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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 605/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
PILIEGO RA, EL
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1214/2022 depositato il 19/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capurso - Largo San Francesco 70010 Capurso BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1578/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 25/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 644 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 645 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 646 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 651 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1578/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 3 depositata in data 25 ottobre 2021, reiettiva del ricorso presentato avverso agli avvisi di accertamento in rettifica IMU e irrogazione sanzioni, a.i. 2015 n.644 del 20 ottobre 2020, n.645 del
20 ottobre 2020, n.646 del 20 ottobre 2020, e .651 del 21 ottobre 2020.
I cespiti oggetto di tributo erano i seguenti: 1) Area Fabbricabile Indirizzo_1 proprietà per 9,09 e 2) Area Fabbricabile Indirizzo_2 proprietà per 9,09 entrambi del Comune di Capurso.
Contestava che quest'ultimo aveva fissato in € 58.000, (ovvero 523 mq per € 110,90 /mq) il valore dell'immobile n°1) ed in € 932.100, (ovvero 8.473 mq per € 110 /mq) il valore dell'immobile n°2) trattandosi di valori del tutto sproporzionati rispetto a quelli riconosciuti dall'amministrazione comunale per le aree fabbricabili ricadenti in zona omogenea C2.
La CTP rigettava il ricorso ritenendo gli atti impugnati adeguatamente motivati e non provato l'assunto relativo alla presenza di prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche difformi da quelli prospettati dal Comune di Capurso.
Parte appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ravvisato il difetto di prova in ordine alla “presenza di prezzi medi, per aree aventi analoghe caratteristiche, difformi da quelli stabiliti dal Comune.
Ha contestato, altresì, l'erroneità del passaggio motivazionale secondo cui l'eccepita illegittimità dei valori attribuiti agli immobili era solamente una generica affermazione.
Ha instato per la riforma integrale della pronuncia impugnata.
Si costituiva il Comune di Capurso contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
Parte appellate contesta singoli passaggi della motivazione offrendone una lettura atomistica che non tiene conto delle difese del Comune di Capurso.
Quest'ultimo, infatti, sin dal primo grado ha documentato che il valore venale delle due aree fabbricabili oggetto di IMU, riportato negli avvisi di accertamento impugnati, è quello indicato dallo stesso ricorrente, odierno appellante, nella dichiarazione di successione, resa il 31 luglio 2013 (repertorio n.4661/9990/13)
a seguito della morte di Nominativo_1, avvenuta il 03 settembre 2012, come si evince dal certificato di eseguita dichiarazione e di pagamento d'imposta, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Territoriale di Bari.
Il Comune di Capurso non ha applicato i valori regolamentari poiché quelli dichiarati dal ricorrente, in sede di denuncia di successione, sono superiori.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando oggetto d'imposta è un'area edificabile non sussiste l'obbligo in capo al contribuente di verificare ogni anno le oscillazioni di valore del bene a meno che non subentrino "modifiche di dati ed elementi dichiarati", che impongono al contribuente di presentare una denuncia di variazione( cfr Cass. ordinanza n.20354 del 26 luglio 2019) “
Orbene, nel caso di specie, alcuna denuncia è stata mai presentata dal ricorrente.
Ne consegue l'infondatezza dei motivi del ricorso concernenti l'erroneità e l'iniquità dei valori venali determinati dal Comune, per violazione dell'art.5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992.
L'appellante si duole della omessa valutazione da parte della CTP della documentazione prodotta in primo grado.
Ha depositato, quale parametro di riferimento per fissare il valore venale, il decreto di vendita ed il decreto di trasferimento n. 153/2021 del GE nella procedura esecutiva 225/2017 R.G. es. avente ad oggetto un fondo sito in Luogo_1 di una superficie di mq 8997,00, particella 1886, confinante anche con il fondo oggetto di IMU, ricadente nella medesima Maglia C 2.1. trasferito dal Tribunale al prezzo di
€ 232,875/00.
Secondo l'appellante tale terreno è stato aggiudicato, nella procedura esecutiva, al prezzo minimo di € 232.
875,00 in data 17novembre 2020 dopo che la vendita è andata deserta per ben quattro volte a partire dal settembre 2018, avendo il perito dovuto ridurre le iniziali pretese di stima.
Considerando il valore di stima suddetto, si avrebbe un valore al mq di € 34,51 (paria a € 310.550 / 8897 mq) più consono all'effettivo stato di fatto e di diritto del bene in esame, anche perché derivante da una vendita reale e non da una stima presuntiva.
Ha concluso che i valori calcolati a fini IMU dal Comune di Capurso sono sproporzionati e che il Comune avrebbe modificato i valori solo nel 2020.
Il motivo non è condivisibile.
L'appellante muove dal presupposto che il terreno, oggetto del richiamato decreto di trasferimento abbia caratteristiche simili a quelli oggetto di giudizio.
L'assunto, tuttavia, non risulta adeguatamente dimostrato.
Peraltro, sia l'avviso di vendita che il decreto di trasferimento prodotti sono del 2020 e 2021 e quindi di gran lunga successivi sia all'anno 2013 in cui il ricorrente ha indicato i valori degli immobili in sede di denuncia di successione, sia all'anno di imposta oggetto di causa 2015.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2.
