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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 25/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 803 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 803 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] ivi res. in Via Parte_1 C.F._1
Argillosa n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCO TIZIANA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, nata a [...] [...], CP_1 C.F._2
residente in [...] , rappresentata e difesa dall'Avv.
FARO MARIA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 16.1.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02/10/2024 , ritualmente notificato, adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con in data 20.12.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del Comune di Palagonia atto n. 25 anno 2001 parte I , dal quale erano nati due figli ormai maggiorenni ed autonomi dal punto di vista reddituale.
Esponeva che con decreto del 27.3.2023 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva CP_1
disporsi la trattazione scritta del procedimento, stante che il ricorrente era sottoposto a procedimento penale per reati commessi in suo danno
Disposta la trattazione del procedimento ai sensi dell'art 127 ter, le parti depositavano note scritte con le quali confermavano il contenuto delle reciproche domande dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo porsi la causa in decisione.
Il Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che veniva reso in senso favorevole all'accoglimento del ricorso in data
30.1.2024 .
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione consensuale reso da questo Tribunale in data 27.3.2023
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza , essendo i figli della coppia maggiorenni ed autonomi dal punto di vista reddituale e non essendo state formulate da alcuna delle parti domande accessorie.
L'esito della controversia e la natura del procedimento , giustificano a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n data 20.12.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del Comune di Palagonia atto n. 25 anno 2001 parte I
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Palagonia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 17/02/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 803 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] ivi res. in Via Parte_1 C.F._1
Argillosa n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCO TIZIANA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, nata a [...] [...], CP_1 C.F._2
residente in [...] , rappresentata e difesa dall'Avv.
FARO MARIA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 16.1.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02/10/2024 , ritualmente notificato, adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con in data 20.12.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del Comune di Palagonia atto n. 25 anno 2001 parte I , dal quale erano nati due figli ormai maggiorenni ed autonomi dal punto di vista reddituale.
Esponeva che con decreto del 27.3.2023 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva CP_1
disporsi la trattazione scritta del procedimento, stante che il ricorrente era sottoposto a procedimento penale per reati commessi in suo danno
Disposta la trattazione del procedimento ai sensi dell'art 127 ter, le parti depositavano note scritte con le quali confermavano il contenuto delle reciproche domande dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo porsi la causa in decisione.
Il Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che veniva reso in senso favorevole all'accoglimento del ricorso in data
30.1.2024 .
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione consensuale reso da questo Tribunale in data 27.3.2023
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza , essendo i figli della coppia maggiorenni ed autonomi dal punto di vista reddituale e non essendo state formulate da alcuna delle parti domande accessorie.
L'esito della controversia e la natura del procedimento , giustificano a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n data 20.12.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del Comune di Palagonia atto n. 25 anno 2001 parte I
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Palagonia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 17/02/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo