Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1233
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Ammissibilità produzione documentale in appello

    La Corte ritiene ammissibile la produzione documentale ai sensi del previgente art. 58 comma 2 del D.Lgs. n. 546/92.

  • Accolto
    Regolarità notifica cartella esattoriale

    La cartella è stata ritualmente notificata il 06.12.2022, la mancanza della data sulla copia consegnata è una mera irregolarità che non inficia la validità della notifica.

  • Accolto
    Interruzione prescrizione

    La notifica degli atti di accertamento in data 10.08.2018 ha interrotto la prescrizione. La successiva sospensione dei versamenti per la normativa emergenziale COVID-19 ha ulteriormente ritardato la decorrenza del termine, rendendo tempestiva la notifica della cartella nel dicembre 2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1233
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1233
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo