute da PR e non dall'odierno ricorrente NI AR. In conclusione, secondo il tribunale del riesame NI AR a fronte di un debito di 10.000 € avrebbe preteso da IZ AR il rilascio di 5 cambiali per un importo di 12.500 €, imponendogli così un interesse di 2.500 €, ma questa conclusione è fondata su un ragionamento apodittico poiché IZ AR parlando con RA afferma che le cambiali sono in mano a RL PR, il rapporto di credito è ancora attivo con questo soggetto sicché il debito accollato da NI AR è di 12.500 € . Le 5 cambiali corrispondono a questo importo;
anche se il prezzo di acquisto del Rolex da parte di NI AR può essere stato di 10.000 €, come indicato dal tribunale di Catanzaro, tale importo non rileva ai fini dell'usura e della conseguente estorsione poiché l'orologio è stato ceduto al PR per il prezzo di 12.500 €, a compensazione e accollo del debito di 10.000 € del AR nei confronti del PR. Il Tribunale non ha fornito alcuna valutazione in ordine al contenuto di un'altra conversazione intercorsa il 6 dicembre tra BI LI e IZ AR, da cui emerge che NI aveva assunto il debito di 12.500 € mediante la cessione al medesimo prezzo del Rolex a RL PR. 4 E evidente che in forza di questa ricostruzione va escluso il carattere usurario del debito del AR perché mancano gli elementi tipici del reato di usura, nonché conseguentemente quelli del reato di estorsione. Il Tribunale ha, inoltre, omesso ogni valutazione in merito alla dedotta insussistenza di gravità indiziaria in relazione alla contestata aggravante di cui all'articolo 644 comma quinto n. 3 cod.pen. oggetto di censura e all'aggravante di cui all'articolo 644 comma quinto n. 4, cod.pen. mai contestata e comunque ugualmente riconosciuta dal GIP di Catanzaro, nonostante con i motivi di riesame fossero state entrambe censurate. 2.3 Vizio di motivazione e in relazione all'art. 274 lettere a) e c) cod.proc.pen. perché in punto di esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato nei confronti di NI AR il tribunale non ha fornito alcuna motivazione. In ordine poi al rischio di inquinamento probatorio ha fornito una motivazione carente e manifestamente illogica valorizzando il verbale di sommarie informazioni rese da IZ AR il 26 settembre 2024. NI AR è soggetto incensurato e l’ordinanza in punto di esigenze cautelari si è limitata ad indicare una serie di fatti e circostanze che riguardano esclusivamente RL PR, che non possono traslare in danno di NI AR, il quale è sottoposto a misura cautelare per un unico episodio di usura e per la correlata contestata estorsione nei confronti di IZ AR. Il Tribunale ha sottolineato l'esistenza di un consolidato sistema di prestiti usurari nel territorio di Catanzaro facente capo a RL PR, ma non esplicita elementi da cui desumere l'eventuale inserimento di NI AR all'interno di questo sistema. In ordine al pericolo di inquinamento probatorio il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese al riguardo da IZ AR, interpretandole tuttavia in modo non corretto poiché NI AR non ha avvicinato IZ ma lo ha incontrato casualmente in ragione del rapporto di subaffitto dei locali del B&B gestito da IZ AR, sicché si è trattato di un incontro occasionale che non può essere valorizzato come significativo di un pericolo di inquinamento probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1 Il primo motivo è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale che ha escluso che AR IZ abbia assunto la qualifica di indiziato e che nei suoi confronti siano mai sorti indizi di reità per ragioni formali, in quanto mai iscritto nel registro degli indagati, e per ragioni sostanziali, in quanto la sua condotta non configura un concorso nel delitto di usura. La censura è comunque manifestamente infondata poiché il Tribunale si sofferma adeguatamente sulla questione sollevata dalla difesa e la respinge con argomentazioni conformi ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza. La condotta 5 del AR il quale avrebbe accompagnato MM dal PR per chiedere un prestito in denaro non integra il concorso nel delitto di usura sia perché, come correttamente evidenziato AR aveva soltanto lo scopo di aiutare l'imputato e non di effettuare un'attività di intermediazione per un suo interesse, sia perché non era presente in occasione dell’accordo e della determinazione degli interessi, sia perché lo stesso MM sperava di non dover pagare interessi in ragione della sua notorietà e di potere ricambiare il PR prestando la propria immagine in favore della attività commerciale di quest’ultimo. 