CASS
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MA TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RE IN, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3765 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto del pubblico ministero presso lo stesso Tribunale che, in data 8/4/2025, congiuntamente a decreto di perquisizione locale e personale, ha anche ordinato "il sequestro, a norma dell'art. 252 cod. proc. pen. di quanto rinvenuto (corpo del reato, cose pertinenti al reato) ed in ogni caso ritenuto utile al fine delle indagini ed in particolare dei documenti che attengono alla commissione dei reati di truffa e falso, mail, messaggi di testo, messaggi con applicazioni peer to peer, transazioni, codici, files, contenenti dati relativi alla contraffazione di diplomi/attestati, posta elettronica certificata (PEC) e relative autorizzazioni per i fini fraudolenti, dei p.c., telefoni cellulari e dispositivi informatici in cui siano custoditi i dati e documenti innanzi citati, ovvero corrispondenza, estrapolando soltanto le partizioni o i files di interesse, assicurando l'esecuzione con "copia forense" che permetta accertamenti ex artt. 359 e 360 cod. proc. pen." 4 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione AT De IA, a mezzo del suo difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 247 comma 1 bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. per il mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e del divieto di sequestro "esplorativo"; 2.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di nullità del decreto di sequestro probatorio inquanto emesso dal pubblico ministero in luogo di un giudice indipendente, come eccepito dalla difesa nell'udienza camerale evocando la pronuncia di questa Corte di cassazione n. 13585/2025; 2.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha chiesto di rimettere la questione interpretativa pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea affinché questa sancisca che, ai sensi degli artt. 47 e 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Direttiva 2016/680, le norme degli artt. 253 e 257 cod proc. pen. non sono conformi al diritto comunitario nella parte in cui consentono che il decreto di sequestro sia emesso, in modo sproporzionato ed esplorativo, dal pubblico ministero dell'indagine in luogo di un giudice terzo ed indipendente. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso non può trovare accoglimento per l'infondatezza dei motivi addotti. 1. Va premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, 2 secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo Rv. 285608 - 01). Con particolare riferimento al decreto di sequestro probatorio, le sezioni unite di questa Corte di legittimità hanno evidenziato che questo, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Pm in proc. LL e altri, Rv. 273548 - 01), e tale finalità, però, non può essere meramente esplorativa, sicché deve ritenersi illegittimo il sequestro probatorio volto ad acquisire la "notitia criminis" in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale. (Sez. 3, n. 24561 del 17/05/2012, Vicentini, Rv. 252767 - 01). Conseguentemente, anche con riferimento al sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 - 03). Il provvedimento impugnato risulta conforme a questi principi, non potendosi condividere la censura difensiva secondo cui, invece, sarebbero stati violati i principi di adeguatezza e proporzionalità e del divieto di sequestro "esplorativo", censura fondata sul rilievo che "l'incolpazione provvisoria di cui al capo a) ipotizza la falsificazione solo di un certificato di qualificazione professionale di acconciatore rilasciato dalla Regione Campania ad un soggetto , intestando invece il documento a IA US, e quella di cui capo b) il reato di cui agli artt. 61 n. 7 e 640 cod. pen. con riferimento agli artifici e raggiri posti in essere per indurre in errore la predetta US, che effettuava un esame per conseguire la predetta qualifica al termine del quale le veniva inviato in copia il documento contraffatto di cui sopra. Ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato, a fronte di una truffa ipotizzata solo ai danni della US, avrebbe violato il principio di proporzionalità laddove aveva ritenuto 3 legittima l'acquisizione non solo della conversazione tra questa ed il De IA (offerta da quest'ultimo agli operanti), ma anche dei supporti telefonici ed informatici nella disponibilità dell'indagato, al fine della ricostruzione di una condotta falsificatoria e truffaldina più articolata. La censura, però, è priva di fondamento, in quanto dal provvedimento impugnato emerge l'ipotesi, non irragionevole, che i reati di cui ai capi a) e b) ai danni della US si inseriscano in un contesto organizzativo ben più ampio, per l'uso improprio di aule e di finte commissioni esaminatrici sotto la supervisione del ricorrente De IA, sicché la maggiore ampiezza della delega alla P.G. viene giustificata dal provvedimento impugnato in primo luogo dall'esigenza di comprendere il contesto nel quale si sono svolti i fatti di reato già espressamente ipotizzati, ma anche le modalità con cui siano stati realizzati i falsi, i soggetti coinvolti ed anche i beneficiari di eventuali ulteriori bonifici: si tratta di motivazione tutt'altro che apparente, ed idonea, invece, a rendere conto delle specifiche finalità del provvedimento, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di sequestro probatorio, alla quale occorre dare seguito, secondo cui deve escludersi che la misura sia illegittima, perché sorretta da finalità meramente esplorative, tutte le volte in cui si sia in presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori. (Sez. 6, n. 3187 del 07/01/2015, Boselli, Rv. 262084 - 01). 2. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso non possono trovare accoglimento, non potendo questi trovare fondamento nell'interpretazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Camera del 4 ottobre 2024, C-548/21, evocata dal ricorrente, che, nell'interpretare la normativa dell'Unione Europea, al fine della tutela dei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali (artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), per valutare se la polizia possa accedere per finalità di indagine penale ai dati conservati in un telefono cellulare, ha esteso al trattamento dei dati personali conseguenti al sequestro le disposizioni della Direttiva 2016/680, che prevede «norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica». Secondo una pronuncia di questa Corte di Cassazione in tema di mezzi di ricerca della prova, nel caso di sequestro di dati contenuti in un dispositivo informatico disposto dal pubblico ministero, non è richiesta la convalida del giudice poiché il controllo preventivo, da esercitarsi, secondo il diritto dell'Unione Europea come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, C-548/21, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, può essere effettuato anche dal pubblico ministero che, in quanto "autorità giudiziaria", procede alle indagini, nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, secondo le specifiche regole dettate dal legislatore, idonee a garantire anche i diritti dell'indagato. (Sez. 5, n. 8376 del 28/01/2025, Longo, Rv. 287976 - 01). 4 Altro orientamento si fonda, invece, sulla considerazione che la Corte di giustizia ha preso posizione sull'argomento quando è si è pronunciata sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58/CE, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009. In quell'occasione ìl quesito sottoposto alla Corte era se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso che può considerarsi come un'autorità amministrativa indipendente il pubblico ministero. La Corte ha risposto negativamente, rilevando che il requisito di indipendenza che l'autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare «impone che tale autorità abbia la qualità di terzo rispetto a quella che chiede l'accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna. In particolare, in ambito penale, il requisito di indipendenza implica [...] che l'autorità incaricata di tale controllo preventivo, da un lato, non sia coinvolta nella conduzione dell'indagine penale di cui trattasi e, dall'altro, abbia una posizione di neutralità nei confronti delle parti del procedimento penale. Ciò non si verifica nel caso di un pubblico ministero che dirige il procedimento di indagine ed esercita, se del caso, l'azione penale. Infatti, il pubblico ministero non ha il compito di dirimere in piena indipendenza una controversia, bensì quello di sottoporla, se del caso, al giudice competente, in quanto parte nel processo che esercita l'azione penale» (CGUE, 2 marzo 2021, C-746/18, Prokuratuur;
p. 54-57). Si deve, quindi, concludere nel senso che l'accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede il controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, che - secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia - devono essere terzi rispetto all'organo che richiede l'accesso. Ne consegue che tale funzione di controllo non può essere esercitata dal pubblico ministero, per la sua natura di parte processuale, a prescindere dal suo statuto di autonomia (così Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867-01). Alla luce di tale più rigoroso orientamento giurisprudenziale, pertanto, il sequestro dei dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale eseguito dal pubblico ministero senza la preventiva autorizzazione del giudice, in violazione della Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, non comporta l'inutilizzabilità della prova in tal modo acquisita, ma la nullità dell'atto. La stessa pronuncia ha, però, rilevato che questa non può essere dedotta qualora, sul sequestro medesimo, si sia pronunciato il tribunale del riesame, essendo stato, in tal caso, garantito un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati. (Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867 - 02). Ne consegue che, anche alla luce della condivisibile giurisprudenza di questa Corte richiamata dal ricorrente, proprio la pronuncia del Tribunale del riesame in questa sede impugnata rende inammissibile la censura di cui al secondo motivo di ricorso, ed induce a disattendere la richiesta di rimessione della questione interpretativa pregiudiziale alla stessa Corte di Giustizia Europea, che si è già espressa con chiarezza sull'argomento con i principi, 5 dinanzi ricordati, espressi dalla sentenza della Grande Camera del 4 ottobre 2024, C-548/21, che offre strumenti interpretativi univoci in ordine ai requisiti di conformità al diritto comunitario. 3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025 L'estensore La Presidente
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RE IN, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3765 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto del pubblico ministero presso lo stesso Tribunale che, in data 8/4/2025, congiuntamente a decreto di perquisizione locale e personale, ha anche ordinato "il sequestro, a norma dell'art. 252 cod. proc. pen. di quanto rinvenuto (corpo del reato, cose pertinenti al reato) ed in ogni caso ritenuto utile al fine delle indagini ed in particolare dei documenti che attengono alla commissione dei reati di truffa e falso, mail, messaggi di testo, messaggi con applicazioni peer to peer, transazioni, codici, files, contenenti dati relativi alla contraffazione di diplomi/attestati, posta elettronica certificata (PEC) e relative autorizzazioni per i fini fraudolenti, dei p.c., telefoni cellulari e dispositivi informatici in cui siano custoditi i dati e documenti innanzi citati, ovvero corrispondenza, estrapolando soltanto le partizioni o i files di interesse, assicurando l'esecuzione con "copia forense" che permetta accertamenti ex artt. 359 e 360 cod. proc. pen." 4 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione AT De IA, a mezzo del suo difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 247 comma 1 bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. per il mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e del divieto di sequestro "esplorativo"; 2.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di nullità del decreto di sequestro probatorio inquanto emesso dal pubblico ministero in luogo di un giudice indipendente, come eccepito dalla difesa nell'udienza camerale evocando la pronuncia di questa Corte di cassazione n. 13585/2025; 2.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha chiesto di rimettere la questione interpretativa pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea affinché questa sancisca che, ai sensi degli artt. 47 e 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Direttiva 2016/680, le norme degli artt. 253 e 257 cod proc. pen. non sono conformi al diritto comunitario nella parte in cui consentono che il decreto di sequestro sia emesso, in modo sproporzionato ed esplorativo, dal pubblico ministero dell'indagine in luogo di un giudice terzo ed indipendente. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso non può trovare accoglimento per l'infondatezza dei motivi addotti. 1. Va premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, 2 secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo Rv. 285608 - 01). Con particolare riferimento al decreto di sequestro probatorio, le sezioni unite di questa Corte di legittimità hanno evidenziato che questo, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Pm in proc. LL e altri, Rv. 273548 - 01), e tale finalità, però, non può essere meramente esplorativa, sicché deve ritenersi illegittimo il sequestro probatorio volto ad acquisire la "notitia criminis" in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale. (Sez. 3, n. 24561 del 17/05/2012, Vicentini, Rv. 252767 - 01). Conseguentemente, anche con riferimento al sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 - 03). Il provvedimento impugnato risulta conforme a questi principi, non potendosi condividere la censura difensiva secondo cui, invece, sarebbero stati violati i principi di adeguatezza e proporzionalità e del divieto di sequestro "esplorativo", censura fondata sul rilievo che "l'incolpazione provvisoria di cui al capo a) ipotizza la falsificazione solo di un certificato di qualificazione professionale di acconciatore rilasciato dalla Regione Campania ad un soggetto , intestando invece il documento a IA US, e quella di cui capo b) il reato di cui agli artt. 61 n. 7 e 640 cod. pen. con riferimento agli artifici e raggiri posti in essere per indurre in errore la predetta US, che effettuava un esame per conseguire la predetta qualifica al termine del quale le veniva inviato in copia il documento contraffatto di cui sopra. Ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato, a fronte di una truffa ipotizzata solo ai danni della US, avrebbe violato il principio di proporzionalità laddove aveva ritenuto 3 legittima l'acquisizione non solo della conversazione tra questa ed il De IA (offerta da quest'ultimo agli operanti), ma anche dei supporti telefonici ed informatici nella disponibilità dell'indagato, al fine della ricostruzione di una condotta falsificatoria e truffaldina più articolata. La censura, però, è priva di fondamento, in quanto dal provvedimento impugnato emerge l'ipotesi, non irragionevole, che i reati di cui ai capi a) e b) ai danni della US si inseriscano in un contesto organizzativo ben più ampio, per l'uso improprio di aule e di finte commissioni esaminatrici sotto la supervisione del ricorrente De IA, sicché la maggiore ampiezza della delega alla P.G. viene giustificata dal provvedimento impugnato in primo luogo dall'esigenza di comprendere il contesto nel quale si sono svolti i fatti di reato già espressamente ipotizzati, ma anche le modalità con cui siano stati realizzati i falsi, i soggetti coinvolti ed anche i beneficiari di eventuali ulteriori bonifici: si tratta di motivazione tutt'altro che apparente, ed idonea, invece, a rendere conto delle specifiche finalità del provvedimento, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di sequestro probatorio, alla quale occorre dare seguito, secondo cui deve escludersi che la misura sia illegittima, perché sorretta da finalità meramente esplorative, tutte le volte in cui si sia in presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori. (Sez. 6, n. 3187 del 07/01/2015, Boselli, Rv. 262084 - 01). 2. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso non possono trovare accoglimento, non potendo questi trovare fondamento nell'interpretazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Camera del 4 ottobre 2024, C-548/21, evocata dal ricorrente, che, nell'interpretare la normativa dell'Unione Europea, al fine della tutela dei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali (artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), per valutare se la polizia possa accedere per finalità di indagine penale ai dati conservati in un telefono cellulare, ha esteso al trattamento dei dati personali conseguenti al sequestro le disposizioni della Direttiva 2016/680, che prevede «norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica». Secondo una pronuncia di questa Corte di Cassazione in tema di mezzi di ricerca della prova, nel caso di sequestro di dati contenuti in un dispositivo informatico disposto dal pubblico ministero, non è richiesta la convalida del giudice poiché il controllo preventivo, da esercitarsi, secondo il diritto dell'Unione Europea come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, C-548/21, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, può essere effettuato anche dal pubblico ministero che, in quanto "autorità giudiziaria", procede alle indagini, nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, secondo le specifiche regole dettate dal legislatore, idonee a garantire anche i diritti dell'indagato. (Sez. 5, n. 8376 del 28/01/2025, Longo, Rv. 287976 - 01). 4 Altro orientamento si fonda, invece, sulla considerazione che la Corte di giustizia ha preso posizione sull'argomento quando è si è pronunciata sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58/CE, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009. In quell'occasione ìl quesito sottoposto alla Corte era se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso che può considerarsi come un'autorità amministrativa indipendente il pubblico ministero. La Corte ha risposto negativamente, rilevando che il requisito di indipendenza che l'autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare «impone che tale autorità abbia la qualità di terzo rispetto a quella che chiede l'accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna. In particolare, in ambito penale, il requisito di indipendenza implica [...] che l'autorità incaricata di tale controllo preventivo, da un lato, non sia coinvolta nella conduzione dell'indagine penale di cui trattasi e, dall'altro, abbia una posizione di neutralità nei confronti delle parti del procedimento penale. Ciò non si verifica nel caso di un pubblico ministero che dirige il procedimento di indagine ed esercita, se del caso, l'azione penale. Infatti, il pubblico ministero non ha il compito di dirimere in piena indipendenza una controversia, bensì quello di sottoporla, se del caso, al giudice competente, in quanto parte nel processo che esercita l'azione penale» (CGUE, 2 marzo 2021, C-746/18, Prokuratuur;
p. 54-57). Si deve, quindi, concludere nel senso che l'accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede il controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, che - secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia - devono essere terzi rispetto all'organo che richiede l'accesso. Ne consegue che tale funzione di controllo non può essere esercitata dal pubblico ministero, per la sua natura di parte processuale, a prescindere dal suo statuto di autonomia (così Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867-01). Alla luce di tale più rigoroso orientamento giurisprudenziale, pertanto, il sequestro dei dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale eseguito dal pubblico ministero senza la preventiva autorizzazione del giudice, in violazione della Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, non comporta l'inutilizzabilità della prova in tal modo acquisita, ma la nullità dell'atto. La stessa pronuncia ha, però, rilevato che questa non può essere dedotta qualora, sul sequestro medesimo, si sia pronunciato il tribunale del riesame, essendo stato, in tal caso, garantito un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati. (Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867 - 02). Ne consegue che, anche alla luce della condivisibile giurisprudenza di questa Corte richiamata dal ricorrente, proprio la pronuncia del Tribunale del riesame in questa sede impugnata rende inammissibile la censura di cui al secondo motivo di ricorso, ed induce a disattendere la richiesta di rimessione della questione interpretativa pregiudiziale alla stessa Corte di Giustizia Europea, che si è già espressa con chiarezza sull'argomento con i principi, 5 dinanzi ricordati, espressi dalla sentenza della Grande Camera del 4 ottobre 2024, C-548/21, che offre strumenti interpretativi univoci in ordine ai requisiti di conformità al diritto comunitario. 3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025 L'estensore La Presidente