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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 31/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1648 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
DE ON GI
Benedetta Fattori GI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 04/10/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/10/1967 rappresentato e difeso dall' avv. VOLPI ROBERTO e dall'avv. CHIARA TOMASETTI, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ARBOSTI MAURO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24/10/2025
OGGETTO: separazione contenziosa
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 23/07/2025; Parte_1
Per ome precisate con nota depositata il 22/07/2025. Controparte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 04/10/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con n Soncino il 31/05/2004 (trascritto Controparte_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2004, atto n. 3, parte II, serie A), unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e (nata il [...]), chiedeva a Per_1 Per_2
questo Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 31/12/2024 si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
richiesta di separazione della moglie e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in atti.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il GI
Delegato, sentite personalmente le parti, dato atto dell'accordo parziale raggiunto, autorizzava i coniugi a vivere separati e ordinava l'integrazione documentale necessaria, riservandosi sulle altre richieste. Con ordinanza depositata il 17/03/2024, il GI Delegato assumeva in via temporanea e urgente provvedimenti del seguente tenore: “
1. Assegna la casa ex coniugale sita a Soncino via Borgo
Mattina 18 alla madre, la quale ivi continuerà ad abitare unitamente ai figli e Per_2 Per_1
(maggiorenni ma non economicamente autosufficienti);
2. Dispone che le visite del padre con siano gestite in autonomia, su libero accordo Per_1
padre/figlio; il padre vedrà previo percorso di accompagnamento e supporto elaborato con Per_2
l'ausilio degli specialisti che hanno in carico;
Per_2
3. Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e con Per_2 Per_1
decorrenza dalla mensilità corrispondente alla data di effettivo rilascio della casa coniugale (marzo
2025), la somma mensile complessiva di € 1000 (€ 500 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona”.
Con lo stesso provvedimento, il GI rigettava le richieste istruttorie e ordinava il deposito di ulteriore documentazione a completamento della rappresentazione della situazione economica.
Ritenuta matura la causa per la decisione, esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28
c.p.c., all'udienza del 22/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il
GI rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 29/10/2025.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Emerge agli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito concordatario in Soncino il 31/05/2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2004, atto n. 3, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli ( nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti dato atto che la convivenza è cessata e, con essa, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda deve dunque essere accolta.
*
Le domande reciproche di addebito
La ricorrente, sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto che la separazione personale venisse addebitata al marito, per aver questi causato la fine del matrimonio assumendo un contegno disinteressato e infedele. In via riconvenzionale, il resistente ha chiesto invece l'addebito alla moglie, sottolineando come ella avesse mantenuto, in costanza di convivenza, un atteggiamento squalificante nei suoi confronti, anche assumendo integralmente le decisioni in merito alla gestione dei figli, senza coinvolgere il marito.
Al riguardo, in primo luogo, giova rammentare che, affinché possa essere addebitata la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale ad uno dei coniugi, occorre che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio e, altresì, che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. La Suprema
Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass.23.5.2008 n.13431).
In altre parole, ai fini dell'addebito, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, ponderando se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Tanto considerato, nel caso di specie, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione né a carico del marito né a carico della moglie, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati rispettivamente dalle parti e, dall'altro, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.
Innanzitutto, deve rilevarsi che parte ricorrente non è stata in grado di provare o, finanche, di allegare in modo specifico le condotte addebitabili al marito. Nel ricorso introduttivo, infatti,
[...]
si è limitata ad accusare il resistente di scarsa collaborazione nel menage Parte_1
domestico e di non meglio precisati tradimenti;
nessuna argomentazione è stata puntualmente svolta in merito. A fronte delle difese del convenuto, poi, nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
[...]
a riferito di una relazione extraconiugale che il marito avrebbe intrattenuto Parte_1 nel 2014 con tale “ ”. Persona_3
Orbene, in questo quadro di riferimento, deve considerarsi che la generica allegazione di infedeltà non è sufficiente, in difetto di un supporto probatorio univoco, per accogliere la domanda di addebito, tenuto conto anche della circostanza che la moglie non ha specificato le circostanze di tempo e di luogo nelle quali ha appreso delle condotte fedifraghe, collocate comunque in tempi remoti
(2012/2014). Invero, il limitatissimo compendio documentale prodotto in atti non appare sufficiente a supportare la tesi attorea, evidenziato che la parte ricorrente non ha formulato alcuna istanza di prova costituenda al fine di dare riscontro puntuale e specifico ai fatti allegati.
In definitiva, non è oggi possibile stabilire se via sia stata una effettiva violazione degli obblighi di fedeltà discendenti dal matrimonio a carico del coniuge e, soprattutto, se questa sia stata la causa unica o prevalente della separazione.
Ribadita la genericità e indeterminatezza dell'allegazione di parte, osserva invero il Collegio che la ricostruzione della cronologia degli accadimenti fornisce comunque un quadro contraddittorio e assai poco coerente con la richiesta di addebitare la separazione al marito. Difatti un consistente lasso temporale tra gli avvenimenti, risalenti al 2012, e la domanda di separazione, in questa forbice fattuale, depone in senso contrario alla sussistenza della colpa del marito e, segnatamente, della riconducibilità della fine del matrimonio alla denunciata relazione extraconiugale. Peraltro, in udienza la ricorrente ha confermato di aver saputo da tempo di una relazione (remota) del marito e di averla accettata in nome dell'equilibrio familiare (“Mio marito ha avuto una relazione con la badante di mia mamma anni fa, dopo un po' l'ho scoperto. Poi abbiamo continuato a vivere insieme, l'ho accettato pensando al bene dei miei figli.” cfr. verbale dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c.).
Nessun elemento dunque persuade dell'esistenza di un nesso eziologico tra l'asserito tradimento
(comunque non provato) e la fine dell'unione matrimoniale. Quanto alle ulteriori condotte ascritte al resistente (i.e. scarsa collaborazione e disinteresse), pare sufficiente rilevare come le contestazioni suddette appaiono già di per sé del tutto generiche, fumose, prive di qualsivoglia elemento di significatività ai fini della dimostrazione della violazione di un obbligo nascente dal matrimonio.
Va poi evidenziato, da ultimo che tantomeno l'allontanamento del coniuge della casa coniugale, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione. Infatti, è la stessa ricorrente a delineare come, negli ultimi anni, la convivenza dei coniugi fosse divenuta intollerabile, collocandosi dunque la separazione di fatto nell'ambito di un rapporto coniugale ormai disgregato. Neanche sotto tale profilo, pertanto, emerge una condotta idonea a radicare l'addebito della separazione al marito, dovendosi ritenere che l'allontanamento da casa (peraltro, non definitivo) corrisponda non tanto a una causa, bensì a un segnale della crisi matrimoniale già in atto.
Esclusa l'addebitabilità della separazione al marito, osserva il Collegio che, tantomeno, possono trovare accoglimento le speculari richieste del convenuto.
in punto, ha esposto che la moglie, nel corso della convivenza coniugale, ha Controparte_1
serbato un contegno escludente, “dispotico”, poco incline alla collaborazione e alla solidarietà familiare. Ebbene le censure, prive di qualsivoglia elemento di significatività ai fini della dimostrazione della violazione di un obbligo nascente dal matrimonio, sono generiche e insufficienti a sostenere la domanda di addebito;
inoltre esse sono rimaste prive di qualsivoglia supporto o riscontro probatorio, essendosi il marito sostanzialmente limitato a contestare e respingere la domanda di addebito rivolta nei suoi confronti. Resta da precisare che le istanze di prova orale, peraltro formulate nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. deputata alla sola prova contraria, sono state rigettate in quanto generiche e valutative e perché, in ogni caso, nulla avrebbero potuto aggiungere alla inconsistente accusa rivolta alla moglie.
Di contro, proprio la ricostruzione della vita familiare fornita anche dallo stesso CP_1
conferma che le accuse reciproche dei coniugi si collocano nel contesto di una crisi
[...]
coniugale trascinata da tempo e sono pertanto del tutto inidonee a fondare una pronuncia di addebito della separazione, in quanto prive di significanza e di causalità alcuna rispetto alla disgregazione dell'unione, già compromessa da anni.
In definitiva, una lettura necessariamente più attenta delle allegazioni delle parti, anche sotto il profilo temporale e del materiale probatorio agli atti, rende la descrizione di una unione matrimoniale disgregata fin dagli albori, priva di condivisione materiale e spirituale da molto tempo.
Può dunque ritenersi che la causa della fine del matrimonio sia riconducibile a incompatibilità caratteriali e conflitti continui tra i coniugi, in una situazione di crisi latente, accettata o comunque tollerata da entrambi per molto tempo, situazione che li ha portati a un progressivo e reciproco allontanamento definitivo.
Pertanto, tenuto conto degli elementi in atti, non appare possibile stabilire se via sia stata una effettiva violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio a carico di un coniuge e, soprattutto, se questa sia stata la causa unica o prevalente della separazione. Ne consegue che le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti devono essere respinte, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, 1° comma c.c..
*
Le domande attinenti ai rapporti con i figli
Deve premettersi che entrambi i figli della coppia sono maggiorenni e, pertanto, nessun provvedimento deve essere assunto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Rileva inoltre il Collegio che, pacificamente, i figli non sono economicamente autosufficienti. In specie, ventenne, vive con la madre e sta frequentando una scuola di formazione Per_1
professionale; egli, evidentemente, gestirà in autonomia i suoi rapporti con i genitori, essendo rimessi al Tribunale unicamente i profili riguardanti il mantenimento (di cui si dirà infra).
Quanto a , osserva il Collegio che la ragazza è affetta da una condizione di disabilità psico- Per_2
fisica grave (esiti di cerebropatia congenita in cui emerge un'assenza di linguaggio verbale) e richiede un intervento assistenziale continuativo e globale per provvedere ai propri interessi. La sua condizione giustifica, ai sensi dell'art. 337 septies, co. II, c.c., l'applicazione delle disposizioni dettate per i figli minori.
La disposizione citata consente, innanzitutto, di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne in condizione di disabilità; è stata inoltre riconosciuta l'applicabilità delle norme in materia di visite e cura da parte del genitore non convivente nonché di quelle che disciplinano gli obblighi di mantenimento, questi ultimi collegati alla condizione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne. Resta esclusa, invece, la estensibilità delle disposizioni in tema di affidamento dei figli minori (ex multis, Cass. n. 2670/2023).
Ciò posto, deve constatarsi che i coniugi sono giunti ad un accordo parziale stabilendo che Per_2
sarebbe rimasta a vivere con la madre e il fratello nella ex casa familiare. Invero, considerate le difficoltà riscontrate, il padre si è impegnato ad avvalersi del supporto degli specialisti che hanno in carico la ragazza, in un percorso di accompagnamento, per gestire la fase di adattamento alla nuova situazione del nucleo.
Da ultimo, resta da precisare che in data 21/08/2025 è stato nominato in favore di un Per_2
amministratore di sostegno, individuato nella persona del fratello . Per_1 Nel prosieguo del giudizio, il resistente ha allegato, nondimeno, che la madre manterrebbe un atteggiamento escludente nei suoi confronti, anche esautorando dal suo ruolo di Per_1
amministratore di sostegno.
In merito, deve sottolinearsi che le contestazioni svolte in ordine al rapporto con l'amministratore di sostegno e la ripartizione dei compiti, nella misura in cui le condotte censurate si traducano in un ostacolo al perseguimento degli interessi di , dovranno essere rappresentate al GT che potrà Per_2
assumere i provvedimenti necessari.
Circoscritto l'oggetto dell'odierno giudizio, tenuto conto della esposta conflittualità coniugale che inevitabilmente si riflette sul rapporto di con la figlia, reputa il Tribunale Controparte_1
necessario confermare la statuizione del GI delegato quanto alle frequentazioni con il genitore non convivente;
il funzionamento di e le sue specifiche caratteristiche hanno imposto infatti Per_2 un coinvolgimento di professionisti (che già hanno in carico il nucleo) al fine di tutelare l'equilibrio psicofisico della ragazza e agevolarla anche nel rapporto con le figure genitoriali.
Orbene, in virtù della situazione fattuale e dei principi richiamati, il Collegio provvederà come in dispositivo a regolamentare le visite padre/figlia, tenendo conto dell'attuale situazione e fornendo una ripartizione equa e congrua per il futuro, da applicare quando le condizioni psicofisiche di Per_2 consentiranno l'instaurazione di una frequentazione libera con il padre.
