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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/12/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta l n. 3825/2020 del R.G.A.C., decisa nell'udienza dell'11 dicembre 2025 e vertente
TRA
- ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena FRIONI per delega a margine dell'atto di citazione in appello
PARTE APPELLANTE
E
- Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo RUSSO per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace.
1 CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza cartolare dell'11 dicembre 2025 fissata per la verifica della mediazione demandata disposta con ordinanza del 2 aprile 2025 parte appellante depositava note di udienza in data 5 dicembre 2025 e parte appellata in data 13 novembre 2025 dando atto della mancata introduzione della mediazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per la mancata introduzione della mediazione demandata disposta con ordinanza del 2 aprile 2025 poiché il tentativo di mediazione ex art. 5 quater del D.lgs. 28/2010 è da ritenersi obbligatorio, essendo previsto a pena di improcedibilità dell'azione.
Le spese del giudizio debbono essere compensate poiché entrambe le parti avrebbero potuto introdurre la mediazione e parte appellante, già con le note di udienza del 24 febbraio 2025, aveva dichiarato di rinunciare agli atti non avendo interesse alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n 3825/2020, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara il giudizio improcedibile
. compensa tra le parti le spese del giudizio
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
2 Lì 11/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Fava
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta l n. 3825/2020 del R.G.A.C., decisa nell'udienza dell'11 dicembre 2025 e vertente
TRA
- ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena FRIONI per delega a margine dell'atto di citazione in appello
PARTE APPELLANTE
E
- Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo RUSSO per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace.
1 CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza cartolare dell'11 dicembre 2025 fissata per la verifica della mediazione demandata disposta con ordinanza del 2 aprile 2025 parte appellante depositava note di udienza in data 5 dicembre 2025 e parte appellata in data 13 novembre 2025 dando atto della mancata introduzione della mediazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per la mancata introduzione della mediazione demandata disposta con ordinanza del 2 aprile 2025 poiché il tentativo di mediazione ex art. 5 quater del D.lgs. 28/2010 è da ritenersi obbligatorio, essendo previsto a pena di improcedibilità dell'azione.
Le spese del giudizio debbono essere compensate poiché entrambe le parti avrebbero potuto introdurre la mediazione e parte appellante, già con le note di udienza del 24 febbraio 2025, aveva dichiarato di rinunciare agli atti non avendo interesse alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n 3825/2020, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara il giudizio improcedibile
. compensa tra le parti le spese del giudizio
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
2 Lì 11/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Fava
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