Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, adottato a Strasburgo il 20 gennaio 1966.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, adottato a Strasburgo il 20 gennaio 1966.