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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 313/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella DI, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI DAVIDE, domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
CANCELLERIA
- APPELLANTE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. VOLPONI Controparte_1 P.IVA_2
GAUDENZIO, elettivamente domiciliato in BORGO REGALE 1 PARMA, presso lo studio dell'avv. VOLPONI GAUDENZIO
-APPELLATO –
Causa Civile iscritta al 313/2024 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Parma, che ha Parte_1
rigettato la domanda di risarcimento diretto, da lui proposta nei confronti di Controparte_1
[...]
In via preliminare, preliminarmente alle censure di merito, ha eccepito l'inefficacia della Pt_1
sentenza per essere stata pronunciata senza la partecipazione del responsabile civile, quale litisconsorte necessario, in quanto, benché ritualmente citati anche e lo CP_2 CP_3
e chiamata in causa, da questi ultimi, il lo ed
[...] CP_4 CP_2 CP_3 CP_4
venivano estromessi dal giudizio con provvedimento del Giudice di Pace, a seguito di intervenuto risarcimento dei primi due da parte della terza chiamata.
Parte appellata si è costituita contestando la fondatezza della suddetta eccezione, per essere intervenuta l'estromissione del Giudice di Pace, accettata dalla stessa odierna appellante, ed eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
A parere di questo giudicante, l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'appellante è fondata per le ragioni che seguono.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “La questione circa la configurabilità, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni private, di un litisconsorzio necessario con riferimento al responsabile civile è stata risolta positivamente da questa Corte. Con diversi precedenti (Cass. n. 21896/2017; Cass. n. 9188/2018;
Cass. n. 7755/2020; Cass. n. 14466/2020) si è, infatti, affermato il principio - al quale il Collegio intende dare continuità - secondo cui in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del citato decreto. Sicchè, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c… Nè, infine, può ritenersi … che sul punto si sia formato giudicato implicito, giacchè, anche in secondo grado, è rimasto comunque oggetto di discussione il quantum debeatur e, in tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorchè l'assicuratore proponga appello, sia pure limitato al quantum debeatur (essendosi formato il giudicato interno implicito in ordine all'accertamento della responsabilità), nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l'interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore (Cass. n.
9112/2014; Cass. n. 11215/2019; v. anche Cass. n. 26041/2005)” (Cass. ord. n. 4994/2023).
Per il medesimo principio, in caso di litisconsorzio necessario, la rinuncia agli atti non è consentita da parte di alcuni soltanto dei litisconsorti.
Alla luce dei principi sopra esposti, si ritiene che l'estromissione disposta dal Giudice di Pace con ordinanza sia tamquam non esset e che, dunque, la causa debba essere rimessa innanzi al Giudice di
Pace perché pronunci una sentenza che sia efficace anche nei confronti del responsabile civile, ai sensi dell'art. 354, 1° comma, c.p.c., il quale dispone che “Il giudice d'appello, se….riconosce che nel giudizio di primo grado…doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte…pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”.
Ne consegue la condanna dell'odierna appellata alla restituzione della somma versata a titolo di rimborso delle spese processuali di primo grado.
La condotta processuale dell'appellante, che solo in questo grado di giudizio ha censurato il provvedimento di estromissione del Giudice di Pace, giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di ex Parte_1 Controparte_1
art. 354 c.p.c., dichiara l'inefficacia della sentenza impugnata e rimette la causa innanzi al Giudice di Pace di Parma;
condanna parte appellata a restituire all'appellante la somma ricevuta a titolo di rimborso delle spese processuali;
dichiara le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Parma, 23/12/2024
Il Giudice Unico
Dott. Antonella DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella DI, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI DAVIDE, domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
CANCELLERIA
- APPELLANTE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. VOLPONI Controparte_1 P.IVA_2
GAUDENZIO, elettivamente domiciliato in BORGO REGALE 1 PARMA, presso lo studio dell'avv. VOLPONI GAUDENZIO
-APPELLATO –
Causa Civile iscritta al 313/2024 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Parma, che ha Parte_1
rigettato la domanda di risarcimento diretto, da lui proposta nei confronti di Controparte_1
[...]
In via preliminare, preliminarmente alle censure di merito, ha eccepito l'inefficacia della Pt_1
sentenza per essere stata pronunciata senza la partecipazione del responsabile civile, quale litisconsorte necessario, in quanto, benché ritualmente citati anche e lo CP_2 CP_3
e chiamata in causa, da questi ultimi, il lo ed
[...] CP_4 CP_2 CP_3 CP_4
venivano estromessi dal giudizio con provvedimento del Giudice di Pace, a seguito di intervenuto risarcimento dei primi due da parte della terza chiamata.
Parte appellata si è costituita contestando la fondatezza della suddetta eccezione, per essere intervenuta l'estromissione del Giudice di Pace, accettata dalla stessa odierna appellante, ed eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
A parere di questo giudicante, l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'appellante è fondata per le ragioni che seguono.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “La questione circa la configurabilità, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni private, di un litisconsorzio necessario con riferimento al responsabile civile è stata risolta positivamente da questa Corte. Con diversi precedenti (Cass. n. 21896/2017; Cass. n. 9188/2018;
Cass. n. 7755/2020; Cass. n. 14466/2020) si è, infatti, affermato il principio - al quale il Collegio intende dare continuità - secondo cui in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del citato decreto. Sicchè, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c… Nè, infine, può ritenersi … che sul punto si sia formato giudicato implicito, giacchè, anche in secondo grado, è rimasto comunque oggetto di discussione il quantum debeatur e, in tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorchè l'assicuratore proponga appello, sia pure limitato al quantum debeatur (essendosi formato il giudicato interno implicito in ordine all'accertamento della responsabilità), nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l'interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore (Cass. n.
9112/2014; Cass. n. 11215/2019; v. anche Cass. n. 26041/2005)” (Cass. ord. n. 4994/2023).
Per il medesimo principio, in caso di litisconsorzio necessario, la rinuncia agli atti non è consentita da parte di alcuni soltanto dei litisconsorti.
Alla luce dei principi sopra esposti, si ritiene che l'estromissione disposta dal Giudice di Pace con ordinanza sia tamquam non esset e che, dunque, la causa debba essere rimessa innanzi al Giudice di
Pace perché pronunci una sentenza che sia efficace anche nei confronti del responsabile civile, ai sensi dell'art. 354, 1° comma, c.p.c., il quale dispone che “Il giudice d'appello, se….riconosce che nel giudizio di primo grado…doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte…pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”.
Ne consegue la condanna dell'odierna appellata alla restituzione della somma versata a titolo di rimborso delle spese processuali di primo grado.
La condotta processuale dell'appellante, che solo in questo grado di giudizio ha censurato il provvedimento di estromissione del Giudice di Pace, giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di ex Parte_1 Controparte_1
art. 354 c.p.c., dichiara l'inefficacia della sentenza impugnata e rimette la causa innanzi al Giudice di Pace di Parma;
condanna parte appellata a restituire all'appellante la somma ricevuta a titolo di rimborso delle spese processuali;
dichiara le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Parma, 23/12/2024
Il Giudice Unico
Dott. Antonella DI