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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1233/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA ET OG, LA
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2534/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2088/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 25/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210057766873000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.05.2024, RGA N. 2534/24, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 2088/2023, con la quale la CGT di primo grado di Palermo ha accolto il ricorso della contribuente relativo alla cartella esattoriale n. 29620210057766873000 (tassa automobilistica 2015).
Il primo giudice motivava l'accoglimento rilevando la contumacia dell'Ente impositore e l'assenza di prove circa la regolarità della notifica e l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
L'appellante ADER censura la sentenza sostenendo l'ammissibilità della produzione documentale in appello ex art. 58 D.Lgs. 546/92, l'avvenuta notifica della cartella in data 06.12.2022 e l'esistenza di precedenti atti di accertamento (notificati il 10.08.2018) idonei a interrompere la prescrizione, anche alla luce delle sospensioni introdotte dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020).
Parte resistente non si costituiva nel presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto
Questa Corte ritiene ammissibile la produzione documentale effettuata dall'appellante ai sensi del previgente art. 58 comma 2 del D.Lgs. n. 546/92 (applicabile ratione temporis).
Orbene, dall'esame degli atti depositati in questo grado di giudizio, emerge che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata il 06.12.2022, mediante consegna nelle mani della destinataria e la mancanza della data sulla copia consegnata costituisce, come correttamente rilevato da AdER, una mera irregolarità che non inficia la validità della notifica, essendo lo scopo dell'atto (la conoscenza legale) pienamente raggiunto, come dimostrato dalla tempestiva opposizione.
Risulta provata la notifica degli atti di accertamento n. 15037074 e n. 15102786 in data 10.08.2018, con conseguente tempestivo esercizio della potestà impositiva. Da tale notifica decorre il termine prescrizionale triennale della tassa automobilistica 2015.
Considerato che
il termine ha ricominciato a decorrere dall'11.08.2018, che è intervenuta la sospensione dei versamenti di cui all'art. 68, comma 1, D.L. 18/2020
e, quindi, della prescrizione (per complessivi 542 giorni di sospensione tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto
2021) ne consegue che la notifica della cartella avvenuta nel dicembre 2022 è tempestiva e il credito non
è prescritto.
L'appello va pertanto accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Sussistono giusti motivi, attesa la contumacia dell'Ente nel primo grado di giudizio che ha indotto in errore la decisione di prime cure in mancanza della produzione dei documenti necessari per la decisione favorevole all'Amministrazione finanziaria, per disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, conferma la cartella impugnata meglio indicatoa in epigrafe. Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio Così deciso in Palermo, addì 13.01.2026 Il Presidente Il LA
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA ET OG, LA
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2534/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2088/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 25/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210057766873000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.05.2024, RGA N. 2534/24, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 2088/2023, con la quale la CGT di primo grado di Palermo ha accolto il ricorso della contribuente relativo alla cartella esattoriale n. 29620210057766873000 (tassa automobilistica 2015).
Il primo giudice motivava l'accoglimento rilevando la contumacia dell'Ente impositore e l'assenza di prove circa la regolarità della notifica e l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
L'appellante ADER censura la sentenza sostenendo l'ammissibilità della produzione documentale in appello ex art. 58 D.Lgs. 546/92, l'avvenuta notifica della cartella in data 06.12.2022 e l'esistenza di precedenti atti di accertamento (notificati il 10.08.2018) idonei a interrompere la prescrizione, anche alla luce delle sospensioni introdotte dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020).
Parte resistente non si costituiva nel presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto
Questa Corte ritiene ammissibile la produzione documentale effettuata dall'appellante ai sensi del previgente art. 58 comma 2 del D.Lgs. n. 546/92 (applicabile ratione temporis).
Orbene, dall'esame degli atti depositati in questo grado di giudizio, emerge che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata il 06.12.2022, mediante consegna nelle mani della destinataria e la mancanza della data sulla copia consegnata costituisce, come correttamente rilevato da AdER, una mera irregolarità che non inficia la validità della notifica, essendo lo scopo dell'atto (la conoscenza legale) pienamente raggiunto, come dimostrato dalla tempestiva opposizione.
Risulta provata la notifica degli atti di accertamento n. 15037074 e n. 15102786 in data 10.08.2018, con conseguente tempestivo esercizio della potestà impositiva. Da tale notifica decorre il termine prescrizionale triennale della tassa automobilistica 2015.
Considerato che
il termine ha ricominciato a decorrere dall'11.08.2018, che è intervenuta la sospensione dei versamenti di cui all'art. 68, comma 1, D.L. 18/2020
e, quindi, della prescrizione (per complessivi 542 giorni di sospensione tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto
2021) ne consegue che la notifica della cartella avvenuta nel dicembre 2022 è tempestiva e il credito non
è prescritto.
L'appello va pertanto accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Sussistono giusti motivi, attesa la contumacia dell'Ente nel primo grado di giudizio che ha indotto in errore la decisione di prime cure in mancanza della produzione dei documenti necessari per la decisione favorevole all'Amministrazione finanziaria, per disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, conferma la cartella impugnata meglio indicatoa in epigrafe. Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio Così deciso in Palermo, addì 13.01.2026 Il Presidente Il LA