Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1733
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle presupposte

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito documentazione attestante la corretta e rituale notifica delle cartelle, anche mediante l'indicazione da parte del contribuente nella dichiarazione di definizione agevolata, successivamente revocata. Il disconoscimento della firma sulla definizione agevolata non è rilevante in assenza di querela di falso.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa impositiva e del titolo alla riscossione

    Le cartelle sono state notificate in date antecedenti all'intimazione impugnata. L'intimazione interruttiva è stata notificata in data successiva. Tenendo conto della sospensione COVID-19, la notifica dell'intimazione impugnata risulta tempestiva. Il termine di prescrizione per sanzioni e interessi segue quello del tributo principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1733
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1733
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo