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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere
In seguito a trattazione “cartolare” ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 5615/2023, avverso la sentenza n. 469/2023 emessa il 29 marzo 2023 dal Tribunale di Tivoli nella causa civile di separazione personale iscritta al n. 429/2020 del Ruolo Generale tra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Piacente, presso C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliata, in Castel Madama (Rm), alla via delle Cerqueta n. 24
APPELLANTE
e nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
), appresentato e difeso dall'avv. Antonella Canestrella C.F._2 del Foro di Rieti (c.f. ), presso il cui studio è C.F._3 elettivamente domiciliato, in Rieti, via delle Orchidee n. 9
APPELLATO nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: per l'appellante: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Pt_1
come sopra generalizzati;
[...]
• affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre, Persona_1 Per_2 mantenendo il diritto di visita del padre per tutti i motivi sopra meglio esposti, relativi al non interessamento da parte del sig. della vita dei figli ed in CP_1 particolare perché più volte chiamato dalla scuola non essendosi mai presentato ha impedito che fosse attivato un percorso psicologico a sostegno del figlio. Pers Stessa cosa avvenuta già per la mancata attivazione del per il figlio ormai maggiorenne;
ER
• confermare che i minori avranno domicilio e residenza presso la madre, nella casa familiare sita in Guidonia Montecelio, alla via Casal Bianco 388, già di sua proprietà esclusiva, e dalla quale il ricorrente si è già allontanato portando via con sé gli effetti personali;
• stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, in caso di disaccordo: due pomeriggi durante la settimana, martedì e giovedì, compatibilmente con i loro impegni scolastici e ricreativi, dalle ore 17 alle ore 21; a fine settimana alternati, dalle 9 del sabato alle 21 della domenica il minore
e un fine settimana al mese col minore individuato nel primo R_ Per_2 nel quale spetta il w.e. col , con gli stessi orari;
le festività di Natale per R_ una settimana, con alternanza tra 23 e 29 dicembre e 30 dicembre e 6 gennaio, prevedere per il figlio la gradualità iniziale di un solo pernotto per il Per_2 primo anno di separazione e via via aggiungendo;
le intere vacanze pasquali ad anni alternati prevedere per il figlio la gradualità iniziale di un solo Per_2 pernotto per il primo anno di separazione e via via aggiungendo;
quindici giorni durante le vacanze estive da concordarsi OBBLIGATORIAMENTE entro il 31 maggio in forma scritta e sarà dichiarato anche il luogo ove gli stessi soggiorneranno, prevedere per il figlio la gradualità iniziale di 5 Per_2 pernotti continuativi per il primo anno di separazione, 10 per il secondo e 15 giorni per il terzo anno;
• stabilire che corrisponderà a quale contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei tre figli la complessiva somma mensile di euro 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese attraverso bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
• Le spese straordinarie, mediche non comprese in quelle del Servizio Sanitario Nazionale e le Urgenze saranno equamente ripartite nella misura del 50% tra entrambi i genitori. Qualora fossero anticipate da uno dei due genitori l'altro provvederà alla restituzione delle somme dovute all'esibizione della fattura e/o ricevuta. Le spese saranno ripartite secondo il Protocollo del Tribunale di Roma che qui si considerano interamente riportati. Là dove vi siano spese straordinarie da concordare l'altro genitore dovrà dare il proprio dissenso motivato entro e non oltre 3 gg dalla comunicazione della spesa per iscritto, anche con sms. In mancanza di tale dissenso le spese si considereranno concordate ed accettate. Pers Stabilire inoltre: – gli assegni famigliari saranno percepiti dalla sig.ra in quanto madre collocataria – la casa di montagna sita in Leofreni Pt_1 sarà attribuita come giusto che sia ad uso famigliare, pertanto si chiede all'Ill.mo giudice di stabilire le modalità di turnazione nella maniera più confacente agli impegni scolastici dei figli minori, in via del tutto ipotetica si ipotizza un uso estivo della stessa dal periodo 1 giugno – 15 luglio per il sig. e dal 15 luglio al 30 agosto per la sig.ra Mentre la turnazione CP_1 Pt_1 da settembre al 15 giugno seguirà l'alternanza dei fine settimana alterni. La casa in tal senso è destinata al solo utilizzo con i figli. Essendo i genitori entrambi proprietari. Si chiede di ammonire il sig. alla restituzione delle chiavi o CP_1 alla creazione di un doppione per la stessa, ed a provvedere a togliere la residenza dall'immobile. In alternativa si chiede una somma di euro 40.000 pari al 50% del valore della casa (dopo le migliorie apportate e pagate anche dalla mia assistita) al fine di dare l'intera proprietà al sig. il quale pagherà CP_1 tutte le spese di registrazione e notarili. Inoltre si chiede la restituzione di 2 anni di affitto paria a Euro 7.200,00 a titolo di corresponsione dell'affitto. – Stessa turnazione sarà prevista per il Camper di proprietà dei diversamente Pt_2 il sig. verserà la metà del valore dello stesso rilevabile dalle quotazione CP_1 della rivista Quattroruote alla mia assistita Inoltre si chiede la restituzione di 2 anni di affitto paria a Euro 6.000,00 a titolo di corresponsione dell'affitto in via forfettaria;
– la Sig.ra terrà per sé l'autovettura Fiat Panda che il signor Pt_1 CP_1 ha già provveduto a trasferire in proprietà alla stessa a far data dal dicembre 2019, il sig. verserà Il 50% del valore della fiat Sedici già indicata in CP_1 premessa, del valore di 7000 (settemila) euro, decurtato di 1000 (mille) euro del valore della vecchia Panda targa CL420FR rimasta alla sig.ra per un Pt_1 totale di euro 3000 (tremila), così calcolato come da quotazioni Quattroruote. – Vietare al padre di pubblicare foto e/o video dei figli sui social CP_1 media.
Si chiede, qualora fosse dimostrato, nel corso dell'istruttoria, quanto dichiarato l'addebito della separazione per colpa al sig. con ogni conseguenza di CP_1 legge, con ogni pronuncia accessoria e secondo legge, e in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Per l'appellato:
“Si insiste quindi affinché l'Eccellentissima Corte di Appello adita, per i motivi come meglio esplicitati nella comparsa di costituzione del signor Voglia CP_1 rigettare l'appello proposto dalla signora siccome infondato Parte_1 in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 14 novembre 2023 ha proposto Parte_1 appello davanti a questa Corte avverso la sentenza n. 469/2023 emessa il 29.03.2023 dal Tribunale di Tivoli all'esito del giudizio rubricato al n. 429/2020 R.G., con la quale era stato così testualmente disposto: - pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e CP_1 Pt_1 ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Guidonia
[...]
Montecelio di annotare la presente sentenza;
-Conferma le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale, sia per quanto attiene all'obbligo di mantenimento, sia per quanto riguarda la collocazione della prole e l'affidamento della stessa;
-Rigetta la domanda di addebito e di affidamento esclusivo delle prole;
-Dichiara inammissibili le restanti domande proposte in via riconvenzionale;
-Dichiara compensate le spese di lite
L'appellante ha premesso che:
- con ricorso notificato il 25 febbraio 2020 aveva chiesto di: CP_1 dichiarare la separazione personale dalla moglie , affidare Parte_1 congiuntamente i figli a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e disciplina degli incontri con il padre;
assegnare la casa coniugale alla porre a carico del il pagamento mensile di € 600,00 quale Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento dei figli, (nato il [...]), ER R_
(nato il [...]) e (nato il [...]), oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie;
disporre che la casa di montagna in Leofreni sarebbe rimasta nell'esclusiva disponibilità del marito;
- in data 27.03.2020, si era costituito in giudizio la quale non Parte_1 si era opposta alla domanda di separazione e all'affidamento condiviso dei figli, ma aveva chiesto di porre a carico del oltre al contributo di € 600,00 per CP_1 il mantenimento dei figli, anche la somma di euro 300,00 mensili quale 50% dell'affitto per la casa ove il suddetto risiedeva;
- con ordinanza del 9 ottobre 2020 il Giudice delegato, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, aveva emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- autorizza i coniugi e a vivere separatamente CP_1 Parte_1 con obbligo di reciproco rispetto;
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Per_2 continueranno ad esercitare in maniera congiunta la responsabilità genitoriale ex articolo 316 c.c. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- i minori avranno domicilio e residenza prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Guidonia Montecelio, alla via Casal Bianco 388, che viene perciò ad essa assegnata e dalla quale il ricorrente si è già allontanato portando via con sé gli effetti personali;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, in caso di disaccordo: due pomeriggi durante la settimana, martedì e giovedì, compatibilmente con i loro impegni scolastici e ricreativi, dalle ore 17 alle ore 21; a fine settimana alternati, dalle 9 del sabato alle 21 della domenica il minore e un fine settimana al R_ mese col minore individuato nel primo nel quale spetta il w.e. col Per_2
