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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/11/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 485/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, dott. Davide Naldi,
lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con cui le parti hanno discusso la causa
S E N T E N Z A nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di II grado iscritta al n. 485 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANTONIO MELE Parte_1 C.F._1
(C.F. ); C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
C.F. e P.IVA , in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 della Direzione Legale, con il patrocinio dell'avv. FABIO ARTIMAGNELLA (C.F.:
); C.F._3
PARTE APPELLATA avverso
la sentenza resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Leonforte, dott.ssa Ivana R.M. Marrella, n.
29/2022 (R.G. n 55/19) del 17 ottobre 2022 e depositata il 18 ottobre 2022, con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando, ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore nei confronti dell' , compensando tra le parti le spese del giudizio. Parte_1 CP_2
Conclusioni:
Per l'appellante:
1 “1) riformare integralmente la sentenza n° 29/2022, emessa dal Giudice di Pace di Leonforte in data
17.10.2022 nel giudizio civile R.G. 55/2019;
2) quindi, ritenere e dichiarare che unico responsabile del sinistro dell'11.12.2017, indicato in premessa, è e che, conseguentemente, il sig. ha diritto all'integrale risarcimento di CP_2 Pt_1 tutti i danni subiti;
3) per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore,: CP_2
- al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. in occasione del sinistro de-quo, danni come Pt_1 quantificati dal CTU del primo grado del giudizio;
- al pagamento della somma determinata dal CTU, oltre svalutazione monetaria e interessi dal giorno di maturazione del credito al dì di effettivo soddisfo;
4) vinte le spese e competenze del doppio grado del giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l'appellata:
“Voglia rigettare l'interposto appello per le motivazioni di cui in epigrafe e, conseguentemente, confermare la Sentenza impugnata;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello in ordine al riconoscimento della responsabilità di nella causazione del sinistro in questione, ritenere che la condotta di guida tenuta CP_2 dal sig. abbia concorso a causare i danni e, conseguentemente, ex art. 1227 c.c., ridurre Pt_1 proporzionalmente la liquidazione degli stessi, da determinarsi, in ogni caso, in misura inferiore a quanto valutato dal C.T.U. .
Con vittoria di spese e compensi del giudizio. IS iuribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_2 affinché fosse accertata la responsabilità di quest'ultima in conseguenza del sinistro occorsogli, allorquando, mentre percorreva a bordo della propria vettura BMW l'autostrada A/9, direzione
Catania-Palermo, nei pressi di Catenanuova, impattava con un cane che repentinamente stava attraversando la strada.
A sostegno della domanda risarcitoria, l'attore ha dedotto l'imputabilità dell'evento lesivo e dei danni riportati alla propria autovettura alla società convenuta, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., delle condizioni di omessa manutenzione della recinzione posta ai margini della sede stradale.
Precisamente parte attrice ha dedotto:
- di aver, dopo il sinistro, contattato la Polstrada che intervenuta, ha rinvenuto la carcassa di un cane;
2 - di aver altresì chiesto l'intervento del Pronto Soccorso che ha prelevato il veicolo per consegnarlo all'autofficina;
- che a seguito dell'impatto ha riportato danni al paraurti anteriore, al sistema di convogliamento dell'aria, al radiatore ed al rivestimento anteriore ivi compresi gli elementi decorativi, oltre ad avere smarrito la targa anteriore per cui si è reso necessario procedere alla reimmatricolazione del veicolo;
- che i danni subiti ammontano ad € 3.075,02, (€ 2.362,14 per i pezzi di ricambio, come indicati dal preventivo della ditta LGR srl di Canicattì; € 142,00 per la spesa parte meccanica, come da fattura n° 5/2018 dell'autofficina Monachino di Canicattì; € 366,00 per spesa sostenuta per i lavori alla carrozzeria, come da fattura n° 2/2018 rilasciata dalla ditta Autocarrozzeria
OS EP di Canicattì; ed € 204,88 per spese e competenze per la nuova immatricolazione della vettura, come da fattura n° 1-49 rilasciata dallo studio AN di
AN IO di Canicattì).
Precisamente, ha appellato la sentenza di primo grado lamentando la “Violazione e/o Parte_2 mancata applicazione dell'art. 2, terzo comma, lettera”A” del D.Lgs 285/1992 e dell'art. 2051 c.c.”
