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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1733/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8711/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239013366755000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239013366755000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130112909392000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130330012842000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 09720239013366755 emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione e notificata il 07.03.2025, con riferimento a due cartelle presupposte, nnrr. finali 392-842, per IVA, anni 2009 e 2010, oltre sanzioni ed interessi. La difesa del contribuente, in particolare, ha eccepito l'omessa notifica delle suddette cartelle sottese e la prescrizione della pretesa impositiva e del titolo alla riscossione, atteso, tra l'altro, che il termine per sanzioni ed interessi è quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma II, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 27.06.2025, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.
In merito alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, la prima censura difensiva propugnata dal ricorrente nel gravame non ha pregio e deve essere disattesa, poiché l'Agenzia delle Entrate ha depositato idonea documentazione probatoria dalla quale si evince che le suddette cartelle sono state correttamente e ritualmente notificate al ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 del D.P.R. nr. 600 del
1973 e 26 del D.P.R. nr. 602 del 1973, nel rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle prefate disposizioni;
del resto, risulta dagli atti che il contribuente le ha espressamente indicate nella dichiarazione di definizione agevolata, successivamente revocata. Al riguardo, il disconoscimento della firma concernente il proprio assistito sulla predetta definizione, postulata dal legale del ricorrente nel corso della discussione, non riveste alcuna rilevanza nel presente giudizio, non essendo stata prodotta la relativa ed imprescindibile querela di falso. Essendo decaduta la censura di mancata notifica delle suddette cartelle, devono essere dichiarate inammissibili tutte le eccezioni formulate dalla difesa in ordine al merito ed all'importo delle pretese impositive rivendicate nelle stesse, non impugnate nei termini, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, compresa la prescrizione dei rispettivi carichi. Anche la seconda eccezione afferente alla prescrizione del titolo alla riscossione incorporato nelle menzionate cartelle non merita l'adesione di questo
Giudice, in quanto le stesse sono state notificate in data 20.02.2013 e 06.11.2014, per cui tenendo conto che il termine per i tributi erariali è pacificamente decennale, occorre prendere in considerazione, da un lato,
l'intimazione interruttiva, numeri finali 072, notificata a parte attrice il 23.05.2016, dall'altro, la sospensione
COVID-19 di 542 giorni, contemplata dal combinato disposto degli articoli 68, comma 1, del D.L. nr. 18 del
2020, convertito dalla Legge nr. 27 del 2020, e 12 del Decreto Legislativo nr. 159 del 2015, con il precipitato che la notifica dell'intimazione impugnata avvenuta il 07.03.2025 si rivela assolutamente tempestiva. Al riguardo, preme infine osservare che, alla luce del consolidato orientamento ermeneutico propugnato dalla
Suprema Corte sul punto (ex multis Cassazione, SS.UU., nnrr. 8814 del 2008 e 25790 del 2009, Sezioni semplici, nnrr. 10547 del 2019 e 13815 del 2021), laddove le sanzioni e gli interessi si riferiscano nel ruolo ad un tributo, e quindi non vengano richiesti autonomamente, il termine di prescrizione dei medesimi segue quello del tributo al quale sono intimamente collegati quali accessori, trattandosi di obbligazione a carattere unitario ed inscindibile.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, il ricorrente deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00).
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle
Entrate nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8711/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239013366755000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239013366755000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130112909392000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130330012842000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 09720239013366755 emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione e notificata il 07.03.2025, con riferimento a due cartelle presupposte, nnrr. finali 392-842, per IVA, anni 2009 e 2010, oltre sanzioni ed interessi. La difesa del contribuente, in particolare, ha eccepito l'omessa notifica delle suddette cartelle sottese e la prescrizione della pretesa impositiva e del titolo alla riscossione, atteso, tra l'altro, che il termine per sanzioni ed interessi è quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma II, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 27.06.2025, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.
In merito alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, la prima censura difensiva propugnata dal ricorrente nel gravame non ha pregio e deve essere disattesa, poiché l'Agenzia delle Entrate ha depositato idonea documentazione probatoria dalla quale si evince che le suddette cartelle sono state correttamente e ritualmente notificate al ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 del D.P.R. nr. 600 del
1973 e 26 del D.P.R. nr. 602 del 1973, nel rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle prefate disposizioni;
del resto, risulta dagli atti che il contribuente le ha espressamente indicate nella dichiarazione di definizione agevolata, successivamente revocata. Al riguardo, il disconoscimento della firma concernente il proprio assistito sulla predetta definizione, postulata dal legale del ricorrente nel corso della discussione, non riveste alcuna rilevanza nel presente giudizio, non essendo stata prodotta la relativa ed imprescindibile querela di falso. Essendo decaduta la censura di mancata notifica delle suddette cartelle, devono essere dichiarate inammissibili tutte le eccezioni formulate dalla difesa in ordine al merito ed all'importo delle pretese impositive rivendicate nelle stesse, non impugnate nei termini, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, compresa la prescrizione dei rispettivi carichi. Anche la seconda eccezione afferente alla prescrizione del titolo alla riscossione incorporato nelle menzionate cartelle non merita l'adesione di questo
Giudice, in quanto le stesse sono state notificate in data 20.02.2013 e 06.11.2014, per cui tenendo conto che il termine per i tributi erariali è pacificamente decennale, occorre prendere in considerazione, da un lato,
l'intimazione interruttiva, numeri finali 072, notificata a parte attrice il 23.05.2016, dall'altro, la sospensione
COVID-19 di 542 giorni, contemplata dal combinato disposto degli articoli 68, comma 1, del D.L. nr. 18 del
2020, convertito dalla Legge nr. 27 del 2020, e 12 del Decreto Legislativo nr. 159 del 2015, con il precipitato che la notifica dell'intimazione impugnata avvenuta il 07.03.2025 si rivela assolutamente tempestiva. Al riguardo, preme infine osservare che, alla luce del consolidato orientamento ermeneutico propugnato dalla
Suprema Corte sul punto (ex multis Cassazione, SS.UU., nnrr. 8814 del 2008 e 25790 del 2009, Sezioni semplici, nnrr. 10547 del 2019 e 13815 del 2021), laddove le sanzioni e gli interessi si riferiscano nel ruolo ad un tributo, e quindi non vengano richiesti autonomamente, il termine di prescrizione dei medesimi segue quello del tributo al quale sono intimamente collegati quali accessori, trattandosi di obbligazione a carattere unitario ed inscindibile.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, il ricorrente deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00).
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle
Entrate nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)