Art. 31. Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate 1. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 703:
1) le parole: « delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste »;
2) la parola: «adottano» e' sostituita dalla seguente: «adotta»;
3) le parole: «alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' primaria» sono sostituite dalle seguenti: «alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette nonche' la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura»;
4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall' articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 »; b) dopo il comma 703 e' inserito il seguente:
« 703-bis. La deroga prevista dall' articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , non e' applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diversi, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unita' tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti ». Note all'art. 31:
- Si riportano i commi 703 dell'articolo , della legge 30 dicembre 2018, n.145 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 703. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttivita' rispetto alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette nonche' la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall' articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno2014, n.91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116 ».
a) al comma 703:
1) le parole: « delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste »;
2) la parola: «adottano» e' sostituita dalla seguente: «adotta»;
3) le parole: «alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' primaria» sono sostituite dalle seguenti: «alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette nonche' la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura»;
4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall' articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 »; b) dopo il comma 703 e' inserito il seguente:
« 703-bis. La deroga prevista dall' articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , non e' applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diversi, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unita' tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti ». Note all'art. 31:
- Si riportano i commi 703 dell'articolo , della legge 30 dicembre 2018, n.145 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 703. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttivita' rispetto alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette nonche' la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall' articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno2014, n.91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116 ».