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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 726/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4209/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Grazzanise - Piazza Municipio 81046 Grazzanise CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003026538000 TARI
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170008592136000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170014073775000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 465/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259003026538000, notificata in data 1° luglio 2025, riferita alle cartelle di pagamento nn. 02820170008592136000 e
02820170014073775000, entrambe indicate come regolarmente notificate in data 24 aprile 2018.
Le cartelle sottese riguardano:
– tributi speciali catastali, oneri e sanzioni per attribuzione di rendita presunta (anno 2011);
– TARI anno 2014, per un importo complessivo di € 1.003,60.
Si sono costituite in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, sia l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione(DE), entrambe resistendo alle pretese del contribuente e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Motivi di ricorso
Il ricorrente eccepisce:
2.1. Omessa notifica delle cartelle sottese
Il sig. Ricorrente_1 afferma di non avere mai ricevuto le cartelle del 2018 e ne contesta l'esistenza e la regolarità. Deduce altresì la nullità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti presupposti, ai sensi dell'art. 7
L. 212/2000, e la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost..
2.2. Prescrizione del credito
Il ricorrente sostiene che, essendo le cartelle mai notificate, il credito sarebbe prescritto;
anche ove si ritenesse la notifica avvenuta nel 2018, l'intimazione del 2025 sarebbe comunque tardiva rispetto al termine quinquennale previsto per i tributi comunali e, nel complesso, per i crediti erariali oggetto di contestazione.
2.3. Nullità per irregolarità della notifica
Si lamentano:
– consegna a familiare non convivente;
– inesistenza della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) o avvenuta notifica (CAN);
– eventuale recapito presso indirizzo diverso dalla residenza effettiva, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23578/2007; Corte Cost. n. 346/1998).
2.4. Difetto di motivazione dell'intimazione
È eccepita l'omessa indicazione del criterio di calcolo di interessi, more ed altri accessori. L'atto riporterebbe solo importi complessivi, non scomponibili dal contribuente, con violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L.
212/2000. 3. Difese dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta
L'Ufficio fonda la propria difesa sui seguenti punti:
3.1. Origine della pretesa
La cartella n. 02820170008592136000 deriva dall'accertamento catastale per immobile “fantasma” ex art. 19 DL 78/2010, pubblicato all'albo pretorio nel 2012 e non opposto. La rendita presunta è quindi divenuta definitiva, con legittima iscrizione a ruolo delle somme dovute (tributi speciali catastali, sanzioni, oneri).
3.2. Regolarità della notifica
L'Ufficio afferma che la cartella fu notificata il 24.04.2018 mediante consegna al fratello del ricorrente, come da documentazione prodotta. Richiama inoltre il principio della sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
3.3. Insussistenza della prescrizione
L'Ufficio sostiene che:
– la notifica del 2018 interrompe i termini;
– la successiva intimazione del 2025 è legittimamente intervenuta entro i limiti prescrizionali (5 anni per sanzioni, 10 anni per tributi catastali).
3.4. Inammissibilità delle doglianze
Le questioni relative alle cartelle sarebbero ormai precluse, perché atti definitivi non impugnati nei termini.
4. Difese dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
DE presenta ampia memoria, articolata nei seguenti punti:
4.1. Regolare notifica delle cartelle
Le relate di notifica e l'estratto di ruolo allegati dimostrano la regolare consegna delle cartelle nel 2018 a familiare convivente, con successiva comunicazione informativa.
DE richiama consolidata giurisprudenza secondo cui:
– la relata fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.);
– ai fini della prova della notifica non è necessaria la produzione della cartella in originale (Cass. nn.
3212/2017, 6913/2017).
4.2. Inammissibilità ex art. 21 D.Lgs. 546/1992
Poiché le cartelle risultano notificate, esse sono divenute definitive. Pertanto le eccezioni attinenti ai loro contenuti sono inammissibili.
Si richiama Cass. SS.UU. n. 19704/2015 e n. 23397/2016.
4.3. Difetto di legittimazione passiva
Per i profili relativi alla formazione del credito la legittimazione passiva compete agli enti impositori. DE ha solo svolto attività esattiva vincolata, senza potere valutativo sul merito del credito.
4.4. Legittimità dell'intimazione
L'avviso ex art. 50 DPR 602/1973 non richiede allegazione delle cartelle, essendo atto di natura vincolata e funzionalmente assimilabile al precetto civile.
Richiamata anche Cassazione e giurisprudenza di merito (Comm. Trib. Savona 226/2015).
4.5. Insussistenza della prescrizione
DE documenta:
– sospensione legale dei termini per emergenza COVID-19 (art. 68 DL 18/2020);
– proroga biennale ex art. 12 D.Lgs. 159/2015.
Per effetto combinato di sospensione e proroga, non è maturata la prescrizione quinquennale né per la TARI né per i tributi catastali.
La notificazione dell'intimazione del 01.07.2025 costituisce comunque atto interruttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta omessa notifica delle cartelle di pagamento
L'eccezione con la quale il ricorrente deduce la mancata notifica delle cartelle nn. 02820170008592136000
e 02820170014073775000 non può essere accolta.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituita dagli estratti di ruolo e dalle relative relate di notifica, risulta che entrambe le cartelle furono regolarmente notificate in data
24.04.2018 mediante consegna a familiare, secondo quanto attestato dal messo notificatore.
La relata di notifica, redatta da pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., e non può essere infirmata con mere contestazioni formali, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata da DE nelle sue difese (Cass.
3212/2017; Cass. 6913/2017).
Ne consegue che la doglianza relativa alla pretesa inesistenza o nullità delle notifiche deve essere respinta.
2. Sull'inammissibilità delle censure relative alle cartelle ormai definitive
Accertata la validità della notifica, le cartelle del 2018 devono ritenersi d'ora definitive, poiché non impugnate nei termini.
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, l'omesso tempestivo ricorso avverso le cartelle determina la decadenza dal potere di contestarle successivamente.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 19704/2015), l'impugnazione proposta esclusivamente per contestare la regolarità della notifica dell'atto presupposto non può “riaprire” i termini decadenziali una volta accertato che la notifica si è perfezionata regolarmente.
Pertanto, tutte le eccezioni rivolte al merito delle cartelle o alla loro motivazione risultano inammissibili.
3. Sulla dedotta prescrizione del credito
La censura di prescrizione è parimenti infondata.
3.1. Per la cartella relativa ai tributi catastali
La cartella n. 02820170008592136000 riguarda tributi speciali catastali, sanzioni e oneri derivanti dall'attribuzione di rendita presunta ex art. 19 DL 78/2010. L'Agenzia delle Entrate – Territorio ha dimostrato che l'accertamento catastale, risalente al 2012, fu regolarmente pubblicato all'albo pretorio e non opposto, divenendo definitivo.
La relativa cartella del 2018 risulta notificata entro i termini e la prescrizione non risulta decorso, anche in ragione: – dell'effetto interruttivo della notifica stessa;
– dell'ulteriore interruzione determinata dall'intimazione impugnata;
– della sospensione legale dei termini prevista dall'art. 68 DL 18/2020 e successive modifiche, nonché della proroga di cui all'art. 12 D.Lgs. 159/2015, come dettagliato da DE.
3.2. Per la cartella TARI
Per la cartella n. 02820170014073775000, riferita al tributo TARI 2014, la prescrizione quinquennale non risulta decorso alla luce della medesima sospensione COVID-19 e della proroga biennale ex art. 12 D.Lgs.
159/2015, anch'esse puntualmente documentate in atti.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
4. Sulla motivazione dell'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973
Il ricorrente lamenta la mancata specificazione del calcolo degli interessi e l'omessa allegazione delle cartelle.
Tali censure non sono condivisibili.
L'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 costituisce atto di natura vincolata, strutturalmente assimilabile al precetto civile e finalizzato a sollecitare il pagamento sulla base di cartelle già regolarmente notificate. Tale atto non richiede l'allegazione delle cartelle presupposte, né una motivazione estesa diversa dall'indicazione degli estremi degli atti già notificati e degli importi richiesti.
Ciò è ribadito anche nella giurisprudenza di merito (Comm. Trib. Savona n. 226/2015) e nelle difese di DE, secondo cui gli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000 non impongono alcuna nullità per la mancata allegazione di atti precedentemente notificati e già pienamente conoscibili dal contribuente.
La doglianza, pertanto, deve essere respinta.
Dall'esame complessivo della documentazione prodotta dalle parti e dalla normativa richiamata, il ricorso risulta infondato e inammissibile per le ragioni sopra esposte.
Sono provati:
– la regolare notifica delle cartelle del 2018;
– la loro definitività per mancata impugnazione;
– l'insussistenza della prescrizione, anche alla luce della sospensione COVID-19;
– la legittimità dell'intimazione impugnata.
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso, con conferma dell'intimazione di pagamento e della pretesa tributaria– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite, in considerazione della peculiarità e complessità della normativa emergenziale COVID-19 richiamata ai fini del computo dei termini prescrizionali.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, Sezione 12, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259003026538000:
– rigetta il ricorso;
– conferma la legittimità dell'atto impugnato;
– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite, in considerazione della peculiarità e complessità della normativa emergenziale COVID-19 richiamata ai fini del computo dei termini prescrizionali.
Così deciso.
P.Q.M.
il Giuidce Monocratico rigetta il ricorso.
Spese compensate
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4209/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Grazzanise - Piazza Municipio 81046 Grazzanise CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003026538000 TARI
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170008592136000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170014073775000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 465/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259003026538000, notificata in data 1° luglio 2025, riferita alle cartelle di pagamento nn. 02820170008592136000 e
02820170014073775000, entrambe indicate come regolarmente notificate in data 24 aprile 2018.
Le cartelle sottese riguardano:
– tributi speciali catastali, oneri e sanzioni per attribuzione di rendita presunta (anno 2011);
– TARI anno 2014, per un importo complessivo di € 1.003,60.
Si sono costituite in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, sia l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione(DE), entrambe resistendo alle pretese del contribuente e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Motivi di ricorso
Il ricorrente eccepisce:
2.1. Omessa notifica delle cartelle sottese
Il sig. Ricorrente_1 afferma di non avere mai ricevuto le cartelle del 2018 e ne contesta l'esistenza e la regolarità. Deduce altresì la nullità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti presupposti, ai sensi dell'art. 7
L. 212/2000, e la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost..
2.2. Prescrizione del credito
Il ricorrente sostiene che, essendo le cartelle mai notificate, il credito sarebbe prescritto;
anche ove si ritenesse la notifica avvenuta nel 2018, l'intimazione del 2025 sarebbe comunque tardiva rispetto al termine quinquennale previsto per i tributi comunali e, nel complesso, per i crediti erariali oggetto di contestazione.
2.3. Nullità per irregolarità della notifica
Si lamentano:
– consegna a familiare non convivente;
– inesistenza della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) o avvenuta notifica (CAN);
– eventuale recapito presso indirizzo diverso dalla residenza effettiva, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23578/2007; Corte Cost. n. 346/1998).
2.4. Difetto di motivazione dell'intimazione
È eccepita l'omessa indicazione del criterio di calcolo di interessi, more ed altri accessori. L'atto riporterebbe solo importi complessivi, non scomponibili dal contribuente, con violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L.
212/2000. 3. Difese dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta
L'Ufficio fonda la propria difesa sui seguenti punti:
3.1. Origine della pretesa
La cartella n. 02820170008592136000 deriva dall'accertamento catastale per immobile “fantasma” ex art. 19 DL 78/2010, pubblicato all'albo pretorio nel 2012 e non opposto. La rendita presunta è quindi divenuta definitiva, con legittima iscrizione a ruolo delle somme dovute (tributi speciali catastali, sanzioni, oneri).
3.2. Regolarità della notifica
L'Ufficio afferma che la cartella fu notificata il 24.04.2018 mediante consegna al fratello del ricorrente, come da documentazione prodotta. Richiama inoltre il principio della sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
3.3. Insussistenza della prescrizione
L'Ufficio sostiene che:
– la notifica del 2018 interrompe i termini;
– la successiva intimazione del 2025 è legittimamente intervenuta entro i limiti prescrizionali (5 anni per sanzioni, 10 anni per tributi catastali).
3.4. Inammissibilità delle doglianze
Le questioni relative alle cartelle sarebbero ormai precluse, perché atti definitivi non impugnati nei termini.
4. Difese dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
DE presenta ampia memoria, articolata nei seguenti punti:
4.1. Regolare notifica delle cartelle
Le relate di notifica e l'estratto di ruolo allegati dimostrano la regolare consegna delle cartelle nel 2018 a familiare convivente, con successiva comunicazione informativa.
DE richiama consolidata giurisprudenza secondo cui:
– la relata fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.);
– ai fini della prova della notifica non è necessaria la produzione della cartella in originale (Cass. nn.
3212/2017, 6913/2017).
4.2. Inammissibilità ex art. 21 D.Lgs. 546/1992
Poiché le cartelle risultano notificate, esse sono divenute definitive. Pertanto le eccezioni attinenti ai loro contenuti sono inammissibili.
Si richiama Cass. SS.UU. n. 19704/2015 e n. 23397/2016.
4.3. Difetto di legittimazione passiva
Per i profili relativi alla formazione del credito la legittimazione passiva compete agli enti impositori. DE ha solo svolto attività esattiva vincolata, senza potere valutativo sul merito del credito.
4.4. Legittimità dell'intimazione
L'avviso ex art. 50 DPR 602/1973 non richiede allegazione delle cartelle, essendo atto di natura vincolata e funzionalmente assimilabile al precetto civile.
Richiamata anche Cassazione e giurisprudenza di merito (Comm. Trib. Savona 226/2015).
4.5. Insussistenza della prescrizione
DE documenta:
– sospensione legale dei termini per emergenza COVID-19 (art. 68 DL 18/2020);
– proroga biennale ex art. 12 D.Lgs. 159/2015.
Per effetto combinato di sospensione e proroga, non è maturata la prescrizione quinquennale né per la TARI né per i tributi catastali.
La notificazione dell'intimazione del 01.07.2025 costituisce comunque atto interruttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta omessa notifica delle cartelle di pagamento
L'eccezione con la quale il ricorrente deduce la mancata notifica delle cartelle nn. 02820170008592136000
e 02820170014073775000 non può essere accolta.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituita dagli estratti di ruolo e dalle relative relate di notifica, risulta che entrambe le cartelle furono regolarmente notificate in data
24.04.2018 mediante consegna a familiare, secondo quanto attestato dal messo notificatore.
La relata di notifica, redatta da pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., e non può essere infirmata con mere contestazioni formali, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata da DE nelle sue difese (Cass.
3212/2017; Cass. 6913/2017).
Ne consegue che la doglianza relativa alla pretesa inesistenza o nullità delle notifiche deve essere respinta.
2. Sull'inammissibilità delle censure relative alle cartelle ormai definitive
Accertata la validità della notifica, le cartelle del 2018 devono ritenersi d'ora definitive, poiché non impugnate nei termini.
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, l'omesso tempestivo ricorso avverso le cartelle determina la decadenza dal potere di contestarle successivamente.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 19704/2015), l'impugnazione proposta esclusivamente per contestare la regolarità della notifica dell'atto presupposto non può “riaprire” i termini decadenziali una volta accertato che la notifica si è perfezionata regolarmente.
Pertanto, tutte le eccezioni rivolte al merito delle cartelle o alla loro motivazione risultano inammissibili.
3. Sulla dedotta prescrizione del credito
La censura di prescrizione è parimenti infondata.
3.1. Per la cartella relativa ai tributi catastali
La cartella n. 02820170008592136000 riguarda tributi speciali catastali, sanzioni e oneri derivanti dall'attribuzione di rendita presunta ex art. 19 DL 78/2010. L'Agenzia delle Entrate – Territorio ha dimostrato che l'accertamento catastale, risalente al 2012, fu regolarmente pubblicato all'albo pretorio e non opposto, divenendo definitivo.
La relativa cartella del 2018 risulta notificata entro i termini e la prescrizione non risulta decorso, anche in ragione: – dell'effetto interruttivo della notifica stessa;
– dell'ulteriore interruzione determinata dall'intimazione impugnata;
– della sospensione legale dei termini prevista dall'art. 68 DL 18/2020 e successive modifiche, nonché della proroga di cui all'art. 12 D.Lgs. 159/2015, come dettagliato da DE.
3.2. Per la cartella TARI
Per la cartella n. 02820170014073775000, riferita al tributo TARI 2014, la prescrizione quinquennale non risulta decorso alla luce della medesima sospensione COVID-19 e della proroga biennale ex art. 12 D.Lgs.
159/2015, anch'esse puntualmente documentate in atti.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
4. Sulla motivazione dell'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973
Il ricorrente lamenta la mancata specificazione del calcolo degli interessi e l'omessa allegazione delle cartelle.
Tali censure non sono condivisibili.
L'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 costituisce atto di natura vincolata, strutturalmente assimilabile al precetto civile e finalizzato a sollecitare il pagamento sulla base di cartelle già regolarmente notificate. Tale atto non richiede l'allegazione delle cartelle presupposte, né una motivazione estesa diversa dall'indicazione degli estremi degli atti già notificati e degli importi richiesti.
Ciò è ribadito anche nella giurisprudenza di merito (Comm. Trib. Savona n. 226/2015) e nelle difese di DE, secondo cui gli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000 non impongono alcuna nullità per la mancata allegazione di atti precedentemente notificati e già pienamente conoscibili dal contribuente.
La doglianza, pertanto, deve essere respinta.
Dall'esame complessivo della documentazione prodotta dalle parti e dalla normativa richiamata, il ricorso risulta infondato e inammissibile per le ragioni sopra esposte.
Sono provati:
– la regolare notifica delle cartelle del 2018;
– la loro definitività per mancata impugnazione;
– l'insussistenza della prescrizione, anche alla luce della sospensione COVID-19;
– la legittimità dell'intimazione impugnata.
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso, con conferma dell'intimazione di pagamento e della pretesa tributaria– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite, in considerazione della peculiarità e complessità della normativa emergenziale COVID-19 richiamata ai fini del computo dei termini prescrizionali.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, Sezione 12, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259003026538000:
– rigetta il ricorso;
– conferma la legittimità dell'atto impugnato;
– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite, in considerazione della peculiarità e complessità della normativa emergenziale COVID-19 richiamata ai fini del computo dei termini prescrizionali.
Così deciso.
P.Q.M.
il Giuidce Monocratico rigetta il ricorso.
Spese compensate