Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1209/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, da1l'avv. Nicola Molinari (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Lagonegro (PZ) alla via CodiceFiscale_3
Sant'Antuono n. 313, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche a mezzo fax al nr. 0973-21283, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTI
E
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale ex art. 473-bis. 51 c.p.c. con contestuale istanza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis. 49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per le parti, come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025; Per il
P.M. in data 05/12/2024: “Nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 10
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. Le figlie e vengono affidate in modo condiviso alla responsabilità di entrambi i Per_1 Per_2
genitori: le decisioni di maggiore interesse per le stesse, quali l'istruzione, l'educazione, la salute ed il tempo libero, potranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente;
3. Le figlie minori resteranno collocate con la madre presso l'abitazione sita in UR (PZ) alla via
Carlo Alberto, n. 93, di proprietà esclusiva del IG. , e manterranno lì la residenza;
Parte_1
4. L'abitazione sita in UR (PZ) alla via Carlo Alberto, n. 93, verrà assegnata alla IG.ra Parte_2
in uno ad i mobili che la arredano, agli elettrodomestici ed alle suppellettili, almeno fino a
[...]
che le figlie minori non saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
5. Il IG. , pur mantenendo la proprietà esclusiva dell'immobile assegnato alla Parte_1
IG.ra si impegna a lasciare quanto prima- e comunque non oltre 90 giorni dalla Parte_2
sottoscrizione del presente accordo- l'abitazione coniugale, ad asportare tutti i propri beni ed effetti personali ancora ivi custoditi, a trovare una nuova sistemazione abitativa ed a trasferire altrove la propria residenza;
6. In occasione della separazione e per definire e regolamentare i rapporti economici, il IG. Pt_1
, proprietario esclusivo dell'immobile sito in UR (PZ) alla via Carlo Alberto n. 93, censito
[...]
al Foglio n. 106, p.lla n. 2246, Cat. A/4, Classe 4, Consistenza 2,5 vani, Superficie Catastale: 39 mq,
Rendita fi. 72,30, del Catasto Immobili siti nel Comune di UR, si obbliga ed impegna a trasferire lo stesso alle figlie minori e entro mesi 6 dalla sottoscrizione del presente accordo Per_1 Per_2
mediante atto pubblico da redigersi da parte di notaio a scelta concordata tra i coniugi. Tale accordo costituisce elemento indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ai sensi della L.
n. 74 del 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 1999, nonché n. 202 del 2013, con esenzione, dunque, da qualsiasi imposta o tassa;
7. Le figlie minori vivranno con la madre presso l'abitazione familiare sopra indicata ed il padre, nel pieno rispetto dei diritti di bigenitorialità, potrà v e d e r l e e trascorrere tempo con loro tutte le volte che vorrà, previo avviso ed accordo, anche telefonico, con la IG.ra e compatibilmente Pt_2
con le eIGenze delle stesse e potrà tenerle con sé nei seguenti giorni: tutti i lunedì dalle 16,00 alle
21,00 e tutti i giovedì dalle ore 17,00 alle ore 21,00;
pagina 2 di 10 8. In particolare (come da piano genitoriale allegato sub lettera 1) le bimbe, fatto salvo quanto
Per_ previsto al punto precedente, vivranno con la madre dal lunedì al venerdì, trascorrendo con a fine settimana alternati, il l° ed il terzo fine settimana di ogni mese dal venerdì alla domenica, mentre trascorreranno col padre il 2° ed il 4° fine settimana di ogni mese, dal venerdì alle ore
17,00 alla domenica alle ore 21,00. Quanto alle ferie estive, le bimbe trascorreranno la 1a e la 3a settimana di giugno luglio con la madre, la 2a e la 4a settimana di giugno e di luglio con il padre;
la 1a e la 4a settimana di agosto con il padre, la 2a e la 3a settimana di agosto con la madre. Il tutto dalla domenica alla domenica. In ordine ai giorni festivi le bimbe trascorreranno il
25 aprile con il papà, il 1° maggio con la mamma, il 2 giugno con il papà, il 15 agosto con la mamma, il 1 novembre con il papà, l'8 dicembre con la mamma. Il tutto, ad anni alterni, dalle 9,00 di mattina alle 21,30 di sera. Quanto alle festività di Natale, le bimbe le trascorreranno dal termine delle lezioni scolastiche al 26 dicembre con il papà, dal 27 dicembre al l° gennaio con la mamma, dal 2 gennaio al 6 gennaio con il papà (ad anni alterni). Per quel che riguarda le festività pasquali, le bimbe le trascorreranno dal mercoledì prefestivo al sabato prefestivo, dalle 17 alle 21 con il papà, mentre la Pasqua, la pasquetta, ed il martedì dalle 21,00 del sabato alle 21,00 del martedì con la mamma, ad anni alterni. I compleanni, gli onomastici ed eventuali ulteriori ricorrenze verranno festeggiate assieme dalle bimbe con i genitori;
9. Per il mantenimento di e il IG. si impegna a versare mensilmente Per_1 Per_2 Parte_1
alla IG.ra la somma complessiva di € 500,00 (Euro Cinquecento/#), ossia € 250,00 Parte_2
per ciascuna figlia, somma che sarà adeguata periodicamente secondo gli indici ISTAT e che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese sul seguente IBAN: [...];
10. Entrambi i coniugi si impegnano, con la sottoscrizione del presente atto a far percepire l'assegno unico de1l'INPS per le figlie alla IG.ra nella misura del 100%. La sottoscrizione del presente Pt_2
accordo equivale a prestazione del consenso da parte del IG. alla riscossione dell'assegno de Pt_1
quo in via integrale da parte della IG.ra Pt_2
11. Oltre al contributo al mantenimento in favore delle figlie, saranno a carico del padre, nella misura del 60% (il restante 40% competerà alla IG.ra , anche le spese straordinarie. Si Pt_2
riporta di seguito la elencazione delle spese straordinarie extra assegno e la relativa disciplina:
SPESE RI (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
le spese sanitarie urgenti, l'acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione cìi quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private;
spese protesiche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
pagina 3 di 10 Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
SPESE
RI (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentali, ortodontiche, oculistiche e sanitarie non effettua e tramite Servizio Sanitario Nazionale;
trattamenti sanitari comprese le spese del nutrizionista ed interventi chirurgici presso privati;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che noti richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, abbonamento per i mezzi pubblici per raggiungere la scuola;
LE SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione dei concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) corsi di specializzazione;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione; soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
corsi di recupero e lezioni private;
LE SPESE
LUDICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
attività artistiche (musica, disegno, pittura, etc.), corsi di informatica;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto) conseguimento della patente presso autoscuola private;
iscrizioni a palestre;
spese per le feste compleanno delle figlie.
Si precisa che le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, dovranno sempre essere preventivamente concertate tra gli stessi e, salvo motivato dissenso, rimborsate alla madre non oltre 30 giorni dalla comunicazione della spesa sostenuta, corredata sempre da idonea documentazione probatoria (scontrini, fatture et similia);
12. I ricorrenti di comune accordo procederanno alla chiusura dei seguenti rapporti postali:
1) il conto corrente n. 8823516;
13. I genitori, richiamato il contenuto dell'art. 473 bis 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto delle minori;
14. Entrambi i coniugi rinunciano al contributo al proprio mantenimento, intendendo provvedervi in via autonoma, essendo economicamente autosufficienti;
pagina 4 di 10 15. Le parti dichiarano di aver concordemente regolato ogni rapporto patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
16. Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto, impegnandosi a rilasciare il reciproco consenso anche per il rilascio del passaporto e dei documenti delle figlie minori;
17. Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
18. I ricorrenti dichiarano di essere stati informati della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ex 1. n. 162/2014 per la definizione della presente controversia e di aver concordemente rinunciato alla stessa;
19. Con compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio;
conseguentemente disponendo per l'annotazione del1'emanando provvedimento di omologa della separazione nei Registri dello Stato Civile del Comune di Castelluccio Inferiore e del Comune di
UR”.
Per la domanda congiunta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale di Lagonegro, previa verifica della ricorrenza dei presupposti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castelluccio Inferiore (PZ) il 19.09.2010 tra la Sig.ra Parte_2 ed il Sig. , ordinando a1l'Uffìciale di Stato Civile del Comune di Castelluccio Parte_1
Inferiore (PZ) a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione de11'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di residenza, alle seguenti CONDIZIONI:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. Le figlie e vengono affidate in modo condiviso alla responsabilità di entrambi i Per_1 Per_2
genitori: le decisioni di maggiore interesse per le stesse, quali l'istruzione, l'educazione, la salute ed il tempo libero, potranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente;
3. Le figlie minori resteranno collocate con la madre presso l'abitazione sita in UR (PZ) alla via Carlo Alberto, n. 93 e manterranno lì la residenza;
4. l'abitazione sita in UR (PZ) alla via Carlo Alberto, n. 93, verrà assegnata alla IG.ra Parte_2
in uno ad i mobili che la arredano, agli elettrodomestici ed alle suppellettili, almeno fino
[...]
a che le figlie minori non saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
5. Le figlie minori vivranno con la madre presso l'abitazione familiare sopra indicata ed il padre,
pagina 5 di 10 nel pieno rispetto dei diritti di bigenitorialità, potrà vederle e trascorrere tempo con loro tutte le volte che vorrà, previo avviso ed accordo, anche telefonico, con la IG.ra e compatibilmente Pt_2
con le eIGenze delle stesse e potrà tenerle con sé nei seguenti giorni: tutti i lunedì dalle 16,00 alle
21,00 e tutti i giovedì dalle ore 17,00 alle ore 21,00;
6. In particolare le bimbe, fatto salvo quanto previsto al punto precedente, vivranno con la madre dal
Per lunedì al venerdì, trascorrendo con a fine settimana alternati, il 1° ed il terzo fine settimana di ogni mese dal venerdì alla domenica, mentre trascorreranno col padre il 2° ed il 4° fine settimana di ogni mese, dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica alle ore 21,00. Quanto alle ferie estive, le bimbe trascorreranno la 1a e la 3a settimana di giugno e luglio con la madre, la 2a e la 4a settimana di giugno e di luglio con il padre;
la 1a e la 4a settimana di agosto con il padre, la 2a e la 3a settimana di agosto con la madre. Il tutto dalla domenica alla domenica. In ordine ai giorni festivi le bimbe trascorreranno il 25 aprile con il papà, il l° maggio con la mamma, il 2 giugno con il papà, il 15 agosto con la mamma, il 1 novembre con il papà, L'8 dicembre con la mamma. Il tutto, ad anni alterni, dalle 9,00 di mattina alle 21,30 di sera. Quanto alle festività di Natale, le bimbe le trascorreranno dal termine delle lezioni scolastiche al 26 dicembre con il papà, dal 27 dicembre al l° gennaio con la mamma, dal 2 gennaio al 6 gennaio con il papà (ad anni alterni). Per quel che riguarda le festività pasquali, le bimbe trascorreranno dal mercoledì prefestivo al sabato prefestivo, dalle 17 alle 21 con il papà, mentre la Pasqua, la pasquetta, ed il martedì dalle 21,00 del sabato alle
21,00 del martedì con la mamma, ad anni alterni. I compleanni, gli onomastici ed eventuali ulteriori ricorrenze verranno festeggiate assieme dalle bimbe con i genitori;
7. Per il mantenimento di e il IG. si impegna a versare mensilmente Per_1 Per_2 Parte_1
alla IG.ra la somma complessiva di C. 500,00 (Euro Cinquecento/f), ossia C. Parte_2
250,00 per ciascuna figlia, somma che sarà adeguata periodicamente secondo gli indici ISTAT e che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese sul seguente IBAN: [...]I;
8. Entrambi i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto confermano che a percepire l'assegno unico dell'INPS per le figlie alla IG.ra nella misura del 100%. La sottoscrizione del Pt_2
presente accordo equivale a conferma del consenso già prestato da parte del IG. alla Pt_1
riscossione dell'assegno de quo in via integrale da parte della IG.ra Pt_2
9. Oltre al contributo al mantenimento in favore delle figlie, saranno a carico del padre, nella misura del 60% (il restante 40% comporterà alla IG.ra , anche le spese straordinarie. Si riporta di Pt_2
seguito la elencazione delle spese straordinarie extra assegno e la relativa disciplina: SPESE
RI (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
le pagina 6 di 10 spese sanitarie urgenti, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private;
spese protesiche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
SPESE RI (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentali, ortodontiche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite Servizio Sanitario
Nazionale; trattamenti sanitari comprese le spese del nutrizionista e interventi chirurgici presso privati;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, abbonamento per i mezzi pubblici per raggiungere la scuola;
LE SPESE
SCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione dei concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) corsi di specializzazione;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione; soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
corsi di recupero e lezioni private;
LE SPESE LUDICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
attività artistiche (musica, disegno, pittura, etc.), corsi di informatica;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto) conseguimento della patente presso autoscuola private;
iscrizioni a palestre;
spese per le feste compleanno delle figlie. Si precisa che le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, dovranno sempre essere preventivamente concertate tra gli stessi e, salvo motivato dissenso, rimborsate alla madre non oltre 30 giorni dalla comunicazione della spesa sostenuta, corredata sempre da idonea documentazione probatoria (scontrini, fatture et similia).
10. I ricorrenti, ove non abbiano già provveduto in sede di separazione, di comune accordo procederanno alla chiusura dei seguenti rapporti postali: 1) il conto corrente n. 8823516.
11. I genitori, richiamato il contenuto dell'art. 473 bis 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono pagina 7 di 10 necessario l'ascolto delle minori;
12. Entrambi i coniugi rinunciano all'assegno divorzile.
13. Le parti dichiarano di aver concordemente regolato ogni rapporto patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
14. Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto, impegnandosi a rilasciare il reciproco consenso anche per il rilascio del passaporto e dei documenti delle figlie minori;
15. Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
16. I ricorrenti dichiarano di essere stati informati della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ex 1. n. 162/2014 per la definizione della presente controversia e di aver concordemente rinunciato alla stessa;
17. Con compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
Conseguentemente disponendo per l'annotazione dell'emananda sentenza di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei Registri dello Stato Civile del Comune di Castelluccio
Inferiore e del Comune di UR”.
A sostegno della domanda, deducevano: di avere contratto matrimonio con rito concordatario, in data
19.09.2010, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Castelluccio Inferiore
(Registro atti di matrimonio anno 2010- Parte Il Serie B, n. 14) scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale erano nate le figlie (n. in Lagonegro il Per_1
18.12.2011) e (n. in Lagonegro il 02.03.2016); che i ricorrenti, unitamente alla prole, avevano Per_2
residenza familiare presso l'abitazione di proprietà del ubicata in UR (PZ) alla via Pt_1
Carlo Alberto n. 93 identificata al Foglio 106, p.lla n. 2246 del Catasto Immobili siti nel Comune di
UR; che la prestava attività lavorativa, con contratto a tempo determinato, con la qualifica Pt_2
di docente, presso la STAR FORM Società Cooperativa con sede in UR e percepiva un reddito di circa € 700,00 mensili, come da Certificazioni Uniche 2023 e 2024 prodotte in atti, non avendo prestato alcuna attività lavorativa, invece, nell'anno 2021; che il r a amministratore unico CP_1
C della e di . , società operanti nell'ambito della ristorazione, Parte_3 Controparte_2
entrambe con sede legale in UR (PZ) e nell'ultimo triennio aveva percepito un reddito di € 8.812,00 nell'anno 2021, di € 9.817,00, nell'anno 2022 ed € 19.997,00 nell'anno 2023; che i coniugi avevano, attivo e cointestato, il conto corrente n. 8823516 presso Filiale di UR, in ordine al CP_4
quale avevano avviato la chiusura, accordandosi per la divisione delle somme in esso presenti;
che la era proprietaria di una Jeep Renegade tg. FV 520 FK, mentre il era proprietario Pt_2 Pt_1
pagina 8 di 10 di una Mini Countryman tg GP 224 NP, auto non ricadenti in comunione e, pertanto, nella disponibilità
e titolarità dei proprietari;
che, da tempo, i rapporti tra coniugi si erano deteriorati, a causa di insanabili incompatibilità caratteriali che avevano determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che vani erano stati i tentativi esperiti per ricomporre l'unione coniugale e, dunque, constatata l'impossibilità di proseguire nella convivenza matrimoniale, essendo venuta meno ogni comunione, intendevano, di comune accordo, separarsi e contestualmente formulare domanda di divorzio congiunto.
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare rinunciando alla comparizione personale in udienza.
Gli atti del procedimento venivano comunicati al PM il quale, in data 05/12/2024, emetteva il proprio visto nulla opponendo in ordine alle richieste formulate dalle parti.
I coniugi depositavano note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., per l'udienza cartolare del
04/03/2025 con le quali confermavano la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza degli accordi raggiunti, visto anche il parere favorevole del P.M., stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, le quali non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole.
Si osserva, altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti ricorrenti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Nella medesima occasione, le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 9 di 10 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
22/02/1976, e , nata a [...] il [...] alle condizioni riportate Parte_2
in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castelluccio Inferiore (PZ) (atto n. 14, parte II, serie B, anno 2010);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott. Giuseppe Izzo per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio del 07/03/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 10 di 10