, con gli stessi orari;
le festività di Natale per una settimana, con R_ alternanza tra 23 e 29 dicembre e 30 dicembre e 6 gennaio;
le intere vacanze pasquali ad anni alternati;
quindici giorni durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio;
- corrisponderà a quale contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei tre figli la complessiva somma mensile di euro 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- il padre contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ludico ricreative) effettuate nell'interesse del minore, concordate con l'altro coniuge e ritualmente documentate, secondo in presupposti e le modalità stabiliti nel Protocollo di questo Tribunale …;
- con comparsa di costituzione depositata il 2.03.2021, la aveva Pt_1 ribadito le domande da lei già formulate nella fase presidenziale, e in via riconvenzionale aveva chiesto l'addebito della separazione al marito, per violazione del dovere di fedeltà e per allontanamento dall'abitazione familiare, oltre che per i continui e violenti attacchi denigratori nei confronti della moglie, nonché l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori.
- concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessi i mezzi di prova ritenuti rilevati ed espletata l'attività istruttoria domandata da entrambe le parti (prova per testi), concessi, infine, i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Roma aveva infine pronunciato la sentenza impugnata.
Tanto premesso, a sostegno del proposto gravame la ha formulato i Pt_1 seguenti motivi:
1) Il primo giudice non aveva tenuto conto delle allegazioni e della documentazione prodotta dalla resistente in ordine alla violazione, da parte del dei doveri derivanti dal matrimonio, avendo il in costanza di CP_1 CP_1 matrimonio, più volte tradito la moglie, come dichiarato in sede testimoniale dal figlio maggiorenne, ed essendosi lo stesso allontanato dalla casa CP_1 coniugale senza giusta causa, nonostante l'avvenuta nascita di un terzo figlio, voluto proprio allo scopo di rinsaldare l'unione coniugale e di ricreare l'affetto tra i coniugi. Inoltre, la mancata audizione dei figli minori della coppia aveva creato uno squilibrio nel contraddittorio e la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal figlio era stata fatta in maniera sommaria e non esaustiva;
ER
2) Ai fini della decisione sull'affidamento, il Tribunale non aveva tenuto conto del contenuto della relazione del competente Servizio Sociale confluita nel procedimento n. 1686/2018 VG del Tribunale per i Minorenni di Roma, nella quale si riferiva che negli ultimi tempi non andava volentieri con il padre R_ e inventava scuse per non incontrarsi con lui, che a casa del padre vi era sempre la compagna, la quale era antipatica, bestemmiava, diceva parolacce e PE insultava la madre tramite e-mail. Inoltre, nella stessa relazione si leggeva che dopo gli incontri con il padre, urlava e piangeva per mezz'ora; che Per_2
aveva riferito che nei periodi di permanenza presso il padre veniva R_ lasciato a casa di amici, mentre il genitore andava a mangiare a Fiumicino;
che la aveva chiesto più volte al Servizio Sociale che i minori potessero Pt_1 continuare a frequentare il genitore non in presenza della compagna;
che lo stesso aveva riferito agli operatori di non essere in grado di aiutare i figli CP_1 nei compiti;
che aveva riferito che una volta il fratellino più piccolo era ER rientrato a casa con un taglio e una crosta sul braccio, e gli aveva raccontato di essere stato picchiato dal padre con una cinghia. Tali emergenze avrebbero richiesto in primo grado l'ascolto dei minori, che tuttavia non era stato disposto;
3) In seguito all'emissione della sentenza impugnata, il in occasione CP_1 del periodo estivo di permanenza dei figli minori presso di sé (dal 3 al 16 luglio 2023), non aveva comunicato alla madre il luogo ove avrebbe portato i ragazzi, tanto che la aveva dovuto rivolgersi ai Carabinieri. Inoltre, il Pt_1 CP_1 non aveva autorizzato la sottoposizione del figlio a una visita Per_2 neuropsichiatrica, il che aveva costretto la madre ad adire il Tribunale di Tivoli per ottenere l'autorizzazione.
La ha concluso chiedendo in primo luogo la sospensione Pt_1 dell'esecutività della sentenza e, nel merito, ha integralmente richiamato le conclusioni formulate in primo grado (compresa la domanda di separazione e le domande su questioni patrimoniali, in ordine alle quali non era stata formulata alcuna censura), come testualmente riportate in epigrafe.
Con decreto del 23 novembre 2023 il Presidente di Sezione ha fissato per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza del 12 dicembre 2024, con termine all'appellato fino al 31 luglio 2024 per il deposito di memorie.
Con memoria depositata telematicamente il 10 dicembre 2024 si è costituito in giudizio , il quale ha impugnato e contestato punto per punto l'atto CP_1 di gravame, chiedendone il rigetto e deducendo, specificamente che:
- come correttamente affermato dal primo Giudice, non era emersa dagli atti di causa l'incapacità del ad esercitare la responsabilità genitoriale;
CP_1
- il per evitare disagi ulteriori ai figli, aveva preso la decisione di CP_1 accollarsi l'ulteriore spesa di un'abitazione in comodato in Guidonia Montecelio, via della Piscina, 24 ove aveva potuto ricavare e arredare alcune stanze per i figli;
- Il aveva sempre eseguito le disposizioni presidenziali, provvedendo a CP_1 versare regolarmente l'importo mensile di € 600,00, oltre alle spese straordinarie per i figli;
- non era stato dimostrato il mancato versamento, da parte del delle spese CP_1 straordinarie né l'appellante aveva documentato eventuali azioni per il recupero di somme dovute a tal titolo;
- relativamente ai procedimenti penali instaurati in seguito alle denunce presentate dalla nei confronti del alcuni erano ancora in corso, Pt_1 CP_1 mentre altri erano già stati archiviati o era stata formulata richiesta di archiviazione;
- nell'ambito del procedimento instaurato dalla davanti al Tribunale di Pt_1
Tivoli con ricorso depositato in data 23.06.2023 per ottenere l'autorizzazione a effettuare una visita neuropsichiatrica presso l'Ospedale Torvergata di Roma in relazione ad alcuni disturbi comportamentali manifestati dal figlio , il Per_2 si era costituito con memoria depositata in data 06.11.2023, aderendo alla CP_1 domanda di sottoposizione del minore alla indicata visita neuropsichiatrica e al successivo percorso terapeutico e precisando di aver risposto alle richieste della madre, fornendo la propria autorizzazione nell'interesse del figlio, subordinata allo svolgimento delle indicate visite e percorso di sostegno presso strutture pubbliche, e il giudice nel suo provvedimento aveva dato atto di ciò, evidenziando che “ la ricorrente ha depositato esclusivamente la comunicazione rivolta al padre, datata 20.10.2022, contenente la richiesta di sottoporre il minore a valutazione psicologica, deducendo la mancata risposta dell'altro genitore. Diversamente, il padre ha evidenziato di aver risposto a tale messaggio, in data 21.10.2022, confermando l'autorizzazione alla visita di valutazione del minore, purché non a pagamento”;
- relativamente alla relazione del Servizio Sociale depositata nell'ambito del procedimento R.G. 1686/18 innanzi al Tribunale dei Minorenni di Roma, era necessario rilevare che tale procedimento era sorto in seguito a una serie di comportamenti tenuti da entrambi i genitori, e a denunce fatte reciprocamente da entrambi i genitori. Inoltre, dalla lettura di detta relazione era possibile cogliere alcuni tratti importanti dell'intera vicenda familiare. Infine, da tale relazione non emergeva assolutamente la figura di un padre assente, incapace di accudire i figli, né tantomeno violento;
- relativamente alla violazione del dovere di fedeltà, nessuno dei testimoni aveva riferito di una relazione extraconiugale del iniziata prima della CP_1 separazione, mentre, invece, nel corso del giudizio di primo grado la difesa dell'appellato aveva prodotto documentazione attestante una relazione extraconiugale della signora con tale iniziata nei Pt_1 Persona_7 primi mesi del 2019 e trasformatasi in una convivenza poco dopo l'allontanamento del dalla casa familiare. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, con note depositate telematicamente il 6 dicembre 2024 il procuratore della ricorrente ha rappresentato a questa Corte che il Servizio Sociale incaricato nulla aveva prodotto in risposta a quanto disposto da questa Corte, e ha pertanto chiesto di assegnare un congruo termine per il deposito della relazione.
