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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AM FI, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2739/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Gia' Società_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 899/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8 e pubblicata il 23/02/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230058501961000 IRES-CONSOLIDATO 2017
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2703/2025 depositato il 19/12/2025. Richieste delle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.P.A. (C.F. ), proponeva appello avverso la sentenza CGT I grado di Milano n. 899/08/2024 depositata il 23.2.2024 ed avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 068 2023 00585019 61 000 (Ruolo n. 2023/550551), notificata alla Società, a mezzo P.E.Ci l 05/05/2023 recante l'iscrizione a ruolo di € 3.523.293,30, derivanti dalla comunicazione di irregolarità n. 0000595518971/03 avente ad oggetto il Modello CNM 2018 (AI 2017), notificata il 1° dicembre 2021 dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Venezia dell'AdE. La CGT di I grado di Milano rigettava il ricorso della Società negando la spettanza dell'eccedenza di interessi passivi generata nel 2013, in quanto la società Ricorrente_1 SpA non aveva presentato dichiarazione fiscale integrativa e, comunque, non av eva compilato i quadri relativi agli interessi passivi, con la conseguenza che l'omessa indicazione in dichiarazione degli interessi passivi e la mancata loro utilizzazione non poteva essere oggetto di rettifica da parte del Giudice. L'Amministrazione finanziaria appellata si costituiva nel giudizio di secondo grado rappresentando che Ricorrente_1 S.P.A. e AdE avevano concluso e sottoscritto l'Accordo conciliativo n. 500075/2025 – Codice atto T9B 19727998007 - n. prot. 287393/2025 ex art. 48 d.lgs. 546/92, con conseguente cessazione integrale della materia del contendere e chiedendo alla CGT di II grado, in conformità con quanto sopra, di dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese legali compensate, essendo sopravvenuto l'annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente convalida del rimborso richiesto. Ebbene il Collegio giudicante, vista l'istanza della AF appellata, rilevato che la parte contribuente appellante non ha posto opposizione alcuna all'accoglimento della suddetta istanza di dichiarazione dell'immediata estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (con la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992), e rilevato che, al contempo, mancano in atti oggettive e concrete ragioni ostative all'accoglimento della suddetta comune istanza delle parti, procede in conformità alla loro richiesta così come confermata anche in sede di udienza. 1Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito , deve ritenersi allo stato 2assorbita . 1 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
2 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel Le spese vanno regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. Spese di procedura integralmente compensate tra le parti costituite.
Così deciso in Milano, in data 17 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)
caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AM FI, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2739/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Gia' Società_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 899/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8 e pubblicata il 23/02/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230058501961000 IRES-CONSOLIDATO 2017
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2703/2025 depositato il 19/12/2025. Richieste delle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.P.A. (C.F. ), proponeva appello avverso la sentenza CGT I grado di Milano n. 899/08/2024 depositata il 23.2.2024 ed avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 068 2023 00585019 61 000 (Ruolo n. 2023/550551), notificata alla Società, a mezzo P.E.Ci l 05/05/2023 recante l'iscrizione a ruolo di € 3.523.293,30, derivanti dalla comunicazione di irregolarità n. 0000595518971/03 avente ad oggetto il Modello CNM 2018 (AI 2017), notificata il 1° dicembre 2021 dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Venezia dell'AdE. La CGT di I grado di Milano rigettava il ricorso della Società negando la spettanza dell'eccedenza di interessi passivi generata nel 2013, in quanto la società Ricorrente_1 SpA non aveva presentato dichiarazione fiscale integrativa e, comunque, non av eva compilato i quadri relativi agli interessi passivi, con la conseguenza che l'omessa indicazione in dichiarazione degli interessi passivi e la mancata loro utilizzazione non poteva essere oggetto di rettifica da parte del Giudice. L'Amministrazione finanziaria appellata si costituiva nel giudizio di secondo grado rappresentando che Ricorrente_1 S.P.A. e AdE avevano concluso e sottoscritto l'Accordo conciliativo n. 500075/2025 – Codice atto T9B 19727998007 - n. prot. 287393/2025 ex art. 48 d.lgs. 546/92, con conseguente cessazione integrale della materia del contendere e chiedendo alla CGT di II grado, in conformità con quanto sopra, di dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese legali compensate, essendo sopravvenuto l'annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente convalida del rimborso richiesto. Ebbene il Collegio giudicante, vista l'istanza della AF appellata, rilevato che la parte contribuente appellante non ha posto opposizione alcuna all'accoglimento della suddetta istanza di dichiarazione dell'immediata estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (con la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992), e rilevato che, al contempo, mancano in atti oggettive e concrete ragioni ostative all'accoglimento della suddetta comune istanza delle parti, procede in conformità alla loro richiesta così come confermata anche in sede di udienza. 1Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito , deve ritenersi allo stato 2assorbita . 1 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
2 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel Le spese vanno regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. Spese di procedura integralmente compensate tra le parti costituite.
Così deciso in Milano, in data 17 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)
caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);