Versione
21 marzo 1998
21 marzo 1998
>
Versione
4 luglio 1998
4 luglio 1998
>
Versione
31 ottobre 2021
31 ottobre 2021
Art. 51-bis.
I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, ((...)) 730, primo comma, ((...)) del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.
(18) (20) ((34)) ((37)) ------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 ". ------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999". ------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, ((...)) 730, primo comma, ((...)) del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.
(18) (20) ((34)) ((37)) ------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 ". ------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999". ------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
Commentari • 38
- 1. Interpello del 30/06/2025 n. 172 - Agenzia delle Entrate - Divisione ContribuentiAgenzia delle Entrate · 30 giugno 2025 · 1.5
genzia ntrate Divisione Contribuenti Risposta n. 172/2025 OGGETTO: Sequestro di società ex art. 321, comma 2 c.p.p. - diritti di credito dei terzi ex articolo 52 d.lgs. n. 159 del 2011-blocco compensazioni ex art. 37, comma 49-quinquies d.l. n. 223 del 2006 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO La società [ALFA], in persona del proprio amministratore giudiziario [BETA] e di seguito soltanto istante, rappresenta quanto nel prosieguo sinteticamente riportato. Con decreto del [...], il GIP del Tribunale di [...] ha disposto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il sequestro della predetta società e dei …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 121
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 23369Provvedimento: 23369-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE In caso di diffusione dei presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. d.lgs. 196/03 in atten disposto d'uffic Da richiesta di imposto daila legi Composta da IN IA OL SI -Presidente- Sent. n. sez. 1044/2025 CC-25/3/2025 AE Di UR CE AL OL AL ha pronunciato la seguente - Relatore - SENTENZA R.G.N. 3345/2025 sul ricorso proposto da: TT RI, nato a [...] il [...] avverso il decreto del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila dell'11/12/2024 udita la relazione svolta dal consigliere OL AL; letta la …Leggi di più...
- affidamento in prova in casi particolari·
- art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990·
- revoca misura alternativa·
- art. 58-quater Ord. Pen.·
- discrezionalità giudiziale·
- annullamento con rinvio·
- inammissibilità istanza