Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 507
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atto presupposto e prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata, avendo l'Agenzia prodotto documentazione attestante la regolare notifica della cartella e successive intimazioni interruttive. Inoltre, ha ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale non fosse ancora decorso poiché iniziato a decorrere solo dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica della cartella, momento in cui il credito è divenuto esigibile.

  • Rigettato
    Mancata allegazione atti prodromici

    La Corte ha escluso l'obbligo di allegare copia della cartella all'avviso di intimazione, come stabilito dall'art. 50, comma 2, DPR 602/1973.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    L'atto impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato, con l'indicazione dell'ingiunzione fiscale prodromica, della data di emissione e notifica, del tributo dovuto e dell'importo richiesto.

  • Rigettato
    Assenza di indicazioni sulle modalità di calcolo degli interessi

    La contestazione sugli interessi è stata ritenuta infondata, poiché l'art. 30 DPR 602/1973 prevede espressamente che, trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella senza che sia intervenuto il pagamento, maturino interessi di mora al tasso fissato annualmente dal Ministero delle Finanze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 507
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 507
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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