CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 780/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO EP, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7066/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso rEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso dEmail_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso pEmail_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031948979000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in data 11/11/2024,
Ricorrente_1, rappr. e difeso dal dott. Difensore_1, con studio in Luogo_1, proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 03420240031948979000 notificata in data 22/07/2024 emessa da ER recante il pagamento della somma di euro 597,04 in seguito a controllo 36-bis relativamente alla dichiarazione redditi 2018 anno d'imposta 2017.
Rappresentava che l'atto emesso deriva dal mancato riconoscimento delle perdite indicate nel quadro RG della dichiarazione dei redditi 2017 sorta nell'anno d'imposta 2012 come riportata al rigo RS12 della dichiarazione Redditi 2013 anno d'imposta 2012, per l'importo di euro 8.340,00 e riportata regolarmente nella dichiarazione dei redditi per gli anni successivi.
Concludeva pe l'annullamento dell'atto emesso
Agenzia delle Entrate DP di Cosenza si costituiva con controdeduzioni inviate in data 20/11/2024, rappresentava di avere accolto la domanda del ricorrente provvedendo all'annullamento, in autotutela, dell'atto impositivo, sicchè chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Con memoria illustrativa depositata in data 13/1/2026 il ricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, atteso il provvedimento di sgravio del carico tributario iscritto a ruolo, con condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di lite. All'odierna udienza, svoltasi seduta pubblica, questa Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/1992 va dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere alla luce del provvedimento di sgravio della partita relativa alla cartella di pagamento oggetto di impugnativa, adottato dall'Agenzia delle Entrate di Cosenza in data 20/11/2024 con prot. 2024S721383. In applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale le spese del giudizio devono essere poste a carico della Agenzia delle Entrate che ha riconosciuto l'illegittimità della propria richiesta, annullando l'atto oggetto dell'odierna impugnativa in epoca successiva alla notifica del ricorso e delle richieste di annullamento dell'atto in autotutela precedenti alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, V Sezione, sulla domanda così come proposta da Ricorrente_1, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate DP di Cosenza al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, quantificate in € 233,00 oltre oneri accessori ed Iva, se dovuta nella misura di legge, oltre contributo unificato, se versato, con distrazione a favore del difensore qualificatosi distrattario.
Così deciso in Cosenza, addi, 6 febbraio 2026
Il Presidente Giudice monocratico
PE IE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO EP, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7066/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso rEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso dEmail_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso pEmail_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031948979000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in data 11/11/2024,
Ricorrente_1, rappr. e difeso dal dott. Difensore_1, con studio in Luogo_1, proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 03420240031948979000 notificata in data 22/07/2024 emessa da ER recante il pagamento della somma di euro 597,04 in seguito a controllo 36-bis relativamente alla dichiarazione redditi 2018 anno d'imposta 2017.
Rappresentava che l'atto emesso deriva dal mancato riconoscimento delle perdite indicate nel quadro RG della dichiarazione dei redditi 2017 sorta nell'anno d'imposta 2012 come riportata al rigo RS12 della dichiarazione Redditi 2013 anno d'imposta 2012, per l'importo di euro 8.340,00 e riportata regolarmente nella dichiarazione dei redditi per gli anni successivi.
Concludeva pe l'annullamento dell'atto emesso
Agenzia delle Entrate DP di Cosenza si costituiva con controdeduzioni inviate in data 20/11/2024, rappresentava di avere accolto la domanda del ricorrente provvedendo all'annullamento, in autotutela, dell'atto impositivo, sicchè chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Con memoria illustrativa depositata in data 13/1/2026 il ricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, atteso il provvedimento di sgravio del carico tributario iscritto a ruolo, con condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di lite. All'odierna udienza, svoltasi seduta pubblica, questa Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/1992 va dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere alla luce del provvedimento di sgravio della partita relativa alla cartella di pagamento oggetto di impugnativa, adottato dall'Agenzia delle Entrate di Cosenza in data 20/11/2024 con prot. 2024S721383. In applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale le spese del giudizio devono essere poste a carico della Agenzia delle Entrate che ha riconosciuto l'illegittimità della propria richiesta, annullando l'atto oggetto dell'odierna impugnativa in epoca successiva alla notifica del ricorso e delle richieste di annullamento dell'atto in autotutela precedenti alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, V Sezione, sulla domanda così come proposta da Ricorrente_1, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate DP di Cosenza al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, quantificate in € 233,00 oltre oneri accessori ed Iva, se dovuta nella misura di legge, oltre contributo unificato, se versato, con distrazione a favore del difensore qualificatosi distrattario.
Così deciso in Cosenza, addi, 6 febbraio 2026
Il Presidente Giudice monocratico
PE IE