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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 5731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5731 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3142/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3142/2022
Oggi 2 Ottobre 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per l'avv. DAL CORSO LUCA, che precisa le conclusioni come da note depositate;
Parte_1 per , nessuno;
Controparte_1
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e
281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3142/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DAL CORSO LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Per l'attore:
“Nel merito.
Dichiarare l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore del sig. (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...]
Calucci 1, della quota indivisa di ½ di piena proprietà del terreno sito nel Comune di Martellago in
Via Cavino della superficie di mq 952 riportato nel Catasto Terreni del Comune di Martellago,
Catasto Terreni, Foglio 14, Mappali numero:
1020 are 4.80 - RD € 3,67 £ 7.104 – RA € 2,36 £ 4.560;
1021 are 3.35. - RD € 2,56 £ 4.958 - RA € 1,64 £ 3.182; pagina 2 di 7 1028 are 1.37 - RD € 1,05 £ 2.028 - RA € 0,67 £ 1.301 ordinando al Conservatore la trascrizione dell'emananda sentenza.
In subordine
Dichiarare l'acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. a favore del sig. (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...]
Calucci 1, della quota indivisa di ½ di piena proprietà del terreno sito nel Comune di Martellago in
Via Cavino della superficie di mq 952 riportato nel Catasto Terreni del Comune di Martellago,
Catasto Terreni, Foglio 14, Mappali numero:
1020 are 4.80 - RD € 3,67 £ 7.104 – RA € 2,36 £ 4.560;
1021 are 3.35. - RD € 2,56 £ 4.958 - RA € 1,64 £ 3.182;
1028 are 1.37 - RD € 1,05 £ 2.028 - RA € 0,67 £ 1.301 ordinando al Conservatore la trascrizione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. allegava che, in data 13.03.1990, la società di Parte_1 fatto denominata CMI e, quindi i soci amministratori e legali rappresentanti della medesima, sigg.ri e avrebbero acquistato un terreno sito nel Comune di Martellago, della Parte_1 Controparte_2 superficie di mq. 952, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Martellago Catasto quale Foglio
XIV, Mappali numero: 1021 (provv 935/b) are 3.35. RD4.958 RA 3.182; 1020 (prov 934/b) are 4.80
RD 7.104, RA 4.560; 1028 (prov 934/b) are 1.37 RD 2.028 RA 1.301, appezzamento di terreno costituente un unico corpo, confinante salvo eventuali altri confini più recenti e precisi, con i mappali
1026 (prov 297/b) – 1027 (prov 154/b) – 155, Via Cavino e mappali 934 (prov 934/a) – 935 (prov
935/a) – 1029 (provv 935/b) – 557.
L'odierno attore, con comunicazione del 10.07.1990, sarebbe receduto dalla società, con effetto dal
10.10.1990. Avrebbe, quindi, convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il socio, sig. CP_2
per ottenere l'accertamento del valore della propria quota e, con successivo atto di citazione,
[...] anche per accertare l'avvenuto scioglimento della società CMI sdf ed il suo diritto alla liquidazione della quota. Le due cause, rubricate ai nn. RGN 1450/91 e 3273/91, sarebbero state riunite e decise con sentenza n. 2210, depositata in data 20.09.1999, nella quale il Tribunale di Venezia avrebbe così deciso:
“- dichiara l'intervenuto scioglimento della CMI sdf di e ex art 2722 Parte_1 Controparte_2 comma 4 cod civ:
pagina 3 di 7 - accertato l'intervenuto recesso del socio in data 10.10.1999 dalla società CMI sdf ed accertato Pt_1 che il valore della quota del socio receduto è pari a £. 176.562.500, condanna il Manente al pagamento, in favore dello della capital somma di £. 176.562.500, oltre agli interessi al tasso Pt_1 legale dalla domanda al saldo;
- traferisce al Manente la quota indivisa di ½ del bene immobile sito in Campagna Lupia, loc. Lugo,
Via Marzabotto Catasto Terreni, Partita 4388, Foglio IV, mappale 312, seminativo arborato di terza classe di are 32.20, RDL 253.48, RAL 96.60…nonché del bene immobile sito in Comune di Martellago,
Catasto Terreni, Foglio XIV, Mappali numero: 1021 (provv 935/b) are 3.35. RD4.958 RA 3.182; 1020
(prov 934/b) are 4.80 RD 7.104 RA 4.560; 1028 (prov 934/b) are 1.37 RD 2.028 RA 1.301, appezzamento di terreno, costituente un unico corpo, confinante salvo eventuali altri confini più recenti e precisi con i mappali 1026 (prov 297/b) – 1027 (prov 154/b) – 155, Via Cavino e mappali 934
(prov 934/a) – 935 (prov 935/a) – 1029 (provv 935/b) – 557, subordinatamente all'integrale pagamento da parte del medesimo in favore dello dell'importo stabilito nel capo a) CP_2 Pt_1 della presente sentenza;
- ordina al competente conservatore dei RR.II ogni conseguente adempimento;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore …… le spese di lite che liquida in £ 22.323.070”.
