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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 507/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 673/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15834/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015562638 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5995/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15834/2/2024 dell'11 novembre 2024, depositata il 13 novembre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso avviso di intimazione n. 07120249015562638, relativo a IRPEF e addizionale comunale dell'anno 2009, per un importo complessivo di € 16.381,66, derivante dalla cartella n. 07120130032586501000, notificata – secondo l'amministrazione – in data 31 maggio 2013.
Il contribuente ha eccepito la nullità dell'atto per diversi motivi: la mancata notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione del credito;
la mancata allegazione degli atti prodromici in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente;
un presunto difetto di motivazione dell'intimazione; nonché l'assenza di indicazioni sulle modalità di calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate – CO si è costituita in giudizio, sostenendo la piena legittimità del proprio operato, producendo copia delle notifiche inviate al ricorrente e chiamando in causa l'Ente creditore, che però non si era costituito.
Il Giudice di primo grado, con motivazione alla quale si rinvia, ha rigettato il ricorso.
Ha innanzitutto rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 220/2023, entrato in vigore prima della proposizione del ricorso (29 giugno 2024), le eccezioni di vizi di notifica riferite ad atti emessi da ente diverso dall'agente della riscossione devono essere rivolte anche nei confronti dell'ente creditore.
Poiché il contribuente non ha notificato il ricorso anche a quest'ultimo, le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che essa non si fosse maturata. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia risultava infatti che la cartella del 31 maggio 2013 era stata regolarmente notificata, con firma per ricevuta da parte di un familiare convivente. Inoltre, nel corso degli anni successivi, al contribuente erano state notificate altre intimazioni interruttive: il 26 giugno 2018, il 6 luglio 2018, il 9 giugno 2022 e infine il 14 maggio 2024.
Tali atti avevano mantenuto viva la pretesa tributaria e dimostravano la piena conoscenza da parte del ricorrente del credito vantato dall'amministrazione.
La Corte ha poi escluso la fondatezza delle altre eccezioni.
Non sussisteva l'obbligo di allegare copia della cartella all'avviso di intimazione, come stabilito dall'art. 50, comma 2, DPR 602/1973.
L'atto impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato, con l'indicazione dell'ingiunzione fiscale prodromica, della data di emissione e notifica, del tributo dovuto e dell'importo richiesto.
Anche la contestazione sugli interessi è stata ritenuta infondata, poiché l'art. 30 DPR 602/1973 prevede espressamente che, trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella senza che sia intervenuto il pagamento, maturino interessi di mora al tasso fissato annualmente dal Ministero delle Finanze.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso e condannato il contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale decisione ha proposto appello il contribuente, fondando il gravame su un unico motivo: la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi della cartella del 2013, presupposta all'intimazione del 2024; articolando i motivi di seguito riportati: ha dedotto la violazione dell'art. 2948 c.c. e delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la cartella del 31 maggio 2013 aveva fatto decorrere il termine quinquennale per sanzioni e interessi, già spirato il 31 maggio 2018. Ha affermato che la successiva intimazione del 26 giugno 2018 (n. 07120179048217085000) non poteva interrompere la prescrizione, in quanto già maturata;
ha richiamato la Cassazione, ordinanza n. 16743/2024, la quale ha stabilito che il contribuente può eccepire la prescrizione in sede di impugnazione di un secondo avviso di intimazione, anche se non ha contestato il primo.
Ha osservato che la prescrizione va verificata dalla data della cartella fino alla data della prima intimazione: ha fatto riferimento alla Cassazione n. 454/2020 e ad altre pronunce (Cass. 20867/2018; Cass. 3121/2011), ribadendo che la mancata impugnazione della cartella non trasforma la prescrizione quinquennale in decennale. Ha ricordato che solo un titolo giudiziale definitivo può determinare la conversione del termine ai sensi dell'art. 2953 c.c., come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016; ha censurato la decisione di primo grado per aver applicato la prescrizione decennale anche a sanzioni e interessi, in contrasto con la giurisprudenza costante che applica invece la prescrizione quinquennale (Cass. 9214/2021;
Cass. 20955/2020; Cass. 13258/2022; Cass. 27055/2022); ha richiamato anche l'ordinanza Cassazione n.
8120/2021, secondo cui le sanzioni tributarie e gli interessi si estinguono decorso il termine di cinque anni, salvo titolo giudiziale, e ha citato recenti decisioni della GT CA (sentt. n. 2374/2024 e 6841/2024) che hanno confermato questo orientamento;
ha ribadito che la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione comporta soltanto l'irrevocabilità del credito, ma non muta la disciplina della prescrizione.
Pertanto, al 31 maggio 2018 erano già prescritte le sanzioni e gli interessi relativi alla cartella del 2009.
Con proprie controdeduzioni si è costituita l'Agenzia delle Entrate – CO chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni: ha ribadito che la cartella n. 07120130032586501000 è stata regolarmente notificata il 31 maggio 2013, circostanza già provata in primo grado e non oggetto di contestazione in appello, ha ricordato che l'intimazione del 26 giugno 2018 aveva interrotto validamente la prescrizione.
Secondo l'Agenzia, il termine di cinque anni non era ancora decorso, poiché la prescrizione aveva iniziato a decorrere solo dal 31 luglio 2013, ovvero dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica della cartella, momento in cui il credito era divenuto esigibile e l'amministrazione poteva attivare l'esecuzione forzata (art. 2935 c.c.); ha richiamato giurisprudenza di merito (Comm. trib. prov. Bari, sent. n. 229/2010) e di legittimità, in particolare la Cassazione, Sez. V, sentenza n. 21915 del 2 agosto 2024, che ha confermato il principio secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella.
Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 7 ottobre 2025, il Collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato, condividendosi integralmente la motivazione della sentenza impugnata.
Invero, si ritiene condivisibile la prospettazione difensiva dell'Agenzia delle Entrate – CO, la quale ha correttamente evidenziato come la cartella di pagamento n. 07120130032586501000 sia stata ritualmente notificata in data 31 maggio 2013. Tale circostanza, già accertata dal giudice di primo grado, non è stata oggetto di specifica contestazione in sede di appello, risultando dunque pacifica tra le parti.
Parimenti fondata è l'argomentazione secondo cui l'intimazione di pagamento notificata il 26 giugno 2018 ha validamente interrotto il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Va osservato, inoltre, che il termine quinquennale di prescrizione non può ritenersi decorso, poiché – come correttamente sostenuto dall'Agenzia – esso ha iniziato a decorrere soltanto dal 31 luglio 2013, ossia dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica della cartella, momento in cui il credito è divenuto esigibile e l'Amministrazione ha acquisito la possibilità giuridica di procedere all'esecuzione forzata, in conformità a quanto previsto dall'art. 2935 c.c.
A conforto di tale ricostruzione si richiama la giurisprudenza di merito (Commissione tributaria provinciale di Bari, sentenza n. 229/2010) e, soprattutto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione V, n.
21915 del 2 agosto 2024, che ha riaffermato il principio secondo cui la prescrizione del credito tributario decorre dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
La Corte di Cassazione, con la predetta sentenza, ha ribadito un principio fondamentale: la prescrizione in materia tributaria non inizia a decorrere nel momento in cui viene notificato l'atto impositivo, ma solo dal momento in cui tale atto diventa definitivo.
Al riguardo occorre richiamare l'art. 2935 c.c., secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Ciò significa che, finché il diritto non è concretamente esigibile, non decorre alcun termine di prescrizione.
Nel campo tributario, un avviso di accertamento o un atto impositivo non è immediatamente esecutivo: il contribuente ha infatti a disposizione sessanta giorni dalla notifica per proporre ricorso. In questo lasso di tempo, il credito tributario non può ancora essere fatto valere in via coattiva, poiché l'atto non è definitivo e resta sub iudice la possibilità che venga annullato dal giudice tributario.
Di conseguenza: la prescrizione non decorre dalla data della notifica dell'accertamento, ma dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'impugnazione, cioè dal sessantunesimo giorno.
Solo da quel momento l'atto diventa irretrattabile e l'amministrazione finanziaria può esercitare pienamente il diritto alla riscossione (anche coattiva).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che l'azione di riscossione sia stata tempestivamente esercitata e che non sia maturata alcuna causa estintiva del credito.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va rigettato e le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in euro 850,00, oltre accessori
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 673/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15834/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015562638 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5995/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 15834/2/2024 dell'11 novembre 2024, depositata il 13 novembre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso avviso di intimazione n. 07120249015562638, relativo a IRPEF e addizionale comunale dell'anno 2009, per un importo complessivo di € 16.381,66, derivante dalla cartella n. 07120130032586501000, notificata – secondo l'amministrazione – in data 31 maggio 2013.
Il contribuente ha eccepito la nullità dell'atto per diversi motivi: la mancata notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione del credito;
la mancata allegazione degli atti prodromici in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente;
un presunto difetto di motivazione dell'intimazione; nonché l'assenza di indicazioni sulle modalità di calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate – CO si è costituita in giudizio, sostenendo la piena legittimità del proprio operato, producendo copia delle notifiche inviate al ricorrente e chiamando in causa l'Ente creditore, che però non si era costituito.
Il Giudice di primo grado, con motivazione alla quale si rinvia, ha rigettato il ricorso.
Ha innanzitutto rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 220/2023, entrato in vigore prima della proposizione del ricorso (29 giugno 2024), le eccezioni di vizi di notifica riferite ad atti emessi da ente diverso dall'agente della riscossione devono essere rivolte anche nei confronti dell'ente creditore.
Poiché il contribuente non ha notificato il ricorso anche a quest'ultimo, le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che essa non si fosse maturata. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia risultava infatti che la cartella del 31 maggio 2013 era stata regolarmente notificata, con firma per ricevuta da parte di un familiare convivente. Inoltre, nel corso degli anni successivi, al contribuente erano state notificate altre intimazioni interruttive: il 26 giugno 2018, il 6 luglio 2018, il 9 giugno 2022 e infine il 14 maggio 2024.
Tali atti avevano mantenuto viva la pretesa tributaria e dimostravano la piena conoscenza da parte del ricorrente del credito vantato dall'amministrazione.
La Corte ha poi escluso la fondatezza delle altre eccezioni.
Non sussisteva l'obbligo di allegare copia della cartella all'avviso di intimazione, come stabilito dall'art. 50, comma 2, DPR 602/1973.
L'atto impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato, con l'indicazione dell'ingiunzione fiscale prodromica, della data di emissione e notifica, del tributo dovuto e dell'importo richiesto.
Anche la contestazione sugli interessi è stata ritenuta infondata, poiché l'art. 30 DPR 602/1973 prevede espressamente che, trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella senza che sia intervenuto il pagamento, maturino interessi di mora al tasso fissato annualmente dal Ministero delle Finanze.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso e condannato il contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale decisione ha proposto appello il contribuente, fondando il gravame su un unico motivo: la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi della cartella del 2013, presupposta all'intimazione del 2024; articolando i motivi di seguito riportati: ha dedotto la violazione dell'art. 2948 c.c. e delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la cartella del 31 maggio 2013 aveva fatto decorrere il termine quinquennale per sanzioni e interessi, già spirato il 31 maggio 2018. Ha affermato che la successiva intimazione del 26 giugno 2018 (n. 07120179048217085000) non poteva interrompere la prescrizione, in quanto già maturata;
ha richiamato la Cassazione, ordinanza n. 16743/2024, la quale ha stabilito che il contribuente può eccepire la prescrizione in sede di impugnazione di un secondo avviso di intimazione, anche se non ha contestato il primo.
Ha osservato che la prescrizione va verificata dalla data della cartella fino alla data della prima intimazione: ha fatto riferimento alla Cassazione n. 454/2020 e ad altre pronunce (Cass. 20867/2018; Cass. 3121/2011), ribadendo che la mancata impugnazione della cartella non trasforma la prescrizione quinquennale in decennale. Ha ricordato che solo un titolo giudiziale definitivo può determinare la conversione del termine ai sensi dell'art. 2953 c.c., come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016; ha censurato la decisione di primo grado per aver applicato la prescrizione decennale anche a sanzioni e interessi, in contrasto con la giurisprudenza costante che applica invece la prescrizione quinquennale (Cass. 9214/2021;
Cass. 20955/2020; Cass. 13258/2022; Cass. 27055/2022); ha richiamato anche l'ordinanza Cassazione n.
8120/2021, secondo cui le sanzioni tributarie e gli interessi si estinguono decorso il termine di cinque anni, salvo titolo giudiziale, e ha citato recenti decisioni della GT CA (sentt. n. 2374/2024 e 6841/2024) che hanno confermato questo orientamento;
ha ribadito che la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione comporta soltanto l'irrevocabilità del credito, ma non muta la disciplina della prescrizione.
Pertanto, al 31 maggio 2018 erano già prescritte le sanzioni e gli interessi relativi alla cartella del 2009.
Con proprie controdeduzioni si è costituita l'Agenzia delle Entrate – CO chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni: ha ribadito che la cartella n. 07120130032586501000 è stata regolarmente notificata il 31 maggio 2013, circostanza già provata in primo grado e non oggetto di contestazione in appello, ha ricordato che l'intimazione del 26 giugno 2018 aveva interrotto validamente la prescrizione.
Secondo l'Agenzia, il termine di cinque anni non era ancora decorso, poiché la prescrizione aveva iniziato a decorrere solo dal 31 luglio 2013, ovvero dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica della cartella, momento in cui il credito era divenuto esigibile e l'amministrazione poteva attivare l'esecuzione forzata (art. 2935 c.c.); ha richiamato giurisprudenza di merito (Comm. trib. prov. Bari, sent. n. 229/2010) e di legittimità, in particolare la Cassazione, Sez. V, sentenza n. 21915 del 2 agosto 2024, che ha confermato il principio secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella.
Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 7 ottobre 2025, il Collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato, condividendosi integralmente la motivazione della sentenza impugnata.
Invero, si ritiene condivisibile la prospettazione difensiva dell'Agenzia delle Entrate – CO, la quale ha correttamente evidenziato come la cartella di pagamento n. 07120130032586501000 sia stata ritualmente notificata in data 31 maggio 2013. Tale circostanza, già accertata dal giudice di primo grado, non è stata oggetto di specifica contestazione in sede di appello, risultando dunque pacifica tra le parti.
Parimenti fondata è l'argomentazione secondo cui l'intimazione di pagamento notificata il 26 giugno 2018 ha validamente interrotto il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Va osservato, inoltre, che il termine quinquennale di prescrizione non può ritenersi decorso, poiché – come correttamente sostenuto dall'Agenzia – esso ha iniziato a decorrere soltanto dal 31 luglio 2013, ossia dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica della cartella, momento in cui il credito è divenuto esigibile e l'Amministrazione ha acquisito la possibilità giuridica di procedere all'esecuzione forzata, in conformità a quanto previsto dall'art. 2935 c.c.
A conforto di tale ricostruzione si richiama la giurisprudenza di merito (Commissione tributaria provinciale di Bari, sentenza n. 229/2010) e, soprattutto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione V, n.
21915 del 2 agosto 2024, che ha riaffermato il principio secondo cui la prescrizione del credito tributario decorre dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
La Corte di Cassazione, con la predetta sentenza, ha ribadito un principio fondamentale: la prescrizione in materia tributaria non inizia a decorrere nel momento in cui viene notificato l'atto impositivo, ma solo dal momento in cui tale atto diventa definitivo.
Al riguardo occorre richiamare l'art. 2935 c.c., secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Ciò significa che, finché il diritto non è concretamente esigibile, non decorre alcun termine di prescrizione.
Nel campo tributario, un avviso di accertamento o un atto impositivo non è immediatamente esecutivo: il contribuente ha infatti a disposizione sessanta giorni dalla notifica per proporre ricorso. In questo lasso di tempo, il credito tributario non può ancora essere fatto valere in via coattiva, poiché l'atto non è definitivo e resta sub iudice la possibilità che venga annullato dal giudice tributario.
Di conseguenza: la prescrizione non decorre dalla data della notifica dell'accertamento, ma dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'impugnazione, cioè dal sessantunesimo giorno.
Solo da quel momento l'atto diventa irretrattabile e l'amministrazione finanziaria può esercitare pienamente il diritto alla riscossione (anche coattiva).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che l'azione di riscossione sia stata tempestivamente esercitata e che non sia maturata alcuna causa estintiva del credito.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va rigettato e le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in euro 850,00, oltre accessori