In data 16 dicembre 2024, allorquando era ormai scaduto il termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza del 12 dicembre 2024, il Servizio Sociale di Guidonia Montecelio ha inviato la relazione aggiornata sulla situazione dei minori e del relativo nucleo familiare. Questa Corte, con ordinanza del 16 dicembre 2024, considerato che l'invio della suddetta relazione era avvenuto al di fuori del contradditorio tra le parti, ha fissato per la decisione la nuova udienza del 3 luglio 2025, ore 9,30, disponendo che il Servizio Sociale di Guidonia Montecelio provvedesse a inviare relazione aggiornata sulla situazione dei minori e del relativo nucleo familiare entro il 31 maggio 2025.
In data 9 giugno 2025 il Servizio Sociale del Comune di Guidonia Montecelio ha nuovamente depositato la relazione aggiornata sui minori e sul relativo nucleo familiare.
Con decreto del 17 giugno 2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025 con il deposito di brevi note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In data 13 giugno 2025 il P.G. ha formulato parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di trattazione scritta, questa Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di giudizio camerale, relativamente al quale non è prevista la applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto gravame l'appellante insiste nella domanda di addebito della separazione nei confronti del deducendo che, sullo specifico punto, il CP_1 primo giudice non avrebbe correttamente interpretato le risultanze istruttorie, e specificamente la deposizione del figlio maggiorenne della coppia, ES
, dalla quale sarebbe emerso che la causa del venir meno dell'affectio
[...] coniugalis tra le parti era riconducibile alla relazione coniugale intrapresa dall'odierno appellato con un'altra donna e all'allontanamento del CP_1 dall'abitazione familiare.
Sulla specifica questione il Tribunale ha così testualmente motivato: “è invece infondata la domanda di addebito, non avendo alcuno dei testi escussi saputo riferire in ordine alla diretta conoscenza dell'esistenza dell'allegata relazione extra-coniugale”.
Osserva questa Corte che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, i fatti allegati dalla odierna appellante e le emergenze della svolta istruttoria non sono sufficienti a dimostrare i presupposti per l'addebito della separazione al marito, difettando, in particolare, la prova della esistenza di una relazione extraconiugale già prima della separazione, nonché quella della sussistenza del nesso eziologico tra l'eventuale violazione del dovere di fedeltà e di quello di coabitazione, da parte del e la intollerabilità della convivenza. CP_1
La Cassazione ha più volte ribadito che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass., 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass. 20 agosto 2014, n. 18074; Cass. 18 novembre 2013, n. 25843).
Ed, invero, sempre secondo l'orientamento della Cassazione, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 27 giugno 2006, n. 14840).
Inoltre, secondo i principi generali, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. 5 agosto 2020, n. 16691).
Quanto, più specificamente, alla violazione del dovere di fedeltà, va ricordato che secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059). Nel caso di specie, dalla svolta istruttoria non sono emersi elementi probatori sufficienti a dimostrare la violazione del dovere di fedeltà coniugale, da parte del in costanza di matrimonio, né, tantomeno, l'esistenza del nesso di un CP_1 causalità tra la prospettata infedeltà e la crisi coniugale.
Al riguardo, va sottolineato che la stessa appellante, nel ricorso introduttivo del presente grado, a sostegno della domanda di addebito, ha testualmente dedotto che “Il signor ha tradito la moglie in costanza di matrimonio CP_1 Per_ (testimoniato dal figlio), sono stati i tentativi della signora di Pt_1 salvare l'unione, addirittura i coniugi, rinsaldare la loro unione, e cercando di ricreare quell'affetto che li univa, decidono di allargare la famiglia. (Ciò) nonostante poco tempo dopo la nascita il signor lascia la casa per CP_1 intollerabilità come afferma il giudice. Intollerabilità che però la signora tentava di recuperare!! Il piccolo è stato partorito dalla Pt_1 Per_2 stessa e non con poco dolore, perché ella credeva in quella unione.”. Sempre nel ricorso introduttivo, la ammette che per lei il matrimonio era Pt_1 intollerabile e che ella aveva presentato alcune denunce contro il marito, ma, nonostante ciò, consapevole delle sue responsabilità nei confronti della prole e dei doveri verso il coniuge, aveva sempre cercato di riappacificarsi.
La stessa appellante ha quindi ammesso che tra i coniugi era già in corso una crisi, tanto che il RZ era stato concepito proprio allo scopo di ricostruire l'unione venuta meno, ma la nascita dell'ultimo figlio non aveva migliorato la situazione, e il a distanza di poco tempo si era comunque allontanato CP_1 dall'abitazione familiare.
Nulla hanno dichiarato i testimoni escussi circa l'esistenza di una relazione extra-coniugale del prima della separazione, né circa l'esistenza di un CP_1 nesso di causalità tra l'esistenza di una eventuale relazione e il venir meno dell'affectio coniugalis, desumendosi, invece, proprio dalle dichiarazioni della stessa ricorrente che il rapporto tra i coniugi era già da tempo compromesso, allorquando il nel mese di aprile 2019, si è allontanato dall'abitazione CP_1 familiare.
In particolare, la teste di parte ricorrente, sentita all'udienza Testimone_2 del 5 aprile 2022 sui capitoli di prova articolati dal ( a) Vero che la CP_1 ha sempre denigrato la figura del dinanzi ai figli e Pt_1 CP_1 pubblicamente;
b) Vero che il sente tutti i giorni i figli, li vede CP_1 regolarmente secondo quanto disposto dal Decreto presidenziale;
c) Vero che la ha spesso assunto comportamenti violenti, non solo verbali, con i figli;
Pt_1
d) Vero che la relazione tra la signora ed il signor Parte_1 Per_7
è iniziata già dai primi mesi del 2019; e) Vero che la signora
[...] Pt_1 convive nell'ex casa coniugale con il signor f) Vero che la Persona_7 convivenza tra la e il è iniziata dal mese di novembre 2019; Pt_1 Per_7
g) Vero che il non ha mai avuto una relazione sentimentale con la signora CP_1
né agli inizi del 2019, né successivamente), ha dichiarato Parte_3 testualmente: cap a) “è vero, si insultavano reciprocamente ,discutendo” cap b
“li vede quando la glielo consente, a volte non lo fa, non conosco le Pt_1 motivazioni” c “non so” d “è vero” DR “ciò so perché il D'EL ( mi CP_1 riferì di aver trovato una lettera amorosa del ,indirizzata alla Per_7 Pt_1 nei primi giorni di novembre 2019. Anch'io successivamente vidi tale lettera” cap f, g “è vero” DR “non frequentavo la casa coniugale con frequenza” DR
“il ha frequentato un corso cqc, in queste occasioni avrebbe potuto CP_1 prendere i figli più tardi”.
Il teste figlio maggiorenne delle parti, sentito quale testimone Testimone_1 all'udienza del 15 settembre 2022, ha dichiarato: “mio padre ha intrattenuto relazioni extra-coniugali durante il matrimonio, ciò so perché ho visto una foto di mio padre in compagnia di un'altra donna, non rammento cosa fosse ritratto, salvo questo, la foto la vidi circa 4 anni fa. Mio padre insultava mia madre quando litigavano, gli insulti erano reciproci. In un caso ho assistito da una lite
,si sono aggrediti fisicamente vicendevolmente. Mio padre si è allontanato da casa circa 3 anni e mezzo fa. Attualmente ho rapporti con mio padre” DR
“papà frequenta i miei fratelli, mio padre mi cerca e mi contatta telefonicamente” DR “mio padre ha sempre negato relazioni extra-coniugali, mia madre non ha mai avuto altre relazioni”.
Le richiamate dichiarazioni testimoniali, del tutto generiche e prive di riferimenti spazio-temporali nulla assolutamente dimostrano a sostegno della configurabilità di condotte infedeli dell'uomo in costanza di matrimonio, né in ordine alla riconducibilità della crisi coniugale ad una relazione affettiva intrapresa dall'uomo con altra donna prima dell'allontanamento del CP_1 dall'abitazione coniugale.