In data 19.04.2001 la sentenza de qua sarebbe stata trascritta, il 18.05.2001, ai nn. 15040/10366, dal sig. In data 18.05.2001, in forza della suddetta sentenza, inoltre, il sig. avrebbe Pt_1 Parte_1 iscritto anche ipoteca giudiziale, ai nn. 15041/2698, gravante sulla quota di ½ di piena proprietà degli immobili (oggetto della sentenza n. 2210/99) del sig In data 10.09.2001, quindi, Controparte_2 avrebbe pignorato la quota di ½ di piena proprietà del sig. di detti immobili. Controparte_2
In data 17.02.2004, il Tribunale di Venezia avrebbe emanato il decreto di trasferimento rep. n. 378/572, trascritto il 15.03.2004, ai nn 9974/6362, con il quale sarebbe stata trasferita la quota di ½ di piena proprietà dell'immobile oggi oggetto di causa a favore del sig. , figlio dell'odierno CP_3 attore.
Il sig. , a far data dall'acquisto del terreno (avvenuto il 13.03.1990), sino ad oggi, peraltro, Parte_1 avrebbe sempre posseduto tale terreno uti dominus e, sin dal momento dell'acquisto da parte del figlio, sig. , della quota di ½ di proprietà, si sarebbe realizzata tra padre e figlio una situazione CP_3 di compossesso.
In data 20.06.2004, il sig. sarebbe morto e la sua l'eredità, in data 9.02.2005, Controparte_2 sarebbe stata rinunciata dai chiamati;
ad oggi non risulterebbero altri eredi o chiamati e la successione, pagina 4 di 7 pertanto, si sarebbe devoluta allo Stato ex art. 586 cc, evocato in giudizio in persona dell' CP_1
[...]
In data 18.07.2006, i sigg.ri avrebbero stipulato un contratto preliminare di compravendita con Pt_1
Fincos S.r.l., in relazione all'immobile sito in Comune di Martellago (VE), Via Cavino, foglio 14, mappali 1020, 1021 e 1028: il notaio incaricato dagli acquirenti per la stipula dell'atto di compravendita, avrebbe rilevato come la quota di ½ della piena proprietà del suddetto terreno fosse ancora intestata al sig. In data 11.06.2007, quindi, il sig. , avrebbe Controparte_2 Parte_1 trascritto a proprio favore la sentenza n. 2210/1999 del Tribunale di Venezia.
In ogni caso, visto il possesso esercitato sul bene dal 1990, l'attore asseriva di aver usucapito la proprietà, per ½ pro indiviso, di detto fondo e concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
L rimaneva contumace. Controparte_1
In seguito alla prima udienza la causa veniva istruita con l'esperimento di una CTU, al cui esito veniva fissata l'odierna udienza di discussione, sostituita ex ar.t 127 ter cpc con il deposito di note scritte, in cui l'attore concludeva come riportato nelle premesse.
***
All'esito del procedimento, dunque, si rileva come, dall'esame della CTU e della documentazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia allegata, emerga che il fondo oggetto di causa, a fronte dell'atto di compravendita del 13/03/1990, risultasse di proprietà del sig.
per la quota indivisa di ½, e del sig. , per l'altra metà pro indiviso, in Controparte_2 Parte_1 qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della società di fatto Parte_2 on la trascrizione della sentenza n. 2210/1999, veniva data pubblicità
[...] dichiarativa al trasferimento di ½ della proprietà del bene a favore del sig. all'esito Controparte_2 dello scioglimento della società di fatto CMI, con conseguente titolarità dell'intero bene in capo al sig.
CP_2
Con il decreto di trasferimento del Tribunale di Venezia, emesso in data 17/02/2004 rep. n. 378/572 e trascritto il 15/03/2004, ai nn. 9974/6362, la quota di ½, pro indiviso, della proprietà dello stesso bene veniva trasferita a favore del sig. . CP_3
Quindi, il terreno oggetto di causa è attualmente intestato, per la quota di ½, al sig. , e, CP_3 per il residuo, al defunto sig. Controparte_2
In data 11.06.2007, peraltro, l'odierno attore, sig. , trascriveva nuovamente, contra se e a Parte_1
pagina 5 di 7 favore del sig. la sentenza n. 2210/1999, in relazione al capo che statuiva l'acquisto, in capo CP_2 al sig. dell'ulteriore metà pro indiviso del fondo sito in Martellago, subordinato al pagamento CP_2 del valore di liquidazione della quota spettante all'odierno attore, il cui versamento integrale non sarebbe mai avvenuto.
Ad oggi, dunque, le aree risultano intestate per la quota di ½ al sig. , che corrisponde CP_3 alla quota pignorata per ½ al sig. e per l'altra quota di ½, ancora formalmente Controparte_2 intestate al sig Controparte_2
A seguito dei sopralluoghi effettuati dal CTU, d'altro canto, è emerso che il fondo di cui si discute, costituito da area verde, è delimitato da recinzione e chiuso da un cancello scorrevole che, in occasione degli accessi peritali, è stato sempre aperto dal sig. , il quale risulta essere l'unico in Parte_1 possesso delle chiavi, unitamente al figlio comproprietario.
Inoltre, nella perizia è stato evidenziato come, in occasione del primo sopralluogo, non risultasse particolarmente agevole effettuare le operazioni di misurazione del fondo, stante la presenza di vegetazione incolta. A seguito di richiesta, quindi, il sig. avrebbe provveduto allo sfalcio, Parte_1 come verificato al successivo incontro peritale.
Anche dallo stato di fatto, dunque, il CTU ha riconosciuto come non sussistano elementi da cui si possa desumere che avvenga o sia avvenuto, negli ultimi vent'anni, l'utilizzo del fondo, anche parziale, da parte di terzi (oltre all'attuale comproprietario, figlio dell'attore – cfr. doc. doc. 25, opzione di vendita sottoscritta anche da in qualità di comproprietario con ), anche in CP_3 Parte_1 corrispondenza all'esercizio di mere servitù. In aggiunta, sin dal 1990 e, comunque, a seguito della sentenza n. 2210/1999, l'attore ha posto in essere una serie ininterrotta di comportamenti rivelatori della sua piena ed esclusiva signoria di fatto sulla quota indivisa del terreno, in particolare, realizzando la recinzione ancora esistente, con relativo cancello, e mantenendo in via esclusiva la disponibilità delle chiavi.
Risulta per tabulas, peraltro, che essendo l'eredità stata rinunciata dai chiamati, in mancanza di altri successibili, nonché essendo ampiamente decorso il termine di dieci anni previsto dall'art. 480
c.c., l'eredità relitta del sig. si sia devoluta allo Stato ex art. 586 c.c. Controparte_2
Ne conseguono la fondatezza delle domande attoree e la compensazione delle spese di lite, vista la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 1) accerta l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attore sig. della Parte_1 quota indivisa di ½ della proprietà del fondo sito nel Comune di Martellago, in Via Cavino, della superficie di mq 952, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Martellago, Catasto
Terreni, Foglio 14, Mappali numero:
− 1020 are 4.80 - RD € 3,67 £ 7.104 – RA € 2,36 £ 4.560;
− 1021 are 3.35. - RD € 2,56 £ 4.958 - RA € 1,64 £ 3.182;
− 1028 are 1.37 - RD € 1,05 £ 2.028 - RA € 0,67 £ 1.301 ordinando al Conservatore dei RRII la trascrizione della presente sentenza;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3142/2022
Oggi 2 Ottobre 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per l'avv. DAL CORSO LUCA, che precisa le conclusioni come da note depositate;
Parte_1 per , nessuno;
Controparte_1
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e
281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3142/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DAL CORSO LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Per l'attore:
“Nel merito.
Dichiarare l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore del sig. (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...]
Calucci 1, della quota indivisa di ½ di piena proprietà del terreno sito nel Comune di Martellago in
Via Cavino della superficie di mq 952 riportato nel Catasto Terreni del Comune di Martellago,
Catasto Terreni, Foglio 14, Mappali numero:
1020 are 4.80 - RD € 3,67 £ 7.104 – RA € 2,36 £ 4.560;
1021 are 3.35. - RD € 2,56 £ 4.958 - RA € 1,64 £ 3.182; pagina 2 di 7 1028 are 1.37 - RD € 1,05 £ 2.028 - RA € 0,67 £ 1.301 ordinando al Conservatore la trascrizione dell'emananda sentenza.
In subordine
Dichiarare l'acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. a favore del sig. (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...]
Calucci 1, della quota indivisa di ½ di piena proprietà del terreno sito nel Comune di Martellago in
Via Cavino della superficie di mq 952 riportato nel Catasto Terreni del Comune di Martellago,
Catasto Terreni, Foglio 14, Mappali numero:
1020 are 4.80 - RD € 3,67 £ 7.104 – RA € 2,36 £ 4.560;
1021 are 3.35. - RD € 2,56 £ 4.958 - RA € 1,64 £ 3.182;
1028 are 1.37 - RD € 1,05 £ 2.028 - RA € 0,67 £ 1.301 ordinando al Conservatore la trascrizione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. allegava che, in data 13.03.1990, la società di Parte_1 fatto denominata CMI e, quindi i soci amministratori e legali rappresentanti della medesima, sigg.ri e avrebbero acquistato un terreno sito nel Comune di Martellago, della Parte_1 Controparte_2 superficie di mq. 952, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Martellago Catasto quale Foglio
XIV, Mappali numero: 1021 (provv 935/b) are 3.35. RD4.958 RA 3.182; 1020 (prov 934/b) are 4.80
RD 7.104, RA 4.560; 1028 (prov 934/b) are 1.37 RD 2.028 RA 1.301, appezzamento di terreno costituente un unico corpo, confinante salvo eventuali altri confini più recenti e precisi, con i mappali
1026 (prov 297/b) – 1027 (prov 154/b) – 155, Via Cavino e mappali 934 (prov 934/a) – 935 (prov
935/a) – 1029 (provv 935/b) – 557.
L'odierno attore, con comunicazione del 10.07.1990, sarebbe receduto dalla società, con effetto dal
10.10.1990. Avrebbe, quindi, convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il socio, sig. CP_2
per ottenere l'accertamento del valore della propria quota e, con successivo atto di citazione,
[...] anche per accertare l'avvenuto scioglimento della società CMI sdf ed il suo diritto alla liquidazione della quota. Le due cause, rubricate ai nn. RGN 1450/91 e 3273/91, sarebbero state riunite e decise con sentenza n. 2210, depositata in data 20.09.1999, nella quale il Tribunale di Venezia avrebbe così deciso:
“- dichiara l'intervenuto scioglimento della CMI sdf di e ex art 2722 Parte_1 Controparte_2 comma 4 cod civ:
pagina 3 di 7 - accertato l'intervenuto recesso del socio in data 10.10.1999 dalla società CMI sdf ed accertato Pt_1 che il valore della quota del socio receduto è pari a £. 176.562.500, condanna il Manente al pagamento, in favore dello della capital somma di £. 176.562.500, oltre agli interessi al tasso Pt_1 legale dalla domanda al saldo;
- traferisce al Manente la quota indivisa di ½ del bene immobile sito in Campagna Lupia, loc. Lugo,
Via Marzabotto Catasto Terreni, Partita 4388, Foglio IV, mappale 312, seminativo arborato di terza classe di are 32.20, RDL 253.48, RAL 96.60…nonché del bene immobile sito in Comune di Martellago,
Catasto Terreni, Foglio XIV, Mappali numero: 1021 (provv 935/b) are 3.35. RD4.958 RA 3.182; 1020
(prov 934/b) are 4.80 RD 7.104 RA 4.560; 1028 (prov 934/b) are 1.37 RD 2.028 RA 1.301, appezzamento di terreno, costituente un unico corpo, confinante salvo eventuali altri confini più recenti e precisi con i mappali 1026 (prov 297/b) – 1027 (prov 154/b) – 155, Via Cavino e mappali 934
(prov 934/a) – 935 (prov 935/a) – 1029 (provv 935/b) – 557, subordinatamente all'integrale pagamento da parte del medesimo in favore dello dell'importo stabilito nel capo a) CP_2 Pt_1 della presente sentenza;
- ordina al competente conservatore dei RR.II ogni conseguente adempimento;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore …… le spese di lite che liquida in £ 22.323.070”.
In data 19.04.2001 la sentenza de qua sarebbe stata trascritta, il 18.05.2001, ai nn. 15040/10366, dal sig. In data 18.05.2001, in forza della suddetta sentenza, inoltre, il sig. avrebbe Pt_1 Parte_1 iscritto anche ipoteca giudiziale, ai nn. 15041/2698, gravante sulla quota di ½ di piena proprietà degli immobili (oggetto della sentenza n. 2210/99) del sig In data 10.09.2001, quindi, Controparte_2 avrebbe pignorato la quota di ½ di piena proprietà del sig. di detti immobili. Controparte_2
In data 17.02.2004, il Tribunale di Venezia avrebbe emanato il decreto di trasferimento rep. n. 378/572, trascritto il 15.03.2004, ai nn 9974/6362, con il quale sarebbe stata trasferita la quota di ½ di piena proprietà dell'immobile oggi oggetto di causa a favore del sig. , figlio dell'odierno CP_3 attore.
Il sig. , a far data dall'acquisto del terreno (avvenuto il 13.03.1990), sino ad oggi, peraltro, Parte_1 avrebbe sempre posseduto tale terreno uti dominus e, sin dal momento dell'acquisto da parte del figlio, sig. , della quota di ½ di proprietà, si sarebbe realizzata tra padre e figlio una situazione CP_3 di compossesso.
In data 20.06.2004, il sig. sarebbe morto e la sua l'eredità, in data 9.02.2005, Controparte_2 sarebbe stata rinunciata dai chiamati;
ad oggi non risulterebbero altri eredi o chiamati e la successione, pagina 4 di 7 pertanto, si sarebbe devoluta allo Stato ex art. 586 cc, evocato in giudizio in persona dell' CP_1
[...]
In data 18.07.2006, i sigg.ri avrebbero stipulato un contratto preliminare di compravendita con Pt_1
Fincos S.r.l., in relazione all'immobile sito in Comune di Martellago (VE), Via Cavino, foglio 14, mappali 1020, 1021 e 1028: il notaio incaricato dagli acquirenti per la stipula dell'atto di compravendita, avrebbe rilevato come la quota di ½ della piena proprietà del suddetto terreno fosse ancora intestata al sig. In data 11.06.2007, quindi, il sig. , avrebbe Controparte_2 Parte_1 trascritto a proprio favore la sentenza n. 2210/1999 del Tribunale di Venezia.
In ogni caso, visto il possesso esercitato sul bene dal 1990, l'attore asseriva di aver usucapito la proprietà, per ½ pro indiviso, di detto fondo e concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
L rimaneva contumace. Controparte_1
In seguito alla prima udienza la causa veniva istruita con l'esperimento di una CTU, al cui esito veniva fissata l'odierna udienza di discussione, sostituita ex ar.t 127 ter cpc con il deposito di note scritte, in cui l'attore concludeva come riportato nelle premesse.
***
All'esito del procedimento, dunque, si rileva come, dall'esame della CTU e della documentazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia allegata, emerga che il fondo oggetto di causa, a fronte dell'atto di compravendita del 13/03/1990, risultasse di proprietà del sig.
per la quota indivisa di ½, e del sig. , per l'altra metà pro indiviso, in Controparte_2 Parte_1 qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della società di fatto Parte_2 on la trascrizione della sentenza n. 2210/1999, veniva data pubblicità
[...] dichiarativa al trasferimento di ½ della proprietà del bene a favore del sig. all'esito Controparte_2 dello scioglimento della società di fatto CMI, con conseguente titolarità dell'intero bene in capo al sig.
CP_2
Con il decreto di trasferimento del Tribunale di Venezia, emesso in data 17/02/2004 rep. n. 378/572 e trascritto il 15/03/2004, ai nn. 9974/6362, la quota di ½, pro indiviso, della proprietà dello stesso bene veniva trasferita a favore del sig. . CP_3
Quindi, il terreno oggetto di causa è attualmente intestato, per la quota di ½, al sig. , e, CP_3 per il residuo, al defunto sig. Controparte_2
In data 11.06.2007, peraltro, l'odierno attore, sig. , trascriveva nuovamente, contra se e a Parte_1
pagina 5 di 7 favore del sig. la sentenza n. 2210/1999, in relazione al capo che statuiva l'acquisto, in capo CP_2 al sig. dell'ulteriore metà pro indiviso del fondo sito in Martellago, subordinato al pagamento CP_2 del valore di liquidazione della quota spettante all'odierno attore, il cui versamento integrale non sarebbe mai avvenuto.
Ad oggi, dunque, le aree risultano intestate per la quota di ½ al sig. , che corrisponde CP_3 alla quota pignorata per ½ al sig. e per l'altra quota di ½, ancora formalmente Controparte_2 intestate al sig Controparte_2
A seguito dei sopralluoghi effettuati dal CTU, d'altro canto, è emerso che il fondo di cui si discute, costituito da area verde, è delimitato da recinzione e chiuso da un cancello scorrevole che, in occasione degli accessi peritali, è stato sempre aperto dal sig. , il quale risulta essere l'unico in Parte_1 possesso delle chiavi, unitamente al figlio comproprietario.
Inoltre, nella perizia è stato evidenziato come, in occasione del primo sopralluogo, non risultasse particolarmente agevole effettuare le operazioni di misurazione del fondo, stante la presenza di vegetazione incolta. A seguito di richiesta, quindi, il sig. avrebbe provveduto allo sfalcio, Parte_1 come verificato al successivo incontro peritale.
Anche dallo stato di fatto, dunque, il CTU ha riconosciuto come non sussistano elementi da cui si possa desumere che avvenga o sia avvenuto, negli ultimi vent'anni, l'utilizzo del fondo, anche parziale, da parte di terzi (oltre all'attuale comproprietario, figlio dell'attore – cfr. doc. doc. 25, opzione di vendita sottoscritta anche da in qualità di comproprietario con ), anche in CP_3 Parte_1 corrispondenza all'esercizio di mere servitù. In aggiunta, sin dal 1990 e, comunque, a seguito della sentenza n. 2210/1999, l'attore ha posto in essere una serie ininterrotta di comportamenti rivelatori della sua piena ed esclusiva signoria di fatto sulla quota indivisa del terreno, in particolare, realizzando la recinzione ancora esistente, con relativo cancello, e mantenendo in via esclusiva la disponibilità delle chiavi.
Risulta per tabulas, peraltro, che essendo l'eredità stata rinunciata dai chiamati, in mancanza di altri successibili, nonché essendo ampiamente decorso il termine di dieci anni previsto dall'art. 480
c.c., l'eredità relitta del sig. si sia devoluta allo Stato ex art. 586 c.c. Controparte_2
Ne conseguono la fondatezza delle domande attoree e la compensazione delle spese di lite, vista la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 1) accerta l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attore sig. della Parte_1 quota indivisa di ½ della proprietà del fondo sito nel Comune di Martellago, in Via Cavino, della superficie di mq 952, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Martellago, Catasto
Terreni, Foglio 14, Mappali numero:
− 1020 are 4.80 - RD € 3,67 £ 7.104 – RA € 2,36 £ 4.560;
− 1021 are 3.35. - RD € 2,56 £ 4.958 - RA € 1,64 £ 3.182;
− 1028 are 1.37 - RD € 1,05 £ 2.028 - RA € 0,67 £ 1.301 ordinando al Conservatore dei RRII la trascrizione della presente sentenza;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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