Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05854/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5854 del 2022, proposto da
AT TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Errichiello, Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN NE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della graduatoria finale di merito, pubblicata in data 20/10/2022, del concorso indetto dal Comune di Casalnuovo, per la copertura di n. 22 posti di “istruttore di vigilanza – agenti di PM” – cat. C. - p.e. C1 part time al 75%, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il possesso del titolo di riserva previsto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 in favore dei volontari delle Forze armate, congedati senza demerito;
b) della nota prot. n. 4144 del 31/10/2022 del Comune di Casalnuovo di Napoli con la quale, nel dare riscontro all'istanza di accesso presentata dal ricorrente, si conferma la volontà dell'ente di non riconoscere il titolo di riserva;
per quanto di ragione e se lesivo:
c) del Bando di concorso, se interpretato nel senso di escludere l'applicazione del soccorso istruttorio nelle ipotesi contemplate dall'art. 6 della L. 241/90;
d) degli atti di immissione in servizio dei candidati risultati vincitori del concorso indicato sub a);
e) di ogni altro presupposto, connesso o conseguente lesivo degli interessi del ricorrente;
per l'accertamento e la declaratoria:
f) del diritto del ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva previsto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 in favore dei volontari delle Forze armate, congedati senza demerito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa DA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. TI ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura concorsuale bandita dal Comune di Casalnuovo di Napoli, come più puntualmente indicati in epigrafe.
Si è costituita la parte resistente, chiedendo la reiezione dell’impugnazione.
Con memoria depositata il 5.12.2025 il ricorrente ha dichiarato di essere stato assunto in servizio, nelle more del giudizio, a seguito di scorrimento di graduatoria, precisando di non conservare più, di conseguenza, alcun interesse alla definizione del ricorso.
In ragione di quanto precede il gravame deve essere dichiarato improcedibile.
Quanto al regolamento delle spese di lite, appare opportuno compensarle tra le parti tenuto conto della natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
DA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LL | NN PA |
IL SEGRETARIO