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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 156/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 156/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
RICORRENTE entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PILOTTO FIORENZA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PINEROLO Parte_1 Parte_2 il 09/10/2010.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 03/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la casa coniugale, in comproprietà fra le parti, sita in Vigone, via Umberto I n. 42, viene assegnata in uso al sig. che lì continuerà a vivere ed abitare, con tutto il mobilio ivi presente;
Pt_1
DA' ATTO che la sig.ra si impegna a trasferire la propria quota di comproprietà della casa già Pt_2 coniugale al sig. a fronte di un corrispettivo di euro 35.000,00= da versarsi il giorno della Pt_1 stipula del rogito notarile che sarà da effettuarsi entro giorni 120 dalla data di emissione della sentenza di separazione e presso un Notaio a scelta del sig. parte che si accollerà le relative spese, ed Pt_1
– in ogni caso – entro e non oltre giorni 60 dalla definizione della pratica relativa al mutuo;
DA' ATTO che le parti dichiarano che gli immobili oggetto di trasferimento sono censiti al catasto fabbricati del Comune di Vigone foglio 33 particella 280 subalterno 117, categoria A/3, classe 2, vani 7 rendita 281,99 e foglio 33, part. 280, sub 116, cat. C/6 classe 3, consistenza 22 mq, superficie catastale 33 mq, rendita euro 55,67, come anche individuati con l'atto d'acquisto rogito notaio Persona_1 repertorio 4.044 raccolta 2.548 del 29 maggio 2015;
DA' ATTO che il sig. si impegna, sin d'ora, a pagare integralmente la rata del mutuo gravante Pt_1 sulla casa coniugale e ad accollarsene l'intero onere, con estromissione della sig.ra dalla relativa Pt_2 garanzia, a seguito della stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota di comproprietà;
DA' ATTO che le parti dichiarano che il trasferimento di cui al precedente punto è previsto a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali fra i coniugi e tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
DA' ATTO che la sig.ra trasferirà la propria residenza anagrafica all'indirizzo che verrà Pt_2 comunicato, dopo l'emissione della sentenza relativa alla presente procedura;
DA' ATTO che le parti convengono che, le detrazioni fiscali, per la parte di spesa a lei imputabile, non utilizzate in tutto od in parte, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di riqualificazione energetica, arredo immobili ristrutturati, di ciascuna delle unità immobiliari oggetto del presente atto o del condominio di cui esse fanno parte, resteranno, per i rimanenti periodi di imposta a profitto della sig.ra ; Parte_2
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo ciascuno di un reddito proprio;
pagina 2 di 3 DA' ATTO che i coniugi si obbligano a comunicarsi vicendevolmente, mediante lettera racc. a.r., eventuali future variazioni di indirizzo;
DA' ATTO che con l'esatta definizione delle condizioni previste nella presente procedura le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale connessa all'intercorso matrimonio e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 156/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
RICORRENTE entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PILOTTO FIORENZA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PINEROLO Parte_1 Parte_2 il 09/10/2010.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 03/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la casa coniugale, in comproprietà fra le parti, sita in Vigone, via Umberto I n. 42, viene assegnata in uso al sig. che lì continuerà a vivere ed abitare, con tutto il mobilio ivi presente;
Pt_1
DA' ATTO che la sig.ra si impegna a trasferire la propria quota di comproprietà della casa già Pt_2 coniugale al sig. a fronte di un corrispettivo di euro 35.000,00= da versarsi il giorno della Pt_1 stipula del rogito notarile che sarà da effettuarsi entro giorni 120 dalla data di emissione della sentenza di separazione e presso un Notaio a scelta del sig. parte che si accollerà le relative spese, ed Pt_1
– in ogni caso – entro e non oltre giorni 60 dalla definizione della pratica relativa al mutuo;
DA' ATTO che le parti dichiarano che gli immobili oggetto di trasferimento sono censiti al catasto fabbricati del Comune di Vigone foglio 33 particella 280 subalterno 117, categoria A/3, classe 2, vani 7 rendita 281,99 e foglio 33, part. 280, sub 116, cat. C/6 classe 3, consistenza 22 mq, superficie catastale 33 mq, rendita euro 55,67, come anche individuati con l'atto d'acquisto rogito notaio Persona_1 repertorio 4.044 raccolta 2.548 del 29 maggio 2015;
DA' ATTO che il sig. si impegna, sin d'ora, a pagare integralmente la rata del mutuo gravante Pt_1 sulla casa coniugale e ad accollarsene l'intero onere, con estromissione della sig.ra dalla relativa Pt_2 garanzia, a seguito della stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota di comproprietà;
DA' ATTO che le parti dichiarano che il trasferimento di cui al precedente punto è previsto a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali fra i coniugi e tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
DA' ATTO che la sig.ra trasferirà la propria residenza anagrafica all'indirizzo che verrà Pt_2 comunicato, dopo l'emissione della sentenza relativa alla presente procedura;
DA' ATTO che le parti convengono che, le detrazioni fiscali, per la parte di spesa a lei imputabile, non utilizzate in tutto od in parte, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di riqualificazione energetica, arredo immobili ristrutturati, di ciascuna delle unità immobiliari oggetto del presente atto o del condominio di cui esse fanno parte, resteranno, per i rimanenti periodi di imposta a profitto della sig.ra ; Parte_2
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo ciascuno di un reddito proprio;
pagina 2 di 3 DA' ATTO che i coniugi si obbligano a comunicarsi vicendevolmente, mediante lettera racc. a.r., eventuali future variazioni di indirizzo;
DA' ATTO che con l'esatta definizione delle condizioni previste nella presente procedura le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale connessa all'intercorso matrimonio e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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