In particolare, l'attore lamenta che il giudice di prime cure, pur avendo ritenuto provata l'esistenza del sinistro e la riconducibilità degli asseriti danni con lo scontro con l'animale, non ha poi ritenuto provata la responsabilità dell' in quanto: “l'ingresso di un cane nella sede stradale di CP_2 un'autostrada non recintata non può che essere ritenuto un caso fortuito in quanto non si vede quali attività potrebbe porre in essere il proprietario della strada affinché episodi del genere non si verifichino, tenuto conto del bene in custodia.”
L'appellante contesta che la sede del sinistro non è una strada statale bensì una autostrada e che, come tale, dovrebbe essere dotata di recinzione lungo l'intero tracciato.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando l'insussistenza Controparte_2 di qualunque responsabilità e del necessario nesso di causalità con i lamentati danni, invocando il caso fortuito, eccependo la condotta colposa dell'attore nella verificazione del sinistro e contestando, infine, nel quantum la pretesa.
In primo grado, è stata esperita CTU e si è svolta istruttoria con esami testi.
Il Giudice di Pace, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e sulla base dell'espletata CTU, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo la domanda infondata e non provata
3 In particolare, afferma il Giudice “Risulta provata l'esistenza del sinistro e la riconducibilità degli asseriti danni con lo scontro dell'animale, per come è emerso dalla relazione del CTU e le dichiarazioni rese dai testi. Non risulta, tuttavia, provata la responsabilità dell' . CP_2
Tale affermazione, tuttavia, in ordine alla prova del fatto storico, non vincola il Giudice di appello, dato che costituisce solo il presupposto logico dell'accertamento della responsabilità in capo all' dovendosi prima verificare il nesso causale tra cosa e danno e poi l'eventuale sussistenza CP_2 del fortuito. L dunque, non è risultata neanche parzialmente soccombente nel giudizio di CP_2 primo grado (nel quale aveva contestato la ricostruzione di parte attrice) e non era onerata di proporre appello incidentale.
Peraltro, pur incentrandosi gran parte dell'appello sui motivi che hanno condotto il giudice di primo grado a ritenere integrato il caso fortuito, non si può ritenere che la prospettazione del sinistro in ordine al sinistro sia stata accettata e non contestata dalla controparte, sia per il tenore delle difese spiegate in primo grado, sia perché, in ogni caso, il principio di non contestazione può venire in rilievo allorquando la parte sia a conoscenza dei fatti per averli appresi direttamente o per esserne a conoscenza.
In definitiva, spetta a questo giudice verificare se effettivamente la domanda del uò essere Pt_1 accolta e se sussistano tutti i presupposti per la responsabilità dell'ente convenuto.
Invero, esaminando la documentazione versata in atti e quanto emerso nel corso dell'istruttoria la dinamica del sinistro non è stata adeguatamente dimostrata:
- è assente la documentazione fotografica dell'animale coinvolto nel sinistro la cui presenza è stata sì confermata in sede istruttoria (cfr. agenti istruttori che hanno confermato il ritrovamento della carcassa di un cane) ma non ne sono state indicate caratteristiche, colore e dimensioni;
- non risulta in atti il rapporto della Polizia stradale richiamato all'allegato 3 della citazione
(evidenziandosi come nel fascicolo manchino i fascicoli di parte, sebbene vi siano scansioni degli stessi effettuate dalle parti e comunque neanche il CTU dà atto di aver visionato il rapporto);
- in sede di audizione dei testimoni non si sono ricavati sufficienti elementi utili a comprendere la dinamica del sinistro, dato che i testi non erano presenti al fatto;
- anche a voler utilizzare presunzioni le valutazioni sono state compiute sulla scorta di informazioni e dati a loro volta presunti. Evidenzia il CTU in sede di operazioni peritali che non è stato possibile visionare il veicolo di parte attrice, ragion per cui al consulente “è venuta
a mancare la possibilità di misurare le quote d'urto dei danni riportati dallo stesso” (cfr. consulenza tecnica pag. 18). Inoltre, non vi sono neanche evidenze della carcassa del cane e
4 dunque non si comprende come possa validamente farsi affidamento sulla ricostruzione del consulente in assenza dei corpi che hanno impattato fra loro, in assenza di rilievi specifici della PG e dello stato di quiete dei corpi, in mancanza di elementi da cui rilevare la taglia del cane
La decisione del giudice di primo grado va dunque confermata, seppur per le diverse ragioni sin qui esplicitate.
In ragione anche della diversa valutazione di questo giudice in ordine alle prove acquisite, ricorrono i presupposti per una compensazione delle spese di lite anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al R.G. n. 485/2023:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- compensa le spese legali.
