TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/10/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2424/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, MA De NE, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta in data 28.9.2023 e vertente t r a
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
nella piazza Linares n. 4, (c.f. , nato a Parte_2 C.F._2
Licata il 22.8.1946, ivi residente nella contrada San Cataldo Stagnone snc, Parte_3
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente nella via Monfalcone n. C.F._3
63, (c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_4 C.F._4
residente in [...], (c.f. Parte_5 C.F._5
nata a [...] il [...], ivi residente nella via Rocco di Cillo n. 19, le ultime tre in proprio e nella qualità di eredi di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_1
il 3.5.2015, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Ballacchino;
RICORRENTI
e
, sito in Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Valenza;
Pt_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per i ricorrenti, come da ricorso ex art. 281 decies c.p.c.: “- In via preliminare, sospendere,
anche con decreto inaudita altera parte, ricorrendone i gravi motivi, l'efficacia esecutiva delle delibere assunte in data 31/01/2023 e in data 06/06/2023, entrambe in seconda
convocazione, nelle parti in cui si deliberava di procedere alla ripartizione delle spese
secondo la rendita catastale di ciascun immobile;
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità delle delibere condominiali del
31/01/2023 e del 06/06/2023, per i motivi di cui alla parte narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Per il resistente, come da comparsa di costituzione e risposta: “dichiarare del tutto
infondato in fatto e in diritto il ricorso promosso dai Sig.ri e e per l'effetto, Pt_1 Pt_3
ritenere pienamente legittime le delibere condominiali del 31.1.2023 e del 6.6.23, con
conferma integrale delle stesse.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVAZIONE
I ricorrenti sono proprietari di tre unità abitative su otto, facenti parte del condominio di , 38, 40, 42 ( ). Segnatamente, i sigg.ri e Controparte_1 Pt_3 Parte_1
sono proprietari degli immobili contraddistinti al Catasto Urbano Parte_2
del Comune di dal foglio 120 - p.lla 3263 - sub 2 e sub 3, mentre le sigg.re Pt_3 Pt_3
sono proprietarie dell'immobile contraddistinto dal foglio 120 – p-lla 3263 – sub 1. I
ricorrenti hanno incardinato il presente procedimento chiedendo l'annullamento di due delibere assembleari del 31.1.2023 e del 6.6.2023 per i seguenti motivi: 1) ripartizione di spese di manutenzione secondo la rendita catastale di ciascun immobile in assenza di tabelle millesimali;
2) conflitto di interesse in capo all'amministratore geom. , CP_2
il quale all'assemblea del 6.6.2023 (in cui avrebbe dovuto decidersi il suo compenso) ha partecipato anche quale delegato degli eredi di (proprietari dell'immobile Persona_2
contraddistinto dal foglio 120 – par.lla 3263 – sub 9); 3) esercizio abusivo della
2 discrezionalità, in danno del per aver utilizzato il criterio di riparto delle spese CP_1
sulla base della rendita catastale, in contrasto con l'art. 1123 c.c.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 17.1.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleare, per i motivi che qui si intendono interamente richiamati.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Essendo sostanzialmente identici, il primo e il terzo motivo di impugnazione delle delibere vengono trattati unitamente.
A detta dei ricorrenti, che non lamentano l'irregolarità della convocazione dell'assemblea e la violazione di norme relative al quorum deliberativo, la decisione di suddividere le spese secondo il criterio della rendita catastale violerebbe il criterio di proporzionalità di cui all'art. 1123 c.c. (derogabile solo con il consenso di tutti i condomini), in quanto solo il criterio delle tabelle millesimali sarebbe conforme al dettato normativo.
Invero, gli artt. 1118 e 1123 c.c. si limitano a enucleare detto principio di proporzionalità; l'art. 68 disp. att. c.c. precisa poi che, per gli effetti anche dell'art. 1123
c.c., il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Tuttavia, nelle more della redazione di siffatte tabelle, non può escludersi che siano adottati criteri diversi purché rispettosi del principio di proporzionalità. Diversamente
opinando, infatti, si potrebbero creare delle situazioni di stallo nell'adozione di delibere
(anche urgenti) per il solo fatto che le tabelle millesimali non sono (ancora) state redatte.
Nel caso in esame, le delibere impugnate hanno adottato un criterio di riparto sulla base della rendita catastale proprio al fine di rispettare il principio di proporzionalità; in questo modo, a fronte di una prospettata spesa totale deliberata di 8.560,00 euro, i condomini
3 ricorrenti pagherebbero 3.263,61 euro, ossia più di un terzo della spesa totale;
essi, del resto, rappresentano 3 unità abitative su 8, quindi comunque più di un terzo dell'insieme.
A ciò si aggiunga che i ricorrenti non hanno nemmeno prospettato a quanto potrebbe ammontare la loro quota secondo il criterio millesimale, ma si sono limitati a sostenere genericamente che il criterio della rendita catastale li avrebbe penalizzati.
La possibilità di deliberare la ripartizione di specifiche spese in assenza di tabelle millesimali è anche confermata dalla giurisprudenza di legittimità, in un caso parzialmente diverso, ma che presuppone l'assenza di dette tabelle e l'adozione di criteri sussidiari (cfr.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23128 del 19/08/2021, Rv. 662142 – 02: L'assemblea del
condominio, al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei
servizi comuni, può deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei
contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, solo in mancanza di tabelle
millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata).
In relazione al primo e al terzo motivo di impugnazione, pertanto, le delibere devono ritenersi legittime.
Per quanto concerne, infine, il paventato conflitto di interessi per la delibera del
6.6.2023 (in cui l'amministratore rappresentava anche gli eredi ), di cui al Per_2
secondo motivo di impugnazione, si rileva che la deliberazione del compenso dell'amministratore risultava rinviata per consentire una maggiore partecipazione dei condomini (punto 6 della delibera), con la conseguenza che si escludono profili di conflitto di interessi per la delibera in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo,
secondo i valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanze eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
4 2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente le spese di CP_1
lite, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Agrigento, 27.10.2025
Il giudice
MA De NE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, MA De NE, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta in data 28.9.2023 e vertente t r a
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
nella piazza Linares n. 4, (c.f. , nato a Parte_2 C.F._2
Licata il 22.8.1946, ivi residente nella contrada San Cataldo Stagnone snc, Parte_3
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente nella via Monfalcone n. C.F._3
63, (c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_4 C.F._4
residente in [...], (c.f. Parte_5 C.F._5
nata a [...] il [...], ivi residente nella via Rocco di Cillo n. 19, le ultime tre in proprio e nella qualità di eredi di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_1
il 3.5.2015, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Ballacchino;
RICORRENTI
e
, sito in Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Valenza;
Pt_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per i ricorrenti, come da ricorso ex art. 281 decies c.p.c.: “- In via preliminare, sospendere,
anche con decreto inaudita altera parte, ricorrendone i gravi motivi, l'efficacia esecutiva delle delibere assunte in data 31/01/2023 e in data 06/06/2023, entrambe in seconda
convocazione, nelle parti in cui si deliberava di procedere alla ripartizione delle spese
secondo la rendita catastale di ciascun immobile;
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità delle delibere condominiali del
31/01/2023 e del 06/06/2023, per i motivi di cui alla parte narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Per il resistente, come da comparsa di costituzione e risposta: “dichiarare del tutto
infondato in fatto e in diritto il ricorso promosso dai Sig.ri e e per l'effetto, Pt_1 Pt_3
ritenere pienamente legittime le delibere condominiali del 31.1.2023 e del 6.6.23, con
conferma integrale delle stesse.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVAZIONE
I ricorrenti sono proprietari di tre unità abitative su otto, facenti parte del condominio di , 38, 40, 42 ( ). Segnatamente, i sigg.ri e Controparte_1 Pt_3 Parte_1
sono proprietari degli immobili contraddistinti al Catasto Urbano Parte_2
del Comune di dal foglio 120 - p.lla 3263 - sub 2 e sub 3, mentre le sigg.re Pt_3 Pt_3
sono proprietarie dell'immobile contraddistinto dal foglio 120 – p-lla 3263 – sub 1. I
ricorrenti hanno incardinato il presente procedimento chiedendo l'annullamento di due delibere assembleari del 31.1.2023 e del 6.6.2023 per i seguenti motivi: 1) ripartizione di spese di manutenzione secondo la rendita catastale di ciascun immobile in assenza di tabelle millesimali;
2) conflitto di interesse in capo all'amministratore geom. , CP_2
il quale all'assemblea del 6.6.2023 (in cui avrebbe dovuto decidersi il suo compenso) ha partecipato anche quale delegato degli eredi di (proprietari dell'immobile Persona_2
contraddistinto dal foglio 120 – par.lla 3263 – sub 9); 3) esercizio abusivo della
2 discrezionalità, in danno del per aver utilizzato il criterio di riparto delle spese CP_1
sulla base della rendita catastale, in contrasto con l'art. 1123 c.c.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 17.1.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleare, per i motivi che qui si intendono interamente richiamati.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Essendo sostanzialmente identici, il primo e il terzo motivo di impugnazione delle delibere vengono trattati unitamente.
