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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10757/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
assistita dagli avv. ZAMPETTI MARIA SILVIA e SILVIA PUCCI
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 assistito dall'avv. ABBONDANZA UMBERTO MASSIMO FRANCESCO
RESISTENTE
e
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 2/10/2024)
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 29/1/2025, con il quale hanno chiesto al Tribunale di così provvedere: “dispone che, fino al raggiungimento della maggiore età, la
frequentazione tra il minore ed i genitori avvenga sulla base di accordi diretti tra il figlio e Per_1
ciascun genitore;
dispone che mantenga direttamente la figlia maggiorenne e Parte_1
convivente (10/09/2005) e che mantenga direttamente il figlio minore Per_2 Controparte_1
convivente (3/03/2007); pone a carico dei genitori l'onere di far fronte nella misura del 50% per Per_1
ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la prole, da concordarsi ed individuarsi secondo le
Linee Guida del CNF del 2027;dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.”
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 26/9/2024, ha adìto il Tribunale di Firenze Parte_1
al fine di ottenere la regolazione dei rapporti personali e patrimoniale con riferimento al figlio minore (C.F. ), nato a [...] il [...] dalla Persona_3 C.F._3
convivenza more uxorio, ad oggi cessata, con , che si è costituito in Controparte_1
giudizio in data 27/12/2024; avanti al G.D., la causa è proseguita in istruttoria fino a quando all'udienza del 29/1/2025, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie.
2) Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 29/1/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore.
3) Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 29/1/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29/1/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
Il Giudice delegato La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10757/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
assistita dagli avv. ZAMPETTI MARIA SILVIA e SILVIA PUCCI
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 assistito dall'avv. ABBONDANZA UMBERTO MASSIMO FRANCESCO
RESISTENTE
e
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 2/10/2024)
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 29/1/2025, con il quale hanno chiesto al Tribunale di così provvedere: “dispone che, fino al raggiungimento della maggiore età, la
frequentazione tra il minore ed i genitori avvenga sulla base di accordi diretti tra il figlio e Per_1
ciascun genitore;
dispone che mantenga direttamente la figlia maggiorenne e Parte_1
convivente (10/09/2005) e che mantenga direttamente il figlio minore Per_2 Controparte_1
convivente (3/03/2007); pone a carico dei genitori l'onere di far fronte nella misura del 50% per Per_1
ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la prole, da concordarsi ed individuarsi secondo le
Linee Guida del CNF del 2027;dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.”
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 26/9/2024, ha adìto il Tribunale di Firenze Parte_1
al fine di ottenere la regolazione dei rapporti personali e patrimoniale con riferimento al figlio minore (C.F. ), nato a [...] il [...] dalla Persona_3 C.F._3
convivenza more uxorio, ad oggi cessata, con , che si è costituito in Controparte_1
giudizio in data 27/12/2024; avanti al G.D., la causa è proseguita in istruttoria fino a quando all'udienza del 29/1/2025, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie.
2) Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 29/1/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore.
3) Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 29/1/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29/1/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
Il Giudice delegato La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3