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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2025, n. 17135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17135 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63934/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63934/2021 promossa da:
quale incorporante di Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Cenci Ricorrenti contro
, in persona del Ministro Controparte_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Carneval, dirigente, e dalla dott.ssa Raffaella Gatti, funzionaria
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate, depositate in sostituzione dell'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato in data 19.10.2021, d Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto Controparte_1
sanzionatorio n. 402582/A, notificato via pec in data 25.9.2021, con il quale il aveva irrogato agli stessi Controparte_3
Pag. 1 di 8 il pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000 per aver violato l'art. 35 del d. lgs. n.
231/2007, per aver omesso la segnalazione all'Unità di Informazione
Finanziaria di diverse operazioni bancarie, effettuate in entrata sui conti correnti intestati alla ed alla Controparte_4 [...]
per un ammontare complessivo di € Controparte_5
3.3000.000.
1.2. A seguito di controlli antiriciclaggio svolti in delega dalla Guardia di Finanza di Domodossola nell'ambito dei procedimenti penali R.g.
n. 1536/2015 e n. 1664/2016 pendenti dinanzi la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Verbania, era stato, infatti, ritenuto sussistente un difetto di segnalazione a carico di in Parte_2
qualità di delegato di Capogruppo e di gruppo e di
[...]
incorporata per fusione in Controparte_2 Controparte_1
1.3. Preliminarmente gli opponenti esponevano che: il decreto sanzionatorio risultava emesso oltre il termine di due anni dalla contestazione e, pertanto, in violazione dei termini procedimentali ex art. 69 D.Lgs. n. 231/2007, pur tenuto conto dell'aumento di 83 giorni per la sospensione dovuta alla pandemia VI.
1.4. Segnatamente, secondo i ricorrenti il ridetto termine decorreva dalla data di notificazione del verbale di contestazione della Guardia di Finanza alle parti: al in data 13/04/2019 e all'Istituto Pt_1
bancario in data 08/04/2019 con la conseguenza che il decreto doveva essere emesso per il entro il 7.7.2021 (anziché il Pt_1
24/9/2021) ed entro il 02/7/2021 per la banca (anziché in
25/9/2021).
1.5.Eccepivano, altresì, che il procedimento si fosse concluso in violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 in quanto l'accertamento era
Pag. 2 di 8 iniziato nel 2015, ma la contestazione era stata notificata dal solo nel 2019. CP_3
1.6.Inoltre, parte ricorrente rappresentava che l'obbligo di segnalazione era stato assolto in modo corretto e tempestivo, e che, ad ogni modo in qualità di delegato di secondo livello, Parte_1
non avrebbe potuto effettuare segnalazioni senza impulso ricevuto dal livello superiore.
1.7.In subordine, i ricorrenti richiedevano la riduzione della sanzione alla misura minima (€ 3.000 o € 30.000), secondo il principio del favor rei.
1.8. Rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito – previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, sussistendo sia il fumus boni juris sia il periculum in mora attesi
l'illegittimità del provvedimento ed il grave pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione di un decreto contenente ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma non dovuta – in accoglimento del presente ricorso, in via preliminare, annullare il decreto sanzionatorio in quanto adottato e notificato ai ricorrenti oltre il termine di cui all'art. 69, co. II, d. lgs. n. 231/2007 con la conseguente estinzione del procedimento;
sempre in via preliminare, annullare il decreto sanzionatorio n. 402582/A in quanto la notifica della presunta contestazione
è intervenuta oltre il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 con la conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento per i ricorrenti;
ancora in via preliminare, accertata la carenza di responsabilità del sig. ai sensi Pt_1
dell'art. 3 della legge n. 689/1981 in merito alla violazione ascritta atteso che, rivestendo all'epoca dei fatti il ruolo di responsabile di secondo livello, non poteva segnalare le operazioni contestate in assenza della preventiva tempestiva comunicazione delle medesime da parte del Responsabile di primo livello, annullare il decreto opposto nei confronti del sig. in via principale, Parte_1
annullare il decreto in quanto – all'epoca dei fatti – i ricorrenti hanno
Pag. 3 di 8 correttamente e tempestivamente assolto l'obbligo di cui all'art. 35 D. Lgs. n.
