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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/09/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 94-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano Giudice
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice rel.
nel procedimento n.r.g. 94-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da (Cod. Fisc. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RO), Alla Strada Cavedon n.16 - Loc. Valliera, rappresentato e difeso dall'Avv. Camilla Bozzo ed elettivamente domiciliato presso studio del predetto difensore sito in Firenze, via Lorenzo il
Magnifico n.14, giusta procura allegata al ricorso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 28.07.2025 ed esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di VI, avuto riguardo alla residenza del ricorrente sita in Adria (RO);
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett.
c), CCII atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 228.120,83, derivante, in parte, da finanziamenti contratti per saldare i debiti residuati dalla vendita dell'attività di caffetteria gestita fino al 2008 dalla moglie, nella quale egli
1 svolgeva attività di collaboratore familiare e, in parte, da debiti di natura personale per l'acquisto della casa di residenza sita in Adria (RO), acquistata nel mese di aprile 2013 in forza di mutuo ipotecario sottoscritto con INPS di VI in qualità di dipendente pubblico (cfr. doc. 5 ) e per finanziamenti e prestiti personali;
rilevato che il ricorrente risulta attualmente titolare di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, essendo in ruolo dall'1.9.2011 presso il quale Controparte_1 assistente amministrativo presso CPIA Centro Istruzione per gli Adulti di VI, sede di Adria, e percepisce uno stipendio medio mensile pari circa ad € 1.700 (doc. 6, 7 e 8: Mod. 730 redditi 2022 –
2023 e C.U. 2025 redditi 2024; doc. 9: buste paga 2024);
rilevato che, all'evidenza, il ricorrente con le proprie sostanze non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti contratti, pari ad € 228.120,83;
osservato che il passivo è così composto:
- credito prededucibile relativo al compenso dell'CC per € 8.100,00;
- credito mutuo ipotecario per € 124.141,52;
- crediti privilegiati ex art. 2751 bis c.c. per € 1.500,00;
- crediti privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno) per €
6.562,66;
- crediti chirografari per € 87.816,65;
considerato che il ricorrente risulta proprietario di beni immobili siti in Comune di Adria (RO), costituenti abitazione di residenza dell'istante e del suo nucleo familiare, e di alcune porzioni indivise di due terreni destinati a bosco e a prato siti in Pedavena (BL), segnatamente:
2 rilevato che il valore dei beni immobili siti in Comune di Adria (RO) è stato determinato “a corpo” sulla scorta del valore medio di stima indicato dall'Agenzia Immobiliare Gabetti di Adria (RO) in base ad una forbice di prezzo che oscilla tra gli € 150/160.000 mila (v. doc. 23: perizia di stima); mentre il valore complessivo delle porzioni indivise di due terreni destinati a bosco ed a prato siti in
Pedavena è stato indicato in € 1.464,00 così come emerge dalla dichiarazione di successione presentata telematicamente da Parte_1
rilevato che il ricorrente non è proprietario di alcun bene mobile registrato;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'CC, Avv. Moira Bacchiega, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Per_ rilevato che il ricorrente convive unitamente alla moglie, , e assieme ai due figli, Persona_1
e Persona_3
rilevato in particolare che:
- la moglie convivente dell'istante è attualmente casalinga;
- il figlio convivente attualmente frequenta il quinto anno del Polo Tecnico di Adria Per_3
(v. doc. 19: bollettino pagamento tassa scolastica e doc. 2 cit.);
- l'altra figlia convivente di ha frequentato il corso di studi “Interpretariato Parte_1 giuridico” all'Università di Trieste e si è laureata a marzo 2025; la stessa dall'1.03.2023 ha svolto attività impiegatizia part time presso di VI (v. doc. 15: modello Controparte_2
730/2024 redditi dal mese di marzo 2023 di Cossalter Ines e doc. 16: busta paga mese di ottobre 2024 di Cossalter Ines) con una retribuzione media di circa € 1.200,00 mensili, ma da marzo 2025 è stata messa in Cassa Integrazione;
ritenuto che
, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente verificate dal gestore della crisi, il ricorrente va autorizzato a trattenere la somma mensile pari ad € 1.400,00;
rilevato che ha l'obbligo di versare al liquidatore i redditi eccedenti tale limite e Parte_1 ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopravvenire durante la pendenza della procedura;
inoltre, la quota esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura da parte del giudice delegato all'istruzione, a fronte di specifica istanza della ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;
3
ritenuto che
occorre procedere alla nomina di un liquidatore che, tuttavia, deve essere individuato in un soggetto diverso dal professionista CC, attesa la esiguità del numero dei componenti di detto
Organismo e la necessità di rispettare il principio di rotazione teso ad evitare di concentrare un numero eccessivo di nomine sullo stesso professionista;
ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e
275 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'CC (inteso come Gestore e CC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'CC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore CC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal
GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'CC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore da parte del
Liquidatore ed insinuato al passivo;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (Cod. Fisc. Parte_1
) C.F._1
nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Benedetta Barbera e Liquidatore il dott. e dispone Persona_4 che quest'ultimo accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina
al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
4 pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina
la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito “www.fallimentirovigo.com”
(oscurando i dati sensibili);
ordina
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati alla ricorrente, a cura del
Liquidatore;
ordina
al debitore il rilascio dell'immobile al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;
dà atto
che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
dispone
che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di
€ 1.400,00 mensili, con obbligo a carico di di depositare nel conto corrente Parte_1 intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire;
ordina
al ricorrente di versare entro e non oltre il 15.09.2025 un fondo spese di € 1.000,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone
che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere 5 effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni
(qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'CC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
6 Così deciso in VI nella Camera di Consiglio del 02.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano Giudice
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice rel.
nel procedimento n.r.g. 94-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da (Cod. Fisc. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RO), Alla Strada Cavedon n.16 - Loc. Valliera, rappresentato e difeso dall'Avv. Camilla Bozzo ed elettivamente domiciliato presso studio del predetto difensore sito in Firenze, via Lorenzo il
Magnifico n.14, giusta procura allegata al ricorso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 28.07.2025 ed esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di VI, avuto riguardo alla residenza del ricorrente sita in Adria (RO);
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett.
c), CCII atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 228.120,83, derivante, in parte, da finanziamenti contratti per saldare i debiti residuati dalla vendita dell'attività di caffetteria gestita fino al 2008 dalla moglie, nella quale egli
1 svolgeva attività di collaboratore familiare e, in parte, da debiti di natura personale per l'acquisto della casa di residenza sita in Adria (RO), acquistata nel mese di aprile 2013 in forza di mutuo ipotecario sottoscritto con INPS di VI in qualità di dipendente pubblico (cfr. doc. 5 ) e per finanziamenti e prestiti personali;
rilevato che il ricorrente risulta attualmente titolare di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, essendo in ruolo dall'1.9.2011 presso il quale Controparte_1 assistente amministrativo presso CPIA Centro Istruzione per gli Adulti di VI, sede di Adria, e percepisce uno stipendio medio mensile pari circa ad € 1.700 (doc. 6, 7 e 8: Mod. 730 redditi 2022 –
2023 e C.U. 2025 redditi 2024; doc. 9: buste paga 2024);
rilevato che, all'evidenza, il ricorrente con le proprie sostanze non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti contratti, pari ad € 228.120,83;
osservato che il passivo è così composto:
- credito prededucibile relativo al compenso dell'CC per € 8.100,00;
- credito mutuo ipotecario per € 124.141,52;
- crediti privilegiati ex art. 2751 bis c.c. per € 1.500,00;
- crediti privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno) per €
6.562,66;
- crediti chirografari per € 87.816,65;
considerato che il ricorrente risulta proprietario di beni immobili siti in Comune di Adria (RO), costituenti abitazione di residenza dell'istante e del suo nucleo familiare, e di alcune porzioni indivise di due terreni destinati a bosco e a prato siti in Pedavena (BL), segnatamente:
2 rilevato che il valore dei beni immobili siti in Comune di Adria (RO) è stato determinato “a corpo” sulla scorta del valore medio di stima indicato dall'Agenzia Immobiliare Gabetti di Adria (RO) in base ad una forbice di prezzo che oscilla tra gli € 150/160.000 mila (v. doc. 23: perizia di stima); mentre il valore complessivo delle porzioni indivise di due terreni destinati a bosco ed a prato siti in
Pedavena è stato indicato in € 1.464,00 così come emerge dalla dichiarazione di successione presentata telematicamente da Parte_1
rilevato che il ricorrente non è proprietario di alcun bene mobile registrato;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'CC, Avv. Moira Bacchiega, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Per_ rilevato che il ricorrente convive unitamente alla moglie, , e assieme ai due figli, Persona_1
e Persona_3
rilevato in particolare che:
- la moglie convivente dell'istante è attualmente casalinga;
- il figlio convivente attualmente frequenta il quinto anno del Polo Tecnico di Adria Per_3
(v. doc. 19: bollettino pagamento tassa scolastica e doc. 2 cit.);
- l'altra figlia convivente di ha frequentato il corso di studi “Interpretariato Parte_1 giuridico” all'Università di Trieste e si è laureata a marzo 2025; la stessa dall'1.03.2023 ha svolto attività impiegatizia part time presso di VI (v. doc. 15: modello Controparte_2
730/2024 redditi dal mese di marzo 2023 di Cossalter Ines e doc. 16: busta paga mese di ottobre 2024 di Cossalter Ines) con una retribuzione media di circa € 1.200,00 mensili, ma da marzo 2025 è stata messa in Cassa Integrazione;
ritenuto che
, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente verificate dal gestore della crisi, il ricorrente va autorizzato a trattenere la somma mensile pari ad € 1.400,00;
rilevato che ha l'obbligo di versare al liquidatore i redditi eccedenti tale limite e Parte_1 ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopravvenire durante la pendenza della procedura;
inoltre, la quota esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura da parte del giudice delegato all'istruzione, a fronte di specifica istanza della ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;
3
ritenuto che
occorre procedere alla nomina di un liquidatore che, tuttavia, deve essere individuato in un soggetto diverso dal professionista CC, attesa la esiguità del numero dei componenti di detto
Organismo e la necessità di rispettare il principio di rotazione teso ad evitare di concentrare un numero eccessivo di nomine sullo stesso professionista;
ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e
275 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'CC (inteso come Gestore e CC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'CC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore CC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal
GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'CC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore da parte del
Liquidatore ed insinuato al passivo;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (Cod. Fisc. Parte_1
) C.F._1
nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Benedetta Barbera e Liquidatore il dott. e dispone Persona_4 che quest'ultimo accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina
al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
4 pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina
la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito “www.fallimentirovigo.com”
(oscurando i dati sensibili);
ordina
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati alla ricorrente, a cura del
Liquidatore;
ordina
al debitore il rilascio dell'immobile al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;
dà atto
che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
dispone
che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di
€ 1.400,00 mensili, con obbligo a carico di di depositare nel conto corrente Parte_1 intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire;
ordina
al ricorrente di versare entro e non oltre il 15.09.2025 un fondo spese di € 1.000,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone
che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere 5 effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni
(qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'CC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
6 Così deciso in VI nella Camera di Consiglio del 02.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
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