CASS
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42856 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da SK IG nato in [...] il [...] avverso la sentenza resa il 21 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, GI UO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Napoli al 25 giugno 2019, ha dichiarato prescritti i reati di contraffazione e uso di un falso documento di identità, contestati all'odierno ricorrente ai capi 3, 4 e 5 , e ha confermato la sua responsabilità in ordine ai reati di riciclaggio e di ricettazione contestati ai capi 1 e 2 della rubrica, rideterminando la pena inflitta. Si addebita all'imputato di avere, in concorso con altri soggetti non identificati, compiuto operazioni di riciclaggio di diversi ciclomotori rinvenuti in un piazzale nella sua disponibilità e di avere ricettato diversi documenti di circolazione italiani ed esteri falsificati, targhe di motocicli rubati e un ciclomotore di provenienza furtiva. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio, poiché l'accusa si fonda sulla presenza nell'officina del YS di strumenti Penale Sent. Sez. 2 Num. 42856 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 06/11/2024 atti alla levigazione e riverniciatura dei veicoli che, a giudizio della Corte di merito, sarebbero stati utilizzati per levigare i telai e punzonare il nuovo numero identificativo e riverniciare il vano motore. Il rinvenimento delle targhe e dei documenti contraffatti, ritenuti dai giudici prove sufficienti a palesare l'inserimento dell'imputato in un circuito di contraffazione dedito a riciclare motocicli di provenienza illecita e rimetterli sul mercato a prezzi concorrenziali, non sono elementi idonei a dimostrare la responsabilità dell'imputato, così come il kit di punzoni rinvenuto in officina, che risulta incompatibile per l'uso presunto dagli inquirenti, mentre gli strumenti effettivamente utilizzati per ripunzonare i metalli non sono stati reperiti nel locale in uso al ricorrente. L'erroneo convincimento della Corte di merito riposa su una lettura parziale del compendio probatorio, poiché dal sequestro emerge che non erano presenti nei locali levigatrici, punzonatrici e strumenti atti alla riverniciatura dei ciclomotori. 2.2 Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, poiché i ciclomotori erano nella disponibilità dei loro legittimi detentori e non del ricorrente. YS non aveva la disponibilità dei veicoli altrui, ma si limitava a detenere ciclomotori riferibili ai loro possessori per effettuare riparazioni. La tesi difensiva non è stata considerata dalla Corte di merito che ha ritenuto di non rispondere alle censure dedotte con il gravame 2.3 Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di derubricazione della condotta di riciclaggio in quella di tentata ricettazione, sull'erroneo presupposto che i beni siano stati alterati dal ricorrente, in mancanza di prova al riguardo. Osserva il ricorrente che, alla stregua del compendio probatorio, sembra più verosimile che l'imputato abbia posto in essere una condotta di ricettazione mediante intromissione mediando tra le parti affinché il bene, evidentemente alterato da terzi, venisse posto in vendita per conto di altri. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di derubricazione della condotta di riciclaggio nelle contravvenzioni previste dagli artt. 709 e 712 cod.pen., sul rilievo che l'imputato non poteva ignorare l'origine delittuosa dei beni, tenuto conto anche del suo ruolo di meccanico. Questa conclusione è illogica, in quanto si basa su un dato presuntivo, mentre il numero dei ciclomotori rinvenuti dimostra la difficoltà che tutti fossero stati attenzionati dal ricorrente. 2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione della condotta di ricettazione in quella di falso, con riferimento ai documenti contraffatti e alle targhe e alle carte di circolazione false, rinvenute nella disponibilità dell'imputato, poiché non può escludersi, e la Corte ha omesso di valutare detta possibilità, che l'imputato abbia in concorso con ignoti partecipato all'attività di contraffazione. 2.6 Mancanza di motivazione in ordine all'aumento operato a titolo di continuazione interna tra le plurime fattispecie delittuose contestate al capo 1 della rubrica e in forza 2 della ritenuta continuazione esterna, tra quest'ultimo reato continuato e quello contestato al capo 2. 