A detta dei ricorrenti, che non lamentano l'irregolarità della convocazione dell'assemblea e la violazione di norme relative al quorum deliberativo, la decisione di suddividere le spese secondo il criterio della rendita catastale violerebbe il criterio di proporzionalità di cui all'art. 1123 c.c. (derogabile solo con il consenso di tutti i condomini), in quanto solo il criterio delle tabelle millesimali sarebbe conforme al dettato normativo.
Invero, gli artt. 1118 e 1123 c.c. si limitano a enucleare detto principio di proporzionalità; l'art. 68 disp. att. c.c. precisa poi che, per gli effetti anche dell'art. 1123
c.c., il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Tuttavia, nelle more della redazione di siffatte tabelle, non può escludersi che siano adottati criteri diversi purché rispettosi del principio di proporzionalità. Diversamente
opinando, infatti, si potrebbero creare delle situazioni di stallo nell'adozione di delibere
(anche urgenti) per il solo fatto che le tabelle millesimali non sono (ancora) state redatte.
Nel caso in esame, le delibere impugnate hanno adottato un criterio di riparto sulla base della rendita catastale proprio al fine di rispettare il principio di proporzionalità; in questo modo, a fronte di una prospettata spesa totale deliberata di 8.560,00 euro, i condomini
3 ricorrenti pagherebbero 3.263,61 euro, ossia più di un terzo della spesa totale;
essi, del resto, rappresentano 3 unità abitative su 8, quindi comunque più di un terzo dell'insieme.
A ciò si aggiunga che i ricorrenti non hanno nemmeno prospettato a quanto potrebbe ammontare la loro quota secondo il criterio millesimale, ma si sono limitati a sostenere genericamente che il criterio della rendita catastale li avrebbe penalizzati.
La possibilità di deliberare la ripartizione di specifiche spese in assenza di tabelle millesimali è anche confermata dalla giurisprudenza di legittimità, in un caso parzialmente diverso, ma che presuppone l'assenza di dette tabelle e l'adozione di criteri sussidiari (cfr.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23128 del 19/08/2021, Rv. 662142 – 02: L'assemblea del
condominio, al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei
servizi comuni, può deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei
contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, solo in mancanza di tabelle
millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata).
In relazione al primo e al terzo motivo di impugnazione, pertanto, le delibere devono ritenersi legittime.
Per quanto concerne, infine, il paventato conflitto di interessi per la delibera del
6.6.2023 (in cui l'amministratore rappresentava anche gli eredi ), di cui al Per_2
secondo motivo di impugnazione, si rileva che la deliberazione del compenso dell'amministratore risultava rinviata per consentire una maggiore partecipazione dei condomini (punto 6 della delibera), con la conseguenza che si escludono profili di conflitto di interessi per la delibera in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo,
secondo i valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanze eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
4 2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente le spese di CP_1
lite, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Agrigento, 27.10.2025
Il giudice
MA De NE
5