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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 32633/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 19/09/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
2/1/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 22/01/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SIMEONE ALESSANDRO e dall'avv. RICCIO GLORIA con studio in VIALE BIANCA MARIA, 33 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliato domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'avv. TRABUCCHI GIUSEPPE con studio in PASSEGGIATA
ARTURO MIOLATI, 2 PADOVA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 3.10.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“
1. Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori e fissare la residenza Persona_1 anagrafica presso la madre in Milano, Via Borgogna n. 8;
2. Stabilire che il minore possa frequentare entrambi i genitori durante l'anno scolastico, secondo il seguente schema, da ripetersi in via continuativa:
- prima e terza settimana: dal lunedì all'uscita da scuola e fino al mercoledì mattina con un genitore;
da mercoledì all'uscita da scuola e fino al venerdì mattina con l'altro genitore;
dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con il genitore che lo ha avuto con sé il lunedì e il martedì precedente;
- seconda e quarta settimana: dal lunedì dall'uscita da scuola e fino al mercoledì mattina con il genitore che non ha trascorso con il figlio il week end immediatamente precedente, dal mercoledì all'uscita da scuola e fino al venerdì mattina con l'altro genitore, dal venerdì all'uscita da scuola e fino al lunedì successivo con il genitore che lo ha avuto con sé il lunedì e il martedì precedenti;
In subordine rispetto al punto 2
3. Stabilire che il minore possa frequentare entrambi i genitori durante l'anno scolastico a settimane alternate (dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento diretto a scuola).
4. In via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub 2) o sub 3), confermare l'attuale calendario dei tempi di cura.
5. In ogni caso:
a) confermare la suddivisione di tutti i periodi di vacanza (così come previsti dal calendario scolastico) in maniera paritetica con entrambi i genitori;
b) stabilire che i Ponti infrascolastici siano trascorsi da in base al criterio dell'adiacenza (se il Persona_1
Ponte inizia il lunedì, martedì e mercoledì starà con il genitore cui spetta il fine settimana Persona_1 immediatamente precedente;
se il Ponte inizia il giovedì o il venerdì, starà con il genitore cui Persona_1 spetta il fine settimana immediatamente successivo);
c) prevedere che al termine delle vacanze estive, pasquali e natalizie sia affidato alle cure di quel Persona_1 genitore con cui non ha passato l'ultima parte delle vacanze.
6. Stabilire che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei rispettivi periodi di spettanza. In subordine,
7. Porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un assegno perequativo di 500,00 euro mensili (comprensivi di parte dei consumi della casa materna).
In ogni caso,
8. Porre a carico di ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al 50% delle voci di spesa extra-assegno di cui alle Linee Guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano da intendersi qui integralmente ritrascritte”
Per : Controparte_1
1.confermare l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, confermando, Persona_2 altresì, il collocamento prevalente presso la madre e, dunque, con fissazione della residenza di
Persona_1 nella casa di Milano, via Borgogna n. 4; modificare il calendario delle frequentazioni di con il
Persona_1 padre, in ragione delle difficoltà e delle sofferenze manifestate dal bambino, cosicché, anche nelle settimane che seguono il weekend di spettanza materna, trascorra la giornata del lunedì, compreso il
Persona_1 pernottamento, presso la madre;
in subordine, confermare il calendario delle frequentazioni di
Persona_1 con il padre secondo la regolazione attualmente in essere, come da ordinanza del Giudice delegato n. cronol.
4904/2024 del 28.3.2024; 2.confermare a carico del dott. l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento Parte_1 indiretto per il figlio , mediante versamento alla dott.ssa entro il giorno 5 Persona_1 Controparte_1 di ogni mese, dell'importo mensile almeno pari ad € 1.900,00, o della maggior somma che risulterà di giustizia all'esito delle verifiche tributarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat f.o.i. oltre alle spese straordinarie al 50% secondo le Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano;
3.disporre espressamente che il dott. corrisponda, in aggiunta al contributo indiretto al Parte_1 mantenimento del figlio , la quota non inferiore al 50% delle spese scolastiche riferite a Persona_1
, inclusive, a titolo non esaustivo, della retta scolastica;
Persona_1
4.disporre espressamente che il dott. corrisponda, in aggiunta al contributo indiretto al Parte_1 mantenimento del figlio , la quota non inferiore al 50% delle spese per le attività del Centro Persona_1
Umanamente;
5.disporre espressamente che il dott. corrisponda, in aggiunta al contributo indiretto al Parte_1 mantenimento del figlio , la quota non inferiore al 50% delle spese per le attività sportive. Persona_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in ILLASI -VR- il 31/05/2014 ,trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
ILLASI -VR- il 31.5.2014, ( Reg. Anno 2014, Atto n. 6 parte II, serie A); dall'unione coniugale nasceva a Milano in data 22/9/2015 il figlio , Persona_1
i coniugi si separavano giudizialmente con sentenza del Tribunale di Milano n.3953/22 pronunciata il 16/3/2022 pubblicata il 6/5/2022, e parzialmente riformata da quella della Corte di
Appello n.2184/23 del 3.7.2023, sicché nell'assetto definitivo - oggi ancora perdurante - era stabilito l'affidamento condiviso del minore ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, dei tempi di permanenza presso il padre articolati dettagliatamente, un assegno di perequativo per il mantenimento del minore quantificato, dalla Corte in riforma, in € 1.900,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida;