Così deciso in Bari, 28.01.2026
Il Presidentedr. Giulio Maisano
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
PILIEGO RA, EL
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1214/2022 depositato il 19/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capurso - Largo San Francesco 70010 Capurso BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1578/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 25/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 644 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 645 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 646 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 651 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1578/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 3 depositata in data 25 ottobre 2021, reiettiva del ricorso presentato avverso agli avvisi di accertamento in rettifica IMU e irrogazione sanzioni, a.i. 2015 n.644 del 20 ottobre 2020, n.645 del
20 ottobre 2020, n.646 del 20 ottobre 2020, e .651 del 21 ottobre 2020.
I cespiti oggetto di tributo erano i seguenti: 1) Area Fabbricabile Indirizzo_1 proprietà per 9,09 e 2) Area Fabbricabile Indirizzo_2 proprietà per 9,09 entrambi del Comune di Capurso.
Contestava che quest'ultimo aveva fissato in € 58.000, (ovvero 523 mq per € 110,90 /mq) il valore dell'immobile n°1) ed in € 932.100, (ovvero 8.473 mq per € 110 /mq) il valore dell'immobile n°2) trattandosi di valori del tutto sproporzionati rispetto a quelli riconosciuti dall'amministrazione comunale per le aree fabbricabili ricadenti in zona omogenea C2.
La CTP rigettava il ricorso ritenendo gli atti impugnati adeguatamente motivati e non provato l'assunto relativo alla presenza di prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche difformi da quelli prospettati dal Comune di Capurso.
Parte appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ravvisato il difetto di prova in ordine alla “presenza di prezzi medi, per aree aventi analoghe caratteristiche, difformi da quelli stabiliti dal Comune.
Ha contestato, altresì, l'erroneità del passaggio motivazionale secondo cui l'eccepita illegittimità dei valori attribuiti agli immobili era solamente una generica affermazione.
Ha instato per la riforma integrale della pronuncia impugnata.
Si costituiva il Comune di Capurso contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
Parte appellate contesta singoli passaggi della motivazione offrendone una lettura atomistica che non tiene conto delle difese del Comune di Capurso.
Quest'ultimo, infatti, sin dal primo grado ha documentato che il valore venale delle due aree fabbricabili oggetto di IMU, riportato negli avvisi di accertamento impugnati, è quello indicato dallo stesso ricorrente, odierno appellante, nella dichiarazione di successione, resa il 31 luglio 2013 (repertorio n.4661/9990/13)
a seguito della morte di Nominativo_1, avvenuta il 03 settembre 2012, come si evince dal certificato di eseguita dichiarazione e di pagamento d'imposta, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Territoriale di Bari.
Il Comune di Capurso non ha applicato i valori regolamentari poiché quelli dichiarati dal ricorrente, in sede di denuncia di successione, sono superiori.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando oggetto d'imposta è un'area edificabile non sussiste l'obbligo in capo al contribuente di verificare ogni anno le oscillazioni di valore del bene a meno che non subentrino "modifiche di dati ed elementi dichiarati", che impongono al contribuente di presentare una denuncia di variazione( cfr Cass. ordinanza n.20354 del 26 luglio 2019) “
Orbene, nel caso di specie, alcuna denuncia è stata mai presentata dal ricorrente.
Ne consegue l'infondatezza dei motivi del ricorso concernenti l'erroneità e l'iniquità dei valori venali determinati dal Comune, per violazione dell'art.5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992.
L'appellante si duole della omessa valutazione da parte della CTP della documentazione prodotta in primo grado.
Ha depositato, quale parametro di riferimento per fissare il valore venale, il decreto di vendita ed il decreto di trasferimento n. 153/2021 del GE nella procedura esecutiva 225/2017 R.G. es. avente ad oggetto un fondo sito in Luogo_1 di una superficie di mq 8997,00, particella 1886, confinante anche con il fondo oggetto di IMU, ricadente nella medesima Maglia C 2.1. trasferito dal Tribunale al prezzo di
€ 232,875/00.
Secondo l'appellante tale terreno è stato aggiudicato, nella procedura esecutiva, al prezzo minimo di € 232.
875,00 in data 17novembre 2020 dopo che la vendita è andata deserta per ben quattro volte a partire dal settembre 2018, avendo il perito dovuto ridurre le iniziali pretese di stima.
Considerando il valore di stima suddetto, si avrebbe un valore al mq di € 34,51 (paria a € 310.550 / 8897 mq) più consono all'effettivo stato di fatto e di diritto del bene in esame, anche perché derivante da una vendita reale e non da una stima presuntiva.
Ha concluso che i valori calcolati a fini IMU dal Comune di Capurso sono sproporzionati e che il Comune avrebbe modificato i valori solo nel 2020.
Il motivo non è condivisibile.
L'appellante muove dal presupposto che il terreno, oggetto del richiamato decreto di trasferimento abbia caratteristiche simili a quelli oggetto di giudizio.
L'assunto, tuttavia, non risulta adeguatamente dimostrato.
Peraltro, sia l'avviso di vendita che il decreto di trasferimento prodotti sono del 2020 e 2021 e quindi di gran lunga successivi sia all'anno 2013 in cui il ricorrente ha indicato i valori degli immobili in sede di denuncia di successione, sia all'anno di imposta oggetto di causa 2015.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2.
Così deciso in Bari, 28.01.2026
Il Presidentedr. Giulio Maisano
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego