Art. 1.
E' autorizzato il conferimento annuo della somma di lire 300 milioni all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettivita' di un turismo a basso costo, nonche' all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico generale.
Ad integrazione del fondo suddetto sono altresi' conferite all'Istituto stesso le somme di cui all' articolo 21 della legge 12 marzo 1968, n. 326 , per gli anni finanziari 1970, 1971 e 1972.
E' autorizzato il conferimento annuo della somma di lire 300 milioni all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettivita' di un turismo a basso costo, nonche' all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico generale.
Ad integrazione del fondo suddetto sono altresi' conferite all'Istituto stesso le somme di cui all' articolo 21 della legge 12 marzo 1968, n. 326 , per gli anni finanziari 1970, 1971 e 1972.