Enna, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, dott. Davide Naldi,
lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con cui le parti hanno discusso la causa
S E N T E N Z A nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di II grado iscritta al n. 485 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANTONIO MELE Parte_1 C.F._1
(C.F. ); C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
C.F. e P.IVA , in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 della Direzione Legale, con il patrocinio dell'avv. FABIO ARTIMAGNELLA (C.F.:
); C.F._3
PARTE APPELLATA avverso
la sentenza resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Leonforte, dott.ssa Ivana R.M. Marrella, n.
29/2022 (R.G. n 55/19) del 17 ottobre 2022 e depositata il 18 ottobre 2022, con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando, ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore nei confronti dell' , compensando tra le parti le spese del giudizio. Parte_1 CP_2
Conclusioni:
Per l'appellante:
1 “1) riformare integralmente la sentenza n° 29/2022, emessa dal Giudice di Pace di Leonforte in data
17.10.2022 nel giudizio civile R.G. 55/2019;
2) quindi, ritenere e dichiarare che unico responsabile del sinistro dell'11.12.2017, indicato in premessa, è e che, conseguentemente, il sig. ha diritto all'integrale risarcimento di CP_2 Pt_1 tutti i danni subiti;
3) per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore,: CP_2
- al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. in occasione del sinistro de-quo, danni come Pt_1 quantificati dal CTU del primo grado del giudizio;
- al pagamento della somma determinata dal CTU, oltre svalutazione monetaria e interessi dal giorno di maturazione del credito al dì di effettivo soddisfo;
4) vinte le spese e competenze del doppio grado del giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l'appellata:
“Voglia rigettare l'interposto appello per le motivazioni di cui in epigrafe e, conseguentemente, confermare la Sentenza impugnata;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello in ordine al riconoscimento della responsabilità di nella causazione del sinistro in questione, ritenere che la condotta di guida tenuta CP_2 dal sig. abbia concorso a causare i danni e, conseguentemente, ex art. 1227 c.c., ridurre Pt_1 proporzionalmente la liquidazione degli stessi, da determinarsi, in ogni caso, in misura inferiore a quanto valutato dal C.T.U. .
Con vittoria di spese e compensi del giudizio. IS iuribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_2 affinché fosse accertata la responsabilità di quest'ultima in conseguenza del sinistro occorsogli, allorquando, mentre percorreva a bordo della propria vettura BMW l'autostrada A/9, direzione
Catania-Palermo, nei pressi di Catenanuova, impattava con un cane che repentinamente stava attraversando la strada.
A sostegno della domanda risarcitoria, l'attore ha dedotto l'imputabilità dell'evento lesivo e dei danni riportati alla propria autovettura alla società convenuta, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., delle condizioni di omessa manutenzione della recinzione posta ai margini della sede stradale.
Precisamente parte attrice ha dedotto:
- di aver, dopo il sinistro, contattato la Polstrada che intervenuta, ha rinvenuto la carcassa di un cane;
2 - di aver altresì chiesto l'intervento del Pronto Soccorso che ha prelevato il veicolo per consegnarlo all'autofficina;
- che a seguito dell'impatto ha riportato danni al paraurti anteriore, al sistema di convogliamento dell'aria, al radiatore ed al rivestimento anteriore ivi compresi gli elementi decorativi, oltre ad avere smarrito la targa anteriore per cui si è reso necessario procedere alla reimmatricolazione del veicolo;
- che i danni subiti ammontano ad € 3.075,02, (€ 2.362,14 per i pezzi di ricambio, come indicati dal preventivo della ditta LGR srl di Canicattì; € 142,00 per la spesa parte meccanica, come da fattura n° 5/2018 dell'autofficina Monachino di Canicattì; € 366,00 per spesa sostenuta per i lavori alla carrozzeria, come da fattura n° 2/2018 rilasciata dalla ditta Autocarrozzeria
OS EP di Canicattì; ed € 204,88 per spese e competenze per la nuova immatricolazione della vettura, come da fattura n° 1-49 rilasciata dallo studio AN di
AN IO di Canicattì).
Precisamente, ha appellato la sentenza di primo grado lamentando la “Violazione e/o Parte_2 mancata applicazione dell'art. 2, terzo comma, lettera”A” del D.Lgs 285/1992 e dell'art. 2051 c.c.”