231/2007 non potendosi ritenere configurata la violazione di legge per le operazioni contestate, in relazione alle s.o.s. trasmesse nell'agosto del 2015, atteso che il sig. ha effettuato le s.o.s. "senza ritardo", non appena venne in Pt_1
possesso di informazioni pregiudizievoli quali la notifica di provvedimenti dell' el 2015 e, inoltre, nell'ambito della collaborazione attiva, lo stesso CP_6
ha provveduto ad inoltrare due ulteriori s.o.s. nel 2017 a seguito della acquisizione di notizie di stampa nelle quali si ipotizzavano presunte condotte delittuose riconducibili al titolare effettivo delle società clienti. In via subordinata, qualora fossero disattese le richieste preliminari e principali di cui ai punti precedenti, i ricorrenti chiedono che codesto Tribunale voglia disporre una congrua riduzione della sanzione, da rideterminarsi nella misura minima di legge di cui all'art. 58, co. I, d. lgs. n. 231/2007, pari ad €. 3.000,00, ovvero, nel caso in cui fosse ravvisata una violazione grave, di quella minima di cui al comma II dell'art. 58 del citato articolo, pari ad €. 30.000,00, ovvero ancora in altra inferiore, rispetto a quella oggi applicata, misura ritenuta di giustizia, avuto riguardo ai criteri esposti nel paragrafo n. 5 del presente ricorso”.
2. Si costituiva in giudizio il Controparte_3
che rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - in via preliminare, rigettare l'istanza cautelare proposta;
- nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto, che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
- condannare l'odierno opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
2.1. L'Amministrazione convenuta, in particolare, esponeva che: il termine di conclusione del procedimento, computando, oltre al biennio, sei mesi per la richiesta di audizione e 83 giorni per la sospensione per emergenza VI, era stato rispettato dal momento
Pag. 4 di 8 che il procedimento era stato concluso entro ottobre 2021, tenuto conto altresì che il dies a quo doveva individuarsi nella data di trasmissione degli atti da parte della Guardia di Finanza al Ministero, ovvero il 17.4.2019, e non, come sostenuto dai ricorrenti nella data della notifica.
2.2.Deduceva, altresì, il , che la contestazione era stata CP_3
tempestiva, atteso che, per procedere all'irrogazione della sanzione, era stato necessario attendere, come previsto per legge, il provvedimento di nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria, datato
23/1/2019.
2.3.Nel merito, il ribadiva la responsabilità degli opponenti CP_3
in ordine all'obbligo di segnalazione, sussistente anche al ricorrere di anomalie, ovvero di operazioni sospette non necessariamente dotate di rilevanza penale. Inoltre, secondo il convenuto la CP_3
sanzione irrogata doveva considerarsi congrua e proporzionale rispetto alla gravità della condotta.
3.Le eccezioni formulate dai ricorrenti rispetto alla mancata prova della tempestività della conclusione del procedimento sanzionatorio sono fondate.
3.1.Dirimente nel caso di specie è il difetto di prova circa la data (pur indicata nel 23 gennaio 2019) del rilascio del nulla osta all'Autorità
Giudiziaria, necessaria ai fini di comprendere se il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 14, comma 3 della l. n. 681/1981, decorrente dalla data di ricezione del nulla osta in virtù di quanto disposto dall'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007, nonché l'assenza di prova, e ancor prima di allegazione, della data, e dunque della tempestività, della richiesta del predetto nulla osta rivolta all'Autorità Giudiziaria.
3.2.Se da un lato, infatti, occorre rammentare che spetta all'Amministrazione dimostrare, una volta contestata, la fondatezza
Pag. 5 di 8 della pretesa sanzionatoria con correlative conseguenze in punto di mancato assolvimento dell'onere probatorio, dall'altro, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n.
5395/2007) la norma che impone un preciso termine di decadenza ha “la funzione di consentire la piena esplicazione delle possibilità di difesa, anche in sede giudiziale, da parte dell'interessato: possibilità che potrebbero risultare menomate dopo un lasso di tempo eccessivo”.
3.3.Nel caso di specie, il procedimento è cominciato nel 2015, mentre la contestazione - tempestiva, secondo la tesi erariale, per via del rilascio del nulla osta in data 23 gennaio 2019 - è avvenuta solo il
13.4.2019, con irrogazione della sanzione in data 24.9.2021, data che, peraltro, poteva essere ritenuta tempestiva solo a voler ritenere che la mera richiesta di audizione, anche in difetto del suo espletamento, comportasse automaticamente il prolungamento del termine da due anni a due anni e 6 mesi.
3.4. Orbene, ad abundantiam, su quest'ultimo punto ritiene questo
Tribunale di dover, altresì, rilevare che il termine biennale per la conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 69 del
D.lgs. n. 231/2007, nel caso di specie, non poteva essere considerarsi prorogato di ulteriori sei mesi per la richiesta audizione.