1.2 Le censure in merito alla gravità indiziaria non sono consentite poiché invocano una diversa ricostruzione del compendio indiziario, che è stato oggetto di attenta e puntigliosa ricostruzione da parte del tribunale, immune da travisamenti e manifeste illogicità. In estrema sintesi il ricorrente ha assunto il debito del AR in cambio della cessione al PR di un orologio che aveva pagato diecimila euro. Il Tribunale afferma che l’importo di 12.500 euro di cui alle cambiali sottoscritte dal AR ricomprendono anche il suo profitto, legato all’accollo del debito e hanno contenuto usurario, poiché a fronte di un debito acquistato permutando un oggetto del valore di diecimila euro, ha preteso la restituzione da parte del debitore di 12.500 euro. Trattasi di argomentazione logica e corretta in punto di diritto, cui il ricorrente contrappone una ricostruzione alternativa della vicenda secondo cui il surplus di valore sarebbe stato lucrato dal PR e non da AR. Ma si tratta di ricostruzione smentita dai dati di fatto e respinta motivatamente dal Tribunale il quale ha osservato che l’orologio dato in permuta per la cessione del debito vantato da PR è stato acquistato dal AR per il prezzo di 10.000 euro, sicché la cessione non ha comportato un lucro per PR, ma per lo stesso ricorrente, che ha ottenuto un sovraprezzo di 2.500 euro dal debitore ceduto, che ha sottoscritto le cambiali per 12.500 euro. Va osservato inoltre che il Tribunale sottolinea che da alcune conversazioni intercettate emerge che le cambiali rilasciate dal AR erano sette e non cinque, sicché la quota di interessi sarebbe di importo ancora più elevato. Il ricorso non propone specifiche questioni in ordine al carattere estorsivo della condotta, se non sotto il profilo della ritenuta liceità del credito del ricorrente nei confronti della persona offesa, che per le ragioni suindicate è stata esclusa. 1.3 Il motivo relativo alle esigenze cautelari è in parte fondato. Con riferimento al rischio di inquinamento probatorio, il Tribunale rende motivazione specifica e corretta, in quanto valorizza l’incontro intercorso tra IZ AR e NI AR, nel corso del quale quest’ultimo aveva chiesto al primo il contenuto del colloquio investigativo;
è pacifico ed emerge dal tenore degli atti che i due AR avevano anche altro genere di rapporti, in forza dei quali avrebbero potuto incontrarsi o sentirsi telefonicamente, ma nel caso in esame la condotta valorizzata dal Tribunale consiste nell’avere chiesto informazioni su quanto riferito all’Autorità giudiziaria, così esercitando una forma di pressione sul suo interlocutore;
episodio che 6 palesa il rischio che quest’ultimo possa essere più facilmente condizionato, anche in ragione dei rapporti economici esistenti. In conclusione la censura per un verso non è consentita, poiché invoca una diversa interpretazione dei fatti e valutazioni di merito che esulano dal sindacato di questa Corte, a fronte di una motivazione del Tribunale non manifestamente illogica sul punto;
e in parte è generica, poiché non si confronta con il nucleo centrale dell’argomentazione criticata, e cioè l’avere formulato domande alla persona offesa sul contenuto delle sue dichiarazioni. La censura è invece fondata limitatamente al ritenuto pericolo di recidiva, poiché in effetti il Tribunale, a pagina 12 dell’ordinanza impugnata, nel valutare la pericolosità sociale di NI AR, richiama esclusivamente le condotte del PR e la sua personalità, e non evidenzia elementi da cui desumere che i due indagati collaborassero tra loro e che AR fosse vicino al PR o coinvolto nelle sue attività illecite. A ciò si aggiunga che al ricorrente viene contestato un unico episodio di usura poi esitato in estorsione, che è insorto nell’ambito di un consolidato rapporto economico con il debitore, legato ad altre attività. 2. Per queste ragioni si rende necessario annullare l’ordinanza limitatamente alla motivazione sulla pericolosità sociale dell’indagato, trasmettendo gli atti al Tribunale di Catanzaro che provvederà a rivalutare la sussistenza del rischio di recidiva e, in caso di verifica negativa, a porre un termine alla misura cautelare disposta solo in ragione del ritenuto pericolo di inquinamento probatorio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309 comma 7 cod.proc.pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.. Roma 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA NI IN RO Messini D’Agostini