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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/2024, n. 24259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24259 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IO NO nato il [...] a [...]; Nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IU Noviello;
udita la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. IU Riccardi che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente ai capi d) ed e) con rigetto nel resto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Palumbo Cosimo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del 27 giugno 2022 del tribunale di Torino, con la quale IO NO era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 56 512 bis cod. pen., 512 bis cod. pen., 73 DPR 309/90, 624, 625 cod. pen., assolvendo l'imputato dal reato di furto di cui al capo c), rideterminando la pena oltre che eliminando la confisca dell'immobile sito in Priocca via Moriondo 46/b, e confermando nel resto la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24259 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 29/02/2024 2. Avverso la predetta sentenza IO NO, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo sei motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo con riferimento ai capi a) d) ed e) , il vizio di violazione di legge anche processuale con riferimento all'art. 533 comma 1 cod. proc. pen., e vizi di motivazione quanto alla sussistenza del reato ex art. 512 bis cod. pen. Sarebbe carente la motivazione relativa ai reati ex art. 56 512 bis e 512 bis cod. pen. Dopo avere riassunto lo svolgimento di indagini a carico del ricorrente, anche rinviando a note di udienza depositate in appello, si rappresenta la erroneità della tesi della mancata contestazione del carattere fittizio della intestazione di due immobili e di una autovettura del ricorrente avendo l'imputato sempre escluso la sua titolarità e non avendo partecipato al processo i reali titolari. E si aggiunge che quindi l'imputato avendo escluso la sua titolarità per i beni di cui ai capi d) ed e) non avrebbe mai potuto fornire spiegazioni delle ragioni di una fittizia intestazione a lui non attribuibile, come invece ritenuto dalla corte di appello. Da qui la inadeguatezza e carenza di motivazione circa l'oggettiva intestazione di beni. E si ribadisce che la contestazione della natura fittizia delle intestazioni è stata promossa in appello con riguardo ai capi a) d) ed e) rinviandosi ad appositi motivi di appello. Ribadendosi i rilievi sulla natura del contratto non in grado di trasferire la titolarità quanto al capo a) e il carattere meramente indiziario degli elementi a base della ritenuta natura fittizia della intestazione per gli altri capi prima citati. La corte non avrebbe risposto a tali doglianze avendo erroneamente ritenuto che la questione non fosse stata devoluta. Quanto al dolo specifico del reato ex art. 512 bis cod. pen. mancherebbe la motivazione esplicativa del peculiare carattere dell'elemento soggettivo. Per i capi d) ed e) non vi sarebbero ab origine elementi dimostrativi del dolo, tantonneno emergenti da intercettazioni ambientali, effettuate in carcere dopo le disposte misure cautelari, e peraltro con ordinanza cautelare sarebbe stato escluso il fumus dei predetti delitti. La Corte di appello non avrebbe espresso adeguata motivazione al riguardo limitandosi a richiamare la prima sentenza. Si contesta poi la tesi per cui i precedenti procedimenti di prevenzione cui l'imputato è stato sottoposto fonderebbero il dolo del reato, sia perché favorevoli sia per la mancata analisi del contenuto delle decisioni finali, illustrato nell'atto di appello e secondo cui con riguardo al procedimento del 2018 l'esito positivo per l'imputato era stato fondato sulla insufficienza degli elementi raccolti, e quanto al procedimento inerente il sequestro di un'auto ex art. 12 quinquies del DL 306/1992 pure si ribadisce l'intervenuto annullamento della misura sul rilievo per cui il soggetto agente deve comunque avere "il sentore" circa l'applicabilità di una 2 misura di prevenzione patrimoniale. Inoltre il ricorrente mai avrebbe fatto riferimento ai beni dei capi d) ed e). Quindi per questi capi la motivazione si fonderebbe su elementi contrastanti con precedenti provvedimenti giudiziari, cautelari, e sarebbe altresì illogica. Quanto al capo a) si osserva che la mancata intestazione del contratto al IO non era collegata a finalità elusive di misure di prevenzione e si rappresenta che diversamente da quanto ritenuto dai giudici non verrebbe in rilievo un contratto preliminare ma un contratto di locazione a riscatto, e inoltre la motivazione sarebbe illogica siccome fondata su una conversazione riguardante l'imputato che innanzitutto emerge successivamente alla ritenuta commissione del reato di cui al capo a), e inoltre non dimostrerebbe il fine di eludere la eventuale applicazione di misure di prevenzione facendo riferimento solo al tema delle piantagioni avviate nell'immobile e rispetto alle quali l'imputato si è sempre dichiarato estraneo. Peraltro la stessa Corte avrebbe poi escluso, contraddittoriamente, che la prova della fittizia intestazione per i capi a) d) ed e) derivi da intercettazioni. Quanto alla natura del contratto di cui al capo a) ritenuta dalla difesa come ostativa alla configurazione del reato e alla tesi della corte della inadeguatezza di tale rilievo si rappresenta il mancato confronto con le doglianze difensive, fondate sulla inconfigurabilità del tentativo rispetto ad un reato di pericolo quale quello configurato dall'art. 512 bis cod. pen. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione: riguardo al reato ex art. 73 del DPR 309/90 si osserva che le conversazioni dimostrerebbero che al momento della intercettazione l'imputato avesse consapevolezza della piantagione avviata presso l'immobile del capo a), ma nulla emerge sul momento in cui l'imputato avrebbe acquisito tale consapevolezza ovvero circa un accordo tra i soggetti coinvolti al riguardo emergendo piuttosto dai dialoghi la possibilità che altro soggetto, il CC, conoscesse del programma criminoso afferente gli stupefacenti. Dati questi che pur segnalati in appello non sarebbero stati esaminati dai giudici. Si aggiunge che la motivazione circa il capo a) e la relativa finalità speculativa ed elusiva contrasterebbe con la struttura del reato di cui al capo b) in tema di coltivazione di stupefacenti, che ipotizzerebbe l'acquisto dell'immobile per avviare la piantagione. Si ribadisce allora l'assenza di ogni contributo assicurato dal ricorrente per i fatti di cui al capo b). Inoltre la sentenza trascurerebbe di analizzare il materiale a carico di altro soggetto, il CC, che dalle intercettazioni avrebbe avuto numerosi contatti con il materiale autore della piantagione. Vi sarebbe piuttosto un salto logico tra la fittizia titolarità dell'immobile e le altri azioni integranti il reato di cui al capo b). 3 Inoltre la corte mentre avrebbe assolto dal capo c) il ricorrente secondo un metodo valutativo incentrato sulla indimostrata complicità con i materiali autori del furto non avrebbe usato il medesimo criterio per il capo b). Quanto alla aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del DPR 309/90 si sostiene che la motivazione sarebbe fondata su dati errati e parziali e sulla adesione acritica ad una prova incompleta quale la consulenza dell'esperto nominato dal P.M. . Innanzitutto le piante sarebbero state estirpate al momento dell'accertamento della piantagione per cui non potrebbero mai essere giunte a maturazione quale elemento utilizzato ai fini della configurazione della aggravante, per cui le argomentazioni del consulente del P.M, basate su tale dato, inesistente, e non relativo a tutte le piante rinvenute, mancherebbero del carattere della certezza. E comunque si critica la chiarezza e adeguatezza della consulenza medesima. Si aggiunge che secondo il parere pro ventate della difesa, il consulente avrebbe messo in discussione la conformità delle piante rinvenute al tipo botanico ipotizzato, nel senso di avere osservato che il consulente del P.M. non avrebbe approfondito il rapporto fenotipico e perciò l'appartenenza delle piante in sequestro ad un fenotipo di canapa da droga o light. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla recidiva riconosciuta come specifica e reiterata contestandosi la estensibilità della contestazione al capo b) in assenza di uno specifico addebito. Inoltre si osserva che la corte non avrebbe svolto alcun accertamento in ordine alla "più accentuata colpevolezza" ed alla "maggior pericolosità" scaturente dal nuovo reato in rapporto ai precedenti né avrebbe verificato se e come la precedente condotta criminosa sarebbe indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Inoltre si sarebbe trascurata la dedotta intervenuta dichiarazione di estinzione della pena detentiva per esito positivo dell'affidamento in prova in relazione all'ultima sentenza inerente il reato ex art. 336 cod. pen. Reato dichiarato estinto anche ex art. 445 comma 2 cod. proc. pen. In tale quadro si sottolinea l'avvenuto decorso di 15 anni senza commissione di reati prima di quelli in esame. Anche le ragioni della intervenuta eliminazione di una confisca per un immobile corroborerebbero la necessità della esclusione della recidiva. La decisione in contestazione sarebbe dunque scollegata dai dati disponibili e sopra riassunti. 6. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizi di motivazione per il relativo mancato riconoscimento. La corte a sostegno della esclusione non avrebbe richiamato gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. come già rappresentato in appello con riguardo alla prima sentenza sul punto. Si aggiunge che l'avvenuto risarcimento del danno operato dal ricorrente con 4 riguardo ai fatti di cui al capo c) per cui lo stesso è stato poi assolto avrebbe potuto giustificare la concessione delle attenuanti in questione. 7. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge processuale con riguardo all'art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen. Vi sarebbe la violazione del divieto di reformatio in peíus e dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. con riguardo all'intervenuto aumento operato in rapporto al capo a) passato da sei mesi della precedente sentenza ad otto mesi. 8. Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge in ordine all'art. 597 cod. proc. pen. per avere la corte ritenuto di non potere correggere l'errore del primo giudice sulla individuazione della aggravante più grave, siccome non oggetto di impugnazione nonostante i motivi di gravame riguardassero il trattamento sanzionatorio e quindi ogni relativa statuizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con riguardo al primo motivo e alla censura relativa ai vizi della motivazione con riferimento al capo a), deve preliminarmente esaminarsi la critica inerente la prospettata insussistenza dell'elemento oggettivo del reato ovvero della fittizia intestazione dell'immobile di cui al predetto capo di imputazione. In proposito, occorre osservare che come riconosciuto in ricorso (pag. 6) e come ritenuto dalla corte, non è stato proposto nessun motivo di appello circa la titolarità dell'immobile "in quanto i motivi riguardano la possibilità di ritenere sussistente il reato di cui all'art. 512 bis nella forma tentata e in base a un contratto di affitto ". E quindi in tal senso deve intendersi l'ulteriore specificazione al riguardo riportata a pagina 7 del ricorso stesso quanto alla devoluta "non natura fittizia dell'intestazione". Consegue che appare corretto il rilievo della corte per cui, con riguardo al capo a), la natura fittizia dell'intestazione dell'immobile non è stata devoluta in appello. Sta di fatto, comunque, che i giudici della corte hanno elaborato (pag. 9 ess.) una motivazione con la quale, dando atto della idoneità dell'atto stipulato con riferimento al predetto immobile del capo a) e intestato formalmente a AN TT, hanno nel contempo anche illustrato come quest'ultimo fosse solo persona interposta in luogo del IO, in concreto così ribadendo, con motivazione ben argomentata e che sul punto, si riafferma, non trova comunque specifiche contestazioni, la reale titolarità e disponibilità del bene. In proposito occorre premettere che ricorre un'ipotesi cd. di "doppia conforme", in presenza della quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati 5 ( dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem;
quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente essertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri) Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). Consegue, attraverso la lettura combinata della sentenza di appello e di quella di primo grado, cui la prima fa rinvio con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese, che emergono già in primo grado granitici elementi dimostrativi della intervenuta interposizione fittizia a favore del IO per il tramite del TT, formale controparte del negozio della cui natura giuridica il ricorrente discute. Tra gli altri, il primo giudice ha valorizzato: 6 ( l'intestazione da parte di TT, nel periodo immediatamente anteriore alla stipula del contratto da parte di TT e, in particolare, proprio il giorno prima, della Ford Focus, in precedenza di proprietà della compagna di IO, che era collocata presso l'immobile predetto;
l'intervento di IO nei momenti in cui TT doveva pagare l'affitto; segnatamente l'imputato si recava in banca con il predetto e la madre, successivamente gli inoltrava l'iban su cui effettuare il bonifico e una seconda volta lo accompagnava personalmente ad effettuare il versamento;
il fatto che anche l'agente immobiliare avesse sempre come riferimento IO, come confermato dalle dichiarazioni dello stesso ET, secondo cui la ricerca dell'immobile e la trattativa erano state avviate per iniziativa dell'odierno imputato, essendosi TT presentato solo alla stipula;
le dichiarazioni infine rese dagli stessi TT e CC;
gli esiti delle intercettazioni in carcere in cui l'odierno imputato, a fronte di un già solidissimo quadro probatorio, ha più volte descritto con le sue stesse parole, l'operazione di "investimento" fatta tramite il prestanome TT (è stata ritenuta dal giudice "eloquentissima" in questo senso la frase "bo ciao io ho preso un testa di legno e gli ho detto "senti quà ti va bene cinquecento euro?" (risposta) "sì"). Inoltre, in primo grado si era anche evidenziato come i contatti tra IO e Lukaj, il pagamento di un corrispettivo e le richiamate intercettazioni effettuate in carcere abbiano attestato altresì che l'immobile era stato messo a disposizione dall'odierno imputato volontariamente ed anzi al fine di ricavare un profitto che consentisse il pagamento del prezzo d'acquisto e della successiva ristrutturazione. In linea con questa prospettazione, i giudici di appello hanno valorizzato il dato per cui il IO ebbe a manifestare la volontà negoziale di acquisire l'immobile - per interposta persona - anche al promissario venditore che come tale la percepì ed hanno ribadito, nella medesima prospettiva, la rilevanza delle parole del IO intercettate in carcere, con cui lo stesso aveva affermato, parlando con compagni di prigionia, di avere acquistato egli stesso la casa per ricavare dalla cessione in godimento a coloro che vi impiantarono una piantagione di cannabis di cui al capo b), la somma per pagare la casa stessa per poi ristrutturarla e venderla. Non da ultimo, hanno ricordato spontanee dichiarazioni dell'imputato rese in udienza davanti alla corte di appello, con cui lo stesso il 21 giugno 2023, con atto manoscritto ha affermato di essere il proprietario della cascina e di averla fittiziamente intestata ad un terzo. Coerente e correlata con tale ricostruzione, appare anche l'ulteriore motivazione dimostrativa della idoneità dell'atto ad assicurare l'interposizione fittizia in termini di tentativo, così come contestato al capo a). 7 Invero i giudici hanno coerentemente spiegato che il negozio formalmente stipulato dal TT, con cui lo stesso versava una prima rata da 50.000 euro e successive 48 da 500 euro per un quadriennio, riportava una proposta del medesimo di "irrevocabilmente (..) acquistare" lo stesso, così da evidenziare un univoca direzione verso il trasferimento dell'immobile in capo al IO seppure per interposta persona. Nella stessa linea si sono posti i primi giudici, laddove hanno egualmente coerentemente osservato come, pur non essendosi poi perfezionato il trasferimento di proprietà previsto nel contratto di affitto con riscatto, correttamente è stata contestata la fattispecie tentata, essendo il citato negozio giuridico certamente atto idoneo e diretto in modo non equivoco a conseguire l'intestazione. La citazione dell'atto in termini di contratto di "affitto con riscatto" piuttosto che di "compravendita" come indicato nella sentenza impugnata, non inficia la sostanza della corretta ricostruzione giuridica, volta ad individuare un'operazione negoziale indiscutibilmente destinata, per la suesposte modalità, ad assicurare l'acquisizione della proprietà in capo al TT quale prestanome del IO, così che è altrettanto indiscutibile la conclusione dell'avvenuto perfezionamento di un atto diretto in modo non equivoco ad assicurare tali risultati, così da potere sul piano oggettivo integrare la fattispecie tentata ex art. 512 bis cod. pen. E del tutto corretto è anche il richiamo al principio formulato da questa Corte di Cassazione, per cui integra il tentativo di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 la stipula di un preliminare di compravendita di un immobile che, alla luce di univoci elementi di riscontro, risulti finalizzato alla fittizia intestazione del cespite, essendo atto idoneo allo scopo dell'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, a nulla rilevando la mancata trascrizione del preliminare (oggi consentita dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) che costituisce un mero onere attinente alla pubblicità e quindi all'opponibilità dell'atto ai terzi. (Sez. 6, n. 33951 del 08/07/2005 Rv. 232048 - 01). Si tratta di citazione volta a valorizzare un principio che va al di là dello specifico strumento negoziale utilizzato (nel caso della sentenza citata, un contratto preliminare), come del resto rilevato dalla stessa corte di appello che ha specificato la piena "sovrapponibilità" al caso concreto della situazione valutata dalla Corte di Cassazione. Che peraltro, configurando anche una rilevabilità della fattispecie tentata rispetto alla fattispecie precedente e analoga a quella ex art. 512 bis cod. pen., offre chiara risposta negativa anche alla tesi della configurabilità del tentativo. La quale, avendo riguardo a questione meramente giuridica, non trova alcun possibile rilievo in questa sede posto che le argomentazioni giuridiche delle parti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate - diversamente dal caso in esame - e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura 8 costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). In tale quadro, la censura sulla non configurabilità, sul piano oggettivo, attraverso l'atto negoziale citato, della fattispecie ex art. 512 bis cod. pen., e anche se tentata, è del tutto infondata. Quanto al motivo relativo alla insussistenza, in ordine al capo a) del dolo del reato contestato, occorre anche in tal caso esaminare complessivamente le due sentenze. Il primo giudice ha articolatamente illustrato le ragioni della ritenuta rinvenibilità dell'elemento soggettivo. Nell'ambito di una corretta ricostruzione della cornice giuridica di riferimento, per cui "ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione" (Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, Rv. 270480 - 01; Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Rv. 264178- 01 e Sez. 1, n. 3880 del 25/0511999 Cc, Rv. 214094- 01), ed inoltre "il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione" (Sez. 2-, n. 46704 del 09/10/2019 Ud.- dep. 18/11/2019, Rv. 277598- 01), i giudici hanno, da una parte, esaminato atti giudiziari prospettati dalla difesa - quali un'ordinanza del Tribunale del Riesame di Asti del 18 dicembre 2017 (poi confermata dalla Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso) che, annullando il sequestro di un'autovettura (intestata ad un familiare del ricorrente) operato proprio per il delitto di intestazione fittizia contestato a IO, escludeva il dolo specifico in quanto i precedenti penali e di polizia erano risalenti di oltre dieci anni, ed un provvedimento del Tribunale di Cuneo del 21 febbraio 2018, di rigetto di applicazione di misura di prevenzione al predetto, con successiva conferma della Corte d'Appello di Torino, in cui i precedenti erano ritenuti poco significativi per la pericolosità sociale -, dall'altra, hanno valorizzato dichiarazioni dei coimputati TT e CC, con particolare riguardo alla ragione dell'intestazione fittizia dell'immobile di Canale di cui al capo a), laddove il primo ha riferito che l'odierno imputato gli aveva comunicato di non potersi intestare l'immobile perché aveva precedenti penali e il secondo ha addirittura precisato che era "perché IO aveva già avuto procedimenti di prevenzione per confiscargli un altro immobile e non voleva rischiare di vedersi sequestrare questo". Hanno altresì richiamato il contenuto di una conversazione avvenuta in 9 carcere il 3.10.2021 in cui lo stesso IO, immaginando ed autoponendosi un'ipotetica domanda del pubblico ministero sulla ragione della fittizia intestazione, aveva dichiarato : "tutti i minuti che mi intesto qualcosa vengono a rompermi le scatole per sequestrarmi le cose che tutti i minuti sono passibile di reato". Rispetto a tali dati, il giudice di primo grado ha sottolineato che il TT ed il CC, pur se imputati di reato connesso, avevano reso dichiarazioni che sul punto si riscontrano reciprocamente e sono confermate dal contenuto dell'intercettazione appena richiamata. E quindi hanno sviluppato una conclusione, invero coerente, e certamente non manifestamente illogica o contraddittoria, per cui l'intento del IO, nel momento in cui, nell'agosto 2020, decideva di intestare il contratto relativo all'immobile di Canale al TT, fosse proprio quello richiesto dalla norma in termini di elusione, osservando altresì, ragionevolmente, con riguardo alle considerazioni difensive, che non assume rilievo, in senso contrario, l'esclusione della pericolosità sociale, per vero intervenuta due anni e mezzo prima, evidenziando, invero con sagacia, la circostanza per cui il ricorrente proprio in ragione della nuova attività delinquenziale di cui al capo b) che stava ponendo in essere "poteva fondatamente temere che la misura di prevenzione fosse nuovamente richiesta". In proposito, occorre anticipare quando deve osservarsi anche per le analoghe censure sul piano dell'elemento soggettivo promosse in ordine al reato di cui ai capi d) ed e), nel senso che sulla scorta di tale lineare e congrua ricostruzione, appare ragionevole e comunque non manifestamente viziata, come si richiede per rinvenire vizi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., l'ulteriore affermazione per cui, anche con riferimento alle fittizie intestazioni dei beni di cui ai predetti ultimi capi, risalenti al 2019, gli accadimenti successivi qui sub iudice dimostravano come l'imputato non avesse cessato le sue attitudini e propositi criminali idonei a ribadire anche per tali reati l'elemento soggettivo. Così che, peraltro, seppur in termini aggiuntivi e non costitutivi in prima battuta del fondamento dell'elemento soggettivo, per i predetti capi a) d) ed e) egualmente coerente è l'osservazione dei giudici di merito di entrambi i gradi, della mancata illustrazione, da parte del ricorrente, delle diverse ragioni che lo avrebbero indotto ad intestare propri beni a familiari. Rispetto a tali complessive motivazioni, le argomentazioni sviluppate sui punti in esame dalla Corte di appello si pongono in perfetta continuità, laddove la valorizzazione della circostanza per cui l'imputato fu sottoposto già a plurimi procedimenti aventi ad oggetto beni di sua proprietà non può che essere letta - in conformità con i principi relativi ai casi di cd. "doppia conforme" - nel contesto della cornice giuridica a argomentativa elaborata dai primi giudici e qui sopra sintetizzata, con cui il ricorrente non si confronta appieno, trascurando la piena 10 consapevolezza dell'imputato di rischiare, fondatamente, anche memore delle precedenti esperienze giudiziarie, ancorchè risoltesi positivamente, di vedersi sottratti beni nel quadro delle sue anche future (e invero alquanto prossime) - e qui sub iudice - condotte criminose. Così da indursi a intestare a fini elusivi ex art. 512 bis cod. pen., suoi beni. Passando ora al profilo oggettivo dei reati di cui al capo d) ed e), seppur con una inversione di consecutio logico - giuridica rispetto al profilo del dolo già sopra evidenziato, invero causata dalla correlazione dell'argomento anche con il medesimo dolo del reato di cui al capo a), occorre esaminare la censura sul carattere meramente indiziario degli elementi assunti dai giudici a base della ritenuta natura fittizia della intestazione per i predetti capi d) ed e). La corte non avrebbe risposto a tal doglianze, secondo il ricorrente, avendo erroneamente ritenuto che la questione non fosse stata devoluta. Invero, dalla lettura dell'atto di appello emerge che l'imputato ha esplicitamente chiesto l'assoluzione per il capo d) perché il fatto non sussiste, richiamando gli argomenti posti a base della diversa conclusione operata dai giudici e osservando che gli stessi avrebbero carattere meramente indiziario tale da giustificare la richiesta assoluzione. Analoga operazione argomentativa è stata condotta con riferimento alla intestazione fittizia del bene di cui al capo e). Per quest'ultimo, risulta che con motivi aggiunti il ricorrente, oltre ad allegare una ordinanza del tribunale del riesame di Asti del 2021, ha anche fatto presente che, con specifico riferimento all'intestazione fittizia della BMW, alla luce di documentazione depositata dall'avv. Caranzano nel corso dell'udienza preliminare e prima dell'ammissione del rito abbreviato, l'acquisto, da parte della Sig.ra OR RI GR della BMW 420D targata YF (capo d), avvenne in epoca coeva alla permuta di un'altra macchina (tipo fiat 500 X) ed alla vendita di una Mazda (intestata a OR RI GR) di cui il Tribunale di Asti (adito ex art. 324 c.p.p.) nell'ambito del procedimento 36/2017 RG RISE, con ordinanza del 20 dicembre 2017 aveva sancito oltre alla legittimità dell'acquisto, la capienza del IO NO e l'insussistenza di presupposti di finalità elusive delle misure di prevenzione, ordinando la restituzione del mezzo all'avente diritto. Con specifico riferimento dell'immobile sito in Priocca, Via Pino n. 21 intestato e di proprietà di IO IA, si portavano alla attenzione della Corte di Appello le dichiarazioni a SIT rese da IO IA in data 08.01.2018, per sottolineare che erroneamente il primo giudice aveva definito in sentenza IA IO "soggetto con limitatissime possibilità economiche" emergendo dalle predette SIT, per contro, le attività svolte nel tempo da IA IO ("prima della pensione ho sempre lavorato presso lo stabilimento Miroglio di Alba con mansioni di operaia addetta allo stiro (...) guadagnavo uno stipendio mensile di un 1.000.000.000 di lire circa poi diventato 1.00011.250 euro in base agli straordinari che riuscivo a 11 fare". "Ho sempre avuto un solo ed unico conto corrente n. 4788 presso la Banca BRE di Alba Filiale di Viale Vico n.
1. Circa 20.000,00 C ti ho prelevati dal conto corrente, il restante denaro lo avevo accantonato in casa perché come seconda attività mi occupavo di depilazioni per alcune amiche, facevo la lavapiatti per il ristorante "La Cascata" di Verduno, presso il Tennis Club di Alba, presso il ristorante il Vico/etto di Alba ed altri ancora che non ricordo. Effettuavo anche servizio di stireria a domicilio". Tali deduzioni vanno rapportate ai contenuti della prima sentenza, formulati a supporto della tesi della fittizia intestazione di cui ai capi d) ed e). In particolare, il primo giudice ha osservato che con riguardo all'autovettura BMW XDRIVE tg. FB001 YF, di proprietà della compagna di IO OR RI GR (capo d), le intercettazioni ambientali su di essa effettuate ne mostrerebbero il costante utilizzo esclusivo da parte di IO, senza che mai sia stata segnalata la OR alla guida della stessa. Si richiamano inoltre le dichiarazioni del venditore, TA IU, titolare della Unicar S.p.A, secondo cui la vettura era stata acquistata dal ricorrente che, dopo aver condotto le trattative, all'atto di acquisto, aveva chiesto e ottenuto che il bene venisse intestato a RI GR OR, senza fornire alcuna motivazione. Il pagamento del prezzo, 25.000 euro, era avvenuto, in parte, in contanti, in parte, mediante la consegna di assegni circolari e, in parte, mediante la permuta del veicolo Fiat 500XL tg. FA921DX di proprietà di De LU MA. Ciò posto, in quattro diverse occasioni, durante ordinari controlli di Polizia, NO IO era stato trovato alla guida della citata autovettura intestata a De LU, presso la cui ditta, che si occupava di commercio di macchine e veicoli leggeri, è risultato altresì essere stato impiegato nel 2017. Alla luce di ciò, secondo il tribunale, gli elementi riguardanti la conduzione delle trattative, il pagamento del corrispettivo (effettuato dando in permuta la vettura di un terzo che aveva rapporti commerciali con l'odierno imputato), l'effettivo utilizzo del veicolo e l'assenza di qualsivoglia intervento della OR, avevano consentito di affermare l'effettiva appartenenza della BMW a IO, difformemente dall'intestazione formale. Con riguardo all'immobile sito in Priocca, via Pino n. 21, di cui al capo e), formalmente acquistato dalla zia del prevenuto, IO IA, in data 24 gennaio 2019, il tribunale ha richiamato innanzitutto le dichiarazioni di ET ON e AS MA dell'agenzia immobiliare "Valore Casa" di Canale, secondo cui il prevenuto si era presentato presso la sede dell'agenzia affermando di essere interessato all'acquisto di un immobile per la zia al fine di fare un investimento, ristrutturando l'immobile e poi rivendendolo;
in particolare il AS aveva precisato che "nella maggior parte delle occasioni (evidentemente afferenti le trattative) era presente IO NO. Inoltre 12 alla luce del contratto di compravendita, il prezzo d'acquisto era stato di euro 30.000, versato, senza accedere ad alcuna forma di finanziamento, mediante tre vaglia postali e due assegni circolari;
segnatamente i vaglia postali, per la somma complessiva di euro 10.000,00, erano stati emessi dietro versamento di denaro contante da parte di IO IA e gli assegni circolari (rispettivamente dì euro 16.000,00 e di curo 4.000,00), per la restante somma di euro 20.000, erano stati tratti da un conto corrente intestato alla medesima presso Ubi Banca. Peraltro, i giudici avevano osservato che secondo l'analisi condotta degli operanti, sullo stesso conto corrente era in precedenza stato accreditato un bonifico per euro 16.000,00 proveniente dal conto acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti da IO CR, figlio di NO, e su cui il prevenuto era legittimato ad operare;
i restanti 4.000 euro erano stati oggetto di un versamento in contanti in tempi precedenti alla richiesta di emissione del secondo assegno circolare. IO IA era altresì risultata essere un soggetto con limitatissime possibilità economiche;
segnatamente, si trattava di un ex operaia che percepiva una pensione di circa 900,00 euro, pagando, per la casa in cui abitava, un canone di locazione di circa euro 300,00; dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate dal 2011 al 2020 era emerso un reddito medio mensile di euro 1.200,00. Infine, la stessa IO, all'atto del sequestro, dichiarava di non essersi più recata "da diversi anni" a controllare l'immobile e di non essere in possesso delle chiavi;
solo successivamente consegnava agli operanti un mazzo di chiavi, peraltro affermando di non poter garantire che fossero quelle giuste, chiavi che infine non risultavano in grado di aprire alcuna delle porte della casa suddetta. Si tratta di motivazioni certamente e notevolmente puntuali, analitiche ed articolate, rispetto alle quali le censure di insussistenza dei reati, sopra sintetizzate, appaiono estremamente generiche. Tali sono le censure relative alla configurazione del capo d), rispetto alla quale il ricorrente, come riportato, si è limitato ad asserire (senza argomentare) il mero carattere indiziario degli elementi citati dai giudici, peraltro riassunti in maniera parziale. Analoghe considerazioni devono svilupparsi quanto alle censure proposte rispetto al capo e), talune delle quali, peraltro, con particolare riferimento ai motivi aggiunti, nulla, nella sostanza, aggiungono, rispetto agli elementi esaminati e valutati dai giudici. Posta quindi la genericità dei motivi di appello sul profilo qui in esame, della materiale fittizia intestazione dei beni di cui ai capi d) ed e), va osservato che il rilievo critico circa la deficitaria risposta sul punto, da parte della corte di appello, che avrebbe erroneamente escluso ogni gravame al riguardo, si risolve rilevando in questa sede la illustrata a- specificità dei motivi di gravame avanzati dal ricorrente, alla luce dell'altrettanto noto principio per il quale, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per 13 tr- Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez.
5 - n. 44201 del 29/09/2022 Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (dep. 13/03/2015) Rv. 262700 - 01). Per completezza va aggiunto che manca in ricorso ogni argomentazione, ben diversa da mere asserzioni di inidoneità e insufficienza, volta a illustrare ragioni idonee a disarticolare la chiarezza e coerenza logica delle motivazioni sopra riassunte per i capi d) ed e). 2. Il secondo motivo attiene a vizi di violazione di legge e di motivazione riguardo al reato ex art. 73 del DPR 309/90, in ordine al quale si osserva che le conversazioni dimostrerebbero che al momento della intercettazione l'imputato avesse consapevolezza della piantagione avviata presso l'immobile del capo a), ma nulla emergerebbe sul momento in cui l'imputato avrebbe acquisito tale consapevolezza ovvero circa un accordo tra i soggetti coinvolti al riguardo, emergendo piuttosto che altro soggetto, il CC, conoscesse del programma criminoso afferente gli stupefacenti. Si aggiunge che la motivazione circa il capo a) e la relativa finalità speculativa ed elusiva contrasterebbe con la struttura del reato di cui al capo b) in tema di coltivazione di stupefacenti. Si ribadisce l'assenza di ogni contributo assicurato dal ricorrente per i fatti di cui al capo b). Inoltre la sentenza trascurerebbe di analizzare il materiale a carico di altro soggetto, il CC, e vi sarebbe piuttosto un salto logico tra la fittizia titolarità dell'immobile e le altri azioni integranti il reato di cui al capo b). Censure attengono anche alla aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del DPR 309/90 e si aggiunge che secondo il parere pro ventate della difesa, il consulente avrebbe messo in discussione la conformità delle piante rinvenute al tipo botanico ipotizzato, nel senso di avere osservato che il consulente del P.M. non avrebbe approfondito il rapporto fenotipico e perciò l'appartenenza delle piante in sequestro ad un fenotipo di canapa da droga o light. Si tratta di un motivo complessivamente rivalutativo dei dati afferenti al tema sollevato, come tale inammissibile, stante il noto principio per cui l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di 14 mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). In tale indirizzo prospettico va considerata anche la ricostruzione difensiva, fondata sulla valutazione delle conversazioni, oggetto di una analisi che appare coerente e scevra da vizi manifestai da parte della corte di appello, che pone in stretta consecutio e correlazione logica plurimi dialoghi, per illustrare come il ricorrente avesse piena consapevolezza e quindi condivisione della scelta criminale posta in essere da coloro che ebbero da lui affidato, in locazione, l'immobile, confermata del resto dal dato, oggettivo, e assolutamente significativo, dell'elevata somma pattuita per il canone di locazione, spiegabile come tale solo per la chiara consapevolezza della coltivazione illecita da avviarsi presso la struttura e l'area locata. Deve quindi ribadirsi, altresì, quale principio ineludibile nell'analisi del motivo in esame, che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 - , n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 - 01). In tale quadro appare del tutto coerente anche il rilievo dei giudici circa l'assenza di ogni incompatibilità tra le ragioni della interposizione fittizia e il reato di cui al capo b). Anche la valutazione della aggravante riconosciuta appare in linea sia con i principi giurisprudenziali in materia, correttamente richiamati in sentenza e cui si rinvia, sia con la coerente ricostruzione del concorso nel reato qui in esame da parte del ricorrente, quale presupposto giuridico nonché logico per ascrivere all'imputato anche la aggravante in esame. Analoghe osservazioni devono formularsi rispetto alle critiche sollevate in ordine alla ricostruzione dello stupefacente anche in funzione della predetta aggravante, trattandosi di considerazioni che mirano solo a contrapporsi sul piano della coerente illustrazione fornita dai giudici circa il percorso seguito nel determinare i quantitativi di droga da valutare rispetto alla appurata coltivazione;
illustrazione scevra da ogni contrasto tra i primi accertamenti tecnici svolti e quelli successivi del consulente del PM, (laddove quest'ultimo interveniva in un momento successivo alla analisi svolta nella prima consulenza del P.M., quando le piante 15 sequestrate erano giunte ad un maggior livello di maturazione) e coerente con gli indirizzi giurisprudenziali per cui, in tema di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, l'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 va valutata formulando un giudizio prognostico sulla quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all'esito del ciclo produttivo, in ragione del suo prevedibile sviluppo apprezzato ancorandosi ai valori minimi, secondo un criterio prudenziale imposto dalla natura proiettiva di tale giudizio. (Sez.
6 - n. 49119 del 15/11/2022 Rv. 284566 - 01); Rivalutativa e comunque assertiva e astratta nonché ipotetica, priva di specifiche illustrazioni argomentative a supporto della questione sollevata, è l'ulteriore censura per cui, secondo il parere pro ventate della difesa, il consulente avrebbe messo in discussione la conformità delle piante rinvenute al tipo botanico ipotizzato, nel senso di avere osservato che il consulente del P.M. non avrebbe approfondito il rapporto fenotipico e perciò l'appartenenza delle piante in sequestro ad un fenotipo di canapa da droga o light. 3. Il terzo motivo riguarda vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla recidiva riconosciuta come specifica e reiterata, contestandosi la estensibilità della contestazione al capo b) in assenza di uno specifico addebito. Inoltre si osserva che la corte non avrebbe svolto alcun accertamento in ordine alla "più accentuata colpevolezza" ed alla "maggior pericolosità" scaturente dal nuovo reato in rapporto ai precedenti né avrebbe verificato se e come la precedente condotta criminosa sarebbe indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Inoltre si sarebbe trascurata la dedotta intervenuta dichiarazione di estinzione della pena detentiva per esito positivo dell'affidamento in prova in relazione all'ultima sentenza inerente il reato ex art. 336 cod. pen. Reato dichiarato estinto anche ex art. 445 comma 2 cod. proc. pen. La decisione in contestazione sarebbe dunque scollegata dai dati disponibili e sopra riassunti. Si tratta di critica manifestamente infondata. E' del tutto coerente e ragionevole la spiegazione fornita dalla corte di appello sulle ragioni per cui la recidiva reiterata nonché anche specifica deve intendersi riferita ai capì a), c), d) ed e), con quella per il capo b) di tipo reiterato. Tanto alla luce anche del certificato penale comprensivo di numerose condanne, e quindi non solo di una e tantomeno di quella dedotta in censura senza alcuna illustrazione della decisività delle relative deduzioni ai fini del calcolo della recidiva, anche per reati contro il patrimonio. La risalenza di taluni precedenti è inoltre superata da una articolata rappresentazione di plurime ragioni (ricorso a prestanome, contatti profondi con esponenti della criminalità albanese, dediti al traffico e ancor prima alla coltivazione di stupefacenti, gli atteggiamenti non estranei ad inclinazioni criminali di notevole 16 spessore emergenti da conversazioni captate), specificamente esposte, in grado di denotare familiarità del ricorrente con il crimine, incompatibile con il mero lungo intervallo di tempo rispetto ad alcuni reati, laddove invece i dati così analizzati dai giudici vengono correttamente posti a fondamento quali elementi sintomatici della accresciuta pericolosità del prevenuto. 4. Inammissibile è anche il quarto motivo, a fronte di una motivazione che rimanda a quella del primo giudice e nel contempo evidenzia le lacune dell'impugnazione sul punto, priva di ogni specifica illustrazione delle ragioni a supporto delle invocate attenuanti, laddove con il motivo in esame si reitera la impostazione già censurata con la sentenza di appello senza alcuna confutazione specifica al riguardo. A fronte quindi di un motivo di appello sostanzialmente censurato come generico e quindi inammissibile e non contestato sul punto, non è possibile riproporlo in questa sede, e tantomeno cercare di "sanarne" l'inammissibilità con una nuova deduzione, inerente peraltro una circostanza meramente fattuale come tale comunque non esaminabile in questa sede. 5. Riguardo al quinto motivo, esso inerisce alla violazione di legge processuale con riguardo all'art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen. Vi sarebbe la violazione del divieto di reformatio in peius e dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. con riguardo all'intervenuto aumento operato in rapporto al capo a) passato da sei mesi della precedente sentenza ad otto mesi. Esso è fondato nei termini illustrati dal ricorrente, atteso che viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata. (Sez. 5 - , Sentenza n. 34497 del 07/07/2021 Rv. 281831 - 01); consegue che gli aumenti per i singoli reati satellite, ferma restando la pena finale di anni tre mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 16.000 di multa, devono essere così articolati ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., alla luce della illustrazione riportata in sentenza circa il ritenuto diverso grado di gravità dei reati appresso indicati, in ragione del diverso valore dei beni fittiziamente intestati e dell'impiego fattone: mesi sei di reclusione per il capo a) con conferma di euro tremila di multa, mesi tre di reclusione oltre ai disposti euro 1000,00 di multa per il capo d), e mesi sette di reclusione oltre ad euro 2000,00 di multa per il capo e). 17 L 6. L'ultimo motivo riguarda vizi di violazione di legge in ordine all'art. 597 cod. proc. pen. per avere la corte ritenuto di non potere correggere l'errore del primo giudice sulla individuazione della aggravante più grave, siccome non oggetto di impugnazione nonostante i motivi di gravame riguardassero il trattamento sanzionatorio e quindi ogni relativa statuizione. Esso è inammissibile. Va premesso (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ) Rv. 268822 - 01) che le Sezioni Unite hanno chiarito che la nozione di "capo di sentenza", riferibile soprattutto alle sentenze plurime o cumulative, va riferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato: si tratta, cioè, di «un atto giuridico completo, tale da poter costituire anche da solo, separatamente, il contenuto di una sentenza»; laddove invece «il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione». E lo scopo della enunciazione dei capi o punti della decisione è quello di delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e di scongiurare impugnazioni generiche e dilatorie, in modo tale che sia lo stesso impugnante a segnare gli esatti confini dell'oggetto del gravame. Tanto precisato, va altresì considerato che, nello specifico, con l'atto di appello, come riassunto in sentenza senza alcuna contestazione, si contestavano specifici punti riguardanti le aggravanti e la loro esclusione, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il contenimento del trattamento sanzionatorio, senza che da essi si possa procedere secondo un percorso che vada dal particolare (i punti suddetti) ad altro dato particolare ( quale il punto della individuazione della aggravante più grave), come vorrebbe invece la difesa. Né tantomeno singoli punti possono fondare una più generica - e come tale inammissibile - deduzione critica sul "trattamento sanzionatorio", tale da includere qualsiasi aspetto che afferisca a punti in cui può astrattamente articolarsi tale tematica. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata senza rinvio limitatamente agli aumenti di pena per i reati satellite di cui ai capi a), d) ed e) ferma restando la pena finale di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro sedicimila di multa. Con rigetto nel resto del ricorso. 18 Presi nte LU ma c
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena per i reati satellite di cui ai capi a), d) ed e) ferma restando la pena finale di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro sedicimila di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Roma 29.2.2024. Il C nsigliere estensore luseppe No llo. 3 kNr
avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IU Noviello;
udita la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. IU Riccardi che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente ai capi d) ed e) con rigetto nel resto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Palumbo Cosimo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del 27 giugno 2022 del tribunale di Torino, con la quale IO NO era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 56 512 bis cod. pen., 512 bis cod. pen., 73 DPR 309/90, 624, 625 cod. pen., assolvendo l'imputato dal reato di furto di cui al capo c), rideterminando la pena oltre che eliminando la confisca dell'immobile sito in Priocca via Moriondo 46/b, e confermando nel resto la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24259 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 29/02/2024 2. Avverso la predetta sentenza IO NO, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo sei motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo con riferimento ai capi a) d) ed e) , il vizio di violazione di legge anche processuale con riferimento all'art. 533 comma 1 cod. proc. pen., e vizi di motivazione quanto alla sussistenza del reato ex art. 512 bis cod. pen. Sarebbe carente la motivazione relativa ai reati ex art. 56 512 bis e 512 bis cod. pen. Dopo avere riassunto lo svolgimento di indagini a carico del ricorrente, anche rinviando a note di udienza depositate in appello, si rappresenta la erroneità della tesi della mancata contestazione del carattere fittizio della intestazione di due immobili e di una autovettura del ricorrente avendo l'imputato sempre escluso la sua titolarità e non avendo partecipato al processo i reali titolari. E si aggiunge che quindi l'imputato avendo escluso la sua titolarità per i beni di cui ai capi d) ed e) non avrebbe mai potuto fornire spiegazioni delle ragioni di una fittizia intestazione a lui non attribuibile, come invece ritenuto dalla corte di appello. Da qui la inadeguatezza e carenza di motivazione circa l'oggettiva intestazione di beni. E si ribadisce che la contestazione della natura fittizia delle intestazioni è stata promossa in appello con riguardo ai capi a) d) ed e) rinviandosi ad appositi motivi di appello. Ribadendosi i rilievi sulla natura del contratto non in grado di trasferire la titolarità quanto al capo a) e il carattere meramente indiziario degli elementi a base della ritenuta natura fittizia della intestazione per gli altri capi prima citati. La corte non avrebbe risposto a tali doglianze avendo erroneamente ritenuto che la questione non fosse stata devoluta. Quanto al dolo specifico del reato ex art. 512 bis cod. pen. mancherebbe la motivazione esplicativa del peculiare carattere dell'elemento soggettivo. Per i capi d) ed e) non vi sarebbero ab origine elementi dimostrativi del dolo, tantonneno emergenti da intercettazioni ambientali, effettuate in carcere dopo le disposte misure cautelari, e peraltro con ordinanza cautelare sarebbe stato escluso il fumus dei predetti delitti. La Corte di appello non avrebbe espresso adeguata motivazione al riguardo limitandosi a richiamare la prima sentenza. Si contesta poi la tesi per cui i precedenti procedimenti di prevenzione cui l'imputato è stato sottoposto fonderebbero il dolo del reato, sia perché favorevoli sia per la mancata analisi del contenuto delle decisioni finali, illustrato nell'atto di appello e secondo cui con riguardo al procedimento del 2018 l'esito positivo per l'imputato era stato fondato sulla insufficienza degli elementi raccolti, e quanto al procedimento inerente il sequestro di un'auto ex art. 12 quinquies del DL 306/1992 pure si ribadisce l'intervenuto annullamento della misura sul rilievo per cui il soggetto agente deve comunque avere "il sentore" circa l'applicabilità di una 2 misura di prevenzione patrimoniale. Inoltre il ricorrente mai avrebbe fatto riferimento ai beni dei capi d) ed e). Quindi per questi capi la motivazione si fonderebbe su elementi contrastanti con precedenti provvedimenti giudiziari, cautelari, e sarebbe altresì illogica. Quanto al capo a) si osserva che la mancata intestazione del contratto al IO non era collegata a finalità elusive di misure di prevenzione e si rappresenta che diversamente da quanto ritenuto dai giudici non verrebbe in rilievo un contratto preliminare ma un contratto di locazione a riscatto, e inoltre la motivazione sarebbe illogica siccome fondata su una conversazione riguardante l'imputato che innanzitutto emerge successivamente alla ritenuta commissione del reato di cui al capo a), e inoltre non dimostrerebbe il fine di eludere la eventuale applicazione di misure di prevenzione facendo riferimento solo al tema delle piantagioni avviate nell'immobile e rispetto alle quali l'imputato si è sempre dichiarato estraneo. Peraltro la stessa Corte avrebbe poi escluso, contraddittoriamente, che la prova della fittizia intestazione per i capi a) d) ed e) derivi da intercettazioni. Quanto alla natura del contratto di cui al capo a) ritenuta dalla difesa come ostativa alla configurazione del reato e alla tesi della corte della inadeguatezza di tale rilievo si rappresenta il mancato confronto con le doglianze difensive, fondate sulla inconfigurabilità del tentativo rispetto ad un reato di pericolo quale quello configurato dall'art. 512 bis cod. pen. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione: riguardo al reato ex art. 73 del DPR 309/90 si osserva che le conversazioni dimostrerebbero che al momento della intercettazione l'imputato avesse consapevolezza della piantagione avviata presso l'immobile del capo a), ma nulla emerge sul momento in cui l'imputato avrebbe acquisito tale consapevolezza ovvero circa un accordo tra i soggetti coinvolti al riguardo emergendo piuttosto dai dialoghi la possibilità che altro soggetto, il CC, conoscesse del programma criminoso afferente gli stupefacenti. Dati questi che pur segnalati in appello non sarebbero stati esaminati dai giudici. Si aggiunge che la motivazione circa il capo a) e la relativa finalità speculativa ed elusiva contrasterebbe con la struttura del reato di cui al capo b) in tema di coltivazione di stupefacenti, che ipotizzerebbe l'acquisto dell'immobile per avviare la piantagione. Si ribadisce allora l'assenza di ogni contributo assicurato dal ricorrente per i fatti di cui al capo b). Inoltre la sentenza trascurerebbe di analizzare il materiale a carico di altro soggetto, il CC, che dalle intercettazioni avrebbe avuto numerosi contatti con il materiale autore della piantagione. Vi sarebbe piuttosto un salto logico tra la fittizia titolarità dell'immobile e le altri azioni integranti il reato di cui al capo b). 3 Inoltre la corte mentre avrebbe assolto dal capo c) il ricorrente secondo un metodo valutativo incentrato sulla indimostrata complicità con i materiali autori del furto non avrebbe usato il medesimo criterio per il capo b). Quanto alla aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del DPR 309/90 si sostiene che la motivazione sarebbe fondata su dati errati e parziali e sulla adesione acritica ad una prova incompleta quale la consulenza dell'esperto nominato dal P.M. . Innanzitutto le piante sarebbero state estirpate al momento dell'accertamento della piantagione per cui non potrebbero mai essere giunte a maturazione quale elemento utilizzato ai fini della configurazione della aggravante, per cui le argomentazioni del consulente del P.M, basate su tale dato, inesistente, e non relativo a tutte le piante rinvenute, mancherebbero del carattere della certezza. E comunque si critica la chiarezza e adeguatezza della consulenza medesima. Si aggiunge che secondo il parere pro ventate della difesa, il consulente avrebbe messo in discussione la conformità delle piante rinvenute al tipo botanico ipotizzato, nel senso di avere osservato che il consulente del P.M. non avrebbe approfondito il rapporto fenotipico e perciò l'appartenenza delle piante in sequestro ad un fenotipo di canapa da droga o light. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla recidiva riconosciuta come specifica e reiterata contestandosi la estensibilità della contestazione al capo b) in assenza di uno specifico addebito. Inoltre si osserva che la corte non avrebbe svolto alcun accertamento in ordine alla "più accentuata colpevolezza" ed alla "maggior pericolosità" scaturente dal nuovo reato in rapporto ai precedenti né avrebbe verificato se e come la precedente condotta criminosa sarebbe indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Inoltre si sarebbe trascurata la dedotta intervenuta dichiarazione di estinzione della pena detentiva per esito positivo dell'affidamento in prova in relazione all'ultima sentenza inerente il reato ex art. 336 cod. pen. Reato dichiarato estinto anche ex art. 445 comma 2 cod. proc. pen. In tale quadro si sottolinea l'avvenuto decorso di 15 anni senza commissione di reati prima di quelli in esame. Anche le ragioni della intervenuta eliminazione di una confisca per un immobile corroborerebbero la necessità della esclusione della recidiva. La decisione in contestazione sarebbe dunque scollegata dai dati disponibili e sopra riassunti. 6. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizi di motivazione per il relativo mancato riconoscimento. La corte a sostegno della esclusione non avrebbe richiamato gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. come già rappresentato in appello con riguardo alla prima sentenza sul punto. Si aggiunge che l'avvenuto risarcimento del danno operato dal ricorrente con 4 riguardo ai fatti di cui al capo c) per cui lo stesso è stato poi assolto avrebbe potuto giustificare la concessione delle attenuanti in questione. 7. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge processuale con riguardo all'art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen. Vi sarebbe la violazione del divieto di reformatio in peíus e dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. con riguardo all'intervenuto aumento operato in rapporto al capo a) passato da sei mesi della precedente sentenza ad otto mesi. 8. Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge in ordine all'art. 597 cod. proc. pen. per avere la corte ritenuto di non potere correggere l'errore del primo giudice sulla individuazione della aggravante più grave, siccome non oggetto di impugnazione nonostante i motivi di gravame riguardassero il trattamento sanzionatorio e quindi ogni relativa statuizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con riguardo al primo motivo e alla censura relativa ai vizi della motivazione con riferimento al capo a), deve preliminarmente esaminarsi la critica inerente la prospettata insussistenza dell'elemento oggettivo del reato ovvero della fittizia intestazione dell'immobile di cui al predetto capo di imputazione. In proposito, occorre osservare che come riconosciuto in ricorso (pag. 6) e come ritenuto dalla corte, non è stato proposto nessun motivo di appello circa la titolarità dell'immobile "in quanto i motivi riguardano la possibilità di ritenere sussistente il reato di cui all'art. 512 bis nella forma tentata e in base a un contratto di affitto ". E quindi in tal senso deve intendersi l'ulteriore specificazione al riguardo riportata a pagina 7 del ricorso stesso quanto alla devoluta "non natura fittizia dell'intestazione". Consegue che appare corretto il rilievo della corte per cui, con riguardo al capo a), la natura fittizia dell'intestazione dell'immobile non è stata devoluta in appello. Sta di fatto, comunque, che i giudici della corte hanno elaborato (pag. 9 ess.) una motivazione con la quale, dando atto della idoneità dell'atto stipulato con riferimento al predetto immobile del capo a) e intestato formalmente a AN TT, hanno nel contempo anche illustrato come quest'ultimo fosse solo persona interposta in luogo del IO, in concreto così ribadendo, con motivazione ben argomentata e che sul punto, si riafferma, non trova comunque specifiche contestazioni, la reale titolarità e disponibilità del bene. In proposito occorre premettere che ricorre un'ipotesi cd. di "doppia conforme", in presenza della quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati 5 ( dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem;
quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente essertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri) Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). Consegue, attraverso la lettura combinata della sentenza di appello e di quella di primo grado, cui la prima fa rinvio con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese, che emergono già in primo grado granitici elementi dimostrativi della intervenuta interposizione fittizia a favore del IO per il tramite del TT, formale controparte del negozio della cui natura giuridica il ricorrente discute. Tra gli altri, il primo giudice ha valorizzato: 6 ( l'intestazione da parte di TT, nel periodo immediatamente anteriore alla stipula del contratto da parte di TT e, in particolare, proprio il giorno prima, della Ford Focus, in precedenza di proprietà della compagna di IO, che era collocata presso l'immobile predetto;
l'intervento di IO nei momenti in cui TT doveva pagare l'affitto; segnatamente l'imputato si recava in banca con il predetto e la madre, successivamente gli inoltrava l'iban su cui effettuare il bonifico e una seconda volta lo accompagnava personalmente ad effettuare il versamento;
il fatto che anche l'agente immobiliare avesse sempre come riferimento IO, come confermato dalle dichiarazioni dello stesso ET, secondo cui la ricerca dell'immobile e la trattativa erano state avviate per iniziativa dell'odierno imputato, essendosi TT presentato solo alla stipula;
le dichiarazioni infine rese dagli stessi TT e CC;
gli esiti delle intercettazioni in carcere in cui l'odierno imputato, a fronte di un già solidissimo quadro probatorio, ha più volte descritto con le sue stesse parole, l'operazione di "investimento" fatta tramite il prestanome TT (è stata ritenuta dal giudice "eloquentissima" in questo senso la frase "bo ciao io ho preso un testa di legno e gli ho detto "senti quà ti va bene cinquecento euro?" (risposta) "sì"). Inoltre, in primo grado si era anche evidenziato come i contatti tra IO e Lukaj, il pagamento di un corrispettivo e le richiamate intercettazioni effettuate in carcere abbiano attestato altresì che l'immobile era stato messo a disposizione dall'odierno imputato volontariamente ed anzi al fine di ricavare un profitto che consentisse il pagamento del prezzo d'acquisto e della successiva ristrutturazione. In linea con questa prospettazione, i giudici di appello hanno valorizzato il dato per cui il IO ebbe a manifestare la volontà negoziale di acquisire l'immobile - per interposta persona - anche al promissario venditore che come tale la percepì ed hanno ribadito, nella medesima prospettiva, la rilevanza delle parole del IO intercettate in carcere, con cui lo stesso aveva affermato, parlando con compagni di prigionia, di avere acquistato egli stesso la casa per ricavare dalla cessione in godimento a coloro che vi impiantarono una piantagione di cannabis di cui al capo b), la somma per pagare la casa stessa per poi ristrutturarla e venderla. Non da ultimo, hanno ricordato spontanee dichiarazioni dell'imputato rese in udienza davanti alla corte di appello, con cui lo stesso il 21 giugno 2023, con atto manoscritto ha affermato di essere il proprietario della cascina e di averla fittiziamente intestata ad un terzo. Coerente e correlata con tale ricostruzione, appare anche l'ulteriore motivazione dimostrativa della idoneità dell'atto ad assicurare l'interposizione fittizia in termini di tentativo, così come contestato al capo a). 7 Invero i giudici hanno coerentemente spiegato che il negozio formalmente stipulato dal TT, con cui lo stesso versava una prima rata da 50.000 euro e successive 48 da 500 euro per un quadriennio, riportava una proposta del medesimo di "irrevocabilmente (..) acquistare" lo stesso, così da evidenziare un univoca direzione verso il trasferimento dell'immobile in capo al IO seppure per interposta persona. Nella stessa linea si sono posti i primi giudici, laddove hanno egualmente coerentemente osservato come, pur non essendosi poi perfezionato il trasferimento di proprietà previsto nel contratto di affitto con riscatto, correttamente è stata contestata la fattispecie tentata, essendo il citato negozio giuridico certamente atto idoneo e diretto in modo non equivoco a conseguire l'intestazione. La citazione dell'atto in termini di contratto di "affitto con riscatto" piuttosto che di "compravendita" come indicato nella sentenza impugnata, non inficia la sostanza della corretta ricostruzione giuridica, volta ad individuare un'operazione negoziale indiscutibilmente destinata, per la suesposte modalità, ad assicurare l'acquisizione della proprietà in capo al TT quale prestanome del IO, così che è altrettanto indiscutibile la conclusione dell'avvenuto perfezionamento di un atto diretto in modo non equivoco ad assicurare tali risultati, così da potere sul piano oggettivo integrare la fattispecie tentata ex art. 512 bis cod. pen. E del tutto corretto è anche il richiamo al principio formulato da questa Corte di Cassazione, per cui integra il tentativo di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 la stipula di un preliminare di compravendita di un immobile che, alla luce di univoci elementi di riscontro, risulti finalizzato alla fittizia intestazione del cespite, essendo atto idoneo allo scopo dell'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, a nulla rilevando la mancata trascrizione del preliminare (oggi consentita dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) che costituisce un mero onere attinente alla pubblicità e quindi all'opponibilità dell'atto ai terzi. (Sez. 6, n. 33951 del 08/07/2005 Rv. 232048 - 01). Si tratta di citazione volta a valorizzare un principio che va al di là dello specifico strumento negoziale utilizzato (nel caso della sentenza citata, un contratto preliminare), come del resto rilevato dalla stessa corte di appello che ha specificato la piena "sovrapponibilità" al caso concreto della situazione valutata dalla Corte di Cassazione. Che peraltro, configurando anche una rilevabilità della fattispecie tentata rispetto alla fattispecie precedente e analoga a quella ex art. 512 bis cod. pen., offre chiara risposta negativa anche alla tesi della configurabilità del tentativo. La quale, avendo riguardo a questione meramente giuridica, non trova alcun possibile rilievo in questa sede posto che le argomentazioni giuridiche delle parti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate - diversamente dal caso in esame - e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura 8 costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). In tale quadro, la censura sulla non configurabilità, sul piano oggettivo, attraverso l'atto negoziale citato, della fattispecie ex art. 512 bis cod. pen., e anche se tentata, è del tutto infondata. Quanto al motivo relativo alla insussistenza, in ordine al capo a) del dolo del reato contestato, occorre anche in tal caso esaminare complessivamente le due sentenze. Il primo giudice ha articolatamente illustrato le ragioni della ritenuta rinvenibilità dell'elemento soggettivo. Nell'ambito di una corretta ricostruzione della cornice giuridica di riferimento, per cui "ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione" (Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, Rv. 270480 - 01; Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Rv. 264178- 01 e Sez. 1, n. 3880 del 25/0511999 Cc, Rv. 214094- 01), ed inoltre "il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione" (Sez. 2-, n. 46704 del 09/10/2019 Ud.- dep. 18/11/2019, Rv. 277598- 01), i giudici hanno, da una parte, esaminato atti giudiziari prospettati dalla difesa - quali un'ordinanza del Tribunale del Riesame di Asti del 18 dicembre 2017 (poi confermata dalla Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso) che, annullando il sequestro di un'autovettura (intestata ad un familiare del ricorrente) operato proprio per il delitto di intestazione fittizia contestato a IO, escludeva il dolo specifico in quanto i precedenti penali e di polizia erano risalenti di oltre dieci anni, ed un provvedimento del Tribunale di Cuneo del 21 febbraio 2018, di rigetto di applicazione di misura di prevenzione al predetto, con successiva conferma della Corte d'Appello di Torino, in cui i precedenti erano ritenuti poco significativi per la pericolosità sociale -, dall'altra, hanno valorizzato dichiarazioni dei coimputati TT e CC, con particolare riguardo alla ragione dell'intestazione fittizia dell'immobile di Canale di cui al capo a), laddove il primo ha riferito che l'odierno imputato gli aveva comunicato di non potersi intestare l'immobile perché aveva precedenti penali e il secondo ha addirittura precisato che era "perché IO aveva già avuto procedimenti di prevenzione per confiscargli un altro immobile e non voleva rischiare di vedersi sequestrare questo". Hanno altresì richiamato il contenuto di una conversazione avvenuta in 9 carcere il 3.10.2021 in cui lo stesso IO, immaginando ed autoponendosi un'ipotetica domanda del pubblico ministero sulla ragione della fittizia intestazione, aveva dichiarato : "tutti i minuti che mi intesto qualcosa vengono a rompermi le scatole per sequestrarmi le cose che tutti i minuti sono passibile di reato". Rispetto a tali dati, il giudice di primo grado ha sottolineato che il TT ed il CC, pur se imputati di reato connesso, avevano reso dichiarazioni che sul punto si riscontrano reciprocamente e sono confermate dal contenuto dell'intercettazione appena richiamata. E quindi hanno sviluppato una conclusione, invero coerente, e certamente non manifestamente illogica o contraddittoria, per cui l'intento del IO, nel momento in cui, nell'agosto 2020, decideva di intestare il contratto relativo all'immobile di Canale al TT, fosse proprio quello richiesto dalla norma in termini di elusione, osservando altresì, ragionevolmente, con riguardo alle considerazioni difensive, che non assume rilievo, in senso contrario, l'esclusione della pericolosità sociale, per vero intervenuta due anni e mezzo prima, evidenziando, invero con sagacia, la circostanza per cui il ricorrente proprio in ragione della nuova attività delinquenziale di cui al capo b) che stava ponendo in essere "poteva fondatamente temere che la misura di prevenzione fosse nuovamente richiesta". In proposito, occorre anticipare quando deve osservarsi anche per le analoghe censure sul piano dell'elemento soggettivo promosse in ordine al reato di cui ai capi d) ed e), nel senso che sulla scorta di tale lineare e congrua ricostruzione, appare ragionevole e comunque non manifestamente viziata, come si richiede per rinvenire vizi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., l'ulteriore affermazione per cui, anche con riferimento alle fittizie intestazioni dei beni di cui ai predetti ultimi capi, risalenti al 2019, gli accadimenti successivi qui sub iudice dimostravano come l'imputato non avesse cessato le sue attitudini e propositi criminali idonei a ribadire anche per tali reati l'elemento soggettivo. Così che, peraltro, seppur in termini aggiuntivi e non costitutivi in prima battuta del fondamento dell'elemento soggettivo, per i predetti capi a) d) ed e) egualmente coerente è l'osservazione dei giudici di merito di entrambi i gradi, della mancata illustrazione, da parte del ricorrente, delle diverse ragioni che lo avrebbero indotto ad intestare propri beni a familiari. Rispetto a tali complessive motivazioni, le argomentazioni sviluppate sui punti in esame dalla Corte di appello si pongono in perfetta continuità, laddove la valorizzazione della circostanza per cui l'imputato fu sottoposto già a plurimi procedimenti aventi ad oggetto beni di sua proprietà non può che essere letta - in conformità con i principi relativi ai casi di cd. "doppia conforme" - nel contesto della cornice giuridica a argomentativa elaborata dai primi giudici e qui sopra sintetizzata, con cui il ricorrente non si confronta appieno, trascurando la piena 10 consapevolezza dell'imputato di rischiare, fondatamente, anche memore delle precedenti esperienze giudiziarie, ancorchè risoltesi positivamente, di vedersi sottratti beni nel quadro delle sue anche future (e invero alquanto prossime) - e qui sub iudice - condotte criminose. Così da indursi a intestare a fini elusivi ex art. 512 bis cod. pen., suoi beni. Passando ora al profilo oggettivo dei reati di cui al capo d) ed e), seppur con una inversione di consecutio logico - giuridica rispetto al profilo del dolo già sopra evidenziato, invero causata dalla correlazione dell'argomento anche con il medesimo dolo del reato di cui al capo a), occorre esaminare la censura sul carattere meramente indiziario degli elementi assunti dai giudici a base della ritenuta natura fittizia della intestazione per i predetti capi d) ed e). La corte non avrebbe risposto a tal doglianze, secondo il ricorrente, avendo erroneamente ritenuto che la questione non fosse stata devoluta. Invero, dalla lettura dell'atto di appello emerge che l'imputato ha esplicitamente chiesto l'assoluzione per il capo d) perché il fatto non sussiste, richiamando gli argomenti posti a base della diversa conclusione operata dai giudici e osservando che gli stessi avrebbero carattere meramente indiziario tale da giustificare la richiesta assoluzione. Analoga operazione argomentativa è stata condotta con riferimento alla intestazione fittizia del bene di cui al capo e). Per quest'ultimo, risulta che con motivi aggiunti il ricorrente, oltre ad allegare una ordinanza del tribunale del riesame di Asti del 2021, ha anche fatto presente che, con specifico riferimento all'intestazione fittizia della BMW, alla luce di documentazione depositata dall'avv. Caranzano nel corso dell'udienza preliminare e prima dell'ammissione del rito abbreviato, l'acquisto, da parte della Sig.ra OR RI GR della BMW 420D targata YF (capo d), avvenne in epoca coeva alla permuta di un'altra macchina (tipo fiat 500 X) ed alla vendita di una Mazda (intestata a OR RI GR) di cui il Tribunale di Asti (adito ex art. 324 c.p.p.) nell'ambito del procedimento 36/2017 RG RISE, con ordinanza del 20 dicembre 2017 aveva sancito oltre alla legittimità dell'acquisto, la capienza del IO NO e l'insussistenza di presupposti di finalità elusive delle misure di prevenzione, ordinando la restituzione del mezzo all'avente diritto. Con specifico riferimento dell'immobile sito in Priocca, Via Pino n. 21 intestato e di proprietà di IO IA, si portavano alla attenzione della Corte di Appello le dichiarazioni a SIT rese da IO IA in data 08.01.2018, per sottolineare che erroneamente il primo giudice aveva definito in sentenza IA IO "soggetto con limitatissime possibilità economiche" emergendo dalle predette SIT, per contro, le attività svolte nel tempo da IA IO ("prima della pensione ho sempre lavorato presso lo stabilimento Miroglio di Alba con mansioni di operaia addetta allo stiro (...) guadagnavo uno stipendio mensile di un 1.000.000.000 di lire circa poi diventato 1.00011.250 euro in base agli straordinari che riuscivo a 11 fare". "Ho sempre avuto un solo ed unico conto corrente n. 4788 presso la Banca BRE di Alba Filiale di Viale Vico n.
1. Circa 20.000,00 C ti ho prelevati dal conto corrente, il restante denaro lo avevo accantonato in casa perché come seconda attività mi occupavo di depilazioni per alcune amiche, facevo la lavapiatti per il ristorante "La Cascata" di Verduno, presso il Tennis Club di Alba, presso il ristorante il Vico/etto di Alba ed altri ancora che non ricordo. Effettuavo anche servizio di stireria a domicilio". Tali deduzioni vanno rapportate ai contenuti della prima sentenza, formulati a supporto della tesi della fittizia intestazione di cui ai capi d) ed e). In particolare, il primo giudice ha osservato che con riguardo all'autovettura BMW XDRIVE tg. FB001 YF, di proprietà della compagna di IO OR RI GR (capo d), le intercettazioni ambientali su di essa effettuate ne mostrerebbero il costante utilizzo esclusivo da parte di IO, senza che mai sia stata segnalata la OR alla guida della stessa. Si richiamano inoltre le dichiarazioni del venditore, TA IU, titolare della Unicar S.p.A, secondo cui la vettura era stata acquistata dal ricorrente che, dopo aver condotto le trattative, all'atto di acquisto, aveva chiesto e ottenuto che il bene venisse intestato a RI GR OR, senza fornire alcuna motivazione. Il pagamento del prezzo, 25.000 euro, era avvenuto, in parte, in contanti, in parte, mediante la consegna di assegni circolari e, in parte, mediante la permuta del veicolo Fiat 500XL tg. FA921DX di proprietà di De LU MA. Ciò posto, in quattro diverse occasioni, durante ordinari controlli di Polizia, NO IO era stato trovato alla guida della citata autovettura intestata a De LU, presso la cui ditta, che si occupava di commercio di macchine e veicoli leggeri, è risultato altresì essere stato impiegato nel 2017. Alla luce di ciò, secondo il tribunale, gli elementi riguardanti la conduzione delle trattative, il pagamento del corrispettivo (effettuato dando in permuta la vettura di un terzo che aveva rapporti commerciali con l'odierno imputato), l'effettivo utilizzo del veicolo e l'assenza di qualsivoglia intervento della OR, avevano consentito di affermare l'effettiva appartenenza della BMW a IO, difformemente dall'intestazione formale. Con riguardo all'immobile sito in Priocca, via Pino n. 21, di cui al capo e), formalmente acquistato dalla zia del prevenuto, IO IA, in data 24 gennaio 2019, il tribunale ha richiamato innanzitutto le dichiarazioni di ET ON e AS MA dell'agenzia immobiliare "Valore Casa" di Canale, secondo cui il prevenuto si era presentato presso la sede dell'agenzia affermando di essere interessato all'acquisto di un immobile per la zia al fine di fare un investimento, ristrutturando l'immobile e poi rivendendolo;
in particolare il AS aveva precisato che "nella maggior parte delle occasioni (evidentemente afferenti le trattative) era presente IO NO. Inoltre 12 alla luce del contratto di compravendita, il prezzo d'acquisto era stato di euro 30.000, versato, senza accedere ad alcuna forma di finanziamento, mediante tre vaglia postali e due assegni circolari;
segnatamente i vaglia postali, per la somma complessiva di euro 10.000,00, erano stati emessi dietro versamento di denaro contante da parte di IO IA e gli assegni circolari (rispettivamente dì euro 16.000,00 e di curo 4.000,00), per la restante somma di euro 20.000, erano stati tratti da un conto corrente intestato alla medesima presso Ubi Banca. Peraltro, i giudici avevano osservato che secondo l'analisi condotta degli operanti, sullo stesso conto corrente era in precedenza stato accreditato un bonifico per euro 16.000,00 proveniente dal conto acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti da IO CR, figlio di NO, e su cui il prevenuto era legittimato ad operare;
i restanti 4.000 euro erano stati oggetto di un versamento in contanti in tempi precedenti alla richiesta di emissione del secondo assegno circolare. IO IA era altresì risultata essere un soggetto con limitatissime possibilità economiche;
segnatamente, si trattava di un ex operaia che percepiva una pensione di circa 900,00 euro, pagando, per la casa in cui abitava, un canone di locazione di circa euro 300,00; dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate dal 2011 al 2020 era emerso un reddito medio mensile di euro 1.200,00. Infine, la stessa IO, all'atto del sequestro, dichiarava di non essersi più recata "da diversi anni" a controllare l'immobile e di non essere in possesso delle chiavi;
solo successivamente consegnava agli operanti un mazzo di chiavi, peraltro affermando di non poter garantire che fossero quelle giuste, chiavi che infine non risultavano in grado di aprire alcuna delle porte della casa suddetta. Si tratta di motivazioni certamente e notevolmente puntuali, analitiche ed articolate, rispetto alle quali le censure di insussistenza dei reati, sopra sintetizzate, appaiono estremamente generiche. Tali sono le censure relative alla configurazione del capo d), rispetto alla quale il ricorrente, come riportato, si è limitato ad asserire (senza argomentare) il mero carattere indiziario degli elementi citati dai giudici, peraltro riassunti in maniera parziale. Analoghe considerazioni devono svilupparsi quanto alle censure proposte rispetto al capo e), talune delle quali, peraltro, con particolare riferimento ai motivi aggiunti, nulla, nella sostanza, aggiungono, rispetto agli elementi esaminati e valutati dai giudici. Posta quindi la genericità dei motivi di appello sul profilo qui in esame, della materiale fittizia intestazione dei beni di cui ai capi d) ed e), va osservato che il rilievo critico circa la deficitaria risposta sul punto, da parte della corte di appello, che avrebbe erroneamente escluso ogni gravame al riguardo, si risolve rilevando in questa sede la illustrata a- specificità dei motivi di gravame avanzati dal ricorrente, alla luce dell'altrettanto noto principio per il quale, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per 13 tr- Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez.
5 - n. 44201 del 29/09/2022 Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 (dep. 13/03/2015) Rv. 262700 - 01). Per completezza va aggiunto che manca in ricorso ogni argomentazione, ben diversa da mere asserzioni di inidoneità e insufficienza, volta a illustrare ragioni idonee a disarticolare la chiarezza e coerenza logica delle motivazioni sopra riassunte per i capi d) ed e). 2. Il secondo motivo attiene a vizi di violazione di legge e di motivazione riguardo al reato ex art. 73 del DPR 309/90, in ordine al quale si osserva che le conversazioni dimostrerebbero che al momento della intercettazione l'imputato avesse consapevolezza della piantagione avviata presso l'immobile del capo a), ma nulla emergerebbe sul momento in cui l'imputato avrebbe acquisito tale consapevolezza ovvero circa un accordo tra i soggetti coinvolti al riguardo, emergendo piuttosto che altro soggetto, il CC, conoscesse del programma criminoso afferente gli stupefacenti. Si aggiunge che la motivazione circa il capo a) e la relativa finalità speculativa ed elusiva contrasterebbe con la struttura del reato di cui al capo b) in tema di coltivazione di stupefacenti. Si ribadisce l'assenza di ogni contributo assicurato dal ricorrente per i fatti di cui al capo b). Inoltre la sentenza trascurerebbe di analizzare il materiale a carico di altro soggetto, il CC, e vi sarebbe piuttosto un salto logico tra la fittizia titolarità dell'immobile e le altri azioni integranti il reato di cui al capo b). Censure attengono anche alla aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del DPR 309/90 e si aggiunge che secondo il parere pro ventate della difesa, il consulente avrebbe messo in discussione la conformità delle piante rinvenute al tipo botanico ipotizzato, nel senso di avere osservato che il consulente del P.M. non avrebbe approfondito il rapporto fenotipico e perciò l'appartenenza delle piante in sequestro ad un fenotipo di canapa da droga o light. Si tratta di un motivo complessivamente rivalutativo dei dati afferenti al tema sollevato, come tale inammissibile, stante il noto principio per cui l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di 14 mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). In tale indirizzo prospettico va considerata anche la ricostruzione difensiva, fondata sulla valutazione delle conversazioni, oggetto di una analisi che appare coerente e scevra da vizi manifestai da parte della corte di appello, che pone in stretta consecutio e correlazione logica plurimi dialoghi, per illustrare come il ricorrente avesse piena consapevolezza e quindi condivisione della scelta criminale posta in essere da coloro che ebbero da lui affidato, in locazione, l'immobile, confermata del resto dal dato, oggettivo, e assolutamente significativo, dell'elevata somma pattuita per il canone di locazione, spiegabile come tale solo per la chiara consapevolezza della coltivazione illecita da avviarsi presso la struttura e l'area locata. Deve quindi ribadirsi, altresì, quale principio ineludibile nell'analisi del motivo in esame, che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 - , n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 - 01). In tale quadro appare del tutto coerente anche il rilievo dei giudici circa l'assenza di ogni incompatibilità tra le ragioni della interposizione fittizia e il reato di cui al capo b). Anche la valutazione della aggravante riconosciuta appare in linea sia con i principi giurisprudenziali in materia, correttamente richiamati in sentenza e cui si rinvia, sia con la coerente ricostruzione del concorso nel reato qui in esame da parte del ricorrente, quale presupposto giuridico nonché logico per ascrivere all'imputato anche la aggravante in esame. Analoghe osservazioni devono formularsi rispetto alle critiche sollevate in ordine alla ricostruzione dello stupefacente anche in funzione della predetta aggravante, trattandosi di considerazioni che mirano solo a contrapporsi sul piano della coerente illustrazione fornita dai giudici circa il percorso seguito nel determinare i quantitativi di droga da valutare rispetto alla appurata coltivazione;
illustrazione scevra da ogni contrasto tra i primi accertamenti tecnici svolti e quelli successivi del consulente del PM, (laddove quest'ultimo interveniva in un momento successivo alla analisi svolta nella prima consulenza del P.M., quando le piante 15 sequestrate erano giunte ad un maggior livello di maturazione) e coerente con gli indirizzi giurisprudenziali per cui, in tema di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, l'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 va valutata formulando un giudizio prognostico sulla quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all'esito del ciclo produttivo, in ragione del suo prevedibile sviluppo apprezzato ancorandosi ai valori minimi, secondo un criterio prudenziale imposto dalla natura proiettiva di tale giudizio. (Sez.
6 - n. 49119 del 15/11/2022 Rv. 284566 - 01); Rivalutativa e comunque assertiva e astratta nonché ipotetica, priva di specifiche illustrazioni argomentative a supporto della questione sollevata, è l'ulteriore censura per cui, secondo il parere pro ventate della difesa, il consulente avrebbe messo in discussione la conformità delle piante rinvenute al tipo botanico ipotizzato, nel senso di avere osservato che il consulente del P.M. non avrebbe approfondito il rapporto fenotipico e perciò l'appartenenza delle piante in sequestro ad un fenotipo di canapa da droga o light. 3. Il terzo motivo riguarda vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla recidiva riconosciuta come specifica e reiterata, contestandosi la estensibilità della contestazione al capo b) in assenza di uno specifico addebito. Inoltre si osserva che la corte non avrebbe svolto alcun accertamento in ordine alla "più accentuata colpevolezza" ed alla "maggior pericolosità" scaturente dal nuovo reato in rapporto ai precedenti né avrebbe verificato se e come la precedente condotta criminosa sarebbe indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Inoltre si sarebbe trascurata la dedotta intervenuta dichiarazione di estinzione della pena detentiva per esito positivo dell'affidamento in prova in relazione all'ultima sentenza inerente il reato ex art. 336 cod. pen. Reato dichiarato estinto anche ex art. 445 comma 2 cod. proc. pen. La decisione in contestazione sarebbe dunque scollegata dai dati disponibili e sopra riassunti. Si tratta di critica manifestamente infondata. E' del tutto coerente e ragionevole la spiegazione fornita dalla corte di appello sulle ragioni per cui la recidiva reiterata nonché anche specifica deve intendersi riferita ai capì a), c), d) ed e), con quella per il capo b) di tipo reiterato. Tanto alla luce anche del certificato penale comprensivo di numerose condanne, e quindi non solo di una e tantomeno di quella dedotta in censura senza alcuna illustrazione della decisività delle relative deduzioni ai fini del calcolo della recidiva, anche per reati contro il patrimonio. La risalenza di taluni precedenti è inoltre superata da una articolata rappresentazione di plurime ragioni (ricorso a prestanome, contatti profondi con esponenti della criminalità albanese, dediti al traffico e ancor prima alla coltivazione di stupefacenti, gli atteggiamenti non estranei ad inclinazioni criminali di notevole 16 spessore emergenti da conversazioni captate), specificamente esposte, in grado di denotare familiarità del ricorrente con il crimine, incompatibile con il mero lungo intervallo di tempo rispetto ad alcuni reati, laddove invece i dati così analizzati dai giudici vengono correttamente posti a fondamento quali elementi sintomatici della accresciuta pericolosità del prevenuto. 4. Inammissibile è anche il quarto motivo, a fronte di una motivazione che rimanda a quella del primo giudice e nel contempo evidenzia le lacune dell'impugnazione sul punto, priva di ogni specifica illustrazione delle ragioni a supporto delle invocate attenuanti, laddove con il motivo in esame si reitera la impostazione già censurata con la sentenza di appello senza alcuna confutazione specifica al riguardo. A fronte quindi di un motivo di appello sostanzialmente censurato come generico e quindi inammissibile e non contestato sul punto, non è possibile riproporlo in questa sede, e tantomeno cercare di "sanarne" l'inammissibilità con una nuova deduzione, inerente peraltro una circostanza meramente fattuale come tale comunque non esaminabile in questa sede. 5. Riguardo al quinto motivo, esso inerisce alla violazione di legge processuale con riguardo all'art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen. Vi sarebbe la violazione del divieto di reformatio in peius e dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. con riguardo all'intervenuto aumento operato in rapporto al capo a) passato da sei mesi della precedente sentenza ad otto mesi. Esso è fondato nei termini illustrati dal ricorrente, atteso che viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata. (Sez. 5 - , Sentenza n. 34497 del 07/07/2021 Rv. 281831 - 01); consegue che gli aumenti per i singoli reati satellite, ferma restando la pena finale di anni tre mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 16.000 di multa, devono essere così articolati ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., alla luce della illustrazione riportata in sentenza circa il ritenuto diverso grado di gravità dei reati appresso indicati, in ragione del diverso valore dei beni fittiziamente intestati e dell'impiego fattone: mesi sei di reclusione per il capo a) con conferma di euro tremila di multa, mesi tre di reclusione oltre ai disposti euro 1000,00 di multa per il capo d), e mesi sette di reclusione oltre ad euro 2000,00 di multa per il capo e). 17 L 6. L'ultimo motivo riguarda vizi di violazione di legge in ordine all'art. 597 cod. proc. pen. per avere la corte ritenuto di non potere correggere l'errore del primo giudice sulla individuazione della aggravante più grave, siccome non oggetto di impugnazione nonostante i motivi di gravame riguardassero il trattamento sanzionatorio e quindi ogni relativa statuizione. Esso è inammissibile. Va premesso (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ) Rv. 268822 - 01) che le Sezioni Unite hanno chiarito che la nozione di "capo di sentenza", riferibile soprattutto alle sentenze plurime o cumulative, va riferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato: si tratta, cioè, di «un atto giuridico completo, tale da poter costituire anche da solo, separatamente, il contenuto di una sentenza»; laddove invece «il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione». E lo scopo della enunciazione dei capi o punti della decisione è quello di delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e di scongiurare impugnazioni generiche e dilatorie, in modo tale che sia lo stesso impugnante a segnare gli esatti confini dell'oggetto del gravame. Tanto precisato, va altresì considerato che, nello specifico, con l'atto di appello, come riassunto in sentenza senza alcuna contestazione, si contestavano specifici punti riguardanti le aggravanti e la loro esclusione, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il contenimento del trattamento sanzionatorio, senza che da essi si possa procedere secondo un percorso che vada dal particolare (i punti suddetti) ad altro dato particolare ( quale il punto della individuazione della aggravante più grave), come vorrebbe invece la difesa. Né tantomeno singoli punti possono fondare una più generica - e come tale inammissibile - deduzione critica sul "trattamento sanzionatorio", tale da includere qualsiasi aspetto che afferisca a punti in cui può astrattamente articolarsi tale tematica. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata senza rinvio limitatamente agli aumenti di pena per i reati satellite di cui ai capi a), d) ed e) ferma restando la pena finale di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro sedicimila di multa. Con rigetto nel resto del ricorso. 18 Presi nte LU ma c
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena per i reati satellite di cui ai capi a), d) ed e) ferma restando la pena finale di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro sedicimila di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Roma 29.2.2024. Il C nsigliere estensore luseppe No llo. 3 kNr