3.5. Va, infatti, osservato che la stessa Circolare del MEF del 6 luglio
2017 – pur evidentemente priva di efficacia normativa - per come citata, stabilisce che “La proroga di sei mesi, prevista nell'ipotesi di richiesta di audizione, si verifica a prescindere da quali e quanti tra gli interessati abbiano fatto richiesta di audizione. La predetta proroga, attesa la ratio di programmazione dell'attività procedimentale dell'amministrazione procedente, sussiste anche in caso di successiva revoca o ritiro, da parte di uno o più degli interessati, dell'istanza di audizione e nelle ipotesi in cui l'audizione, convocata
Pag. 6 di 8 dall'amministrazione, non si svolga per mancata presentazione degli interessati o per altre cause agli stessi riferibili”.
3.6. Nel caso di specie, risulta dagli atti che il mancato espletamento dell'audizione è stato determinato, dalla situazione di emergenza determinata dal VI (doc. 5 del ricorso). Non dunque da una causa riferibile agli interessati. D'altro canto come correttamente eccepito dai ricorrenti con l'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e poi con l'art. 37 del D.L. n. 23/2020 veniva prevista una sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi dal 23.2.2020 al 15.5.2020 così elidendo, rispetto alla decorrenza del termine, l'incidenza dei disagi provocati dalla pandemia sull'ordinario svolgersi del procedimento.
3.7.L'Amministrazione avrebbe, dunque, ben potuto procedere all'audizione oppure rinunciarvi profittando del maggior termine comprensivo del periodo di sospensione dei termini disposto dalle norme richiamate.
4.Emerge dalle ragioni anzidette che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione per i ricorrenti deve ritenersi estinta.
4.1.Ritenuta assorbita ogni altra questione, deve, dunque, disporsi l'annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e ss. mm., in considerazione del valore della causa, nonché della quantità e qualità dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, accoglie l'opposizione proposta da e da Parte_1 Controparte_1
quale incorporante di e, per
[...] Controparte_2
l'effetto, annulla il decreto sanzionatorio n. 402582/A del
24/09/2021;
Pag. 7 di 8 Condanna il convenuto alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in €
15.500, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge.
Così è deciso in data 4.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63934/2021 promossa da:
quale incorporante di Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Cenci Ricorrenti contro
, in persona del Ministro Controparte_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Carneval, dirigente, e dalla dott.ssa Raffaella Gatti, funzionaria
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate, depositate in sostituzione dell'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato in data 19.10.2021, d Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto Controparte_1
sanzionatorio n. 402582/A, notificato via pec in data 25.9.2021, con il quale il aveva irrogato agli stessi Controparte_3
Pag. 1 di 8 il pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000 per aver violato l'art. 35 del d. lgs. n.
231/2007, per aver omesso la segnalazione all'Unità di Informazione
Finanziaria di diverse operazioni bancarie, effettuate in entrata sui conti correnti intestati alla ed alla Controparte_4 [...]
per un ammontare complessivo di € Controparte_5
3.3000.000.
1.2. A seguito di controlli antiriciclaggio svolti in delega dalla Guardia di Finanza di Domodossola nell'ambito dei procedimenti penali R.g.
n. 1536/2015 e n. 1664/2016 pendenti dinanzi la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Verbania, era stato, infatti, ritenuto sussistente un difetto di segnalazione a carico di in Parte_2
qualità di delegato di Capogruppo e di gruppo e di
[...]
incorporata per fusione in Controparte_2 Controparte_1
1.3. Preliminarmente gli opponenti esponevano che: il decreto sanzionatorio risultava emesso oltre il termine di due anni dalla contestazione e, pertanto, in violazione dei termini procedimentali ex art. 69 D.Lgs. n. 231/2007, pur tenuto conto dell'aumento di 83 giorni per la sospensione dovuta alla pandemia VI.
1.4. Segnatamente, secondo i ricorrenti il ridetto termine decorreva dalla data di notificazione del verbale di contestazione della Guardia di Finanza alle parti: al in data 13/04/2019 e all'Istituto Pt_1
bancario in data 08/04/2019 con la conseguenza che il decreto doveva essere emesso per il entro il 7.7.2021 (anziché il Pt_1
24/9/2021) ed entro il 02/7/2021 per la banca (anziché in
25/9/2021).
1.5.Eccepivano, altresì, che il procedimento si fosse concluso in violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 in quanto l'accertamento era
Pag. 2 di 8 iniziato nel 2015, ma la contestazione era stata notificata dal solo nel 2019. CP_3
1.6.Inoltre, parte ricorrente rappresentava che l'obbligo di segnalazione era stato assolto in modo corretto e tempestivo, e che, ad ogni modo in qualità di delegato di secondo livello, Parte_1
non avrebbe potuto effettuare segnalazioni senza impulso ricevuto dal livello superiore.
1.7.In subordine, i ricorrenti richiedevano la riduzione della sanzione alla misura minima (€ 3.000 o € 30.000), secondo il principio del favor rei.
1.8. Rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito – previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, sussistendo sia il fumus boni juris sia il periculum in mora attesi
l'illegittimità del provvedimento ed il grave pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione di un decreto contenente ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma non dovuta – in accoglimento del presente ricorso, in via preliminare, annullare il decreto sanzionatorio in quanto adottato e notificato ai ricorrenti oltre il termine di cui all'art. 69, co. II, d. lgs. n. 231/2007 con la conseguente estinzione del procedimento;
sempre in via preliminare, annullare il decreto sanzionatorio n. 402582/A in quanto la notifica della presunta contestazione
è intervenuta oltre il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 con la conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento per i ricorrenti;
ancora in via preliminare, accertata la carenza di responsabilità del sig. ai sensi Pt_1
dell'art. 3 della legge n. 689/1981 in merito alla violazione ascritta atteso che, rivestendo all'epoca dei fatti il ruolo di responsabile di secondo livello, non poteva segnalare le operazioni contestate in assenza della preventiva tempestiva comunicazione delle medesime da parte del Responsabile di primo livello, annullare il decreto opposto nei confronti del sig. in via principale, Parte_1
annullare il decreto in quanto – all'epoca dei fatti – i ricorrenti hanno
Pag. 3 di 8 correttamente e tempestivamente assolto l'obbligo di cui all'art. 35 D. Lgs. n.
231/2007 non potendosi ritenere configurata la violazione di legge per le operazioni contestate, in relazione alle s.o.s. trasmesse nell'agosto del 2015, atteso che il sig. ha effettuato le s.o.s. "senza ritardo", non appena venne in Pt_1
possesso di informazioni pregiudizievoli quali la notifica di provvedimenti dell' el 2015 e, inoltre, nell'ambito della collaborazione attiva, lo stesso CP_6
ha provveduto ad inoltrare due ulteriori s.o.s. nel 2017 a seguito della acquisizione di notizie di stampa nelle quali si ipotizzavano presunte condotte delittuose riconducibili al titolare effettivo delle società clienti. In via subordinata, qualora fossero disattese le richieste preliminari e principali di cui ai punti precedenti, i ricorrenti chiedono che codesto Tribunale voglia disporre una congrua riduzione della sanzione, da rideterminarsi nella misura minima di legge di cui all'art. 58, co. I, d. lgs. n. 231/2007, pari ad €. 3.000,00, ovvero, nel caso in cui fosse ravvisata una violazione grave, di quella minima di cui al comma II dell'art. 58 del citato articolo, pari ad €. 30.000,00, ovvero ancora in altra inferiore, rispetto a quella oggi applicata, misura ritenuta di giustizia, avuto riguardo ai criteri esposti nel paragrafo n. 5 del presente ricorso”.
2. Si costituiva in giudizio il Controparte_3
che rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - in via preliminare, rigettare l'istanza cautelare proposta;
- nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto, che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
- condannare l'odierno opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
2.1. L'Amministrazione convenuta, in particolare, esponeva che: il termine di conclusione del procedimento, computando, oltre al biennio, sei mesi per la richiesta di audizione e 83 giorni per la sospensione per emergenza VI, era stato rispettato dal momento
Pag. 4 di 8 che il procedimento era stato concluso entro ottobre 2021, tenuto conto altresì che il dies a quo doveva individuarsi nella data di trasmissione degli atti da parte della Guardia di Finanza al Ministero, ovvero il 17.4.2019, e non, come sostenuto dai ricorrenti nella data della notifica.
2.2.Deduceva, altresì, il , che la contestazione era stata CP_3
tempestiva, atteso che, per procedere all'irrogazione della sanzione, era stato necessario attendere, come previsto per legge, il provvedimento di nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria, datato
23/1/2019.
2.3.Nel merito, il ribadiva la responsabilità degli opponenti CP_3
in ordine all'obbligo di segnalazione, sussistente anche al ricorrere di anomalie, ovvero di operazioni sospette non necessariamente dotate di rilevanza penale. Inoltre, secondo il convenuto la CP_3
sanzione irrogata doveva considerarsi congrua e proporzionale rispetto alla gravità della condotta.
3.Le eccezioni formulate dai ricorrenti rispetto alla mancata prova della tempestività della conclusione del procedimento sanzionatorio sono fondate.
3.1.Dirimente nel caso di specie è il difetto di prova circa la data (pur indicata nel 23 gennaio 2019) del rilascio del nulla osta all'Autorità
Giudiziaria, necessaria ai fini di comprendere se il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 14, comma 3 della l. n. 681/1981, decorrente dalla data di ricezione del nulla osta in virtù di quanto disposto dall'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007, nonché l'assenza di prova, e ancor prima di allegazione, della data, e dunque della tempestività, della richiesta del predetto nulla osta rivolta all'Autorità Giudiziaria.
3.2.Se da un lato, infatti, occorre rammentare che spetta all'Amministrazione dimostrare, una volta contestata, la fondatezza
Pag. 5 di 8 della pretesa sanzionatoria con correlative conseguenze in punto di mancato assolvimento dell'onere probatorio, dall'altro, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n.
5395/2007) la norma che impone un preciso termine di decadenza ha “la funzione di consentire la piena esplicazione delle possibilità di difesa, anche in sede giudiziale, da parte dell'interessato: possibilità che potrebbero risultare menomate dopo un lasso di tempo eccessivo”.
3.3.Nel caso di specie, il procedimento è cominciato nel 2015, mentre la contestazione - tempestiva, secondo la tesi erariale, per via del rilascio del nulla osta in data 23 gennaio 2019 - è avvenuta solo il
13.4.2019, con irrogazione della sanzione in data 24.9.2021, data che, peraltro, poteva essere ritenuta tempestiva solo a voler ritenere che la mera richiesta di audizione, anche in difetto del suo espletamento, comportasse automaticamente il prolungamento del termine da due anni a due anni e 6 mesi.
3.4. Orbene, ad abundantiam, su quest'ultimo punto ritiene questo
Tribunale di dover, altresì, rilevare che il termine biennale per la conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 69 del
D.lgs. n. 231/2007, nel caso di specie, non poteva essere considerarsi prorogato di ulteriori sei mesi per la richiesta audizione.
3.5. Va, infatti, osservato che la stessa Circolare del MEF del 6 luglio
2017 – pur evidentemente priva di efficacia normativa - per come citata, stabilisce che “La proroga di sei mesi, prevista nell'ipotesi di richiesta di audizione, si verifica a prescindere da quali e quanti tra gli interessati abbiano fatto richiesta di audizione. La predetta proroga, attesa la ratio di programmazione dell'attività procedimentale dell'amministrazione procedente, sussiste anche in caso di successiva revoca o ritiro, da parte di uno o più degli interessati, dell'istanza di audizione e nelle ipotesi in cui l'audizione, convocata
Pag. 6 di 8 dall'amministrazione, non si svolga per mancata presentazione degli interessati o per altre cause agli stessi riferibili”.
3.6. Nel caso di specie, risulta dagli atti che il mancato espletamento dell'audizione è stato determinato, dalla situazione di emergenza determinata dal VI (doc. 5 del ricorso). Non dunque da una causa riferibile agli interessati. D'altro canto come correttamente eccepito dai ricorrenti con l'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e poi con l'art. 37 del D.L. n. 23/2020 veniva prevista una sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi dal 23.2.2020 al 15.5.2020 così elidendo, rispetto alla decorrenza del termine, l'incidenza dei disagi provocati dalla pandemia sull'ordinario svolgersi del procedimento.
3.7.L'Amministrazione avrebbe, dunque, ben potuto procedere all'audizione oppure rinunciarvi profittando del maggior termine comprensivo del periodo di sospensione dei termini disposto dalle norme richiamate.
4.Emerge dalle ragioni anzidette che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione per i ricorrenti deve ritenersi estinta.
4.1.Ritenuta assorbita ogni altra questione, deve, dunque, disporsi l'annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e ss. mm., in considerazione del valore della causa, nonché della quantità e qualità dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, accoglie l'opposizione proposta da e da Parte_1 Controparte_1
quale incorporante di e, per
[...] Controparte_2
l'effetto, annulla il decreto sanzionatorio n. 402582/A del
24/09/2021;
Pag. 7 di 8 Condanna il convenuto alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in €
15.500, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge.
Così è deciso in data 4.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 8 di 8