2.7 violazione dell'articolo 62 bis cod.pen. per mancanza di motivazione in ordine all'invocato istituto poiché, nonostante con autonomo motivo di gravame la difesa avesse censurato il diniego delle attenuanti generiche, in ragione della condizione di incensurato del ricorrente e della sua estraneità a circuiti di criminalità organizzata, la Corte non ha reso al riguardo alcuna motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non può trovare accoglimento per i motivi che verranno esposti di seguito. La maggior parte delle censure formulate con il ricorso sono generiche, in quanto reiterative dei motivi di appello, che la Corte di merito, dopo avere condiviso e richiamato le argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado, ha respinto con motivazione sintetica ma specifica a pag. 6 della sentenza. 1.1 In ordine al reato di riciclaggio, la Corte di merito ha richiamato le dichiarazioni rese in dibattimento dagli agenti operanti che hanno riferito di avere costatato che YS aveva la disponibilità esclusiva del piazzale, su cui erano posteggiati i numerosi motocicli oggetto di operazioni di alterazione dei numeri identificativi, e che all'interno dell'officina erano presenti levigatrici e strumenti necessari per le punzonature. La prospettazione accusatoria trova conforto anche nel fatto da cui le indagini sono scaturite: il controllo in due diverse occasioni di ciclomotori che presentavano i telai parzialmente abrasi ed erano entrambi riconducibili all'imputato, che li aveva dati in prestito o in vendita ai soggetti che ne erano in possesso. Infine la Corte ha valorizzato la qualità di meccanico dell'imputato, che avrebbe potuto agevolmente rilevare le abrasioni e cancellazioni apprezzabili sui veicoli da lui acquistati e di cui non ha saputo giustificare la provenienza, così palesando la sua responsabilità in ordine all'alterazione stessa. In ragione della concomitante presenza di questi elementi di fatto, tutti concordanti, la Corte di appello ha confermato la correttezza logica dell'inferenza del Tribunale, che ne ha desunto la prova certa della responsabilità dell'imputato per l'attività di riciclaggio dei ciclomotori nella sua disponibilità, i cui dati identificativi erano stati oggetto di alterazione. 1.2 Quanto alla ricettazione, contestata al capo 2 della rubrica, l'assunto secondo cui i ciclomotori fossero nel possesso di soggetti non identificati che li avevano affidati per le riparazioni all'imputato, è inconducente, poiché la ricettazione non si riferisce ai numerosi ciclomotori rinvenuti nel piazzale, ma ai documenti di circolazione e alle targhe contraffatti e ad un solo ciclomotore, meglio descritto in rubrica. 3 Al riguardo la Corte di appello territoriale si è, comunque, adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. La tesi difensiva, oltre che inconducente, è rimasta del tutto indimostrata poiché neppure l'imputato l'ha introdotta nel processo rendendo dichiarazioni sul punto. 1.3 La sentenza impugnata ha, con ragionamento logicamente ineccepibile, escluso che nel caso in esame possano configurarsi la tentata ricettazione o l'incauto acquisto, invocati dal ricorrente con affermazioni apodittiche, rispettivamente con il terzo e il quarto motivo di ricorso. Il ricorrente, a ben vedere, non critica la logicità dell'iter motivazionale assunto dai giudici di merito, ma propone una ricostruzione alternativa, a suo giudizio altrettanto credibile, così travalicando i limiti del sindacato di legittimità e formulando motivi non consentiti. 1.2 n quinto motivo è manifestamente infondato poichè la prospettazione di un concorso dell'imputato nella falsificazione dei documenti in suo possesso, che neppure è stata dedotta con i motivi di appello, non si fonda su alcun concreto elemento emerso dalla istruttoria. Inoltre vi è carenza di interesse in ordine a detta doglianza poiché nell'ambito del capo B è stata contestata la ricettazione di un ciclomotore, di diverse targhe di motocicli e di carte di circolazione straniere e nella determinazione della pena il tribunale ha effettuato un unico aumento di quattro mesi di reclusione ed euro 300 di multa, sicchè, anche a volere escludere dall'oggetto della ricettazione le carte di circolazione, in forza della clausola di esclusione di cui all'art. 648 cod.pen., residuano altre condotte di ricettazione in relazione agli altri oggetti indicati nella medesima imputazione come provento di attività illecite altrui e l'eventuale parziale derubricazione, alla stregua dell'aumento di pena unitario e di entità contenuta operato in sentenza, non comporterebbe alcun vantaggio concreto per il ricorrente. 1.3 II sesto motivo è infondato. Secondo la più autorevole giurisprudenza, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. In motivazione, la Corte di legittimità ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino .1- 4 rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. (Sez. U , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01) Ne consegue che quando la pena viene determinata in misura molto contenuta e comunque prossima al minimo edittale non è richiesta particolare motivazione, anche per la determinazione dei singoli aumenti. Nel caso di specie la Corte ha applicato la pena di cinque anni di reclusione ed euro 6200 di multa per il più grave delitto di ricettazione e ha poi contenuto in appena quattro mesi di reclusione ed euro 300 di multa l'aumento ex art. 81 cod.pen. previsto per le plurime condotte di ricettazione indicate cumulativamente nel capo 2. Calcolando che l'aumento per la continuazione poteva essere stabilito da un minimo di 1 giorno di reclusione e 1 euro di multa ad un massimo di anni 8 di reclusione ed euro 10329,00 di multa ( massimo edittale per il delitto per ricettazione, comunque inferiore al triplo della pena base stabilito nel caso in esame), è di tutta evidenza che lo stesso è stato determinato in misura prossima al minimo edittale, sicchè non richiedeva alcuna specifica motivazione. 1.4 II settimo motivo è infondato. La Corte di merito non ha formulato un'argomentazione esplicita in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche , ma la questione era stata dedotta in modo generico con l'appello. In particolare, la sentenza di primo grado aveva valorizzato le modalità della condotta da cui emergeva che l'attività svolta da YS non era occasionale, ma ben articolata e organizzata;
la doglianza non si confrontava con detta motivazione e valorizzava la condizione di incensurato del YS, che non è idonea per preciso dettato normativo a giustificare il beneficio invocato, e il mancato inserimento del predetto in circuiti di criminalità organizzata, elemento smentito dalla sentenza del Tribunale in atti, che ha evidenziato il carattere organizzato e i contatti con ambienti criminali dediti alla contraffazione. Deve pertanto ritenersi che nessun onere motivazionale incombesse sulla Corte di merito, che ha comunque implicitamente negato le circostanze attenuanti, nel richiamare le motivazioni riportate nella sentenza di primo grado e ritenere congrua la pena inflitta. 2.Per le ragioni sin qui esposte il ricorso va respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
w Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. _i U1 ,Z,v1119111.- ne !DL. -d- o Cs.3 Così deciso, il 6 novembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, GI UO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Napoli al 25 giugno 2019, ha dichiarato prescritti i reati di contraffazione e uso di un falso documento di identità, contestati all'odierno ricorrente ai capi 3, 4 e 5 , e ha confermato la sua responsabilità in ordine ai reati di riciclaggio e di ricettazione contestati ai capi 1 e 2 della rubrica, rideterminando la pena inflitta. Si addebita all'imputato di avere, in concorso con altri soggetti non identificati, compiuto operazioni di riciclaggio di diversi ciclomotori rinvenuti in un piazzale nella sua disponibilità e di avere ricettato diversi documenti di circolazione italiani ed esteri falsificati, targhe di motocicli rubati e un ciclomotore di provenienza furtiva. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio, poiché l'accusa si fonda sulla presenza nell'officina del YS di strumenti Penale Sent. Sez. 2 Num. 42856 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 06/11/2024 atti alla levigazione e riverniciatura dei veicoli che, a giudizio della Corte di merito, sarebbero stati utilizzati per levigare i telai e punzonare il nuovo numero identificativo e riverniciare il vano motore. Il rinvenimento delle targhe e dei documenti contraffatti, ritenuti dai giudici prove sufficienti a palesare l'inserimento dell'imputato in un circuito di contraffazione dedito a riciclare motocicli di provenienza illecita e rimetterli sul mercato a prezzi concorrenziali, non sono elementi idonei a dimostrare la responsabilità dell'imputato, così come il kit di punzoni rinvenuto in officina, che risulta incompatibile per l'uso presunto dagli inquirenti, mentre gli strumenti effettivamente utilizzati per ripunzonare i metalli non sono stati reperiti nel locale in uso al ricorrente. L'erroneo convincimento della Corte di merito riposa su una lettura parziale del compendio probatorio, poiché dal sequestro emerge che non erano presenti nei locali levigatrici, punzonatrici e strumenti atti alla riverniciatura dei ciclomotori. 2.2 Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, poiché i ciclomotori erano nella disponibilità dei loro legittimi detentori e non del ricorrente. YS non aveva la disponibilità dei veicoli altrui, ma si limitava a detenere ciclomotori riferibili ai loro possessori per effettuare riparazioni. La tesi difensiva non è stata considerata dalla Corte di merito che ha ritenuto di non rispondere alle censure dedotte con il gravame 2.3 Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di derubricazione della condotta di riciclaggio in quella di tentata ricettazione, sull'erroneo presupposto che i beni siano stati alterati dal ricorrente, in mancanza di prova al riguardo. Osserva il ricorrente che, alla stregua del compendio probatorio, sembra più verosimile che l'imputato abbia posto in essere una condotta di ricettazione mediante intromissione mediando tra le parti affinché il bene, evidentemente alterato da terzi, venisse posto in vendita per conto di altri. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di derubricazione della condotta di riciclaggio nelle contravvenzioni previste dagli artt. 709 e 712 cod.pen., sul rilievo che l'imputato non poteva ignorare l'origine delittuosa dei beni, tenuto conto anche del suo ruolo di meccanico. Questa conclusione è illogica, in quanto si basa su un dato presuntivo, mentre il numero dei ciclomotori rinvenuti dimostra la difficoltà che tutti fossero stati attenzionati dal ricorrente. 2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione della condotta di ricettazione in quella di falso, con riferimento ai documenti contraffatti e alle targhe e alle carte di circolazione false, rinvenute nella disponibilità dell'imputato, poiché non può escludersi, e la Corte ha omesso di valutare detta possibilità, che l'imputato abbia in concorso con ignoti partecipato all'attività di contraffazione. 2.6 Mancanza di motivazione in ordine all'aumento operato a titolo di continuazione interna tra le plurime fattispecie delittuose contestate al capo 1 della rubrica e in forza 2 della ritenuta continuazione esterna, tra quest'ultimo reato continuato e quello contestato al capo 2. 2.7 violazione dell'articolo 62 bis cod.pen. per mancanza di motivazione in ordine all'invocato istituto poiché, nonostante con autonomo motivo di gravame la difesa avesse censurato il diniego delle attenuanti generiche, in ragione della condizione di incensurato del ricorrente e della sua estraneità a circuiti di criminalità organizzata, la Corte non ha reso al riguardo alcuna motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non può trovare accoglimento per i motivi che verranno esposti di seguito. La maggior parte delle censure formulate con il ricorso sono generiche, in quanto reiterative dei motivi di appello, che la Corte di merito, dopo avere condiviso e richiamato le argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado, ha respinto con motivazione sintetica ma specifica a pag. 6 della sentenza. 1.1 In ordine al reato di riciclaggio, la Corte di merito ha richiamato le dichiarazioni rese in dibattimento dagli agenti operanti che hanno riferito di avere costatato che YS aveva la disponibilità esclusiva del piazzale, su cui erano posteggiati i numerosi motocicli oggetto di operazioni di alterazione dei numeri identificativi, e che all'interno dell'officina erano presenti levigatrici e strumenti necessari per le punzonature. La prospettazione accusatoria trova conforto anche nel fatto da cui le indagini sono scaturite: il controllo in due diverse occasioni di ciclomotori che presentavano i telai parzialmente abrasi ed erano entrambi riconducibili all'imputato, che li aveva dati in prestito o in vendita ai soggetti che ne erano in possesso. Infine la Corte ha valorizzato la qualità di meccanico dell'imputato, che avrebbe potuto agevolmente rilevare le abrasioni e cancellazioni apprezzabili sui veicoli da lui acquistati e di cui non ha saputo giustificare la provenienza, così palesando la sua responsabilità in ordine all'alterazione stessa. In ragione della concomitante presenza di questi elementi di fatto, tutti concordanti, la Corte di appello ha confermato la correttezza logica dell'inferenza del Tribunale, che ne ha desunto la prova certa della responsabilità dell'imputato per l'attività di riciclaggio dei ciclomotori nella sua disponibilità, i cui dati identificativi erano stati oggetto di alterazione. 1.2 Quanto alla ricettazione, contestata al capo 2 della rubrica, l'assunto secondo cui i ciclomotori fossero nel possesso di soggetti non identificati che li avevano affidati per le riparazioni all'imputato, è inconducente, poiché la ricettazione non si riferisce ai numerosi ciclomotori rinvenuti nel piazzale, ma ai documenti di circolazione e alle targhe contraffatti e ad un solo ciclomotore, meglio descritto in rubrica. 