TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/11/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 734/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 734/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pisa, Piazzale Genova n. 6, e (C.F.: ), nato a Parte_2 C.F._2
Palermo (PA), e residente in Marineo (PA), Contrada Luisa Km 7.700 S.S. 118, entrambi elettivamente domiciliati in Cascina (PI), Via Tosco-romagnola n. 1896, presso e nello studio dell'Avv. Corinna Daini ( Email_1 con l'intervento del P.M. in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- i coniugi in epigrafe individuati premettevano di avere contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Marineo (PA), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Marineo (PA), al n.3, Parte 2, Serie A, Anno 2015, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa - dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 151/2025,
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.5.2015, nel Comune di Marineo (PA) tra , trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di Marineo (PA) al n. 3, Parte 2, Serie A, Anno 2015, Uff. 1,
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che:
1) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno, e pertanto non svolgono alcuna reciproca domanda di contribuzione.
2) Dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, più nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Marineo (PA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 20.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 734/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pisa, Piazzale Genova n. 6, e (C.F.: ), nato a Parte_2 C.F._2
Palermo (PA), e residente in Marineo (PA), Contrada Luisa Km 7.700 S.S. 118, entrambi elettivamente domiciliati in Cascina (PI), Via Tosco-romagnola n. 1896, presso e nello studio dell'Avv. Corinna Daini ( Email_1 con l'intervento del P.M. in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- i coniugi in epigrafe individuati premettevano di avere contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Marineo (PA), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Marineo (PA), al n.3, Parte 2, Serie A, Anno 2015, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa - dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 151/2025,
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.5.2015, nel Comune di Marineo (PA) tra , trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di Marineo (PA) al n. 3, Parte 2, Serie A, Anno 2015, Uff. 1,
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che:
1) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno, e pertanto non svolgono alcuna reciproca domanda di contribuzione.
2) Dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, più nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Marineo (PA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 20.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina