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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 824/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA IA MO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3301/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160048722506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180021839000000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500014979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500014979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC 5/5/2025il e depositato nella segreteria di questa Corte il
28/5/2025, IN SE impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
2938020250014979000 emessa da Agenzia delle Entrate-SS (atto notificatogli il 5/4/2025), limitatamente alle cartelle n. 29320160048722506000 (solo con riferimento al ruolo per tassa automobilistica per l'annualità 2011) e n. 2932018002183900000 (relativa a tassa automobilistica per l'annualità 2014);
adduceva i seguenti motivi:
1) prescrizione triennale, che sarebbe decorsa anche in caso di regolare notifica delle cartelle;
2) omessa notifica di avviso di accertamento presupposto;
3) violazione dei termini di decadenza di cui agli artt. 17 e 25 del D.P.R. 602/1973;
4) omessa notifica di avviso bonario;
5) indeterminatezza delle sanzioni;
6) omessa motivazione per quanto riguarda gli interessi.
Con note depositate il 30/6/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate - SS non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
Con note depositate il 18/10/2025 parte ricorrente insisteva per la sospensione dell'atto impugnato e comunicava di aver chiesto di pagare ratealmente le somme pretese al solo fine di non incorrere nel fermo del veicolo.
In data 10/11/2025 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Con memorie depositate il 9/1/2016 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
In data 26/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendosi costituito l'agente della riscossione, non vi è prova della regolare notifica delle cartelle o di atti interruttivi della prescrizione (il termine, in materia, è triennale per espressa norma di legge).
Sulla base di tali considerazioni, ed assorbite le ulteriori doglianze, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, tenuto conto del modestissimo valore della controversia e della mancata costituzione dell'agente della riscossione, e non essendo stata contestata la originaria debenza del tributo, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500014979000, limitatamente alle cartelle nn. 293201600487212506000
(ruolo per tasse automobilistiche) e 293201600487212506000; compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 26/1/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA IA MO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3301/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160048722506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180021839000000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500014979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500014979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC 5/5/2025il e depositato nella segreteria di questa Corte il
28/5/2025, IN SE impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
2938020250014979000 emessa da Agenzia delle Entrate-SS (atto notificatogli il 5/4/2025), limitatamente alle cartelle n. 29320160048722506000 (solo con riferimento al ruolo per tassa automobilistica per l'annualità 2011) e n. 2932018002183900000 (relativa a tassa automobilistica per l'annualità 2014);
adduceva i seguenti motivi:
1) prescrizione triennale, che sarebbe decorsa anche in caso di regolare notifica delle cartelle;
2) omessa notifica di avviso di accertamento presupposto;
3) violazione dei termini di decadenza di cui agli artt. 17 e 25 del D.P.R. 602/1973;
4) omessa notifica di avviso bonario;
5) indeterminatezza delle sanzioni;
6) omessa motivazione per quanto riguarda gli interessi.
Con note depositate il 30/6/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate - SS non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
Con note depositate il 18/10/2025 parte ricorrente insisteva per la sospensione dell'atto impugnato e comunicava di aver chiesto di pagare ratealmente le somme pretese al solo fine di non incorrere nel fermo del veicolo.
In data 10/11/2025 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Con memorie depositate il 9/1/2016 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
In data 26/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendosi costituito l'agente della riscossione, non vi è prova della regolare notifica delle cartelle o di atti interruttivi della prescrizione (il termine, in materia, è triennale per espressa norma di legge).
Sulla base di tali considerazioni, ed assorbite le ulteriori doglianze, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, tenuto conto del modestissimo valore della controversia e della mancata costituzione dell'agente della riscossione, e non essendo stata contestata la originaria debenza del tributo, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500014979000, limitatamente alle cartelle nn. 293201600487212506000
(ruolo per tasse automobilistiche) e 293201600487212506000; compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 26/1/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)