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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/10/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2795/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis 51 c.p.c. congiuntamente presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. MARZETTI MIRCA, presso la stessa Parte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
rappresentato e difeso dall'avv. VIANELLO DANIELE, presso lo stesso Parte_2
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. La responsabilità genitoriale di resta condivisa tra entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. n. 12 c.p.c., le parti precisano che:
2. frequenta la prima elementare dell'Istituto privato San Francesco di Sales con orario da lunedì Per_1
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00; i nonni materni Signori: e CP_1 CP_2
Pag. 1 di 5 frequentano abitualmente il bambino;
le attività extrascolastiche sono il calcio con allenamenti infra settimanali il lunedì e il giovedì dalle 17.15 alle 18.45 con le partite nei fine settimana;
fermo ogni altro diverso e migliore accordo da prendersi tra i genitori con congruo preavviso e tenendo conto della tenera età del bambino, il padre terrà con sé secondo il seguente concordato calendario: Per_1
-D'inverno:
Settimana A: martedì dal doposcuola ore 16.00 fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola;
giovedì dal doposcuola ore 16.00 fino alle 19.30 con riaccompagnamento al LI S. AR
EL; domenica dalle 11.30 con presa a NT AR EL fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
Settimana B: martedì e giovedì come per la settimana A;
dal venerdì doposcuola ore 16.00 al sabato ore
16.00 con riconsegna al LI NT AR EL;
una volta ogni 2 mesi, un sabato dalle 11.30 con presa a NT AR EL e riconsegna alle 11.00
della domenica a NT AR EL;
Natale: 7 giorni del periodo di vacanze scolastiche c/o ciascun genitore, alternando negli anni il giorno della Vigilia ed il 25 Dicembre;
con ripresa dal 26 dicembre del periodo di pertinenza esclusiva;
Carnevale
l'intero periodo di vacanza scolastica alternato negli anni;
Pasqua: alternando il giorno di Pasqua e Lunedì
dell'Angelo negli anni ovvero, previo accordo, l'intero periodo alternato negli anni;
vacanze estive: 2
settimane anche non consecutive presso ciascun genitore, comunicandosi i genitori i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 aprile di ogni anno;
al di fuori delle due settimane (anche non consecutive) di spettanza esclusiva riprende l'alternanza ordinaria;
Ponti e Festività alternati negli anni sempre salvo diverso accordo tra i genitori da prendersi con congruo anticipo;
Orari Calendario estivo:
come per la settimana A e B con la precisazione per la quale il martedì ed il giovedì le prese avverranno alle ore 11.00 a NT AR EL e le riconsegne alle ore 16.00 sempre al LI a NT AR
EL;
- solo per l'estate 2025 e 2026 il secondo pernotto del martedì avverrà 1 volta ogni 2 settimane;
dall'estate
2027 il secondo pernotto del martedì sarà settimanale;
Pag. 2 di 5 Compleanni: i genitori cercheranno di trascorrere insieme il compleanno del minore, oppure alternando con lui il pranzo e la cena a prescindere dall'alternanza in essere;
il compleanno dei genitori, qualora non ricada nei tempi di spettanza, verrà festeggiato dal genitore con il bambino salvo il diritto dell'altro di recuperare il giorno di visita qualora non coincidente con l'alternanza prevista;
3. Le parti concordano che il Signor contribuisca al mantenimento ordinario di nella Parte_2 Per_1
misura di € 300,00 mensili da corrispondersi alla madre, Signora entro il 12 del mese alle Pt_1
coordinate bancarie che verranno dalla medesima comunicate, rivalutato annualmente ISTAT dal mese di febbraio 2026; oltre al 50% della retta scolastica della scuola privata;
oltre al 50% delle altre Spese
Straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia;
4. le parti convengono che l'Assegno Unico Universale venga suddiviso nella misura del 50% a favore di ciascun genitore;
5. le parti intendendo regolare con il presente accordo anche tutte le reciproche questioni patrimoniali tra loro pendenti, concordano che la Signora si accolli il saldo residuo dovuto alla data di febbraio Pt_1
2025 per il finanziamento richiesto per l'acquisto dei mobili della casa familiare ed attualmente pari ad €
2.076,00 intendendosi in tale importo compensato l'importo di € 160,00 dovuto a tale titolo e non corrisposto alla Signora per i mesi di gennaio e febbraio 2025; contestualmente alla sottoscrizione Pt_1
del presente accordo il Signor corrisponderà alla Signora il 50% delle spese sostenute Parte_2 Pt_1
per l'abbigliamento sportivo e l'iscrizione a calcio di per l'anno 2025, pari ad € 188, oltre alla Per_1
metà delle spese già corrisposte per il centro estivo di giugno 2025, pari 105 euro e così,
complessivamente, € 293,00;
6. le parti, come indicato nel ricorso introduttivo, hanno già dato seguito alle intese qui raggiunte a far data dalla sottoscrizione dell'accordo;
7. i genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del bambino e alla possibilità, per ciascuno di essi, di portare il figlio minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza o comunque previo loro diverso accordo;
Pag. 3 di 5 8. le spese di lite stragiudiziali e del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 comma 8 Legge Professionale
Forense.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 24.06.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio da cui in data 04.11.2018 nasceva il figlio minore . Per_1
Ciò premesso le parti, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione,
proponevano domanda volta a regolamentare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse esclusivo del figlio. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata con decreto del 27.06.2025 per il 09.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 03.10.2025, in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La domanda formulata dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore,
oltre ad essere coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Va quindi ritenuta manifestamente superflua l'audizione del figlio minore.
Le spese processuali devono ritenersi compensate attesa la natura non contenziosa del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo
P.Q.M.
1) ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento del figlio alle condizioni come in epigrafe riportate. Persona_2
Pag. 4 di 5 2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis 51 c.p.c. congiuntamente presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. MARZETTI MIRCA, presso la stessa Parte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
rappresentato e difeso dall'avv. VIANELLO DANIELE, presso lo stesso Parte_2
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. La responsabilità genitoriale di resta condivisa tra entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. n. 12 c.p.c., le parti precisano che:
2. frequenta la prima elementare dell'Istituto privato San Francesco di Sales con orario da lunedì Per_1
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00; i nonni materni Signori: e CP_1 CP_2
Pag. 1 di 5 frequentano abitualmente il bambino;
le attività extrascolastiche sono il calcio con allenamenti infra settimanali il lunedì e il giovedì dalle 17.15 alle 18.45 con le partite nei fine settimana;
fermo ogni altro diverso e migliore accordo da prendersi tra i genitori con congruo preavviso e tenendo conto della tenera età del bambino, il padre terrà con sé secondo il seguente concordato calendario: Per_1
-D'inverno:
Settimana A: martedì dal doposcuola ore 16.00 fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola;
giovedì dal doposcuola ore 16.00 fino alle 19.30 con riaccompagnamento al LI S. AR
EL; domenica dalle 11.30 con presa a NT AR EL fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
Settimana B: martedì e giovedì come per la settimana A;
dal venerdì doposcuola ore 16.00 al sabato ore
16.00 con riconsegna al LI NT AR EL;
una volta ogni 2 mesi, un sabato dalle 11.30 con presa a NT AR EL e riconsegna alle 11.00
della domenica a NT AR EL;
Natale: 7 giorni del periodo di vacanze scolastiche c/o ciascun genitore, alternando negli anni il giorno della Vigilia ed il 25 Dicembre;
con ripresa dal 26 dicembre del periodo di pertinenza esclusiva;
Carnevale
l'intero periodo di vacanza scolastica alternato negli anni;
Pasqua: alternando il giorno di Pasqua e Lunedì
dell'Angelo negli anni ovvero, previo accordo, l'intero periodo alternato negli anni;
vacanze estive: 2
settimane anche non consecutive presso ciascun genitore, comunicandosi i genitori i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 aprile di ogni anno;
al di fuori delle due settimane (anche non consecutive) di spettanza esclusiva riprende l'alternanza ordinaria;
Ponti e Festività alternati negli anni sempre salvo diverso accordo tra i genitori da prendersi con congruo anticipo;
Orari Calendario estivo:
come per la settimana A e B con la precisazione per la quale il martedì ed il giovedì le prese avverranno alle ore 11.00 a NT AR EL e le riconsegne alle ore 16.00 sempre al LI a NT AR
EL;
- solo per l'estate 2025 e 2026 il secondo pernotto del martedì avverrà 1 volta ogni 2 settimane;
dall'estate
2027 il secondo pernotto del martedì sarà settimanale;
Pag. 2 di 5 Compleanni: i genitori cercheranno di trascorrere insieme il compleanno del minore, oppure alternando con lui il pranzo e la cena a prescindere dall'alternanza in essere;
il compleanno dei genitori, qualora non ricada nei tempi di spettanza, verrà festeggiato dal genitore con il bambino salvo il diritto dell'altro di recuperare il giorno di visita qualora non coincidente con l'alternanza prevista;
3. Le parti concordano che il Signor contribuisca al mantenimento ordinario di nella Parte_2 Per_1
misura di € 300,00 mensili da corrispondersi alla madre, Signora entro il 12 del mese alle Pt_1
coordinate bancarie che verranno dalla medesima comunicate, rivalutato annualmente ISTAT dal mese di febbraio 2026; oltre al 50% della retta scolastica della scuola privata;
oltre al 50% delle altre Spese
Straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia;
4. le parti convengono che l'Assegno Unico Universale venga suddiviso nella misura del 50% a favore di ciascun genitore;
5. le parti intendendo regolare con il presente accordo anche tutte le reciproche questioni patrimoniali tra loro pendenti, concordano che la Signora si accolli il saldo residuo dovuto alla data di febbraio Pt_1
2025 per il finanziamento richiesto per l'acquisto dei mobili della casa familiare ed attualmente pari ad €
2.076,00 intendendosi in tale importo compensato l'importo di € 160,00 dovuto a tale titolo e non corrisposto alla Signora per i mesi di gennaio e febbraio 2025; contestualmente alla sottoscrizione Pt_1
del presente accordo il Signor corrisponderà alla Signora il 50% delle spese sostenute Parte_2 Pt_1
per l'abbigliamento sportivo e l'iscrizione a calcio di per l'anno 2025, pari ad € 188, oltre alla Per_1
metà delle spese già corrisposte per il centro estivo di giugno 2025, pari 105 euro e così,
complessivamente, € 293,00;
6. le parti, come indicato nel ricorso introduttivo, hanno già dato seguito alle intese qui raggiunte a far data dalla sottoscrizione dell'accordo;
7. i genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del bambino e alla possibilità, per ciascuno di essi, di portare il figlio minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza o comunque previo loro diverso accordo;
Pag. 3 di 5 8. le spese di lite stragiudiziali e del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 comma 8 Legge Professionale
Forense.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 24.06.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio da cui in data 04.11.2018 nasceva il figlio minore . Per_1
Ciò premesso le parti, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione,
proponevano domanda volta a regolamentare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse esclusivo del figlio. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata con decreto del 27.06.2025 per il 09.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 03.10.2025, in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La domanda formulata dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore,
oltre ad essere coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Va quindi ritenuta manifestamente superflua l'audizione del figlio minore.
Le spese processuali devono ritenersi compensate attesa la natura non contenziosa del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo
P.Q.M.
1) ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento del figlio alle condizioni come in epigrafe riportate. Persona_2
Pag. 4 di 5 2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 5 di 5