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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Salvatori Marco - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 664/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. MARINO VITA) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. ) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 15.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/03/2024, ha chiesto di regolamentare Parte_1
l'affidamento del figlio , nato il [...] dalla relazione more uxorio avuta Persona_1 con . Controparte_1
Nessuno si costituiva per , sebbene ritualmente evocato in giudizio. Controparte_1
La causa, adottati i provvedimenti urgenti e in assenza di istruttoria, veniva rimessa al Collegio all'udienza del 15.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dagli atti che il rapporto tra i genitori e il minore, nato dalla relazione more uxorio intrattenuta dalle parti, è attualmente privo di regolamentazione, ed è quindi necessario adottare i provvedimenti relativi all'affidamento del minore e al suo mantenimento.
Quanto al regime di affidamento, deve tenersi conto che il padre si è allontanato dalla casa coniugale quando il minore aveva 1 anno e da allora non ha dato notizie di sé, disinteressandosi del tutto del figlio e non provvedendo in alcun modo al suo mantenimento
(v. quanto dichiarato dalla teste all'udienza del 15.4.2025). Testimone_1
Ciò giustifica l'affidamento esclusivo alla madre, che è opportuno anche in ragione delle condizioni di salute del minore (affetto da “disturbo di Tourette, ADHD, manifestazione combinata, Disturbo oppositivo-provocatorio. Funzionamento intellettivo limite, disturbo specifico dell'apprendimento con compromissione dell'espressione scritta, difficoltà nel calcolo e tiroidite autoimmune”) che in questi anni, stante la totale assenza del padre, hanno reso problematica anche l'organizzazione delle visite specialistiche o del sostegno in ambito scolastico.
A questo proposito, è bene evidenziare che proprio tali condizioni di salute del minore hanno sconsigliato di procedere con il suo ascolto.
Deve pertanto, essere disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, con stabile collocazione presso il domicilio materno. Alla madre saranno devolute tutte le decisioni di maggior interesse per la vita del minore, che la stessa potrà prendere in modo autonomo, anche quando riguardanti le scelte relative all'educazione o alla tutela della salute del figlio.
2 Nessuna statuizione va adottata in ordine al diritto di visita del padre, considerata la sua totale assenza nella vita del figlio.
In relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale, devono essere confermati i provvedimenti urgenti, non essendo emersi dall'istruttoria ulteriori elementi di valutazione.
Pertanto, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro (la ricorrente è inoccupata, mentre del convenuto non si ha alcuna notizia) deve essere posto a carico del convenuto l'obbligo di provvedere al mantenimento del minore versando alla ricorrente un assegno mensile nella misura di euro 250,oo. Il convenuto dovrà inoltre contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, previa concertazione tra le parti.
Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia e della comunanza di interesse delle parti all'adozione delle misure contenute in questo provvedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
-affida il minore in via esclusiva alla madre, alla quale saranno devolute tutte le decisioni di maggior interesse per la vita del minore, che la stessa potrà prendere in modo autonomo, anche quando riguardanti le scelte relative all'educazione o alla tutela della salute del figlio;
-dispone che il minore avrà stabile collocazione presso il domicilio materno;
-pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figli0, previa concertazione tra le parti;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 5.5.2025
3 Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
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