Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 8118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8118 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08118/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03228/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3228 del 2022, proposto da
LA MA, GI UC, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonietta Del Prete, Rosario Pezzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rosario Pezzella in Marano Di Napoli, via Avellino,14;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione opere abusive N. 18/22 emessa dal Comune di Marano di Napoli (NA) - Responsabile ad interim Settore Urbanistica - in data 18/03/2022, notificata in data 05/04/2022, con cui si ordinava ai ricorrenti la demolizione delle opere ritenute abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi nonché per l'annullamento degli eventuali atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ivi compreso l'eventuale provvedimento di acquisizione del bene e dell'area di sedime, e di tutti gli atti, anche eventualmente adottati in corso di giudizio, se ed in quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 la dott.ssa LA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza n. 18/22 emessa dal Comune di Marano di Napoli in data 18/03/2022, con cui si ordinava la demolizione delle opere abusive consistenti nella costruzione di un fabbricato in c.a. su 130 mq di ingombro (per circa 1261 mc), oltre le balconate di 60 mq circa, composto da 3 livelli di cui piano seminterrato, piano rialzato (rifinito ed abitato) e piano primo (al rustico, solo con tompagni ed infissi esterni su balcone pavimentato), addossato al fabbricato preesistente della stessa proprietà.
2. Con il ricorso in esame è dedotta la illegittimità della indicata ordinanza per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
I ricorrenti, in particolare, deducono la illegittimità dell’ordinanza impugnata per lesione dell’affidamento in quanto avrebbero costruito in buona fede ritenendo che, trattandosi di area non vincolata, le opere potevano essere costruite senza titolo edilizio; per difetto di motivazione, in quanto non viene espressa alcuna ragione di interesse pubblico per il quale il Comune ha disposto la demolizione.
Essi, inoltre deducono (motivi da 2 a 4) che l’esecuzione della demolizione recherebbe pregiudizio al fabbricato al quale l’opera abusiva risulta addossata.
3. Si è costituito in Comune di Marano difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. Il ricorso è infondato.
Quanto alla censura in cui è dedotta la violazione dell’affidamento, va ribadito il consolidato orientamento secondo cui il decorso del tempo non è in grado di incidere sulla legittimità dell’opera e di consentire la conservazione di quanto è stato realizzato in violazione della legge.
Sia la legislazione amministrativa, sia quella penale sono da tempo basate sul principio per cui costituisce reato la realizzazione di un immobile, in assenza del relativo titolo abilitativo (v. ora l’art. 44 del testo unico approvato con il d.P.R. n. 380 del 2001), sicché - se non altro per questo profilo - non è radicalmente ipotizzabile che possa esservi un tale affidamento legittimo sulla mancata applicazione delle leggi dello Stato. (Tar Campania, sez. VI, 10 agosto 2020, n. 3564; Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2781; Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2012, n. 2038)”.
La stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che: “ Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongano la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ” (sentenza 17 ottobre 2017 n. 9).
4.1 Infondati risultano essere gli ulteriori motivi di censura, con cui è dedotta la illegittimità del provvedimento di demolizione perché esso inciderebbe sulla statica dell’intero edificio.
Il Collegio, sul punto, osserva che in giurisprudenza è stato evidenziato che, ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione che è finalizzato a ripristinare la legalità violata, l'amministrazione è tenuta al solo accertamento dell'abusività dell'opera, senza essere onerata di propedeutiche e complesse verifiche tecniche sulle eventuali difficoltà che possano sopravvenire durante la fase esecutiva della demolizione. (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2012 n. 1793)
L'amministrazione, pertanto, non può a priori applicare all'abuso l'art. 33 del D.P.R. 380/2001, atteso che solo laddove il ripristino dello stato dei luoghi non risulti oggettivamente possibile, è applicabile una sanzione pecuniaria (pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile) e ciò è verificabile solo all’atto della esecuzione della demolizione.
5. Per le esposte ragioni, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Comune di Marano delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI LU, Presidente
LA NT, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NT | RI LU |
IL SEGRETARIO