Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 15/01/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 12981 2024 R.G. vertente
TRA
nata il [...] a [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. CAPPABIANCA CIRO, (c.f.: C.F._1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da C.F._2 procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. MOSCARIELLO CP_1
CARMEN, (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Via A. De C.F._3
Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 03/06/2024, la ricorrente, in epigrafe indicata, ha esposto di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'assegno di invalidità civile e che, tuttavia, lo stesso aveva esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste, spese vinte. L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso. Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza
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accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di entrambe le parti, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati. La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo. Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.:
Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-
02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696). La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc).
Tanto premesso, si rileva in primo luogo che la domanda amministrativa è relativa esclusivamente all'invalidità civile e non anche all'indennità di accompagnamento. In secondo luogo le contestazioni alla ctu sono del tutto generiche.
Il ctu, dott. medico chirurgo, ha motivato esaurientemente le sue conclusioni. Per_1
Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu, nonché le ulteriori motivazioni rese a seguito delle osservazioni.
In particolare, il TU si è espresso nei seguenti termini:
“… Dai risultati dell'esame clinico e dalla documentazione sanitaria esibita, la periziando è risultato affetto da” S. FIBROMIALGICA IN POLIARTROSICA ED OSTEOPOROSI A LIEVE IMPEGNO FUNZIONALE- DEPRESSIONE REATTIVA DI GRADO MARCATO “. Siamo dunque di fronte ad un soggetto di anni 60 che presenta un quadro clinico caratterizzatesi da una forma fibromialgica che con la poliartrosi e la osteoporosi, nella perizianda in esame , realizza manifestazioni algiche senza lmitazioni funzionali. La fibromialgia è un disturbo cronico, caratterizzato da dolori intensi all'apparato muscolo-scheletrico ed è considerata una patologia reumatica di natura extrarticolare. A differenza dell'artrite, la fibromialgia non causa infiammazione interna o danni alle articolazioni, piuttosto interessa il tessuto connettivo del nostro corpo e in particolare i muscoli, tendini e nervi (tessuti fibrosi).
2 Sul piano funzionale si caratterizza solo per manifestazioni algiche muscolo- scheletriche diffuse senza limitazioni funzionali. Non trova riscontro né clinico né strumentale una precedente diagnosi di polimiosite e dermatomiosite. Detto quadro descritto è ascrivibile per analogia al Cod. 9306 con il 40% di invalidità. La marcata depressione ansiosa, legata alla mancata elaborazione del lutto, è ascrivibile al Cod.
2206 con il 35% di invalidità. Circa il certificato geriatrico versato in atti del 5.9.23 non trova condivisione né clinica né medico-legale rilevandosi altresì che per l'età giovanile della ricorrente(60 anni) il “ Geriatra” è non opportuno. A questo punto va rilevato che troppo spesso alcune Commissioni giungono alla propria diagnosi e valutazione con un copia-incolla della diagnosi del certificato on line, omettendo di applicare i più elementari principi valutativi medicolegali, ingenerando così false aspettative. In definitiva detto quadro morboso, usando il Calcolo riduzionistico che dice IT=IP1+IP2- (IP1xIP2) condiziona una invalidità complessiva del 61%, . Il periziando E' IN GRADO DI DEAMBULARE E/O DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA AUTONOMAMENTE, L.18/80”. Il ctu ha, quindi, concluso nei seguenti termini:
è affetto da:” S. FIBROMIALGICA IN POLIARTROSICA ED Parte_1
OSTEOPOROSI A LIEVE IMPEGNO FUNZIONALE- DEPRESSIONE REATTIVA DI GRADO MARCATO”.
- Il Periziando presenta uno stato invalidante che NON supera il 67 %, definito dalla Commissione di I Grado, per cui non risultano soddisfatti i criteri per l'applicazione dell'Art.12 e 13 della L.118/71 La Periziando E' IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA AUTONOMAMENTE, L.18/80”. Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, nonché sull'analisi clinica, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate. Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
La parte ricorrente, al contrario, non ha indicato le specifiche disposizioni di tale tabella che sarebbero state violate. In conclusione, anche tenuto conto della competenza del TU, il quale ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine. Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la TU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. L'assenza di ulteriori esami strumentali, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della
3 quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile (nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei. “). Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc. Pone, pertanto, le spese della ctu disposta nella fase ATP, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi.
Napoli, il 15.1.2025 - 12/02/2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 12/02/2025 in
Cancelleria
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