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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3733 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 13.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.2237/2024 R.G.
TRA
avv. G GIANCASPRO Parte_1
E anche quale mandatario di avv. G BORRELLI CP_1 CP_2 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria nell'anno 2024 la parte opponente in epigrafe indicata evocava in giudizio la parte intimata proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2023 000 53548
46 000 per il pagamento dei contributi e delle sanzioni nei termini ivi in dettaglio indicati. A sostegno CP_ dell'opposizione deduceva varie censure. Si costituiva in giudizio l' nella qualità sopra indicata, contestando anche nel merito la domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si deve evidenziare che l'art. 24, comma 5, d.lgs. 26.2.1999, n. 46, intitolato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”, recita: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.Precisa poi il comma 6, primo periodo, della medesima disposizione:”Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 ss. c.p.c.”. Dunque, secondo tale disciplina, atteso il carattere impugnatorio di tali giudizi (come è rivelato dalla definizione legale di opposizione contro l'iscrizione a ruolo e dalla previsione di un termine, oramai comunemente ritenuto perentorio dalla giurisprudenza di merito, per proporre l'opposizione stessa, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento cui si riferisce l'iscrizione a ruolo oggetto di contestazione), devono essere ritenuti indubbiamente ammissibili motivi di impugnativa formali (ad es., nullità dell'iscrizione a ruolo, etc.), ma, di regola, l'oggetto del giudizio di opposizione è costituito da “motivi inerenti il merito della pretesa contributiva. Se così è, deve essere condiviso l'orientamento già espresso in precedenti sentenze di questa Sezione Lavoro, secondo cui in tali giudizi (analogamente a quelli che ne occupa vertente su avviso di addebito), come in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, è la parte intimante ad assumere la veste di attore in senso sostanziale mentre il ricorrente è il convenuto di fatto. In altre parole, anche nei procedimenti di opposizione contro l'iscrizione a ruolo, allo stesso modo che nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui ciò è pacifico già nella giurisprudenza di legittimità, è la parte opposta ad assumere il ruolo di attore sul piano sostanziale, con i conseguenti oneri di allegazione e di prova incombenti appunto su chi agisce in giudizio. D'altronde, è la stessa configurazione legale di tali giudizi impugnatori a confermare tale conclusione, non essendo esigibile che l'opponente - nel breve termine perentorio di 40 giorni a far tempo dalla notificazione della cartella di pagamento (che è l'atto finale a contenuto vincolato, sostanzialmente riproduttivo del contenuto dell'iscrizione a ruolo, da comunicare al contribuente, ma privo di una vera e propria motivazione e che, comunque, non deve contenere l'indicazione di tutti gli atti precedenti e presupposti su cui si fonda l'iscrizione) - appresti tutte le sue difese nel merito e si accolli per di più l'onere di allegare e dimostrare perché la pretesa fatta valere dall'ente previdenziale sia priva di fondamento. Di regola, perciò, l'opponente può limitarsi a contestare anche genericamente la pretesa contributiva avversa, attendendo che l'opposto fornisca la prova del suo credito, precisamente come avviene nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali - sotto il profilo in esame – presentano evidenti analogie con i giudizi di opposizione a cartella esattoriale. Sul piano probatorio, perciò, possono in quest'ambito valere le regole di giudizio già affermate per tali simili procedimenti. In tale prospettiva, si è espressa a più riprese anche la Suprema Corte, ad avviso della quale l'opposizione de qua da' luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla spettanza della pretesa azionata in via esattoriale, relativamente al quale la ripartizione dell'onere della prova è regolata in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti in tale procedimento (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. lavoro, 05/02/2009, n. 2835 ed in termini Cass. n.5763/2002).
2.1. Nella specie l'opponente, ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa avversa (cfr. ricorso introduttivo). Ciò posto, dall'avviso di addebito gravato si ricava che il credito azionato riguarda i contributi della gestione commercianti per l'anno 2015 e che esso trae origine dall'accertamento unificato 2015 AGENZIA ENTRATE n. TVF0108003622.
2.2. Costituisce circostanza pacifica (in assenza di contestazioni inter partes) che il predetto accertamento riguarda non già l'opponente bensì il proprio figlio che ha impugnato lo Parte_2 stesso atto dianzi alla competente Corte di giustizia tributaria di Bari conseguendone l'annullamento con sentenza n. 382/2023. Ne deriva che la pretesa contributiva de qua si fonda su di un presupposto
2 afferente ad un soggetto giuridico diverso dall'opponente e pertanto deve ritenersi priva di fondamento.
In conclusione, per le ragioni sopra indicate, l'opposizione avverso il gravato avviso di addebito va CP_ accolta e per l'effetto va dichiarato che l' non ha titolo per il recupero delle somme oggetto dell'avviso di addebito gravato.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
4. Le spese di causa restano a carico dell' nella misura di cui in dispositivo in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: CP_ accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che l' non ha titolo per il recupero delle somme oggetto dell'avviso di addebito gravato, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese di causa per la somma di euro
2200,00 oltre iva cap e rimborso spese anche forfettario come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 13.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 13.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.2237/2024 R.G.
TRA
avv. G GIANCASPRO Parte_1
E anche quale mandatario di avv. G BORRELLI CP_1 CP_2 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria nell'anno 2024 la parte opponente in epigrafe indicata evocava in giudizio la parte intimata proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2023 000 53548
46 000 per il pagamento dei contributi e delle sanzioni nei termini ivi in dettaglio indicati. A sostegno CP_ dell'opposizione deduceva varie censure. Si costituiva in giudizio l' nella qualità sopra indicata, contestando anche nel merito la domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si deve evidenziare che l'art. 24, comma 5, d.lgs. 26.2.1999, n. 46, intitolato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”, recita: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.Precisa poi il comma 6, primo periodo, della medesima disposizione:”Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 ss. c.p.c.”. Dunque, secondo tale disciplina, atteso il carattere impugnatorio di tali giudizi (come è rivelato dalla definizione legale di opposizione contro l'iscrizione a ruolo e dalla previsione di un termine, oramai comunemente ritenuto perentorio dalla giurisprudenza di merito, per proporre l'opposizione stessa, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento cui si riferisce l'iscrizione a ruolo oggetto di contestazione), devono essere ritenuti indubbiamente ammissibili motivi di impugnativa formali (ad es., nullità dell'iscrizione a ruolo, etc.), ma, di regola, l'oggetto del giudizio di opposizione è costituito da “motivi inerenti il merito della pretesa contributiva. Se così è, deve essere condiviso l'orientamento già espresso in precedenti sentenze di questa Sezione Lavoro, secondo cui in tali giudizi (analogamente a quelli che ne occupa vertente su avviso di addebito), come in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, è la parte intimante ad assumere la veste di attore in senso sostanziale mentre il ricorrente è il convenuto di fatto. In altre parole, anche nei procedimenti di opposizione contro l'iscrizione a ruolo, allo stesso modo che nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui ciò è pacifico già nella giurisprudenza di legittimità, è la parte opposta ad assumere il ruolo di attore sul piano sostanziale, con i conseguenti oneri di allegazione e di prova incombenti appunto su chi agisce in giudizio. D'altronde, è la stessa configurazione legale di tali giudizi impugnatori a confermare tale conclusione, non essendo esigibile che l'opponente - nel breve termine perentorio di 40 giorni a far tempo dalla notificazione della cartella di pagamento (che è l'atto finale a contenuto vincolato, sostanzialmente riproduttivo del contenuto dell'iscrizione a ruolo, da comunicare al contribuente, ma privo di una vera e propria motivazione e che, comunque, non deve contenere l'indicazione di tutti gli atti precedenti e presupposti su cui si fonda l'iscrizione) - appresti tutte le sue difese nel merito e si accolli per di più l'onere di allegare e dimostrare perché la pretesa fatta valere dall'ente previdenziale sia priva di fondamento. Di regola, perciò, l'opponente può limitarsi a contestare anche genericamente la pretesa contributiva avversa, attendendo che l'opposto fornisca la prova del suo credito, precisamente come avviene nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali - sotto il profilo in esame – presentano evidenti analogie con i giudizi di opposizione a cartella esattoriale. Sul piano probatorio, perciò, possono in quest'ambito valere le regole di giudizio già affermate per tali simili procedimenti. In tale prospettiva, si è espressa a più riprese anche la Suprema Corte, ad avviso della quale l'opposizione de qua da' luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla spettanza della pretesa azionata in via esattoriale, relativamente al quale la ripartizione dell'onere della prova è regolata in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti in tale procedimento (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. lavoro, 05/02/2009, n. 2835 ed in termini Cass. n.5763/2002).
2.1. Nella specie l'opponente, ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa avversa (cfr. ricorso introduttivo). Ciò posto, dall'avviso di addebito gravato si ricava che il credito azionato riguarda i contributi della gestione commercianti per l'anno 2015 e che esso trae origine dall'accertamento unificato 2015 AGENZIA ENTRATE n. TVF0108003622.
2.2. Costituisce circostanza pacifica (in assenza di contestazioni inter partes) che il predetto accertamento riguarda non già l'opponente bensì il proprio figlio che ha impugnato lo Parte_2 stesso atto dianzi alla competente Corte di giustizia tributaria di Bari conseguendone l'annullamento con sentenza n. 382/2023. Ne deriva che la pretesa contributiva de qua si fonda su di un presupposto
2 afferente ad un soggetto giuridico diverso dall'opponente e pertanto deve ritenersi priva di fondamento.
In conclusione, per le ragioni sopra indicate, l'opposizione avverso il gravato avviso di addebito va CP_ accolta e per l'effetto va dichiarato che l' non ha titolo per il recupero delle somme oggetto dell'avviso di addebito gravato.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
4. Le spese di causa restano a carico dell' nella misura di cui in dispositivo in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: CP_ accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che l' non ha titolo per il recupero delle somme oggetto dell'avviso di addebito gravato, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese di causa per la somma di euro
2200,00 oltre iva cap e rimborso spese anche forfettario come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 13.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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