Articolo 10 della Legge 11 dicembre 1984, n. 848
Articolo 9Articolo 11
Versione
19 dicembre 1984
Art. 10.
Per le iniziative ammesse a contributo ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361 , la mancata acquisizione della piu' alta classe del Registro italiano navale entro due anni, rispettivamente dall'inizio del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento e dalla data di ultimazione dei lavori, comporta la sospensione del pagamento delle rate semestrali di contributo, determinato, in via definitiva, gia' maturate, le quali verranno erogate dopo l'ottenimento dell'alta classe.
Nel caso di contributo per l'acquisto all'estero ai sensi dell' articolo 4 della legge 10 giugno 1982, n. 361 , il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di iscrizione dell'unita' nei registri previsti dall' articolo 146 del codice della navigazione .
Per le unita' ammesse a contributo ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361 , la mancata acquisizione dell'alta classe nel termine previsto dai precedenti commi comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione della somma percepita ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge medesima.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle iniziative gia' ammesse al contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984