In sostanza, emerge dal complesso delle risultanze istruttorie e dalle dichiarazioni della stessa appellante che allorquando, nel mese di aprile 2019, il si è allontanato dall'abitazione coniugale, tra i coniugi era già in atto da CP_1 tempo una profonda crisi coniugale che nel tempo gli stessi avevano inutilmente cercato di risolvere (i due si insultavano e si aggredivano a vicenda e l'armonia familiare era ormai venuta meno, tanto che per rinsaldarla la coppia aveva deciso di mettere al mondo un altro figlio).
La circostanza che la crisi coniugale fosse ormai già in atto da qualche tempo è stata sostanzialmente confermata anche dalla teste di parte ricorrente Tes_3
la quale ha riferito che i coniugi si insultavano reciprocamente,
[...] discutendo.
Nessuno dei testi escussi ha riferito con precisione in ordine a eventuali relazioni extraconiugali del in costanza di matrimonio, essendosi il figlio CP_1 ER genericamente limitato a dire di aver visto una foto di suo padre con un'altra donna, circa quattro anni prima della sua deposizione, senza però fornire alcun più dettagliato particolare.
In sostanza, emerge dalle risultanze istruttorie che il ricorso per la separazione personale dei coniugi è stato presentato allorquando la crisi coniugale si era già da tempo manifestata e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era ormai irreversibilmente verificata. In tale contesto, le condotte tenute dai coniugi successivamente alla loro separazione di fatto costituiscono quindi non la causa, bensì solo l'effetto di un lento processo già in atto, di degenerazione del rapporto coniugale.
Il motivo di appello con il quale si censura il mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione al si rivela, pertanto, del tutto CP_1 infondato e non può trovare accoglimento.
Anche relativamente alle censure sul disposto l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata sia corretta e vada pienamente condivisa.
Va rilevato che con la legge n. 54/2006 il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bi-genitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento, in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Con riferimento al caso di specie, rileva questa Corte che dalla svolta istruttoria non siano emerse inidoneità o criticità paterne tali da comportare pregiudizio ai figli minori, sì da determinarne in questa sede l'affidamento esclusivo alla madre, essendo invece emersa una forte conflittualità genitoriale che interessa entrambe le parti.
La relazione elaborata dal Servizio Sociale del Comune di Guidonia Montecelio nell'ambito del procedimento pendente innanzi al Tribunale dei minori e il provvedimento reso in data 23 maggio 2023 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, che richiama la relazione elaborata dal Centro Fregosi, evidenziano che la forte conflittualità di coppia impedisce alle parti di separare il piano della genitorialità rispetto alla coniugalità ferita, il che non consente alle parti di focalizzarsi sui bisogni della prole. In relazione all'esito degli accertamenti disposti, il Tribunale per i Minorenni ha disposto a cura del competente Servizio Sociale l'attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari per la risoluzione del confitto e per il sostegno di minori e dei loro genitori.
Sono stati pertanto attivati servizi di sostegno per i figli presso il e CP_2 una valutazione dei genitori presso il CSM.
Dalla relazione elaborata dal Servizio Sociale del Comune di Montecelio nell'ambito del presente giudizio emerge che il conflitto di coppia ancora perdura, tanto che il e la non hanno mai intrapreso alcun CP_1 Pt_1 percorso genitoriale in comune. Gli operatori hanno dato atto anche delle problematiche relative al piccolo , producendo la diagnosi di “Disturbo Per_2 misto del comportamento e delle emozioni caratterizzato da alterazioni del tono dell'umore e messa in atto di condotte oppositive” effettuata dal Responsabile dell'Unità di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale di Tor Vergata, prof.
[...]
e hanno evidenziato che nell'ambito del diverso stile educativo che Per_9 caratterizza la coppia, ciascuna delle parti risponde in modo opposto alle difficoltà del figlioletto.
L'atteggiamento del padre nei confronti dei figli ancora minori e l'incapacità, riconosciuta dallo stesso di offrire loro un sostegno anche nello CP_1 svolgimento dei compiti scolastici, è riconducibile solo a limiti caratteriali e culturali, che lo stesso interessato ammette e che necessiterebbero di un idoneo sostegno, così come il lamentato disinteresse del genitore riguardo ai problemi scolastici e di salute dei figli è in parte riconducibile anche agli impegni di lavoro del il quale essendo un autotrasportatore deve affrontare turni non sempre CP_1 compatibili con impegni familiari.
Non risultano, poi, dimostrati comportamenti paterni violenti nei confronti della prole;
le denunce presentate dalla nei confronti del marito non sono Pt_1 confluite in sentenze di condanna;
in seguito al ricorso della per Pt_1 ottenere l'autorizzazione del giudice a sottoporre il figlio a visita Per_2 neuropsichiatrica, sul presupposto del mancato consenso del marito, il giudice ha dato atto che il nella risposta alla richiesta in tal senso preventivamente CP_1 inoltratagli dalla moglie, si era dichiarato contrario solo limitatamente alla scelta di una struttura a pagamento, e in ogni caso nel corso del procedimento il suddetto ha prestato il proprio consenso alla sottoposizione del minore a visita;
i minori non manifestano contrarietà ad andare con il padre;
il versa CP_1 mensilmente il proprio contributo per il mantenimento della prole.
La difficoltà del padre a instaurare un adeguato rapporto con i figli e i disagi del piccolo , così come emersi dalla svolta indagine, non possono Per_2 certamente ritenersi riconducibili a comportamenti paterni contrari ai doveri genitoriali. Inoltre, le differenze culturali, di personalità e caratteriali tra i genitori, le difficoltà di comunicazione tra gli stessi e il conflitto tra loro ancora esistente non potrebbero certamente giustificare una deroga all'affido condiviso, dovendosi al contrario garantire, proprio attraverso la paritaria partecipazione dei genitori a tutte le decisioni riguardanti la prole, il diritto dei minori ad un rapporto sano ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali, da attuarsi anche mediante un adeguato percorso di sostegno genitoriale. Non ritiene questa Corte di procedere all'ascolto dei minori.
Secondo l'articolo 315-bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.) riconosce il diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.
Recentemente la Suprema Corte ha precisato che In tema di ascolto del minore, il legislatore ha individuato la capacità di discernimento ove il minore abbia compiuto i dodici anni, fissando così una presunzione che rende doveroso l'ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore); mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l'ascolto è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, inteso nel senso di cui sopra si è detto. Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo (Cassazione civile sez. I, 21/11/2023, n. 32290).
Nel caso di specie, trattasi di un ragazzo ( ) dell'età di circa diciassette anni R_
e di un bambino ( ) di circa otto anni. Per_2
Entrambi i minori sono stati già molto provati dalle vicende che hanno interessato la loro famiglia dopo la separazione dei genitori, come si rileva dal fatto che ancora è pendente presso il Tribunale per i Minorenni di Roma un procedimento su ricorso de responsabilitate del PMM iscritto prima dell'introduzione del giudizio di separazione e scaturito dai comportamenti tenuti da entrambi i genitori e dalle numerose denunce che hanno caratterizzato il conflitto della coppia genitoriale. Inoltre, i minori stessi sono seguiti dal TSMREE, sono stati sottoposti a valutazione dal Centro Fregosi e sono stati recentemente sentiti dagli operatori del competente Servizio Sociale, che continua a seguire e vicende del nucleo.
Ritiene questa Corte che in ragione dei plurimi e invasivi interventi effettuati sui minori nel corso del primo e nel presente grado del giudizio, nonché nel corso del procedimento pendente presso il T.MM., l'audizione di e di R_ Per_2 in questa sede potrebbe significativamente incidere sull'equilibrio dei ragazzi, uno soltanto delle quali, peraltro, attualmente ultra-dodicenne, senza apportare loro alcun apprezzabile vantaggio.
Il motivo non può, quindi, nel complesso, trovare accoglimento.
L'appello deve essere quindi rigettato, e la sentenza impugnata deve essere, di conseguenza, integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Al rigetto consegue il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 14 novembre 2023, avverso la sentenza n. 469/2023 emessa il 229 marzo 2023 dal Tribunale di Tivoli nel procedimento di separazione personale tra e iscritto al n. R.G. 429/2020, così CP_1 Parte_1 dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Sofia Rotunno)