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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/10/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 574/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO
in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 19 marzo 2024 al n. 574/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto opposizione all'esecuzione, vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo GIGLIOSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato (PO), Viale Vittorio Veneto n. 42 , giusta procura resa in calce al ricorso Fax: 0574/611144 Pec vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente contro (C.F. – P.IV , in persona del suo legale CP_1 P.IV_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Firenze (FI), Borgo degli Albizi n. 26, difesa dall'avv. Carlotta TAITI, come da procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0574/875018 Pec: Email_2
Pec: ocati.prato.it Email_3
Resistente Con intervento in causa di:
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca ARIODANTE e domiciliato presso il suo studio in Pistoia Piazza dello Spirito Santo 1, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla comparsa di intervento;
Pec: Email_4
Terzo intervenuto
All'udienza del 17 luglio 2025, ai sensi dell'art 429 CPC la causa e stata definita con lettura del dispositivo in udienza, con termine di gg 60 per il deposito delle motivazioni, sulle seguenti conclusioni.
Per l'opponente: "..Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato adito, competente per materia e territorio, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente domanda, così provvedere: IN VIA PREGIUDIZIALE - Disporre, nel caso in cui il Giudice adito ritenga che la questione relativa all'accertamento della validità e/o risoluzione del contratto di locazione della sig.ra costituisca questione Parte_1 pregiudiziale e quindi incida, sotto qualsiasi misura, nel presente giudizio, la sospensione immediata del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. fino all'accertamento definitivo di tale questione pregiudiziale (la sentenza n. 363/25 Trib. Prato non è definitiva);
IN VIA PRELIMINARE - Accertare e dichiarare l'intervenuto difetto di legittimazione e/o l'intervenuto difetto di titolarità del diritto e/o l'intervenuta carenza di interesse (art. 100
1 c.p.c.) da parte di non più DE Giudiziario a seguito dell'emissione dei due CP_1 decreti di trasferimento degli appartamenti di cui si discute (doc. 17 e 17 bis, doc. 21 e 21 bis), con ogni conseguenza di legge;
NEL MERITO 1) Accertare e dichiarare il difetto dei presupposti di legge (e quindi del diritto) dell' allora DE Giudiziario (ed oggi degli aggiudicatari) ad agire CP_1 esecutivamente nei confronti della sig.ra per il rilascio dei due Parte_1 appartamenti, in premessa indicati, essend anni nella disponibilità
/possesso incondizionato della società (ed oggi degli aggiudicatari) e/o CP_1 comunque per tutti i motivi indic arrativa del presente atto;
2) Conseguentemente e comunque dichiarare l'estinzione della presente procedura esecutiva per consegna o rilascio dei due appartamenti in oggetto;
IN OGNI CASO 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per l'opposta: "… Ci si riporta dunque alle conclusioni già rassegnate nella memoria difensiva di costituzione, compresa la richiesta di condanna di parte opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p. c oltre che per le spese di lite della presente fase, ivi comprese quelle relative al giudizio di reclamo R.G. n. 472/2024 che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla con riserva di quantificare le “spese al merito”. Pt_1
Per la parte intervenuta: “ come da comparsa di costituzione del 24.06.2025 e da memoria di replica e chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione. Con richiesta di liquidazione dei compensi di causa per la fase decisionale”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 19 marzo 2024, esponeva: Parte_1
- di essere parte conduttrice in virtù del contratto di locazione registrato all'Ufficio di Prato in data 29.05.17 al n. 6015, serie 1T, trascritto a Prato il 30.05.17 al n. 6305 R.G. e al n. 3931 R.P. , avente ad oggetto due appartamenti ad uso abitativo siti in Montemurlo (PO), Via Tito Speri n. 2, (identificati al Catasto Fabbricati al foglio catastale 15, part. 358, sub. 535, Cat. A/2, e al foglio catastale 15, part. 358, sub. 606);
- che i beni indicati erano stati pignorati nella procedura esecutiva R.E. 93/20 del Tribunale di Prato, nell'ambito della quale il G.E. aveva riconosciuto l'opponibilità alla procedura esecutiva del contratto locatizio e nominato CP_1 custode giudiziario dei beni, e l'avv. TAITI custode della procedura;
[...]
- che dei due appartamenti aveva ricevuto le chiavi e sostituito le CP_1 serrature a far data dal 9.12.2021, per un appartamento, e dal 5.7.2022, per l'altro appartamento, come risultava nelle Relazioni prodotte;
CP_1
- che successivamente il DE Giudiziario aveva promosso nei suoi confronti procedura di sfratto per morosità, nell'ambito della quale aveva proposto opposizione allo sfratto con domanda riconvenzionale;
- che il Tribunale di Prato, all'esito della fase sommaria, aveva emesso ordinanza provvisoria di rilascio dei due appartamenti, disponendo il mutamento di rito e fissando udienza di discussione, nell'ambito del procedimento iscritto sub n 1343/23 RG;
2 - che in data 4 luglio 2023 aveva notificato atto di precetto unitamente CP_1 all'ordinanza provvisoria di rilascio e il successivo 18 luglio 2023 era stato notificato atto di significazione di sfratto;
- di avere proposto opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi in quanto dei due appartamenti in questione il custode aveva già le chiavi, avendo sostituito le serrature da tempo, in tal modo privando la ricorrente del relativo possesso;
- che dopo avere inoltrato al custode diffida per la riconsegna delle chiavi, il Giudice dell'esecuzione aveva emesso decreto autorizzando il DE alla restituzione delle chiavi a fronte del pagamento integrale della morosità;
- che, avverso tale decreto aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, chiedendo la sospensione e la revoca del decreto, incardinando il sub procedimento iscritto sub n 93-2/2020 RG;
- che a seguito di ordinanza provvisoria di rilascio aveva rinunciato alla opposizione agli atti esecutivi, essendo venuto meno il titolo per richiedere le chiavi ed il possesso degli appartamenti;
- che era stata iscritta la procedura esecutiva n 610/2923 RG, avverso la quale aveva proposto o opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi avverso l'atto di significazione di sfratto notificato in data 18 luglio 2023, ottenendone la sospensione con decreto inaudita altera parte;
- che in esito alla costituzione dell' .il G.E: aveva revocato la CP_1 sospensione con ordinanza emessa il 22 febbraio 2024, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito;
- che avverso tale ordinanza aveva proposto reclamo e depositata domanda di mediazione.
Tanto premesso proponeva opposizione innanzi al Tribunale di PRATO per accertare l'inesistenza dei presupposti per attivare la procedura di rilascio degli appartamenti, avendone il DE incondizionato possesso / detenzione e del diritto di procedere esecutivamente, dichiarando in ogni caso l'estinzione della procedura esecutiva per consegna o rilascio dei due appartamenti , con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva rilevando: CP_1
- che il Tribunale di Prato in composizione collegiale, con ordinanza del 24 aprile 2024, aveva dichiarato la inammissibilità del reclamo proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza emessa il 22 febbraio 2024, nell'ambito del procedimento di opposizione iscritto sub. n 610/2023;
- che i due appartamenti di cui alla richiesta di sfratto per morosità, sono stati oggetto di pignoramento immobiliare nell'ambito della procedura esecutiva RG 93/2020 nella quale veniva nominata custode del compendio pignorato in data 15 febbraio 2021, nel quale il debitore esecutato era Parte_3
[...]
- che al momento del primo accesso ai lotti oggetto di esecuzione, aveva rinvenuto gli immobili occupati e, in particolare, il lotto 1 da Per_1
3
[...] , con valido titolo, il lotto 2 da , con contratto stipulato Per_2 Parte_4 dopo il pignoramento e non opponibile alla procedura;
- che, disposta la vendita del compendio pignorato , in relazione al lotto 2 era stato emesso dal G.E., ordine di liberazione per ragioni di efficienza, efficacia e rapidità della procedura esecutiva, sicché il 9 dicembre 2021 , in CP_1 esecuzione dell'ordine di liberazione, aveva provveduto a sostituire le serrature dell'immobile;
- che in relazione al lotto 1, invece, a seguito del decesso del conduttore, in data 5 luglio 2022, aveva ricevuto le chiavi dell'immobile dalla figlia del sub conduttore, CP_2
- che la circostanza della sostituzione delle serrature non era dirimente e opportuna per evitare intrusioni da parte di terzi;
- che all'udienza del 17 gennaio 2023, nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare n 93/2020 RG, , su domanda del G.E. la ricorrente aveva confermato di non avere saldato la morosità, manifestando di non intendere risolvere consensualmente il rapporto e provvedere al rilascio spontaneo dell'immobile;
- che il titolo esecutivo, dotato ex lege di efficacia esecutiva provvisoria, ai sensi dell'art 665 cpc , era stato notificato unitamente al precetto, e nel procedimento di opposizione allo sfratto iscritto sub. n 1343/2023, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2024. In forza di tali argomentazioni, concludeva per il rigetto della opposizione e formulava richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art 96 cpc. Con comparsa depositata il 24 giugno 2025, spiegava intervento Pt_2
, il quale evidenziava che, a seguito di decreto di trasferimento
[...] depositato il 3 aprile 2025, era risultato aggiudicatario in via definitiva del diritto di piena proprietà dell'unità immobiliare destinata a civile abitazione posta al piano terra, sita in Montemurlo (PO) via Tito Speri n. 2, identificata al catasto al Foglio 15 particella 358 sub 306, meglio individuata come “Lotto 1” dalla perizia redatta dall'esperto estimatore nell'ambito dell'espropriazione immobiliare incardinata presso il Tribunale di Prato recante n. 93/2020 R.G.E. contro l'esecutato “ ” , ricevendo in Controparte_3 consegna da , in data 15.04.2025, le chiavi dell'immobile, in qualità di CP_1 nuovo proprietario ed avendo interesse concreto ed attuale all'esito del giudizio in qualità di successore a titolo particolare di . Soggiungeva che CP_1 nell'ambito del procedimento per convalida di sfratto era stata emessa la sentenza n 362/2025 in data 16 giugno 205, con la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra la Controparte_3
, e la con conferma dell'ordinanza di rilascio.
[...] Pt_1
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione proposta dalla , Pt_1 con condanna della stessa alle spese del giudizio.
4 La causa veniva quindi istruita con la produzione di documenti e il GI ritenendo applicabili le norme sul rito del lavoro fissava l'udienza per la discussione e la pronuncia della sentenza ai sensi 429 cpc All'udienza del 17 luglio 2025, dopo breve discussione delle parti, il Giudice riservala la decisione e si ritirava in Camera di Consiglio. all'esito della quale veniva data lettura del dispositivo sulle conclusioni in epigrafe, con termine di giorni 60 per deposito delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione proposta si presenta infondata e non meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
1. L'OPPOSIZIONE PROPOSTA A riguardo va premesso che mentre le impugnazioni ordinarie sono rivolte alla sostituzione di una pronunzia ritenuta non conforme al diritto, nel processo di esecuzione le opposizioni tendono all'esame, da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi dell'esecuzione, diretto al fine di stabilire, secondo le due previsioni degli artt. 615 e 617 c.p.c., la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente, ovvero la regolarità formale dello stesso titolo, del precetto, dei singoli atti esecuzione. L'opposizione all'esecuzione consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata. Si contesta, in sostanza, che non concorrono le condizioni dell'azione esecutiva, che possono riguardare tanto il suo fondamento, cioè l'esistenza del titolo esecutivo da realizzare esecutivamente, tanto le persone, ossia la legittimazione attiva e passiva, quanto l'oggetto, dunque il bene che deve essere pignorabile e non di pertinenza di un terzo. Poiché l'azione del creditore si fonda sul titolo esecutivo e l'opposizione è in effetti diretta contro il titolo, se questo è giudiziale, l'opposizione non può riguardare la sua formazione, che è coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia. Si deve pertanto ritenere che l'opposizione all'esecuzione deve limitarsi ad una valutazione sulla validità e sulla sussistenza del titolo esecutivo - quindi alla sua portata ed eseguibilità - e non può avere per oggetto il contenuto intrinseco dell'atto. In ogni caso, il processo esecutivo esige l'esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, ma anche per tutta la durata del processo medesimo, in quanto occorre non solo che questo si avvii sulla base di un titolo valido, ma occorre che questo permanga per l'intera sua durata che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento (Cass., sez. un. 7.1.2014, n 61). Ovviamente, possono invece farsi valere fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato, costituente titolo esecutivo , che si siano verificati successivamente alla sua formazione (Cass 9.11.2021, n 32833; Cass., 14.10.2021, 28044; Cass 2014/6337; Cass., 88/6605; Cass., 86/2602).
5 2. LA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA Svolte le considerazioni di carattere generale, nel caso di specie, il titolo giudiziale è pacificamente rappresentato dalla ordinanza provvisoria di rilascio, emessa dal Tribunale di Prato, pubblicata in data 26 maggio 2023 , notificata in forma esecutiva all'odierno opponente unitamente all'atto di precetto il successivo 3-4 luglio 2023, e successivo atto di significazione di sfratto il successivo 18 luglio 2023. In relazione a tale titolo, si osserva che la ricorrente è stata chiamata in giudizio in qualità di conduttrice di due appartamenti posti in Montemurlo, via Tito Speri, n 2, rientranti in un compendio immobiliare pignorato, per il quale è stata instaurata procedura esecutiva immobiliare iscritta sub n 93/2020 nei confronti del debitore esecutato. Dai documenti prodotti si apprende che è stata nominata custode del CP_1 compendio pignorato in data 15 maggio 2021 e che gli immobili, in data antecedente, hanno costituito oggetto di un contratto di locazione ultra- novennale stipulato in data 17 maggio 2017, registrato e trascritto prima del pignoramento immobiliare, contenente la facoltà di sub-locazione a favore della conduttrice. Entrambe le unità immobiliari, al momento dell'accesso da parte del custode e del perito stimatore della procedura esecutiva immobiliare, risultavano occupate da sub-conduttori: il lotto 1, da , deceduto in data Persona_3
5 luglio 2022; il lotto 2, senza titolo. Di entrambe aveva conseguito le chiavi, per il lotto 1, dalla figlia del CP_1
, e per il lotto 3 in virtù di ordine di liberazione. Per_1
La ricorrente partecipava alla procedura esecutiva immobiliare confermando di non avere provveduto a sanare la morosità e manifestando al contempo, all'udienza del 17 gennaio 2023, la volontà di non risolvere consensualmente il rapporto e rilasciare spontaneamente l'immobile. Nel giudizio di convalida della intimazione di sfratto, notificata dal custode,
si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida, ma Parte_1
l'ordinanza di rilascio ex art 665 cpc risulta confermata sia in sede di reclamo, che nella sentenza emessa in data 16 giugno 2025, con la quale è stata riconosciuta la morosità e dichiarata la risoluzione del contratto ultra- novennale di locazione.
3. LE RAGIONI DELL'OPPOSIZIONE Ora, mentre esulano dall'oggetto del presente giudizio i rilievi concernenti la sussistenza o mano della morosità ai fini della convalida della intimazione di sfratto, le ragioni che sorreggono l' opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., sono circoscritte all'assenza dei presupposti dell'ordinanza di rilascio per essere entrambi gli immobili già nella disponibilità del custode giudiziario che
6 pacificamente era in possesso delle chiavi, aveva provveduto alla sostituzione delle serrature ed aveva rifiutato la consegna delle nuove chiavi alla conduttrice. Sotto tale aspetto, tuttavia, si deve considerare che la consegna delle chiavi e l'immissione in possesso delle chiavi non è sufficiente per ritenere integrata una effettiva restituzione spontanea del bene da parte del soggetto esecutato ed escludere il venir meno per il custode di ogni interesse alla esecuzione coattiva del provvedimento giudiziale. Invero, l'art 608 cpc disciplina le modalità di rilascio, prevedendo che sia l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, a recarsi sul luogo dell'esecuzione e ad immettere la parte istante, o persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore. Nel caso in esame, è da escludere che la immissione nel possesso dei beni sia avvenuta ad opera della conduttrice, poiché non è stato il soggetto intimato a consegnare le chiavi al custode. Certamente le particolari circostanze allegate circa le modalità di acquisizione delle chiavi da parte di terzi occupanti ( con o senza titolo), e non da parte della detentrice qualificata, portano ad escludere un rilascio spontaneo dei beni, così che correttamente il custode ha proceduto nelle forme sopra coattive. E tale esigenza risulta altresì corroborata dalla posizione difensiva della conduttrice, che aveva espressamente manifestato il proprio rifiuto al rilascio, contestandone i presupposti, sì da non intendere procedere alla restituzione spontanea del bene, in tal modo mantenendo l'esigenza di procedere coattivamente. L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, prevista dall'art. 1590 c.c., peraltro, resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, tant'è che è stato ripetutamente sostenuto (Cass., 4.4.2017, n 8675). che la mora e gli effetti dell'art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente ex art. 608 c.p.c., atteso che la formale chiusura del processo esecutivo non determina l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione. E nel caso concreto, in forza dell'art. 559 c.p.c., i poteri di amministrazione e gestione dei beni pignorati, di cui il custode ha il possesso come organo ausiliario del giudice dell'esecuzione si riconnettono non solo alle esigenze conservative, ma anche a tutte quelle attività strumentali alla vendita del bene.
4. IL TRASFERIMENTO DEI BENI Nel corso del presente giudizio, in data 3 aprile 2025 è stato emesso il decreto di trasferimento con il quale è stato dichiarato aggiudicatario Parte_2 in via definitiva per il diritto di piena proprietà (1/1) dell'unità immobiliare
7 destinata a civile abitazione posta al piano terra, sita in Montemurlo (PO) via Tito Speri n. 2, identificata al catasto al Foglio 15 particella 358 sub 306, meglio individuata come “Lotto 1” dalla perizia redatta dall'esperto estimatore nell'ambito dell'espropriazione immobiliare incardinata presso il Tribunale di Prato recante n. 93/2020 R.G.E. contro l'esecutato “ Controparte_3
, con successiva consegna del bene in data 15.04.2025.
[...]
Ai sensi dell'art 111, comma 3, cpc il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante può essere estromesso, permanendo altrimenti nel processo.
In assenza dell'accordo di tutte le parti sulla estromissione, permane la legittimazione di a partecipare al processo, né ricorrono le CP_1 condizioni di sopravvenuta carenza di interesse di cui all'(art. 100 c.p.c all'accertamento della legittimità degli atti della procedura esecutiva (Cass 29 novembre 2004, n. 22430, 19 maggio 2011, n. 11021, e 13 luglio 2011, n. 15363, nonché l'ordinanza 5 settembre 2017, n. 20789, v. anche (Cass sez. un., 21.9.2021, n 25478). Al contempo, si ritiene non debba essere accolta la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, che è prevista a carico della parte totalmente soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c.. Tale affermazione di responsabilita , che e prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass., 21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948, in Giust. civ. 1989, I, 2535), che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non puo liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza. Nel caso di specie, difettano le condizioni attesa la mancata dimostrazione dell'esistenza di un danno patrimoniale concretamente subito , così che la domanda proposta deve essere senz'altro rigettata. Neanche si ravvisano le condizioni per la condanna ai sensi dell'art 96 , comma 3, cpc, che in ogni caso ha natura sanzionatoria e officiosa, sicche presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass., 3003/2014) di cui, nel procedimento in esame , difettano gli elementi costitutivi. La valutazione della complessiva vicenda processuale, in pendenza del giudizio sullo sfratto, induce a ravvisare i presupposti per compensare integralmente le relative spese della fase cautelare. Dovendosi fare applicazione del criterio della soccombenza, da valutare in relazione ai soli motivi originari di l'opponente e invece tenuto al pagamento delle spese processuali della fase di merito del giudizio di opposizione, come liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'attivita
8 svolta complessivamente svolta, ai sensi degli artt 91 e ss cpc, in linea con i parametri di cui al DM 55/2014, limitata alla fase decisionale per il terzo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi spiegata, con ricorso depositato il 19 marzo 2024, da nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresent vento di ogni diversa istanza, Parte_2 eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a)rigetta le opposizioni proposte;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessive € 2109,00 per la parte opposta ed € 809,00 per la parte intervenuta, oltre IV, CAP e spese generali nella misura di legge;
Prato, 28.10.2025
Il Giudice Dott. Michele Sirgiovanni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO
in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 19 marzo 2024 al n. 574/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto opposizione all'esecuzione, vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo GIGLIOSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato (PO), Viale Vittorio Veneto n. 42 , giusta procura resa in calce al ricorso Fax: 0574/611144 Pec vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente contro (C.F. – P.IV , in persona del suo legale CP_1 P.IV_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Firenze (FI), Borgo degli Albizi n. 26, difesa dall'avv. Carlotta TAITI, come da procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0574/875018 Pec: Email_2
Pec: ocati.prato.it Email_3
Resistente Con intervento in causa di:
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca ARIODANTE e domiciliato presso il suo studio in Pistoia Piazza dello Spirito Santo 1, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla comparsa di intervento;
Pec: Email_4
Terzo intervenuto
All'udienza del 17 luglio 2025, ai sensi dell'art 429 CPC la causa e stata definita con lettura del dispositivo in udienza, con termine di gg 60 per il deposito delle motivazioni, sulle seguenti conclusioni.
Per l'opponente: "..Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato adito, competente per materia e territorio, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente domanda, così provvedere: IN VIA PREGIUDIZIALE - Disporre, nel caso in cui il Giudice adito ritenga che la questione relativa all'accertamento della validità e/o risoluzione del contratto di locazione della sig.ra costituisca questione Parte_1 pregiudiziale e quindi incida, sotto qualsiasi misura, nel presente giudizio, la sospensione immediata del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. fino all'accertamento definitivo di tale questione pregiudiziale (la sentenza n. 363/25 Trib. Prato non è definitiva);
IN VIA PRELIMINARE - Accertare e dichiarare l'intervenuto difetto di legittimazione e/o l'intervenuto difetto di titolarità del diritto e/o l'intervenuta carenza di interesse (art. 100
1 c.p.c.) da parte di non più DE Giudiziario a seguito dell'emissione dei due CP_1 decreti di trasferimento degli appartamenti di cui si discute (doc. 17 e 17 bis, doc. 21 e 21 bis), con ogni conseguenza di legge;
NEL MERITO 1) Accertare e dichiarare il difetto dei presupposti di legge (e quindi del diritto) dell' allora DE Giudiziario (ed oggi degli aggiudicatari) ad agire CP_1 esecutivamente nei confronti della sig.ra per il rilascio dei due Parte_1 appartamenti, in premessa indicati, essend anni nella disponibilità
/possesso incondizionato della società (ed oggi degli aggiudicatari) e/o CP_1 comunque per tutti i motivi indic arrativa del presente atto;
2) Conseguentemente e comunque dichiarare l'estinzione della presente procedura esecutiva per consegna o rilascio dei due appartamenti in oggetto;
IN OGNI CASO 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per l'opposta: "… Ci si riporta dunque alle conclusioni già rassegnate nella memoria difensiva di costituzione, compresa la richiesta di condanna di parte opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p. c oltre che per le spese di lite della presente fase, ivi comprese quelle relative al giudizio di reclamo R.G. n. 472/2024 che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla con riserva di quantificare le “spese al merito”. Pt_1
Per la parte intervenuta: “ come da comparsa di costituzione del 24.06.2025 e da memoria di replica e chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione. Con richiesta di liquidazione dei compensi di causa per la fase decisionale”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 19 marzo 2024, esponeva: Parte_1
- di essere parte conduttrice in virtù del contratto di locazione registrato all'Ufficio di Prato in data 29.05.17 al n. 6015, serie 1T, trascritto a Prato il 30.05.17 al n. 6305 R.G. e al n. 3931 R.P. , avente ad oggetto due appartamenti ad uso abitativo siti in Montemurlo (PO), Via Tito Speri n. 2, (identificati al Catasto Fabbricati al foglio catastale 15, part. 358, sub. 535, Cat. A/2, e al foglio catastale 15, part. 358, sub. 606);
- che i beni indicati erano stati pignorati nella procedura esecutiva R.E. 93/20 del Tribunale di Prato, nell'ambito della quale il G.E. aveva riconosciuto l'opponibilità alla procedura esecutiva del contratto locatizio e nominato CP_1 custode giudiziario dei beni, e l'avv. TAITI custode della procedura;
[...]
- che dei due appartamenti aveva ricevuto le chiavi e sostituito le CP_1 serrature a far data dal 9.12.2021, per un appartamento, e dal 5.7.2022, per l'altro appartamento, come risultava nelle Relazioni prodotte;
CP_1
- che successivamente il DE Giudiziario aveva promosso nei suoi confronti procedura di sfratto per morosità, nell'ambito della quale aveva proposto opposizione allo sfratto con domanda riconvenzionale;
- che il Tribunale di Prato, all'esito della fase sommaria, aveva emesso ordinanza provvisoria di rilascio dei due appartamenti, disponendo il mutamento di rito e fissando udienza di discussione, nell'ambito del procedimento iscritto sub n 1343/23 RG;
2 - che in data 4 luglio 2023 aveva notificato atto di precetto unitamente CP_1 all'ordinanza provvisoria di rilascio e il successivo 18 luglio 2023 era stato notificato atto di significazione di sfratto;
- di avere proposto opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi in quanto dei due appartamenti in questione il custode aveva già le chiavi, avendo sostituito le serrature da tempo, in tal modo privando la ricorrente del relativo possesso;
- che dopo avere inoltrato al custode diffida per la riconsegna delle chiavi, il Giudice dell'esecuzione aveva emesso decreto autorizzando il DE alla restituzione delle chiavi a fronte del pagamento integrale della morosità;
- che, avverso tale decreto aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, chiedendo la sospensione e la revoca del decreto, incardinando il sub procedimento iscritto sub n 93-2/2020 RG;
- che a seguito di ordinanza provvisoria di rilascio aveva rinunciato alla opposizione agli atti esecutivi, essendo venuto meno il titolo per richiedere le chiavi ed il possesso degli appartamenti;
- che era stata iscritta la procedura esecutiva n 610/2923 RG, avverso la quale aveva proposto o opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi avverso l'atto di significazione di sfratto notificato in data 18 luglio 2023, ottenendone la sospensione con decreto inaudita altera parte;
- che in esito alla costituzione dell' .il G.E: aveva revocato la CP_1 sospensione con ordinanza emessa il 22 febbraio 2024, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito;
- che avverso tale ordinanza aveva proposto reclamo e depositata domanda di mediazione.
Tanto premesso proponeva opposizione innanzi al Tribunale di PRATO per accertare l'inesistenza dei presupposti per attivare la procedura di rilascio degli appartamenti, avendone il DE incondizionato possesso / detenzione e del diritto di procedere esecutivamente, dichiarando in ogni caso l'estinzione della procedura esecutiva per consegna o rilascio dei due appartamenti , con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva rilevando: CP_1
- che il Tribunale di Prato in composizione collegiale, con ordinanza del 24 aprile 2024, aveva dichiarato la inammissibilità del reclamo proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza emessa il 22 febbraio 2024, nell'ambito del procedimento di opposizione iscritto sub. n 610/2023;
- che i due appartamenti di cui alla richiesta di sfratto per morosità, sono stati oggetto di pignoramento immobiliare nell'ambito della procedura esecutiva RG 93/2020 nella quale veniva nominata custode del compendio pignorato in data 15 febbraio 2021, nel quale il debitore esecutato era Parte_3
[...]
- che al momento del primo accesso ai lotti oggetto di esecuzione, aveva rinvenuto gli immobili occupati e, in particolare, il lotto 1 da Per_1
3
[...] , con valido titolo, il lotto 2 da , con contratto stipulato Per_2 Parte_4 dopo il pignoramento e non opponibile alla procedura;
- che, disposta la vendita del compendio pignorato , in relazione al lotto 2 era stato emesso dal G.E., ordine di liberazione per ragioni di efficienza, efficacia e rapidità della procedura esecutiva, sicché il 9 dicembre 2021 , in CP_1 esecuzione dell'ordine di liberazione, aveva provveduto a sostituire le serrature dell'immobile;
- che in relazione al lotto 1, invece, a seguito del decesso del conduttore, in data 5 luglio 2022, aveva ricevuto le chiavi dell'immobile dalla figlia del sub conduttore, CP_2
- che la circostanza della sostituzione delle serrature non era dirimente e opportuna per evitare intrusioni da parte di terzi;
- che all'udienza del 17 gennaio 2023, nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare n 93/2020 RG, , su domanda del G.E. la ricorrente aveva confermato di non avere saldato la morosità, manifestando di non intendere risolvere consensualmente il rapporto e provvedere al rilascio spontaneo dell'immobile;
- che il titolo esecutivo, dotato ex lege di efficacia esecutiva provvisoria, ai sensi dell'art 665 cpc , era stato notificato unitamente al precetto, e nel procedimento di opposizione allo sfratto iscritto sub. n 1343/2023, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2024. In forza di tali argomentazioni, concludeva per il rigetto della opposizione e formulava richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art 96 cpc. Con comparsa depositata il 24 giugno 2025, spiegava intervento Pt_2
, il quale evidenziava che, a seguito di decreto di trasferimento
[...] depositato il 3 aprile 2025, era risultato aggiudicatario in via definitiva del diritto di piena proprietà dell'unità immobiliare destinata a civile abitazione posta al piano terra, sita in Montemurlo (PO) via Tito Speri n. 2, identificata al catasto al Foglio 15 particella 358 sub 306, meglio individuata come “Lotto 1” dalla perizia redatta dall'esperto estimatore nell'ambito dell'espropriazione immobiliare incardinata presso il Tribunale di Prato recante n. 93/2020 R.G.E. contro l'esecutato “ ” , ricevendo in Controparte_3 consegna da , in data 15.04.2025, le chiavi dell'immobile, in qualità di CP_1 nuovo proprietario ed avendo interesse concreto ed attuale all'esito del giudizio in qualità di successore a titolo particolare di . Soggiungeva che CP_1 nell'ambito del procedimento per convalida di sfratto era stata emessa la sentenza n 362/2025 in data 16 giugno 205, con la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra la Controparte_3
, e la con conferma dell'ordinanza di rilascio.
[...] Pt_1
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione proposta dalla , Pt_1 con condanna della stessa alle spese del giudizio.
4 La causa veniva quindi istruita con la produzione di documenti e il GI ritenendo applicabili le norme sul rito del lavoro fissava l'udienza per la discussione e la pronuncia della sentenza ai sensi 429 cpc All'udienza del 17 luglio 2025, dopo breve discussione delle parti, il Giudice riservala la decisione e si ritirava in Camera di Consiglio. all'esito della quale veniva data lettura del dispositivo sulle conclusioni in epigrafe, con termine di giorni 60 per deposito delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione proposta si presenta infondata e non meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
1. L'OPPOSIZIONE PROPOSTA A riguardo va premesso che mentre le impugnazioni ordinarie sono rivolte alla sostituzione di una pronunzia ritenuta non conforme al diritto, nel processo di esecuzione le opposizioni tendono all'esame, da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi dell'esecuzione, diretto al fine di stabilire, secondo le due previsioni degli artt. 615 e 617 c.p.c., la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente, ovvero la regolarità formale dello stesso titolo, del precetto, dei singoli atti esecuzione. L'opposizione all'esecuzione consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata. Si contesta, in sostanza, che non concorrono le condizioni dell'azione esecutiva, che possono riguardare tanto il suo fondamento, cioè l'esistenza del titolo esecutivo da realizzare esecutivamente, tanto le persone, ossia la legittimazione attiva e passiva, quanto l'oggetto, dunque il bene che deve essere pignorabile e non di pertinenza di un terzo. Poiché l'azione del creditore si fonda sul titolo esecutivo e l'opposizione è in effetti diretta contro il titolo, se questo è giudiziale, l'opposizione non può riguardare la sua formazione, che è coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia. Si deve pertanto ritenere che l'opposizione all'esecuzione deve limitarsi ad una valutazione sulla validità e sulla sussistenza del titolo esecutivo - quindi alla sua portata ed eseguibilità - e non può avere per oggetto il contenuto intrinseco dell'atto. In ogni caso, il processo esecutivo esige l'esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, ma anche per tutta la durata del processo medesimo, in quanto occorre non solo che questo si avvii sulla base di un titolo valido, ma occorre che questo permanga per l'intera sua durata che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento (Cass., sez. un. 7.1.2014, n 61). Ovviamente, possono invece farsi valere fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato, costituente titolo esecutivo , che si siano verificati successivamente alla sua formazione (Cass 9.11.2021, n 32833; Cass., 14.10.2021, 28044; Cass 2014/6337; Cass., 88/6605; Cass., 86/2602).
5 2. LA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA Svolte le considerazioni di carattere generale, nel caso di specie, il titolo giudiziale è pacificamente rappresentato dalla ordinanza provvisoria di rilascio, emessa dal Tribunale di Prato, pubblicata in data 26 maggio 2023 , notificata in forma esecutiva all'odierno opponente unitamente all'atto di precetto il successivo 3-4 luglio 2023, e successivo atto di significazione di sfratto il successivo 18 luglio 2023. In relazione a tale titolo, si osserva che la ricorrente è stata chiamata in giudizio in qualità di conduttrice di due appartamenti posti in Montemurlo, via Tito Speri, n 2, rientranti in un compendio immobiliare pignorato, per il quale è stata instaurata procedura esecutiva immobiliare iscritta sub n 93/2020 nei confronti del debitore esecutato. Dai documenti prodotti si apprende che è stata nominata custode del CP_1 compendio pignorato in data 15 maggio 2021 e che gli immobili, in data antecedente, hanno costituito oggetto di un contratto di locazione ultra- novennale stipulato in data 17 maggio 2017, registrato e trascritto prima del pignoramento immobiliare, contenente la facoltà di sub-locazione a favore della conduttrice. Entrambe le unità immobiliari, al momento dell'accesso da parte del custode e del perito stimatore della procedura esecutiva immobiliare, risultavano occupate da sub-conduttori: il lotto 1, da , deceduto in data Persona_3
5 luglio 2022; il lotto 2, senza titolo. Di entrambe aveva conseguito le chiavi, per il lotto 1, dalla figlia del CP_1
, e per il lotto 3 in virtù di ordine di liberazione. Per_1
La ricorrente partecipava alla procedura esecutiva immobiliare confermando di non avere provveduto a sanare la morosità e manifestando al contempo, all'udienza del 17 gennaio 2023, la volontà di non risolvere consensualmente il rapporto e rilasciare spontaneamente l'immobile. Nel giudizio di convalida della intimazione di sfratto, notificata dal custode,
si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida, ma Parte_1
l'ordinanza di rilascio ex art 665 cpc risulta confermata sia in sede di reclamo, che nella sentenza emessa in data 16 giugno 2025, con la quale è stata riconosciuta la morosità e dichiarata la risoluzione del contratto ultra- novennale di locazione.
3. LE RAGIONI DELL'OPPOSIZIONE Ora, mentre esulano dall'oggetto del presente giudizio i rilievi concernenti la sussistenza o mano della morosità ai fini della convalida della intimazione di sfratto, le ragioni che sorreggono l' opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., sono circoscritte all'assenza dei presupposti dell'ordinanza di rilascio per essere entrambi gli immobili già nella disponibilità del custode giudiziario che
6 pacificamente era in possesso delle chiavi, aveva provveduto alla sostituzione delle serrature ed aveva rifiutato la consegna delle nuove chiavi alla conduttrice. Sotto tale aspetto, tuttavia, si deve considerare che la consegna delle chiavi e l'immissione in possesso delle chiavi non è sufficiente per ritenere integrata una effettiva restituzione spontanea del bene da parte del soggetto esecutato ed escludere il venir meno per il custode di ogni interesse alla esecuzione coattiva del provvedimento giudiziale. Invero, l'art 608 cpc disciplina le modalità di rilascio, prevedendo che sia l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, a recarsi sul luogo dell'esecuzione e ad immettere la parte istante, o persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore. Nel caso in esame, è da escludere che la immissione nel possesso dei beni sia avvenuta ad opera della conduttrice, poiché non è stato il soggetto intimato a consegnare le chiavi al custode. Certamente le particolari circostanze allegate circa le modalità di acquisizione delle chiavi da parte di terzi occupanti ( con o senza titolo), e non da parte della detentrice qualificata, portano ad escludere un rilascio spontaneo dei beni, così che correttamente il custode ha proceduto nelle forme sopra coattive. E tale esigenza risulta altresì corroborata dalla posizione difensiva della conduttrice, che aveva espressamente manifestato il proprio rifiuto al rilascio, contestandone i presupposti, sì da non intendere procedere alla restituzione spontanea del bene, in tal modo mantenendo l'esigenza di procedere coattivamente. L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, prevista dall'art. 1590 c.c., peraltro, resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, tant'è che è stato ripetutamente sostenuto (Cass., 4.4.2017, n 8675). che la mora e gli effetti dell'art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente ex art. 608 c.p.c., atteso che la formale chiusura del processo esecutivo non determina l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione. E nel caso concreto, in forza dell'art. 559 c.p.c., i poteri di amministrazione e gestione dei beni pignorati, di cui il custode ha il possesso come organo ausiliario del giudice dell'esecuzione si riconnettono non solo alle esigenze conservative, ma anche a tutte quelle attività strumentali alla vendita del bene.
4. IL TRASFERIMENTO DEI BENI Nel corso del presente giudizio, in data 3 aprile 2025 è stato emesso il decreto di trasferimento con il quale è stato dichiarato aggiudicatario Parte_2 in via definitiva per il diritto di piena proprietà (1/1) dell'unità immobiliare
7 destinata a civile abitazione posta al piano terra, sita in Montemurlo (PO) via Tito Speri n. 2, identificata al catasto al Foglio 15 particella 358 sub 306, meglio individuata come “Lotto 1” dalla perizia redatta dall'esperto estimatore nell'ambito dell'espropriazione immobiliare incardinata presso il Tribunale di Prato recante n. 93/2020 R.G.E. contro l'esecutato “ Controparte_3
, con successiva consegna del bene in data 15.04.2025.
[...]
Ai sensi dell'art 111, comma 3, cpc il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante può essere estromesso, permanendo altrimenti nel processo.
In assenza dell'accordo di tutte le parti sulla estromissione, permane la legittimazione di a partecipare al processo, né ricorrono le CP_1 condizioni di sopravvenuta carenza di interesse di cui all'(art. 100 c.p.c all'accertamento della legittimità degli atti della procedura esecutiva (Cass 29 novembre 2004, n. 22430, 19 maggio 2011, n. 11021, e 13 luglio 2011, n. 15363, nonché l'ordinanza 5 settembre 2017, n. 20789, v. anche (Cass sez. un., 21.9.2021, n 25478). Al contempo, si ritiene non debba essere accolta la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, che è prevista a carico della parte totalmente soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c.. Tale affermazione di responsabilita , che e prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass., 21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948, in Giust. civ. 1989, I, 2535), che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non puo liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza. Nel caso di specie, difettano le condizioni attesa la mancata dimostrazione dell'esistenza di un danno patrimoniale concretamente subito , così che la domanda proposta deve essere senz'altro rigettata. Neanche si ravvisano le condizioni per la condanna ai sensi dell'art 96 , comma 3, cpc, che in ogni caso ha natura sanzionatoria e officiosa, sicche presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass., 3003/2014) di cui, nel procedimento in esame , difettano gli elementi costitutivi. La valutazione della complessiva vicenda processuale, in pendenza del giudizio sullo sfratto, induce a ravvisare i presupposti per compensare integralmente le relative spese della fase cautelare. Dovendosi fare applicazione del criterio della soccombenza, da valutare in relazione ai soli motivi originari di l'opponente e invece tenuto al pagamento delle spese processuali della fase di merito del giudizio di opposizione, come liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'attivita
8 svolta complessivamente svolta, ai sensi degli artt 91 e ss cpc, in linea con i parametri di cui al DM 55/2014, limitata alla fase decisionale per il terzo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi spiegata, con ricorso depositato il 19 marzo 2024, da nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresent vento di ogni diversa istanza, Parte_2 eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a)rigetta le opposizioni proposte;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessive € 2109,00 per la parte opposta ed € 809,00 per la parte intervenuta, oltre IV, CAP e spese generali nella misura di legge;
Prato, 28.10.2025
Il Giudice Dott. Michele Sirgiovanni
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