Decreto cautelare 20 febbraio 2023
Decreto cautelare 21 febbraio 2023
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 4837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4837 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04837/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02876/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2876 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Esper Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco De Sanctis n. 4;
contro
Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Roma del 17 febbraio 2023, notificato in data 18 febbraio 2023 -OMISSIS- avente a oggetto la sospensione, per la durata di dieci giorni, delle autorizzazioni nella titolarità del sig. -OMISSIS-, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t. della -OMISSIS-, con conseguente chiusura dell'esercizio commerciale denominato “-OMISSIS-” sito in Roma via -OMISSIS-;
- di ogni altro atto relativo, presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto, rispetto al predetto decreto;
IN VIA SUBORDINATA, PER L'ANNULLAMENTO PARZIALE
del decreto del Questore della Provincia di Roma del 17 febbraio 2023, notificato in data 18 febbraio 2023 -OMISSIS-, nella parte in cui indica in giorni dieci il periodo di sospensione delle licenze;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura della Provincia di Roma;
Vista la dichiarazione del 15 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. CE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha impugnato, richiedendone la sospensione anche in via monocratica, il decreto del 17 febbraio 2023 (notificatogli il giorno successivo) con cui il Questore della Provincia di Roma ha disposto, ex art. 100 T.U.L.P.S., la sospensione della sua autorizzazione ad esercizio pubblico e conseguentemente la chiusura del locale per la durata di dieci giorni, a seguito di alcuni eventi avvenuti (ed asseritamente riconducibili all’attività del predetto locale) nella notte fra il 4 e il 15 febbraio 2023.
Respinta l’istanza di misura cautelari monocratiche (con decreto n. 1048/2023 pubblicato il 21 febbraio 2023), la parte ha rinunciato alla tutela interinale in ragione dell’esaurimento temporale degli effetti del provvedimento impugnato.
Fissata l’udienza per la trattazione del merito del ricorso, la stessa parte ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione (avendo, nelle more, cessato di esercitare l’attività).
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OV CH, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
CE SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SI | OV CH |
IL SEGRETARIO