Articolo 7 della Legge 5 luglio 1982, n. 441
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 luglio 1982
Art. 7.
Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potesta' regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne da' notizia all'Assemblea.
Entrata in vigore il 31 luglio 1982
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