3 Al riguardo la Corte di appello territoriale si è, comunque, adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. La tesi difensiva, oltre che inconducente, è rimasta del tutto indimostrata poiché neppure l'imputato l'ha introdotta nel processo rendendo dichiarazioni sul punto. 1.3 La sentenza impugnata ha, con ragionamento logicamente ineccepibile, escluso che nel caso in esame possano configurarsi la tentata ricettazione o l'incauto acquisto, invocati dal ricorrente con affermazioni apodittiche, rispettivamente con il terzo e il quarto motivo di ricorso. Il ricorrente, a ben vedere, non critica la logicità dell'iter motivazionale assunto dai giudici di merito, ma propone una ricostruzione alternativa, a suo giudizio altrettanto credibile, così travalicando i limiti del sindacato di legittimità e formulando motivi non consentiti. 1.2 n quinto motivo è manifestamente infondato poichè la prospettazione di un concorso dell'imputato nella falsificazione dei documenti in suo possesso, che neppure è stata dedotta con i motivi di appello, non si fonda su alcun concreto elemento emerso dalla istruttoria. Inoltre vi è carenza di interesse in ordine a detta doglianza poiché nell'ambito del capo B è stata contestata la ricettazione di un ciclomotore, di diverse targhe di motocicli e di carte di circolazione straniere e nella determinazione della pena il tribunale ha effettuato un unico aumento di quattro mesi di reclusione ed euro 300 di multa, sicchè, anche a volere escludere dall'oggetto della ricettazione le carte di circolazione, in forza della clausola di esclusione di cui all'art. 648 cod.pen., residuano altre condotte di ricettazione in relazione agli altri oggetti indicati nella medesima imputazione come provento di attività illecite altrui e l'eventuale parziale derubricazione, alla stregua dell'aumento di pena unitario e di entità contenuta operato in sentenza, non comporterebbe alcun vantaggio concreto per il ricorrente. 1.3 II sesto motivo è infondato. Secondo la più autorevole giurisprudenza, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. In motivazione, la Corte di legittimità ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino .1- 4 rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. (Sez. U , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01) Ne consegue che quando la pena viene determinata in misura molto contenuta e comunque prossima al minimo edittale non è richiesta particolare motivazione, anche per la determinazione dei singoli aumenti. Nel caso di specie la Corte ha applicato la pena di cinque anni di reclusione ed euro 6200 di multa per il più grave delitto di ricettazione e ha poi contenuto in appena quattro mesi di reclusione ed euro 300 di multa l'aumento ex art. 81 cod.pen. previsto per le plurime condotte di ricettazione indicate cumulativamente nel capo 2. Calcolando che l'aumento per la continuazione poteva essere stabilito da un minimo di 1 giorno di reclusione e 1 euro di multa ad un massimo di anni 8 di reclusione ed euro 10329,00 di multa ( massimo edittale per il delitto per ricettazione, comunque inferiore al triplo della pena base stabilito nel caso in esame), è di tutta evidenza che lo stesso è stato determinato in misura prossima al minimo edittale, sicchè non richiedeva alcuna specifica motivazione. 1.4 II settimo motivo è infondato. La Corte di merito non ha formulato un'argomentazione esplicita in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche , ma la questione era stata dedotta in modo generico con l'appello. In particolare, la sentenza di primo grado aveva valorizzato le modalità della condotta da cui emergeva che l'attività svolta da YS non era occasionale, ma ben articolata e organizzata;
la doglianza non si confrontava con detta motivazione e valorizzava la condizione di incensurato del YS, che non è idonea per preciso dettato normativo a giustificare il beneficio invocato, e il mancato inserimento del predetto in circuiti di criminalità organizzata, elemento smentito dalla sentenza del Tribunale in atti, che ha evidenziato il carattere organizzato e i contatti con ambienti criminali dediti alla contraffazione. Deve pertanto ritenersi che nessun onere motivazionale incombesse sulla Corte di merito, che ha comunque implicitamente negato le circostanze attenuanti, nel richiamare le motivazioni riportate nella sentenza di primo grado e ritenere congrua la pena inflitta. 2.Per le ragioni sin qui esposte il ricorso va respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
w Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. _i U1 ,Z,v1119111.- ne !DL. -d- o Cs.3 Così deciso, il 6 novembre 2024.