veniva altresì disposto l'intervento dei servizi sociali di Milano a supporto del nucleo familiare in considerazione dell'altissima conflittualità tra le parti e delle evidenti fragilità di , fortemente coinvolto nel conflitto, intervento che la Corte di appello auspicava Persona_1
potersi gradualmente eliminare,
con ricorso depositato il 19/9/2023 chiedeva in via principale la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso del figlio, l'ampliamento dei tempi di permanenza di presso di sé, sino a renderli di fatto paritetici seppur proponendo Persona_1
diverse modalità di attuazione, conseguentemente il mantenimento diretto del minore nei tempi di permanenza presso ciascun genitore o, in subordine, una netta diminuzione del contributo paritetico da quantificarsi in € 500,00 oltre, in ogni caso, al 50% delle spese straordinarie,
a sostegno delle domande evidenziava una sofferenza di , a causa dei continui Persona_1 spostamenti tra le case determinati dall'attuale previsione giudiziale, oltre che una propria flessibilità lavorativa più ampia rispetto alla madre con possibilità di maggior tempo da dedicare al figlio;
evidenziava poi una contrazione economica che, in ogni caso, avrebbe dovuto determinare la riduzione degli oneri economici a proprio carico, con comparsa depositata il 24/12/2023 si costituiva aderendo alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso, ma opponendosi alla richiesta del elativa alle modalità di frequentazione con il figlio e a quella relativa alla Pt_1
determinazione del contributo economico, evidenziava, invero, che la reale causa dei patimenti di non fosse la mancanza di Persona_1
stabilità abitativa quanto il comportamento paterno, a tratti disfunzionale e particolarmente pretenzioso con riferimento ai risultati, soprattutto scolastici del figlio, insisteva nella conferma dei provvedimenti di frequentazione già in atto e contestualmente, in via riconvenzionale, richiedeva l'aumento dell'assegno perequativo al mantenimento, in considerazione delle accresciute esigenze del figlio e del rifiuto del ad affrontare una serie di spese straordinarie, ad esempio quelle Pt_1
per la scuola privata, che quindi gravavano interamente su di sé,
fissata con decreto del presidente di sezione la comparizione delle parti innanzi al giudice delegato, questi disponeva un tentativo di conciliazione innanzi al Got, tuttavia fallito a seguito di un'udienza particolarmente tesa e conflittuale e pertanto le parti comparivano difronte al G.D. all'udienza 12.3.2024, durante quale non riuscivano a trovare un accordo, mostrandosi la Parte_2 soltanto disponibile all'accorpamento dei tempi di frequenza con il padre, onde limitare gli spostamenti, ma non ad un loro ampliamento, quindi con ordinanza riservata del 28.3.2024, particolarmente dettagliata e motivata, il G.D. così provvedeva:
“Affida in via condivisa il minore ai genitori, con collocamento prevalente Persona_2
presso la madre ,anche ai fini della residenza anagrafica;
Dispone che il minore trascorrerà con il padre i seguenti giorni : 1) a week end alterni dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagnamento all'istituto scolastico frequentato;
2) nelle settimane che seguono il week end di spettanza materna dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina con accompagnamento all'istituto scolastico frequentato;
3) nelle settimane che seguono il week end di spettanza paterna il mercoledì - dall'uscita di scuola - comprensivo del pernottamento con conseguente accompagnamento a scuola la mattina del giovedì
I periodi di vacanza e le festività sono suddivisi al 50% secondo gli accordi fra i genitori.
Pone a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 1900 come statuito dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n.2184/23, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese extrassegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano;
Ordina al ricorrente ex art 210 cpc di depositare telematicamente copia degli estratti conto bancari, dei depositi e delle carte di credito di cui il ricorrente risulti titolare entro il 30.7.2024; Respinge le altre richieste istruttorie
Rinvia per la rimessione della causa in decisione alla udienza del 10.12.2024, che si svolgerà nelle forme di cui all'art 127 ter cpc con deposito di sintetiche note scritte fino alla data di udienza,
( contenenti esclusivamente la richiesta di decisione della causa) con termine fino all'11.10.2024 per depositare foglio di precisazione conclusioni;
termine fino all'8.11.2024 per depositare comparsa conclusionale e termine fino al 25.11.2024 per depositare memoria di replica”
l'ordinanza veniva reclamata alla Corte di Appello che, con provvedimento emesso in data
30.5.2024 rigettava il reclamo confermando integralmente la decisione de qua,
l'ordinanza citata veniva successivamente integrata dal giudice che, per una mera svista aveva dimenticato di porre la causa in decisione sullo status come da espressa richiesta in udienza della parte ricorrente, e pertanto la causa veniva rimessa al collegio per la statuizione sul punto, con sentenza del 31.5.2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con conseguente trasmissione allo stato civile per gli adempimenti conseguenziali e con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo, con conferma delle scansioni processuali già indicate, in data 17.7.2024 il ricorrente si costituiva con nuovo procuratore e nei termini concessi le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e depositavano gli atti finali del giudizio, la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. Corretto pertanto sia il rigetto dell'interrogatorio formale articolato, quanto quello della richiesta di indagini di polizia tributarie e/o dell'istanza ex art 492 bis cpc la cui natura esplorativa è di palmare evidenza.
Peraltro l'accoglimento della domanda di integrazione documentazione economica e finanziaria avanzata ex art 210 cpc, con la conseguente ampliamento del materiale probatorio in atti, ha fatto si che esso sia divenuto adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione sulle domande economiche, vero scoglio da superare e che ha impedito l'accordo tra le parti, riverberandosi sulla gestione del minore e sulla sua serenità. Invero è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base delle produzioni in atti
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza presso il padre
Le parti, concordi sul punto, chiedono la conferma dell'affidamento condiviso di , Persona_1 così come previsto dalla sentenza di separazione e confermato dall'ordinanza del G.I. , con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
Il Collegio, pur accogliendo la domanda, non può non sottolineare come la decisione sia stata frutto di un' attenta ponderazione e disamina degli elementi a favore e contro, dal momento che l'esito del giudizio non poteva considerarsi così scontato. L'elevatissima conflittualità tra le parti, gli episodi continui di contrasto, l'assenza di dialogo con conseguente difficoltà nelle decisioni di vita del minore avrebbero invero potuto portare alla diversa determinazione di affidamento ai Servizi sociali del bambino. Tuttavia il Tribunale, fiducioso nelle risorse personali che comunque i genitori hanno e nel sincero interesse dimostrato da entrambi per il figlio, intende concedere, soprattutto a che Persona_1
ne ha il diritto, una genitorialità condivisa che, però, non può essere lasciata priva di una attenta supervisione, come già deciso dal Collegio in sede di separazione e confermato dalla Corte d'Appello.
Invero il G.I., per non affaticare ulteriormente il minore già seguito dal ma, Parte_3
soprattutto, nella convinzione che le parti, nell'interesse del figlio, avrebbero superato le frizioni esistenti- di tutta evidenza alimentate dalla controversia economica oltre che da inutili arroccamenti sui tempi di frequentazione – nella ordinanza del 28.3.2024 aveva eliminato la delega ai servizi di sostegno al nucleo familiare, che oggi il Collegio, alla luce degli effettivi agiti genitoriali, si vede costretto a reintrodurre come da dispositivo, in adesione a quanto espressamente richiesto dagli operatori sociali nella relazione depositata il 4.3.2024 nella quale testualmente si legge “in conclusione, il servizio sociale scrivente ha rilevato che allo stato non vi sono ancora i presupposti per una gestione del tutto autonoma e collaborativa delle decisioni relative al figlio, e d'intesa con gli specialisti del centro umanamente si ritiene pertanto che debba essere mantenuto il ruolo del servizio sociale con l'obiettivo di portare il signor la signora a una genitorialità Pt_1 CP_1
condivisa”
Ruolo dei servizi che - unitamente a quello svolto dal centro Umanamente che il minore dovrà continuare a frequentare - appare necessario anche alla luce della parziale rimodulazione dei tempi di frequentazione padre – figlio, di cui subito si dirà, e che comporterà la necessità di un attento monitoraggio con riferimento all'impatto che avrà sul minore, anche in considerazione delle motivazioni che hanno spinto il Tribunale ad accogliere in parte la richiesta paterna.
Sul punto si osserva che l'attuale assetto, cui il minore si è certamente abituato e che ha ampiamente eliso la problematica dei continui spostamenti tra le case, viene reputato idoneo a garantire il benessere di e la sua esigenza di stabilità abitativa che, pertanto, non deve Persona_1
essere radicalmente mutata.
Tuttavia, ritiene il Collegio che l'ampliamento limitato all'aggiunta di un ulteriore pomeriggio con pernottamento di presso il padre a settimane alterne, e precisamente il giovedì Persona_1
antecedente al week end che trascorrerà con la madre, risulti assolutamente conforme al suo interesse, al suo diritto ad una maggiore permanenza con il padre e, contestualmente, al suo diritto a poter instaurare una relazione più forte e incisiva con la sorellina appena nata, della cui vita deve fare parte.
Ciò con l'auspicio che ciò serva, per un verso, a non far crescere nell'animo del bambino inutili e ingiustificate gelosie nei confronti della sorellina che, a differenza di lui, ha la possibilità di stare sempre con il papà, e per altro che quest'ultimo, più appagato dalla presenza del figlio, smussi le rigidità e le pressioni che in svariate occasioni ha trasmesso al minore medesimo.
I comportamenti di entrambi i genitori, oltre che della nuova compagna del padre, saranno ovviamente oggetto della supervisione dei servizi che, in caso insorgano problemi ,dovranno segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria competente gli eventuali agiti contrari all'interesse del minore, per gli opportuni provvedimenti modificativi.
Le condizioni economiche
Gli atti del giudizio sono intrisi di reciproche rivendicazioni economiche, che hanno enormemente alimentato gli scontri, seppur con una maggiore apertura al dialogo e consapevolezza ben si sarebbe potuti giungere ad un accordo, più volte auspicato dal Tribunale.
Sul punto ritiene il Collegio di recepire in toto la decisione assunta dal Giudice Delegato nella dettagliata ed esaustiva ordinanza del 28.3.2024 - alla quale si rimanda per le considerazioni in fatto ed in di diritto in essa contenute – integralmente confermata dalla Corte di Appello in sede di reclamo.