In particolare, l'attore lamenta che il giudice di prime cure, pur avendo ritenuto provata l'esistenza del sinistro e la riconducibilità degli asseriti danni con lo scontro con l'animale, non ha poi ritenuto provata la responsabilità dell' in quanto: “l'ingresso di un cane nella sede stradale di CP_2 un'autostrada non recintata non può che essere ritenuto un caso fortuito in quanto non si vede quali attività potrebbe porre in essere il proprietario della strada affinché episodi del genere non si verifichino, tenuto conto del bene in custodia.”
L'appellante contesta che la sede del sinistro non è una strada statale bensì una autostrada e che, come tale, dovrebbe essere dotata di recinzione lungo l'intero tracciato.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando l'insussistenza Controparte_2 di qualunque responsabilità e del necessario nesso di causalità con i lamentati danni, invocando il caso fortuito, eccependo la condotta colposa dell'attore nella verificazione del sinistro e contestando, infine, nel quantum la pretesa.
In primo grado, è stata esperita CTU e si è svolta istruttoria con esami testi.
Il Giudice di Pace, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e sulla base dell'espletata CTU, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo la domanda infondata e non provata
3 In particolare, afferma il Giudice “Risulta provata l'esistenza del sinistro e la riconducibilità degli asseriti danni con lo scontro dell'animale, per come è emerso dalla relazione del CTU e le dichiarazioni rese dai testi. Non risulta, tuttavia, provata la responsabilità dell' . CP_2
Tale affermazione, tuttavia, in ordine alla prova del fatto storico, non vincola il Giudice di appello, dato che costituisce solo il presupposto logico dell'accertamento della responsabilità in capo all' dovendosi prima verificare il nesso causale tra cosa e danno e poi l'eventuale sussistenza CP_2 del fortuito. L dunque, non è risultata neanche parzialmente soccombente nel giudizio di CP_2 primo grado (nel quale aveva contestato la ricostruzione di parte attrice) e non era onerata di proporre appello incidentale.
Peraltro, pur incentrandosi gran parte dell'appello sui motivi che hanno condotto il giudice di primo grado a ritenere integrato il caso fortuito, non si può ritenere che la prospettazione del sinistro in ordine al sinistro sia stata accettata e non contestata dalla controparte, sia per il tenore delle difese spiegate in primo grado, sia perché, in ogni caso, il principio di non contestazione può venire in rilievo allorquando la parte sia a conoscenza dei fatti per averli appresi direttamente o per esserne a conoscenza.
In definitiva, spetta a questo giudice verificare se effettivamente la domanda del uò essere Pt_1 accolta e se sussistano tutti i presupposti per la responsabilità dell'ente convenuto.
Invero, esaminando la documentazione versata in atti e quanto emerso nel corso dell'istruttoria la dinamica del sinistro non è stata adeguatamente dimostrata:
- è assente la documentazione fotografica dell'animale coinvolto nel sinistro la cui presenza è stata sì confermata in sede istruttoria (cfr. agenti istruttori che hanno confermato il ritrovamento della carcassa di un cane) ma non ne sono state indicate caratteristiche, colore e dimensioni;
- non risulta in atti il rapporto della Polizia stradale richiamato all'allegato 3 della citazione
(evidenziandosi come nel fascicolo manchino i fascicoli di parte, sebbene vi siano scansioni degli stessi effettuate dalle parti e comunque neanche il CTU dà atto di aver visionato il rapporto);
- in sede di audizione dei testimoni non si sono ricavati sufficienti elementi utili a comprendere la dinamica del sinistro, dato che i testi non erano presenti al fatto;
- anche a voler utilizzare presunzioni le valutazioni sono state compiute sulla scorta di informazioni e dati a loro volta presunti. Evidenzia il CTU in sede di operazioni peritali che non è stato possibile visionare il veicolo di parte attrice, ragion per cui al consulente “è venuta
a mancare la possibilità di misurare le quote d'urto dei danni riportati dallo stesso” (cfr. consulenza tecnica pag. 18). Inoltre, non vi sono neanche evidenze della carcassa del cane e
4 dunque non si comprende come possa validamente farsi affidamento sulla ricostruzione del consulente in assenza dei corpi che hanno impattato fra loro, in assenza di rilievi specifici della PG e dello stato di quiete dei corpi, in mancanza di elementi da cui rilevare la taglia del cane
La decisione del giudice di primo grado va dunque confermata, seppur per le diverse ragioni sin qui esplicitate.
In ragione anche della diversa valutazione di questo giudice in ordine alle prove acquisite, ricorrono i presupposti per una compensazione delle spese di lite anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al R.G. n. 485/2023:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- compensa le spese legali.
Enna, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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