Decreto cautelare 15 maggio 2025
Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00726/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 726 del 2025:
proposto da Cooperativa sociale Solidarietà, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B41BBD991D, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via A. Manzoni n. 21 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Toritto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NO Soc.Coop. Sociale in proprio ed in qualità di capogruppo dell’A.T.I. Costituenda con SO Soc. Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e LO Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
1. della determina del dirigente la I Area – Affari generali ed istituzionali – n. 88 del 30.4.2025, pubblicata all’Albo pretorio in pari data, recante “aggiudicazione” in favore dell’odierna controinteressata;
2. di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo, sia pure nei limiti dell’interesse della ricorrente, ivi compresi la determina del Responsabile Settore AAGG n. 257 del 4.11.2024 di indizione della gara ex art. 71 d.lgs. 2023 n. 36, la successiva determina n. 300 del 18.12.2024 di ammissione dei concorrenti, del verbale del 6.12.2024 e di tutti i verbali della Commissione giudicatrice (e, in particolare, di quelli del 24.2, 28.2 e 7.3.2025) e la nota comunale di consegna in via d’urgenza del servizio di che trattasi;
per la declaratoria di inefficacia ex artt. 121 e ss. CPA
-del contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Toritto nella citata qualità e l’odierna controinteressata, ed il subentro nello stipulando e/o stipulato contratto e comunque nel rapporto eventualmente instaurato, da valere anche in guisa di risarcimento in forma specifica, salvo il diritto ad ottenere il risarcimento per equivalente ex art. 124 CPA per la parte eventualmente già eseguita, in assenza di ripristino della durata integrale del rapporto stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della NO Soc.coop. sociale in proprio ed in qualità di capogruppo dell’A.T.I. Costituenda con SO Soc. coop. sociale e del Comune di Toritto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2025 il dott. LO Dibello e uditi gli avvocati Francesco Muscatello per la parte ricorrente, l'avvocato Luigi D'Ambrosio per il Comune di Toritto e gli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e LO Tangari per NO soc. coop. sociale in proprio.
1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Cooperativa sociale Solidarietà ha domandato al Tar adito l’annullamento gli atti in epigrafe nel dettaglio indicati.
L’azione impugnatoria è accompagnata dalla domanda intesa alla declaratoria di inefficacia, ai sensi degli artt. 121 e ss. CPA, del contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Toritto e l’odierna controinteressata, nonché al subentro nello stipulando e/o stipulato contratto e comunque nel rapporto eventualmente instaurato, da valere anche in guisa di risarcimento in forma specifica, salvo il diritto ad ottenere il risarcimento per equivalente ex art. 124 del codice del processo amministrativo per la parte eventualmente già eseguita, in assenza di ripristino della durata integrale del rapporto stesso.
2.- La società ricorrente espone quanto segue:
- ha partecipato alla gara mediante procedura aperta telematica ex art. 71 del vigente Codice dei contratti pubblici indetta dall’Amministrazione intimata per l’affidamento biennale (1.1.2025 – 31.12.2026) del servizio di “ Accoglienza Integrata a favore di Titolari di Protezione Internazionale (SAI) PROG212-PR-3 del Comune di Toritto 2024-2026 ”, con la precisazione contenuta nel Disciplinare di gara che “ detto servizio non rientra tra quelli finanziati (in tutto o in parte) con le risorse del PNRR e del PNC” (v. pag. 14).
- è l’attuale gestore del servizio in questione che svolge a far data dal 1° maggio 2018.
- alla gara pubblica de qua ha partecipato anche la costituenda associazione temporanea tra le imprese NO cooperativa sociale, mandataria, e la SO, mandante;
- all’esito dell’esperimento delle operazioni di gara, la costituenda associazione temporanea di cui sopra ha sopravanzato la ricorrente con il punteggio tecnico di 82,86 contro 76,33, pertanto con un distacco di appena punti 6,53 non essendo preso in considerazione il profilo dell’offerta economica, in base a quanto previsto dall’articolo 108, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023.
- l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990, consentito solo in data 8 maggio 2025, giusta nota prot. n. 6647 in pari data, le ha consentito l’acquisizione della documentazione di gara dal cui esame ha potuto individuare profili di illegittimità della gara.
3.- Ritenendo di essere pregiudicata dall’aggiudicazione intervenuta a favore della controinteressata, la Cooperativa sociale Solidarietà ha quindi proposto l’odierno ricorso per l’annullamento degli atti di gara, deducendo le seguenti censure:
1) Violazione per erronea applicazione della lex specialis e dell’art. 104 d.lgs. 2023 n. 36, anche in riferimento ai principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica nonché di buon governo ex artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e sviamento di potere. Illegittimità derivata da quella degli atti presupposti.
2) Violazione della lex specialis della gara pubblica nonché dell’obbligo di motivazione ex art. 3 l. 1990 n. 241, anche in riferimento ai principi generali di buona amministrazione (art. 97 Cost.), di legalità, di trasparenza, di imparzialità e di par condicio nonché di quelli che presiedono l’attività nelle procedure di pubblica evidenza e nelle relative valutazioni e quotazioni delle offerte tecniche. Eccesso di potere per disparità di trattamento, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, difetto d’istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento. Illegittimità derivata da quella degli atti presupposti.
3) Violazione per omessa applicazione dell’art. 10 delle Linee guida approvate con d.m.18.11.2019 e violazione dei principi generali in materia di attività amministrativa, in particolare di quella ad evidenza pubblica. Eccesso di potere per disparità di trattamento, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, difetto d’istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento. Illegittimità derivata da quella degli atti presupposti.
4.- Si sono costituiti in giudizio la NO Società cooperativa sociale in proprio e in qualità di capogruppo dell’a.t.i. costituenda con la SO Società Cooperativa Sociale e il Comune di Toritto per resistere al ricorso.
La controinteressata NO ha contestato la sussistenza dei profili di illegittimità della gara evidenziati dalla ricorrente facendo rilevare, in particolare, che il contratto di avvalimento prodotto conterrebbe una sufficiente indicazione delle risorse umane e materiali messe a disposizione dell’ausiliata. Quanto alle censure concernenti il punteggio attribuito a una serie di aspetti dell’offerta tecnica, ha posto in luce che si tratterebbe di doglianze inammissibili in quanto finalizzate a sollecitare un sindacato sulla discrezionalità tecnica della Stazione appaltante.
Infine, ha messo in rilievo l’inammissibilità e l’infondatezza della censura concernente la violazione dell’art. 13 delle Linee guida contenute nel d.m. 18.11.2019.
5.- Anche il Comune di Toritto ha svolto argomentazioni atte a confutare, in linea con quanto eccepito dalla controinteressata, le conclusioni della ricorrente.
Sono state depositate ulteriori memorie di precisazione delle conclusioni.
6.- Alla camera di consiglio del 24 giugno 2025, con ordinanza n. 216/2025, pubblicata il 26 giugno 2025, il Collegio ha concesso alla ricorrente l’invocata tutela cautelare nei seguenti termini: “ Ritenuto che il ricorso presenti, ad un sommario esame tipico della presente fase incidentale cautelare, profili di fondatezza avuto riguardo alla censura concernente l’inadeguatezza delle risorse umane – due soli operatori - messe a disposizione della Cooperativa SO, quale impresa facente parte del RTI aggiudicatario, in sede di avvalimento tecnico; Ritenuto che detta inadeguatezza possa apprezzarsi ictu oculi, non appena si consideri la peculiarità delle prestazioni che qualificano il servizio di accoglienza integrata, che comporta la presa in carico dei beneficiari – fino ad un massimo di 18 richiedenti protezione internazionale, come previsto nel capitolato speciale di appalto- e comprende i seguenti “servizi minimi obbligatori (ex art. 4 delle Linee guida approvate con d.m. 18.11.2019 e richiamati, peraltro, nella disciplina della gara): a) accoglienza materiale; b) mediazione linguistico-culturale; c) orientamento e accesso ai servizi del territorio; d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori; e) formazione e riqualificazione professionale; f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale; i) orientamento e accompagnamento legale; j) tutela psico-socio-sanitaria”; Ritenuto prevalente l’interesse al subentro azionato dalla ricorrente;.”
7.- All’udienza pubblica del 16 settembre 2025, la controversia è passata in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
8.- Il ricorso è fondato in relazione ai profili di invalidità del contratto di avvalimento col quale la NO cooperativa sociale – mandataria dell’A.t.i. aggiudicataria - ha messo a disposizione della SO cooperativa sociale – mandante designata - alcune risorse umane e materiali al fine dell’acquisizione del requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera c) dell’articolo 11.1. del Disciplinare di gara per la parte corrispondente alla quota di prestazioni che si è impegnata ad assumere, vale a dire il 49%, come indicato nella domanda di partecipazione di entrambe le cooperative associate.