Le risultanze istruttorie successive al provvedimento indicato, infatti, corroborano ancor di più la convinzione dell'ampia disponibilità economica del Detti documenti, invero, per un verso Pt_1 non consentono di superare l'indubbia opacità reddituale attentamente sviscerata tanto dalla Corte di
Appello che ha deciso sulla separazione quanto dal giudice istruttore nel presente giudizio, per altro fornisco al Collegio un elemento certo ed indubitabile dal quale desumere che i redditi lordi “emersi” del ricorrente sono, rispetto a quelli esaminati dal G.I. esattamente raddoppiati, e non già addirittura diminuiti come scientemente postulato dal ricorrente nel ricorso introduttivo. Su esplicita richiesta ex art. 210 cpc, infatti, in data 11.10.2024 il ha depositato Pt_1
l'ultima dichiarazione dei redditi - che vede confermata la sua attività di extra-moenia con le considerazioni sul punto già abbondantemente esplicitate – la quale evidenzia un reddito lordo per l'anno di imposta 2023 di € 112.682,00 e quindi incrementato di ben € 45.000 rispetto alla precedente nella quale il reddito lordo riportato e relativo all'anno di imposta 2022 si assestava su € 67.504,00.
Ciò posto le condizioni economiche evidenti e quelle ragionevolmente supposte gli consentono certamente di poter continuare a corrispondere per il figlio un assegno perequativo di €
1.900,00, necessario per contribuire alle sue esigenze di carattere abitativo - considerata l'onerosa locazione che la deve affrontare da sola, a differenza del che conta sull'aiuto CP_1 Pt_1
economico della compagna – vitto, abbigliamento e vita sociale, anche considerata l'estrazione del minore ed il tenore di vita cui era abituato e che avrebbe certamente mantenuto ove la famiglia si fosse disgregata. Se, infatti, è vero che l'art.337 ter cc fa riferimento alle effettive esigenze del minore,
è pur vero che queste non possono essere predeterminate a monte e valevoli per qualsiasi bambino, ma vengono fortemente influenzate dal contesto economico in cui cresce, dalle frequentazioni e dalle abitudini. Diversamente argomentando il legislatore avrebbe potuto facilmente individuare dei criteri matematici più certi cui ancorare l'importo e non si assisterebbe a controversie giudiziarie più o meno note in cui si discute di stratosferici assegni per i figli. Del resto è indubbio che la affronti CP_1
da sola anche i costi della scuola privata del figlio, visto che il padre, non essendo concettualmente d'accordo sulla scelta, si rifiuta di rimborsarli in assenza di accordo sulla spesa, il che insieme alle ulteriori spese ordinarie, fa notevolmente crescere gli esborsi.
Pertanto, considerati i parametri dell'art. 337 ter cpc, le esigenze del minore come sopra individuate, l'aumento dei redditi del controbilanciati dal seppur limitato aumento dei tempi Pt_1
di permanenza di presso di sé e da una crescita tuttavia proporzionalmente inferiore dei Persona_1
redditi materni, il Collegio, rigettando sia la domanda di mantenimento diretto sia la subordinata di sostanziale diminuzione del contributo perequativo avanzata dal ricorrente, pone definitivamente a carico del padre e con decorrenza dell'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti,
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con il versamento di un assegno mensile di €
1.900,00 da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione marzo 2025); oltre al 50% delle spese extra- assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano, meglio specificate in dispositivo e nelle quali vanno sin d'ora ricomprese quelle per il centro Umanamente, frequentato da ed indispensabile, allo stato, per una sua serena crescita. Persona_1
Le spese di lite Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status, la soccombenza della CP_1
in ordine alla domanda di ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso il padre e del n ordine alle condizioni economiche, ritiene il Collegio che sussistano valide motivazioni Pt_1
per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. , nato il [...], ad [...] i genitori con prevalente permanenza e residenza Persona_3
anagrafica presso la madre in Milano Via Borgogna n. 4;
2.Dispone che il minore trascorrerà con il padre i seguenti giorni :
- a week end alterni dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagnamento all'istituto scolastico frequentato;
- nelle settimane che seguono il week end di spettanza materna dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina con accompagnamento all'istituto scolastico frequentato;
-nelle settimane che seguono il week end di spettanza paterna il mercoledì e il giovedì - dall'uscita di scuola - comprensivi del pernottamento con conseguente accompagnamento a scuola la mattina del venerdì;
- I periodi di vacanza e le festività sono suddivisi al 50% secondo gli accordi fra i genitori
3. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano svolgano un'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, sulla relazione di con i genitori, sulle frequentazioni con il Persona_1
padre, sul rispetto del calendario stabilito, e sulla relazione con la nuova compagna del padre e la sorellina;
4.Demanda ai Servizi Sociali del Comune di Milano la valutazione della durata dei lori interventi che potranno essere sospesi ove ritenuti non più necessari all'esito dei previsti percorsi di sostegno e tenuto conto del benessere del minore, con espressa previsione di segnalazione all'Autorità giudiziaria competente in caso contrario di suo pregiudizio;
5.Dispone che i genitori continuino a garantire al minore con spese ripartite al 50% la frequentazione del Centro Umanamente;
6. Pone definitivamente a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile complessiva di € 1.900,00 a decorrere dalla ordinanza del 28.3.2024, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione Marzo 2025) oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano come di seguito indicate: a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, venga suddiviso in pari misura tra le parti;
8. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 22.1.2025
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 19/09/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
2/1/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 22/01/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SIMEONE ALESSANDRO e dall'avv. RICCIO GLORIA con studio in VIALE BIANCA MARIA, 33 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliato domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'avv. TRABUCCHI GIUSEPPE con studio in PASSEGGIATA
ARTURO MIOLATI, 2 PADOVA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 3.10.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“
1. Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori e fissare la residenza Persona_1 anagrafica presso la madre in Milano, Via Borgogna n. 8;
2. Stabilire che il minore possa frequentare entrambi i genitori durante l'anno scolastico, secondo il seguente schema, da ripetersi in via continuativa:
- prima e terza settimana: dal lunedì all'uscita da scuola e fino al mercoledì mattina con un genitore;
da mercoledì all'uscita da scuola e fino al venerdì mattina con l'altro genitore;
dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con il genitore che lo ha avuto con sé il lunedì e il martedì precedente;
- seconda e quarta settimana: dal lunedì dall'uscita da scuola e fino al mercoledì mattina con il genitore che non ha trascorso con il figlio il week end immediatamente precedente, dal mercoledì all'uscita da scuola e fino al venerdì mattina con l'altro genitore, dal venerdì all'uscita da scuola e fino al lunedì successivo con il genitore che lo ha avuto con sé il lunedì e il martedì precedenti;
In subordine rispetto al punto 2
3. Stabilire che il minore possa frequentare entrambi i genitori durante l'anno scolastico a settimane alternate (dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento diretto a scuola).
4. In via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub 2) o sub 3), confermare l'attuale calendario dei tempi di cura.
5. In ogni caso:
a) confermare la suddivisione di tutti i periodi di vacanza (così come previsti dal calendario scolastico) in maniera paritetica con entrambi i genitori;
b) stabilire che i Ponti infrascolastici siano trascorsi da in base al criterio dell'adiacenza (se il Persona_1
Ponte inizia il lunedì, martedì e mercoledì starà con il genitore cui spetta il fine settimana Persona_1 immediatamente precedente;
se il Ponte inizia il giovedì o il venerdì, starà con il genitore cui Persona_1 spetta il fine settimana immediatamente successivo);
c) prevedere che al termine delle vacanze estive, pasquali e natalizie sia affidato alle cure di quel Persona_1 genitore con cui non ha passato l'ultima parte delle vacanze.
6. Stabilire che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei rispettivi periodi di spettanza. In subordine,
7. Porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un assegno perequativo di 500,00 euro mensili (comprensivi di parte dei consumi della casa materna).
In ogni caso,
8. Porre a carico di ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al 50% delle voci di spesa extra-assegno di cui alle Linee Guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano da intendersi qui integralmente ritrascritte”
Per : Controparte_1
1.confermare l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, confermando, Persona_2 altresì, il collocamento prevalente presso la madre e, dunque, con fissazione della residenza di
Persona_1 nella casa di Milano, via Borgogna n. 4; modificare il calendario delle frequentazioni di con il
Persona_1 padre, in ragione delle difficoltà e delle sofferenze manifestate dal bambino, cosicché, anche nelle settimane che seguono il weekend di spettanza materna, trascorra la giornata del lunedì, compreso il
Persona_1 pernottamento, presso la madre;
in subordine, confermare il calendario delle frequentazioni di
Persona_1 con il padre secondo la regolazione attualmente in essere, come da ordinanza del Giudice delegato n. cronol.
4904/2024 del 28.3.2024; 2.confermare a carico del dott. l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento Parte_1 indiretto per il figlio , mediante versamento alla dott.ssa entro il giorno 5 Persona_1 Controparte_1 di ogni mese, dell'importo mensile almeno pari ad € 1.900,00, o della maggior somma che risulterà di giustizia all'esito delle verifiche tributarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat f.o.i. oltre alle spese straordinarie al 50% secondo le Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano;
3.disporre espressamente che il dott. corrisponda, in aggiunta al contributo indiretto al Parte_1 mantenimento del figlio , la quota non inferiore al 50% delle spese scolastiche riferite a Persona_1
, inclusive, a titolo non esaustivo, della retta scolastica;
Persona_1
4.disporre espressamente che il dott. corrisponda, in aggiunta al contributo indiretto al Parte_1 mantenimento del figlio , la quota non inferiore al 50% delle spese per le attività del Centro Persona_1
Umanamente;
5.disporre espressamente che il dott. corrisponda, in aggiunta al contributo indiretto al Parte_1 mantenimento del figlio , la quota non inferiore al 50% delle spese per le attività sportive. Persona_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in ILLASI -VR- il 31/05/2014 ,trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
ILLASI -VR- il 31.5.2014, ( Reg. Anno 2014, Atto n. 6 parte II, serie A); dall'unione coniugale nasceva a Milano in data 22/9/2015 il figlio , Persona_1
i coniugi si separavano giudizialmente con sentenza del Tribunale di Milano n.3953/22 pronunciata il 16/3/2022 pubblicata il 6/5/2022, e parzialmente riformata da quella della Corte di
Appello n.2184/23 del 3.7.2023, sicché nell'assetto definitivo - oggi ancora perdurante - era stabilito l'affidamento condiviso del minore ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, dei tempi di permanenza presso il padre articolati dettagliatamente, un assegno di perequativo per il mantenimento del minore quantificato, dalla Corte in riforma, in € 1.900,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida;
veniva altresì disposto l'intervento dei servizi sociali di Milano a supporto del nucleo familiare in considerazione dell'altissima conflittualità tra le parti e delle evidenti fragilità di , fortemente coinvolto nel conflitto, intervento che la Corte di appello auspicava Persona_1
potersi gradualmente eliminare,
con ricorso depositato il 19/9/2023 chiedeva in via principale la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso del figlio, l'ampliamento dei tempi di permanenza di presso di sé, sino a renderli di fatto paritetici seppur proponendo Persona_1
diverse modalità di attuazione, conseguentemente il mantenimento diretto del minore nei tempi di permanenza presso ciascun genitore o, in subordine, una netta diminuzione del contributo paritetico da quantificarsi in € 500,00 oltre, in ogni caso, al 50% delle spese straordinarie,
a sostegno delle domande evidenziava una sofferenza di , a causa dei continui Persona_1 spostamenti tra le case determinati dall'attuale previsione giudiziale, oltre che una propria flessibilità lavorativa più ampia rispetto alla madre con possibilità di maggior tempo da dedicare al figlio;
evidenziava poi una contrazione economica che, in ogni caso, avrebbe dovuto determinare la riduzione degli oneri economici a proprio carico, con comparsa depositata il 24/12/2023 si costituiva aderendo alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso, ma opponendosi alla richiesta del elativa alle modalità di frequentazione con il figlio e a quella relativa alla Pt_1
determinazione del contributo economico, evidenziava, invero, che la reale causa dei patimenti di non fosse la mancanza di Persona_1
stabilità abitativa quanto il comportamento paterno, a tratti disfunzionale e particolarmente pretenzioso con riferimento ai risultati, soprattutto scolastici del figlio, insisteva nella conferma dei provvedimenti di frequentazione già in atto e contestualmente, in via riconvenzionale, richiedeva l'aumento dell'assegno perequativo al mantenimento, in considerazione delle accresciute esigenze del figlio e del rifiuto del ad affrontare una serie di spese straordinarie, ad esempio quelle Pt_1
per la scuola privata, che quindi gravavano interamente su di sé,
fissata con decreto del presidente di sezione la comparizione delle parti innanzi al giudice delegato, questi disponeva un tentativo di conciliazione innanzi al Got, tuttavia fallito a seguito di un'udienza particolarmente tesa e conflittuale e pertanto le parti comparivano difronte al G.D. all'udienza 12.3.2024, durante quale non riuscivano a trovare un accordo, mostrandosi la Parte_2 soltanto disponibile all'accorpamento dei tempi di frequenza con il padre, onde limitare gli spostamenti, ma non ad un loro ampliamento, quindi con ordinanza riservata del 28.3.2024, particolarmente dettagliata e motivata, il G.D. così provvedeva:
“Affida in via condivisa il minore ai genitori, con collocamento prevalente Persona_2
presso la madre ,anche ai fini della residenza anagrafica;
Dispone che il minore trascorrerà con il padre i seguenti giorni : 1) a week end alterni dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagnamento all'istituto scolastico frequentato;
2) nelle settimane che seguono il week end di spettanza materna dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina con accompagnamento all'istituto scolastico frequentato;
3) nelle settimane che seguono il week end di spettanza paterna il mercoledì - dall'uscita di scuola - comprensivo del pernottamento con conseguente accompagnamento a scuola la mattina del giovedì
I periodi di vacanza e le festività sono suddivisi al 50% secondo gli accordi fra i genitori.
Pone a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 1900 come statuito dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n.2184/23, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese extrassegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano;
Ordina al ricorrente ex art 210 cpc di depositare telematicamente copia degli estratti conto bancari, dei depositi e delle carte di credito di cui il ricorrente risulti titolare entro il 30.7.2024; Respinge le altre richieste istruttorie
Rinvia per la rimessione della causa in decisione alla udienza del 10.12.2024, che si svolgerà nelle forme di cui all'art 127 ter cpc con deposito di sintetiche note scritte fino alla data di udienza,
( contenenti esclusivamente la richiesta di decisione della causa) con termine fino all'11.10.2024 per depositare foglio di precisazione conclusioni;
termine fino all'8.11.2024 per depositare comparsa conclusionale e termine fino al 25.11.2024 per depositare memoria di replica”
l'ordinanza veniva reclamata alla Corte di Appello che, con provvedimento emesso in data
30.5.2024 rigettava il reclamo confermando integralmente la decisione de qua,
l'ordinanza citata veniva successivamente integrata dal giudice che, per una mera svista aveva dimenticato di porre la causa in decisione sullo status come da espressa richiesta in udienza della parte ricorrente, e pertanto la causa veniva rimessa al collegio per la statuizione sul punto, con sentenza del 31.5.2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con conseguente trasmissione allo stato civile per gli adempimenti conseguenziali e con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo, con conferma delle scansioni processuali già indicate, in data 17.7.2024 il ricorrente si costituiva con nuovo procuratore e nei termini concessi le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e depositavano gli atti finali del giudizio, la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. Corretto pertanto sia il rigetto dell'interrogatorio formale articolato, quanto quello della richiesta di indagini di polizia tributarie e/o dell'istanza ex art 492 bis cpc la cui natura esplorativa è di palmare evidenza.
Peraltro l'accoglimento della domanda di integrazione documentazione economica e finanziaria avanzata ex art 210 cpc, con la conseguente ampliamento del materiale probatorio in atti, ha fatto si che esso sia divenuto adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione sulle domande economiche, vero scoglio da superare e che ha impedito l'accordo tra le parti, riverberandosi sulla gestione del minore e sulla sua serenità. Invero è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base delle produzioni in atti
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza presso il padre
Le parti, concordi sul punto, chiedono la conferma dell'affidamento condiviso di , Persona_1 così come previsto dalla sentenza di separazione e confermato dall'ordinanza del G.I. , con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
Il Collegio, pur accogliendo la domanda, non può non sottolineare come la decisione sia stata frutto di un' attenta ponderazione e disamina degli elementi a favore e contro, dal momento che l'esito del giudizio non poteva considerarsi così scontato. L'elevatissima conflittualità tra le parti, gli episodi continui di contrasto, l'assenza di dialogo con conseguente difficoltà nelle decisioni di vita del minore avrebbero invero potuto portare alla diversa determinazione di affidamento ai Servizi sociali del bambino. Tuttavia il Tribunale, fiducioso nelle risorse personali che comunque i genitori hanno e nel sincero interesse dimostrato da entrambi per il figlio, intende concedere, soprattutto a che Persona_1
ne ha il diritto, una genitorialità condivisa che, però, non può essere lasciata priva di una attenta supervisione, come già deciso dal Collegio in sede di separazione e confermato dalla Corte d'Appello.
Invero il G.I., per non affaticare ulteriormente il minore già seguito dal ma, Parte_3
soprattutto, nella convinzione che le parti, nell'interesse del figlio, avrebbero superato le frizioni esistenti- di tutta evidenza alimentate dalla controversia economica oltre che da inutili arroccamenti sui tempi di frequentazione – nella ordinanza del 28.3.2024 aveva eliminato la delega ai servizi di sostegno al nucleo familiare, che oggi il Collegio, alla luce degli effettivi agiti genitoriali, si vede costretto a reintrodurre come da dispositivo, in adesione a quanto espressamente richiesto dagli operatori sociali nella relazione depositata il 4.3.2024 nella quale testualmente si legge “in conclusione, il servizio sociale scrivente ha rilevato che allo stato non vi sono ancora i presupposti per una gestione del tutto autonoma e collaborativa delle decisioni relative al figlio, e d'intesa con gli specialisti del centro umanamente si ritiene pertanto che debba essere mantenuto il ruolo del servizio sociale con l'obiettivo di portare il signor la signora a una genitorialità Pt_1 CP_1
condivisa”
Ruolo dei servizi che - unitamente a quello svolto dal centro Umanamente che il minore dovrà continuare a frequentare - appare necessario anche alla luce della parziale rimodulazione dei tempi di frequentazione padre – figlio, di cui subito si dirà, e che comporterà la necessità di un attento monitoraggio con riferimento all'impatto che avrà sul minore, anche in considerazione delle motivazioni che hanno spinto il Tribunale ad accogliere in parte la richiesta paterna.
Sul punto si osserva che l'attuale assetto, cui il minore si è certamente abituato e che ha ampiamente eliso la problematica dei continui spostamenti tra le case, viene reputato idoneo a garantire il benessere di e la sua esigenza di stabilità abitativa che, pertanto, non deve Persona_1
essere radicalmente mutata.
Tuttavia, ritiene il Collegio che l'ampliamento limitato all'aggiunta di un ulteriore pomeriggio con pernottamento di presso il padre a settimane alterne, e precisamente il giovedì Persona_1
antecedente al week end che trascorrerà con la madre, risulti assolutamente conforme al suo interesse, al suo diritto ad una maggiore permanenza con il padre e, contestualmente, al suo diritto a poter instaurare una relazione più forte e incisiva con la sorellina appena nata, della cui vita deve fare parte.
Ciò con l'auspicio che ciò serva, per un verso, a non far crescere nell'animo del bambino inutili e ingiustificate gelosie nei confronti della sorellina che, a differenza di lui, ha la possibilità di stare sempre con il papà, e per altro che quest'ultimo, più appagato dalla presenza del figlio, smussi le rigidità e le pressioni che in svariate occasioni ha trasmesso al minore medesimo.
I comportamenti di entrambi i genitori, oltre che della nuova compagna del padre, saranno ovviamente oggetto della supervisione dei servizi che, in caso insorgano problemi ,dovranno segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria competente gli eventuali agiti contrari all'interesse del minore, per gli opportuni provvedimenti modificativi.
Le condizioni economiche
Gli atti del giudizio sono intrisi di reciproche rivendicazioni economiche, che hanno enormemente alimentato gli scontri, seppur con una maggiore apertura al dialogo e consapevolezza ben si sarebbe potuti giungere ad un accordo, più volte auspicato dal Tribunale.
Sul punto ritiene il Collegio di recepire in toto la decisione assunta dal Giudice Delegato nella dettagliata ed esaustiva ordinanza del 28.3.2024 - alla quale si rimanda per le considerazioni in fatto ed in di diritto in essa contenute – integralmente confermata dalla Corte di Appello in sede di reclamo.
Le risultanze istruttorie successive al provvedimento indicato, infatti, corroborano ancor di più la convinzione dell'ampia disponibilità economica del Detti documenti, invero, per un verso Pt_1 non consentono di superare l'indubbia opacità reddituale attentamente sviscerata tanto dalla Corte di
Appello che ha deciso sulla separazione quanto dal giudice istruttore nel presente giudizio, per altro fornisco al Collegio un elemento certo ed indubitabile dal quale desumere che i redditi lordi “emersi” del ricorrente sono, rispetto a quelli esaminati dal G.I. esattamente raddoppiati, e non già addirittura diminuiti come scientemente postulato dal ricorrente nel ricorso introduttivo. Su esplicita richiesta ex art. 210 cpc, infatti, in data 11.10.2024 il ha depositato Pt_1
l'ultima dichiarazione dei redditi - che vede confermata la sua attività di extra-moenia con le considerazioni sul punto già abbondantemente esplicitate – la quale evidenzia un reddito lordo per l'anno di imposta 2023 di € 112.682,00 e quindi incrementato di ben € 45.000 rispetto alla precedente nella quale il reddito lordo riportato e relativo all'anno di imposta 2022 si assestava su € 67.504,00.
Ciò posto le condizioni economiche evidenti e quelle ragionevolmente supposte gli consentono certamente di poter continuare a corrispondere per il figlio un assegno perequativo di €
1.900,00, necessario per contribuire alle sue esigenze di carattere abitativo - considerata l'onerosa locazione che la deve affrontare da sola, a differenza del che conta sull'aiuto CP_1 Pt_1
economico della compagna – vitto, abbigliamento e vita sociale, anche considerata l'estrazione del minore ed il tenore di vita cui era abituato e che avrebbe certamente mantenuto ove la famiglia si fosse disgregata. Se, infatti, è vero che l'art.337 ter cc fa riferimento alle effettive esigenze del minore,
è pur vero che queste non possono essere predeterminate a monte e valevoli per qualsiasi bambino, ma vengono fortemente influenzate dal contesto economico in cui cresce, dalle frequentazioni e dalle abitudini. Diversamente argomentando il legislatore avrebbe potuto facilmente individuare dei criteri matematici più certi cui ancorare l'importo e non si assisterebbe a controversie giudiziarie più o meno note in cui si discute di stratosferici assegni per i figli. Del resto è indubbio che la affronti CP_1
da sola anche i costi della scuola privata del figlio, visto che il padre, non essendo concettualmente d'accordo sulla scelta, si rifiuta di rimborsarli in assenza di accordo sulla spesa, il che insieme alle ulteriori spese ordinarie, fa notevolmente crescere gli esborsi.
Pertanto, considerati i parametri dell'art. 337 ter cpc, le esigenze del minore come sopra individuate, l'aumento dei redditi del controbilanciati dal seppur limitato aumento dei tempi Pt_1
di permanenza di presso di sé e da una crescita tuttavia proporzionalmente inferiore dei Persona_1
redditi materni, il Collegio, rigettando sia la domanda di mantenimento diretto sia la subordinata di sostanziale diminuzione del contributo perequativo avanzata dal ricorrente, pone definitivamente a carico del padre e con decorrenza dell'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti,
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con il versamento di un assegno mensile di €
1.900,00 da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione marzo 2025); oltre al 50% delle spese extra- assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano, meglio specificate in dispositivo e nelle quali vanno sin d'ora ricomprese quelle per il centro Umanamente, frequentato da ed indispensabile, allo stato, per una sua serena crescita. Persona_1
Le spese di lite Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo status, la soccombenza della CP_1
in ordine alla domanda di ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso il padre e del n ordine alle condizioni economiche, ritiene il Collegio che sussistano valide motivazioni Pt_1
per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. , nato il [...], ad [...] i genitori con prevalente permanenza e residenza Persona_3
anagrafica presso la madre in Milano Via Borgogna n. 4;
2.Dispone che il minore trascorrerà con il padre i seguenti giorni :
- a week end alterni dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagnamento all'istituto scolastico frequentato;
- nelle settimane che seguono il week end di spettanza materna dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina con accompagnamento all'istituto scolastico frequentato;
-nelle settimane che seguono il week end di spettanza paterna il mercoledì e il giovedì - dall'uscita di scuola - comprensivi del pernottamento con conseguente accompagnamento a scuola la mattina del venerdì;
- I periodi di vacanza e le festività sono suddivisi al 50% secondo gli accordi fra i genitori
3. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano svolgano un'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, sulla relazione di con i genitori, sulle frequentazioni con il Persona_1
padre, sul rispetto del calendario stabilito, e sulla relazione con la nuova compagna del padre e la sorellina;
4.Demanda ai Servizi Sociali del Comune di Milano la valutazione della durata dei lori interventi che potranno essere sospesi ove ritenuti non più necessari all'esito dei previsti percorsi di sostegno e tenuto conto del benessere del minore, con espressa previsione di segnalazione all'Autorità giudiziaria competente in caso contrario di suo pregiudizio;
5.Dispone che i genitori continuino a garantire al minore con spese ripartite al 50% la frequentazione del Centro Umanamente;
6. Pone definitivamente a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile complessiva di € 1.900,00 a decorrere dalla ordinanza del 28.3.2024, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione Marzo 2025) oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano come di seguito indicate: a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, venga suddiviso in pari misura tra le parti;
8. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 22.1.2025
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni