TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/07/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1942/2024, promossa con atto di citazione DA con sede in Sesto e Uniti (CR), Via Parte_1
Milano n. 21 (C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 [...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1 domiciliato a Sesto ed Uniti (CR), Via Milano n. 25 e (c.f. Parte_3
), nato a [...] il [...], domiciliato a Sesto ed Uniti C.F._2
(CR), Via Milano n. 21, nonché gli stessi Parte_2
( ), nato a [...] il [...], domiciliato a Sesto ed C.F._1
Uniti (CR), Via Milano n. 25 e ( ), nato a [...] Parte_3 C.F._2
(CR) il 6 maggio 1972, domiciliato a Sesto ed Uniti (CR), Via Milano n. 21, C.F. e P.I.
), rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Boienti e dall'avv. Luca Ciccarelli P.IVA_2 del Foro di Lodi
PARTI ATTRICI CONTRO
con sede legale in Via Curtatone, 3, 00185, Roma, codice fiscale ed Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'avv. Roberto CP_2
Rovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Piacenza, Via S. Eufemia n. 28 PARTE CONVENUTA OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 617 co 1 c.p.c. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato nei seguenti termini:
Per gli attori Voglia il Tribunale di Piacenza Ill.mo adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI Per le ragioni espresse, accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l'inefficacia del precetto notificato, Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Per la convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, NEL MERITO Rigettare le domande avanzate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per i motivi esposti nel presente atto, con conseguente conferma dell'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in opposizione a precetto ai sensi dell'art. 617 co 1 c.p.c., gli attori hanno convenuto in giudizio l'opposta creditrice, in opposizione al precetto per euro 810.697,29 notificato in data 16/09/2024, lamentando la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto per mancata notificazione contestuale del titolo esecutivo, eccependo la competenza territoriale del Foro di RM (indicata convenzionalmente dalle Parti nel contratto di mutuo fondiario), nonché l'omessa identificazione del bene oggetto di esecuzione. Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree, in quanto manifestamente infondate nel merito. Senza svolgere attività istruttoria, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Ciò posto, le domande degli attori sono infondate.
In primo luogo, la sollevata questione inerente alla competenza del Tribunale di RM risulta, in ultima analisi, irrilevante nel presente giudizio il quale, trattandosi di opposizione esecutiva, segue le specifiche regole di competenza ex art. 27 co 2 c.p.c. (non essendo contestato specificatamente che i debitori abbiano beni aggredibili nel circondario di Piacenza), dovendosi inoltre rilevare il corto circuito logico-giuridico derivante dalla circostanza che l'incompetenza dell'odierno Tribunale viene sollevata dalla stessa parte che ha proposto la domanda in opposizione.
In secondo luogo, le doglianze svolte nei confronti dell'atto di precetto dagli attori, qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co 1 c.p.c. in quanto volte a far valere vizi formali dell'atto, risultano, in via preliminare, inammissibili in quanto tardive, essendo proposte oltre il termine perentorio di giorni venti previsto dalla norma sopra richiamata (viene indicata dagli attori come data di notifica il 16/09/2024, mentre l'atto di citazione è stato depositato il 15/11/2024, ovverosia sessanta giorni dopo). Tali motivi di opposizione, comunque, risultano nel merito infondati, in quanto: a) dal contratto di mutuo fondiario versato in atti1 si evince con chiarezza che il negozio giuridico dal quale è sorto l'obbligo di pagamento inadempiuto da controparte è un contratto di mutuo fondiario dotato degli elementi previsti ex artt. 38 e ss TUB, come tale munito del privilegio processuale ex art. 41 T.U.B., a nulla rilevando la natura agraria del finanziamento ex art. 43 T.U.B., norma che non esclude certo l'applicabilità del regime giuridico fondiario ex art. 41 T.U.B.; b) l'omessa o erronea indicazione dei beni da sottoporre ad esecuzione è circostanza del tutto irrilevante nel caso di specie, tenuto conto che gli opponenti nemmeno allegano che l'espropriazione abbia i caratteri dell'espropriazione presso il terzo proprietario non esecutato ex art. 603 c.p.c.
In conclusione, le domande di parti attrici vanno integralmente disattese in quanto inammissibili o comunque infondate nel merito, non sussistendo alcun vizio del precetto notificato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinata dal valore del credito precettato, dall'attività difensiva effettivamente espletata (studio, introduttiva, trattazione), nonché dal pregio e dal numero delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Respinge integralmente le domande degli attori
2) Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 10.134,0 oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva. Piacenza, 17/07/2025. il Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti 1 Cfr doc. 3 di parte convenuta.
- Sezione civile –
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1942/2024, promossa con atto di citazione DA con sede in Sesto e Uniti (CR), Via Parte_1
Milano n. 21 (C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 [...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1 domiciliato a Sesto ed Uniti (CR), Via Milano n. 25 e (c.f. Parte_3
), nato a [...] il [...], domiciliato a Sesto ed Uniti C.F._2
(CR), Via Milano n. 21, nonché gli stessi Parte_2
( ), nato a [...] il [...], domiciliato a Sesto ed C.F._1
Uniti (CR), Via Milano n. 25 e ( ), nato a [...] Parte_3 C.F._2
(CR) il 6 maggio 1972, domiciliato a Sesto ed Uniti (CR), Via Milano n. 21, C.F. e P.I.
), rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Boienti e dall'avv. Luca Ciccarelli P.IVA_2 del Foro di Lodi
PARTI ATTRICI CONTRO
con sede legale in Via Curtatone, 3, 00185, Roma, codice fiscale ed Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'avv. Roberto CP_2
Rovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Piacenza, Via S. Eufemia n. 28 PARTE CONVENUTA OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 617 co 1 c.p.c. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato nei seguenti termini:
Per gli attori Voglia il Tribunale di Piacenza Ill.mo adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI Per le ragioni espresse, accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l'inefficacia del precetto notificato, Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Per la convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, NEL MERITO Rigettare le domande avanzate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per i motivi esposti nel presente atto, con conseguente conferma dell'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in opposizione a precetto ai sensi dell'art. 617 co 1 c.p.c., gli attori hanno convenuto in giudizio l'opposta creditrice, in opposizione al precetto per euro 810.697,29 notificato in data 16/09/2024, lamentando la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto per mancata notificazione contestuale del titolo esecutivo, eccependo la competenza territoriale del Foro di RM (indicata convenzionalmente dalle Parti nel contratto di mutuo fondiario), nonché l'omessa identificazione del bene oggetto di esecuzione. Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree, in quanto manifestamente infondate nel merito. Senza svolgere attività istruttoria, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Ciò posto, le domande degli attori sono infondate.
In primo luogo, la sollevata questione inerente alla competenza del Tribunale di RM risulta, in ultima analisi, irrilevante nel presente giudizio il quale, trattandosi di opposizione esecutiva, segue le specifiche regole di competenza ex art. 27 co 2 c.p.c. (non essendo contestato specificatamente che i debitori abbiano beni aggredibili nel circondario di Piacenza), dovendosi inoltre rilevare il corto circuito logico-giuridico derivante dalla circostanza che l'incompetenza dell'odierno Tribunale viene sollevata dalla stessa parte che ha proposto la domanda in opposizione.
In secondo luogo, le doglianze svolte nei confronti dell'atto di precetto dagli attori, qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co 1 c.p.c. in quanto volte a far valere vizi formali dell'atto, risultano, in via preliminare, inammissibili in quanto tardive, essendo proposte oltre il termine perentorio di giorni venti previsto dalla norma sopra richiamata (viene indicata dagli attori come data di notifica il 16/09/2024, mentre l'atto di citazione è stato depositato il 15/11/2024, ovverosia sessanta giorni dopo). Tali motivi di opposizione, comunque, risultano nel merito infondati, in quanto: a) dal contratto di mutuo fondiario versato in atti1 si evince con chiarezza che il negozio giuridico dal quale è sorto l'obbligo di pagamento inadempiuto da controparte è un contratto di mutuo fondiario dotato degli elementi previsti ex artt. 38 e ss TUB, come tale munito del privilegio processuale ex art. 41 T.U.B., a nulla rilevando la natura agraria del finanziamento ex art. 43 T.U.B., norma che non esclude certo l'applicabilità del regime giuridico fondiario ex art. 41 T.U.B.; b) l'omessa o erronea indicazione dei beni da sottoporre ad esecuzione è circostanza del tutto irrilevante nel caso di specie, tenuto conto che gli opponenti nemmeno allegano che l'espropriazione abbia i caratteri dell'espropriazione presso il terzo proprietario non esecutato ex art. 603 c.p.c.
In conclusione, le domande di parti attrici vanno integralmente disattese in quanto inammissibili o comunque infondate nel merito, non sussistendo alcun vizio del precetto notificato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinata dal valore del credito precettato, dall'attività difensiva effettivamente espletata (studio, introduttiva, trattazione), nonché dal pregio e dal numero delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Respinge integralmente le domande degli attori
2) Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 10.134,0 oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva. Piacenza, 17/07/2025. il Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti 1 Cfr doc. 3 di parte convenuta.