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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
MI RO MI, Relatore
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1400/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002527710 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002527710 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002527710 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002527710 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002527710 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002527710 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002527710 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190010969903 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190010969903 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190010969903 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200004165215 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200004165215 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200004165215 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli in data 16.6.2025, sulla base di n. 2 cartelle esattoriali presupposte all'atto impugnato.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di notifica degli atti presupposti;
2) prescrizione del credito;
3) difetto di motivazione, anche con riguardo agli interessi e aggio di riscossione;
4) omessa apposizione del visto di esecutorietà.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
3. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce il difetto di notifica delle presupposte cartelle esattoriali, nonché
l'intervenuta prescrizione del credito, nonché degli interessi e sanzioni.
Le censure sono infondate.
4. Emerge dalla produzione documentale di parte resistente che l'impugnata intimazione è stata preceduta dalla regolare notifica di tutte le 2 cartelle esattoriali presupposte. Inoltre, in relazione a dette cartelle, il ricorrente ha presentato in data 29.10.2021 e 14.12.2021 istanze di rateizzazione del debito.
5. Alla luce di tali emergenze documentali, da un lato va affermato la valida notifica degli atti presupposti, e sotto altro profilo nessuna prescrizione, neanche relativa agli interessi e sanzioni, può ritenersi utilmente maturata.
6. Per tali ragioni, i relativi motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
7. Parimenti infondato è l'ulteriore motivo di gravame, con il quale si deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato, anche con riguardo agli interessi e aggio di riscossione. Sul punto, è sufficiente osservare che, da un lato, l'impugnata intimazione contiene tutte le indicazioni (causale del tributo;
annualità di riferimento;
persona del creditore;
importo da versare nel termine indicato) idonee a consentire al ricorrente l'esercizio del proprio diritto di difesa;
sotto altro profilo, e in termini correlati, nessuna particolare motivazione deve essere ostesa quanto alla misura degli interessi, discendendo essi direttamente dalla legge (art. 25 ss. d.P.
R. n. 602/73).
8. Va infine dichiarata l'inammissibilità dell'ultimo motivo di gravame, con il quale si deduce la mancata apposizione del visto di esecutorietà, non avendo il ricorrente impugnato le presupposte cartelle, ed essendo pertanto decaduto dalla facoltà di impugnazione.
9. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
10. Va altresì rigettata la domanda dell'Amministrazione resistente, di condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c, stante l'insussistenza del dolo o colpa grave nell'instaurazione dell'odierno giudizio.
11. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - rigetta il ricorso e rigetta, altresì, la domanda dell'amministrazione resistente in ordine alle spese ex art. 96 cpc.
Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
MI RO MI, Relatore
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1400/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002527710 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002527710 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002527710 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002527710 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002527710 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002527710 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259002527710 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190010969903 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190010969903 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190010969903 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200004165215 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200004165215 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200004165215 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli in data 16.6.2025, sulla base di n. 2 cartelle esattoriali presupposte all'atto impugnato.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di notifica degli atti presupposti;
2) prescrizione del credito;
3) difetto di motivazione, anche con riguardo agli interessi e aggio di riscossione;
4) omessa apposizione del visto di esecutorietà.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
3. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce il difetto di notifica delle presupposte cartelle esattoriali, nonché
l'intervenuta prescrizione del credito, nonché degli interessi e sanzioni.
Le censure sono infondate.
4. Emerge dalla produzione documentale di parte resistente che l'impugnata intimazione è stata preceduta dalla regolare notifica di tutte le 2 cartelle esattoriali presupposte. Inoltre, in relazione a dette cartelle, il ricorrente ha presentato in data 29.10.2021 e 14.12.2021 istanze di rateizzazione del debito.
5. Alla luce di tali emergenze documentali, da un lato va affermato la valida notifica degli atti presupposti, e sotto altro profilo nessuna prescrizione, neanche relativa agli interessi e sanzioni, può ritenersi utilmente maturata.
6. Per tali ragioni, i relativi motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
7. Parimenti infondato è l'ulteriore motivo di gravame, con il quale si deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato, anche con riguardo agli interessi e aggio di riscossione. Sul punto, è sufficiente osservare che, da un lato, l'impugnata intimazione contiene tutte le indicazioni (causale del tributo;
annualità di riferimento;
persona del creditore;
importo da versare nel termine indicato) idonee a consentire al ricorrente l'esercizio del proprio diritto di difesa;
sotto altro profilo, e in termini correlati, nessuna particolare motivazione deve essere ostesa quanto alla misura degli interessi, discendendo essi direttamente dalla legge (art. 25 ss. d.P.
R. n. 602/73).
8. Va infine dichiarata l'inammissibilità dell'ultimo motivo di gravame, con il quale si deduce la mancata apposizione del visto di esecutorietà, non avendo il ricorrente impugnato le presupposte cartelle, ed essendo pertanto decaduto dalla facoltà di impugnazione.
9. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
10. Va altresì rigettata la domanda dell'Amministrazione resistente, di condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c, stante l'insussistenza del dolo o colpa grave nell'instaurazione dell'odierno giudizio.
11. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - rigetta il ricorso e rigetta, altresì, la domanda dell'amministrazione resistente in ordine alle spese ex art. 96 cpc.
Spese compensate.