9.- La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione impugnata per violazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 rivelandosi, a suo avviso, invalido il contratto di avvalimento stipulato tra la mandataria e la mandante dell’a.t.i. aggiudicataria ai fini della dimostrazione, da parte della seconda, del requisito dell’esperienza maturata nel settore oggetto di appalto. E ciò, sia per l’asserita genericità ed indeterminatezza di tale contratto, quanto all’indicazione delle risorse e dei mezzi posti a disposizione da parte dell’ausiliaria, sia per la presunta “ insufficienza ed inadeguatezza ” degli stessi “ai fini della esecuzione della quota di prestazioni assunte dall’impresa ausiliata e pari al 49% delle prestazioni d’appalto ”.
Sostiene la ricorrente, in proposito, che l’avvalimento di cui si discute sarebbe di tipo tecnico-operativo e che, a differenza dell’avvalimento di garanzia, esso dovrebbe recare “la indicazione puntuale e dettagliata delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata e che devono porsi nella misura adeguata all’esecuzione della quota di appalto assunta…”.
In concreto, NO ha messo a disposizione della SO le seguenti risorse:
a) modulistica predisposta per la gestione delle attività;
b) una risorsa umana con funzione di coordinamento e supervisione del servizio che assicurerà anche consulenza e supervisione in materia di iniziative atte ad implementare e migliorare il sistema qualità del servizio oggetto dell’appalto e consulenza e supervisione sugli standard qualitativi delle prestazioni lavorative del personale impiegato e sulla qualità dei servizi erogati;
c) una risorsa umana quale Responsabile tecnico/amministrativo per la verifica della corretta esecuzione del servizio nonché la verifica ed il rendiconto delle attività, così come da Linee guida; un personal computer dotato di tutti i programmi necessari per il funzionamento, due tablet con connessione internet e 3 smartphone oltre a corsi di aggiornamento/formazione degli operatori impiegati nell’erogazione del servizio mediante propri operatori qualificati. Sennonché, la peculiarità delle prestazioni del servizio di accoglienza integrata di stranieri - che presuppone la presa in carico dei beneficiari del servizio in misura pari ad almeno 18 soggetti richiedenti protezione internazionale - e la stessa indicazione di una pluralità di cd. servizi minimi obbligatori nei quali si tradurrebbe l’appalto ai sensi dell’articolo 4 delle Linee guida approvate con d.m. 18.11.2019 renderebbero evidente, ad avviso della ricorrente, l’inadeguatezza delle due sole risorse umane messe a disposizione della SO in vista dell’acquisizione del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dall’articolo 11.1., lettera c) del Disciplinare di gara. Anche le risorse tecnologiche prestate sarebbero irrilevanti e l’attività formativa del tutto generica, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale che, sorto sotto l’egida del previgente articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di distinzione tra avvalimento tecnico/operativo e avvalimento di garanzia, avrebbe una perdurante ragion d’essere nel vigore dell’attuale articolo 104 del Codice dei contratti pubblici obbligando le parti del contratto di avvalimento tecnico a una indicazione puntuale e specifica delle risorse oggetto di prestito.
10.- Le argomentazioni sopra riportate sono condivise dal Collegio e conducono alla fondatezza del presente gravame.
Il disciplinare di gara, all’articolo 11.1, paragrafo c) individua tra i “ requisiti di capacità tecnica e professionale ” necessari per la partecipazione alla procedura di gara controversa, quello dell’” esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza degli stranieri come richiesto dall’articolo 10 del DM del 18/11/2019”. Nelle indicazioni relative ai R.t.i. riportate all’articolo 11.2, si prevede inoltre che “ il requisito di capacità tecnica e professionale relativa ai servizi analoghi deve essere soddisfatto per ciascuno degli enti associati o raggruppati ”. Mentre la capogruppo mandataria NO documenta il possesso del predetto requisito di partecipazione attraverso il fatturato conseguito, nel periodo in considerazione, per l’espletamento di attività analoga a quella oggetto di appalto in favore di alcuni comuni per un importo superiore al valore dell’appalto stesso, la mandante OL società cooperativa si serve, allo stesso fine, del contratto di avvalimento con il quale la NO mette a sua disposizione l’ulteriore esperienza maturata nell’espletamento del servizio di accoglienza integrata presso il Comune di Grumo Appula, per un importo di € 1.684.660,81 nell’arco temporale di riferimento. Con il predetto contratto di avvalimento, NO dichiara di mettere a disposizione della cooperativa sociale OL “ tutte le seguenti risorse - esperienza nella gestione di servizi garantita tramite apposita modulistica predisposta per la gestione delle attività; - una risorsa umana con funzione di coordinamento e supervisione del servizio che garantirà, altresì, le seguenti prestazioni: ° Consulenza e supervisione in materia di iniziative atte ad implementare e migliorare il sistema qualità del servizio oggetto dell’appalto; - Consulenza e supervisione sugli standard qualitativi delle prestazioni lavorative del personale impiegato e sulla qualità dei servizi erogati. - Una risorsa umana quale Responsabile Tecnico/Amministrativo per la verifica della corretta esecuzione del servizio nonché la verifica ed il rendiconto delle attività, così come da Linee Guida previste dalla normativa vigente; - Fornitura delle seguenti attrezzature/strumenti: ° Fornitura di un personal computer dotato di tutti i programmi necessari per il funzionamento; ° Fornitura di 2 tablet con connessione internet ° Fornitura di 3 smartphone - Formazione del personale: ° Predisposizione di corsi di aggiornamento/formazione degli operatori impiegati nell’erogazione del servizio mediante propri operatori qualificati”.
La difesa della controinteressata reputa che siffatta indicazione di mezzi e di risorse umane sia sufficiente ai fini del requisito della determinatezza e dell’adeguatezza del contratto di avvalimento, pretesa sia dall’articolo 104 del decreto legislativo n. 36 del 2023, sia in sede di formante giurisprudenziale sul punto. La tesi sarebbe corroborata appunto dalle numerose pronunce in forza delle quali il giudice amministrativo di primo grado e di appello hanno precisato che la specifica predeterminazione delle risorse non può risolversi in un adempimento eccessivamente oneroso per le parti del contratto di avvalimento sicché, opina la controinteressata, “ non si può pretendere che in una fase antecedente alla concreta esecuzione del contratto siano indicati in misura puntuale gli addetti e i mezzi da impiegare nelle singole fasi di lavorazione”, e ciò, in quanto “ la determinabilità dell’obbligazione contrattuale ai sensi dell’articolo 1346 del codice civile presuppone che di questa siano fissati nel regolamento pattizio i suoi contenuti essenziali e non ogni aspetto di dettaglio, anche il più marginale e definibile in sede esecutiva sulla base della concreta situazione in atto” , principio affermato dalla nota decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 2016 e ribadito dalla giurisprudenza successiva.
11.- Ritiene, tuttavia, il Collegio che le argomentazioni della controinteressata non consentano di superare la tesi dell’invalidità del contratto di avvalimento.
Nel caso in esame, non si tratta di costringere l’impresa ausiliaria a specificare nel dettaglio le risorse umane e i mezzi messi a disposizione dell’ausiliata fin dalla domanda di partecipazione alla competizione pubblica. L’oggetto del contratto di avvalimento deve essere, infatti, determinato ma può essere determinabile a termini dell’articolo 1346 del codice civile.
Ciò significa che le risorse prestate possono essere anche determinate per relationem in rapporto alla complessa organizzazione imprenditoriale dell’ausiliaria senza incorrere nella sanzione della nullità del contratto stesso ex articolo 1418 del codice civile.
Quando, però, il contratto di avvalimento, come nella specie, reca un’indicazione numericamente insufficiente delle risorse umane messe a disposizione dell’ausiliata il sindacato negativo sull’adeguatezza di quelle risorse si ripercuote sulla stessa validità dell’avvalimento.
12.- L’insufficienza del prestito di risorse umane di cui al contratto di avvalimento emerge nella fattispecie concreta non appena si consideri che l’oggetto dell’appalto è descritto dall’articolo 4 del disciplinare di gara nei termini seguenti “ Il progetto di Accoglienza Integrata a favore di Titolari di Protezione Internazionale, promosso dal Comune di Toritto (BA) sarà rivolto a offrire accoglienza di carattere ordinario e protezione per un massimo di n. 18 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria (accoglienza ordinaria) e nello specifico a donne sole e/o nuclei familiari .”
13.- Il catalogo delle prestazioni minime che formano oggetto del servizio di accoglienza integrata a favore di titolari di protezione internazionale costituisce ulteriore elemento rivelatore dell’inadeguatezza delle risorse messe a disposizione della Cooperativa aggiudicataria dell’appalto. L’articolo 4 delle « Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)» prevede che “ L’accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori, disciplinati nel capo VI: a) accoglienza materiale; b) mediazione linguistico-culturale; c) orientamento e accesso ai servizi del territorio; d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori; e) formazione e riqualificazione professionale; f) orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; g) orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; h) orientamento e di accompagnamento all’inserimento sociale; i) orientamento e accompagnamento legale; j) tutela psico-socio-sanitaria.”.
14.- Il sistema normativo fin qui esaminato delinea un servizio, quello dell’accoglienza integrata in favore di soggetti titolari di protezione internazionale, caratterizzato sia da una molteplicità di prestazioni minime in favore dei beneficiari sia da un numero di soggetti in presenza dei quali il prestito di due sole figure professionali è, ad avviso del Collegio, del tutto insufficiente e inadeguato ai fini della dimostrazione del requisito tecnico professionale di partecipazione richiesto dalla legge di gara.
15.- L’inadeguatezza del contratto di avvalimento è riscontrabile anche volgendo lo sguardo alla clausola per effetto della quale le risorse messe a disposizione dell’Ausiliata sono fornite “…effettivamente e concretamente a supporto dell’esecuzione del 49% della prestazione assunta dall’Ausiliata ”.
16.- Il Tar Puglia Bari ha affermato, in proposito, che “ Il contratto di avvalimento deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 104 del D.Lgs. n. 36 del 2023, indicando in modo dettagliato le risorse materiali e personali messe a disposizione. Non è necessario trasferire l'intera struttura aziendale dell'ausiliaria, purché le risorse fornite siano proporzionate all'oggetto contrattuale e permettano di individuare l'apparato organizzativo prestato.” ( Sez. I, Sentenza, 11 agosto 2025, n. 1034).
Il precedente giurisprudenziale barese si lascia agevolmente decifrare: l’obbligazione concernente il prestito delle risorse umane e delle dotazioni tecniche che l’impresa ausiliaria assume nei riguardi dell’ausiliata deve essere proporzionale all’oggetto dell’appalto al quale l’ausiliata partecipa a pena di incidere sulla causa del contratto, vale a dire sulla concreta utilità dell’operazione negoziale.
17.- La proporzionalità delle risorse all’oggetto del contratto non può che essere valutata tenuto conto dell’oggetto dell’appalto. In questa prospettiva, il contratto di avvalimento è un’operazione negoziale in forza della quale le risorse prestate all’ausiliata dall’impresa ausiliaria devono soddisfare il requisito dell’adeguatezza e della sufficienza rispetto alle prestazioni sottostanti al servizio aggiudicato. Ciò implica che il contratto di avvalimento tecnico operativo sia necessariamente autosufficiente non solo ai fini della concreta esecuzione della commessa pubblica ma anche ai fini della dimostrazione del requisito di partecipazione in vista del quale è stato stipulato.
18. Per questa ragione, il riferimento all’operatività della clausola sociale non rileva nei termini dedotti dalla difesa della controinteressata dal momento che tale operatività, pur tenendo conto del carattere cogente della stessa, costituisce circostanza nella disponibilità del gestore uscente del servizio.
19. In ultima analisi, quando le risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata sono numericamente inadeguate il contratto di avvalimento è nullo per mancanza di causa, in quanto l’operazione negoziale pattuita dalle parti è funzionalmente inutile.
20. Le argomentazioni sopra esposte consentono di accogliere il ricorso tenuto conto della necessità di comprovare un requisito di esperienza tecnico professionale che, nella specie, non è stato adeguatamente messo a disposizione dell’impresa ausiliata, con conseguente nullità, come sopra illustrato, del contratto di avvalimento intercorso tra la NO e la OL e illegittimità della conseguente aggiudicazione.
21. L’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato dev’essere pertanto annullata, con assorbimento delle ulteriori censure.
22. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione impugnata.
Condanna il Comune di Toritto e la OL al pagamento delle spese processuali in solido in favore della ricorrente che liquida nella complessiva misura di € 4.000,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LL, Presidente
LO Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO Dibello | IA LL |
IL SEGRETARIO