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L'assegnazione della casa coniugale
Osserva il Collegio che, anche in ossequio agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 6/02/2025,
e sono rimasti a vivere con la madre nella ex casa coniugale sita in Soncino, via Per_1 Per_2
Borgo Mattina 18, di proprietà del resistente.
Alla domiciliazione prevalente della prole non autosufficiente presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale- familiare, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
Precisa il Collegio che trovano applicazione i principi di diritto comune con riferimento alle spese relative alla casa familiare: le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a carico di ciascun coniuge in ragione del titolo di proprietà (e sono dunque da suddividere al 50 %), le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836). Resta fermo in ogni caso che l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione dei relativi oneri dovranno comunque essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c.
Da ultimo osserva il Collegio che il provvedimento è trascrivibile ai sensi dell'art. 2643 c.c., non dovendo il Tribunale disporre un ordine in tal senso.
*
Il contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Invero, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, salvo che la situazione di dipendenza dai genitori derivi da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato del figlio (in termini, ex multis,
Sez. I Sentenza 23673 del 6/11/2006). In questo quadro di riferimento, “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo
e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. Sez. VI-I 5 marzo 2018 n. 5088). È stato poi puntualmente precisato che l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita.
Ciò posto, nel caso di specie, pacificamente, (nato il [...]) coerentemente con l'età, Per_1
non ha ancora completato il ciclo di studi e sta seguendo un corso di formazione professionale di durata triennale;
(nata il [...]), invece, come sopra accennato, si trova in una Per_2
condizione di disabilità grave che rende impossibile e significativamente gravosa la ricerca della indipendenza economica. La ragazza percepisce indennità di frequenza, di circa € 513 mensili, insufficiente al suo mantenimento, anche in ragione delle specifiche necessità; del resto,
l'emolumento, tenuto conto del suo carattere meramente assistenziale, non esclude l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dall'art. 337 septies c.c.
Dunque, entrambi i ragazzi hanno tuttora la necessità di essere sostenuti e aiutati dai genitori al fine di completare il percorso formativo e in seguito inserirsi nel mondo lavorativo e reperire una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità.
In questo contesto, dovendosi analizzare le posizioni economiche delle parti, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a valutare le rispettive condizioni economiche e fondare una motivata decisione sulla domanda, tenuto che la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva delle rispettive e disponibilità (Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021). Deve poi tenersi conto ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c..
In questo contesto, paiono del tutto superflue ed esplorative le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, ritenendosi sufficienti i dati a disposizione, anche alla luce delle produzioni documentali e delle verbalizzazioni rese. D'altra parte, le istanze di prova orale formulate dal resistente, vertenti su circostanze pacifiche, irrilevanti e inconferenti, e pertanto non ammesse dal GI Delegato, nulla avrebbero potuto aggiungere ai dati a disposizione. Quanto poi alle richieste di esibizione relative agli emolumenti assistenziali percepiti in ragione della invalidità di , deve tenersi Per_2 conto della sopravvenuta nomina dell'amministratore di sostegno il quale, tra l'altro, ha proprio il compito di gestire gli interessi patrimoniali della beneficiaria;
esulano pertanto tali aspetti dalla valutazione delle capacità economiche delle parti.
Tanto premesso, nel merito, deve rilevarsi che ha dichiarato di Parte_1
possedere un esercizio commerciale in locazione ove svolge la professione di parrucchiera, con l'aiuto di una collaboratrice. Nel 2024 ella ha dichiarato reddito imponibile di € 5981 (imposta netta
€ 268, addizionale regionale dovuta € 74 , addizionale comunale dovuta € 45), nel 2023 reddito di €
2435, nel 2022 reddito di € 7417 (v. Mod. PF in atti). Il volume d'affari dell'attività di impresa dichiarato nel 2024 risulta pari a € 37979, con reddito di impresa di € 10114; nel 2023 risulta un volume d'affari di € 37339, reddito di impresa € 6323; nel 2022 ricavi sono pari a € 36359 e valore della produzione di € 22182.
invece, ha dichiarato di essere socio, unitamente al padre e al fratello (per la Controparte_1
quota di un terzo), di una società agricola che si occupa della lavorazione del latte e di percepire un emolumento di circa € 3000 mensili. Dalle dichiarazioni fiscali in atti risultano i seguenti dati: nel
2023, reddito imponibile 0 e quota reddito non imponibile € 3454 (v. mod. PF 2024); nel 2022 reddito imponibile 0 e quota reddito non imponibile € 3579 (v. mod. PF 2023); nel 2021 reddito imponibile
0 e quota reddito non imponibile € 3444 (v. mod. PF 2022).
Va precisato che le effettive disponibilità del resistente si confondono con quelle della società di cui
è contitolare ( e C. società agricola s.s.), anche considerato che l'emolumento Controparte_2
corrisposto mensilmente è liberamente determinato dai soci (lo stesso resistente ha precisato di aver percepito € 5000 mensili sino al 2023 per far fronte alle rate del mutuo e di aver diminuito l'importo in coincidenza con l'estinzione del finanziamento).
In questo frangente, deve rilevarsi che il Mod. Iva 2025 evidenzia un volume di affari della società pari a € 1.176.366,00; nel 2023 il volume d'affari dichiarato è pari a € 1115.145 (v. Mod. Iva 2024); nel 2022 il volume d'affari era pari a € 944791 (v. Mod. Iva 2023); nel 2021 pari a € 723073 (Mod.
Iva 2022).
Il resistente è proprietario della casa ex coniugale dove abitano la moglie e i figli. In data 01/06/2025 egli ha locato un immobile a Brandico, pattuendo un canone di € 400 mensili.
Dagli estratti conto depositati in atti dal resistente emergono invero spese per finanziamenti di circa
€ 1000 mensili (risultano, in particolare, esborsi rispettivamente di circa € 590 e 409 ogni mese).
Brevemente illustrati i dati economici a disposizione, il Collegio ritiene e rileva, anche ex art. 473 bis.18 c.p.c., che il quadro offerto non fotografi in modo del tutto esaustivo e con compiutezza l'effettiva redditualità del resistente e la sua concreta attuale capacità patrimoniale, dovendosi sottolineare come il significativo fatturato della società che egli gestisce (unitamente ai familiari), in progressiva crescita, appare poco coerente con la capacità economica esposta in atti. Della circostanza dovrà tenersi conto in sede di quantificazione degli oneri di mantenimento a favore della prole.
Specularmente, appare parimenti fumosa la situazione reddituale della ricorrente che, in modo assai poco convincente, non ha saputo quantificare gli introiti derivanti dalla propria attività imprenditoriale (v. verbale dell'udienza del 6/02/2025). Inoltre deve considerarsi che, a dispetto di una dichiarazione fiscale riportante redditi particolarmente esigui, dall'estratto conto depositato emergono numerosi versamenti in contanti non giustificati (ad es. nel solo mese di febbraio 2022: €
1000 il 9/02/2022, € 1300 il 16/02/2022, € 800 il 25/02/2022). Ciò posto, alla luce delle evidenze disponibili e dei rilievi illustrati, applicati i principi sopra richiamati anche ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., il Collegio reputa del tutto congruo ed equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento indiretto ordinario della prole nella misura di €
1000 mensili (€ 500 per ciascun figlio). La misura appare proporzionata alla capacità reddituale di entrambi i genitori, come sopra meglio ricostruita anche all'esito del giudizio, agli oneri di spesa a loro carico e ai compiti domestici di cura e assistenza assunti da ciascuno (in particolare dalla madre).
La quantificazione risulta altresì parametrata alle esigenze di vita di due ragazzi appena maggiorenni, che vivono nella casa materna. Deve considerarsi, in particolare, che gestisce in modo Per_1
autonomo i tempi di frequentazione con il padre e i tempi di permanenza di presso il padre Per_2
sono allo stato limitati.
La misura, quindi, risulta del tutto rispondente ai criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c. che presiedono alla determinazione giudiziale delle modalità e della misura con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli, tenendo conto comunque delle risorse a disposizione di e dei doveri che gravano sui figli adulti. Per_2
Deve inoltre valutarsi, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c., che la madre dispone della casa di proprietà del marito, assegnata in godimento.
L'efficacia della statuizione dovrà farsi decorrere dalla mensilità di marzo 2025, ossia dal momento in cui è cessata la convivenza familiare.
Ciò posto, la domanda di parte resistente di versamento diretto del mantenimento in favore dei figli non può essere accolta, considerato che il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. L'assenza, nel presente giudizio, dei figli e, conseguentemente, delle domande di mantenimento diretto osta all'accoglimento della richiesta.
Resta fermo che le parti potranno eventualmente accordarsi circa le modalità di adempimento in sede stragiudiziale.
Quanto alle spese straordinarie, deve specificarsi che esse, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, in quanto non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica e la loro forfettizzazione appare in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento, potendo anche recare pregiudizio ai figli.
In ogni caso, le spese straordinarie per i figli non devono essere necessariamente essere ripartite in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma il giudice deve stabilirne la ripartizione in misura proporzionale al reddito dei genitori, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. ord.
n. 35710 del 19/11/2021).
In punto, il Collegio ritiene di porre a carico del padre il 70% delle spese “extra-assegno”, tenuto conto delle rispettive sostanze e capacità reddituali dei genitori, anche al fine di assicurare la provvista per specifiche esigenze di che esulano dalle spese ordinarie. Deve quindi precisarsi che, Per_2 anche in ragione di tale elemento, considerata l'incidenza delle spese straordinarie così come dettagliatamente indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale, il contributo al mantenimento ordinario così come quantificato pare effettivamente rispondere al principio di proporzionalità.
*
Il contributo al mantenimento della moglie
La ricorrente ha domandato un assegno di mantenimento a proprio favore e a carico del coniuge, quantificato in € 2000 mensili.
Va premesso in diritto che, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione, anche da ultimo ribadito, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 27 luglio
2021 n. 21504/21).
Tanto premesso, nel caso di specie, reputa il Tribunale alla luce delle risultanze esposte nel paragrafo precedente, vista la complessiva situazione reddituale e patrimoniale come documentata, pur constatata l'inevitabile duplicazione di spese connessa all'abbandono della casa familiare, appare tutt'ora esistente una significativa disparità reddituale tra i coniugi.
In specie, il resistente dispone di un significativo asset societario, che gli rende una sicura e comprovata elevata capacità economica e un'entrata significativa ( emolumento mensile dichiarato tra € 3000 e € 5000), tenuto conto anche dell'andamento positivo della attività.
La moglie, d'altro canto, può contare su una attività (quella di parrucchiera) che non appare particolarmente redditizia. Resta da precisare, tuttavia, che ella non ha fornito una rappresentazione esaustiva delle spese connesse alla propria impresa (ad es. stipendio della dipendente, canone di locazione), sicchè nella valutazione potrà tenersi conto solo dei dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali a prescindere dagli oneri. D'altro canto, appare incontestato che la ricorrente ha assunto un ruolo trainante nella gestione dei figli (specialmente per ), dedicandosi agli stessi con continuità fin dalla loro nascita, mentre Per_2
il marito si è dedicato per lo più allo sviluppo della propria attività, riuscendo a garantire alla famiglia una stabilità economica e sostenendo le maggiori spese nell'interesse dei figli e della moglie (lo stesso resistente ha dichiarato di aver sempre pagato le spese dell'immobile e delle utenze domestiche).
Questi elementi devono essere oggi contemperati con il rilievo della sicura attitudine al lavoro proficuo della moglie, potendo ella peraltro oggi dedicarsi con maggiore impegno alla propria attività professionale (ad esempio aumentando le ore di lavoro) così da conseguire maggiori entrate, atteso che è maggiorenne e pressochè autonomo nel quotidiano;
restano gli oneri assistenziali in Per_1
favore di , ma la nomina di un amministratore di sostegno permette anche l'introduzione di Per_2
figure di supporto in modo tale che la ragazza non richieda più costante attenzione della madre.
Invero, nell'effettuare la valutazione di merito, deve inoltre considerarsi che l'assegnazione della casa coniugale, benché abbia obiettivi del tutto diversi, indiscutibilmente presenta riflessi di carattere economico che dovranno certamente essere considerati in relazione alla misura del contributo.
Orbene, valutato anche tale elemento e richiamati tutti i parametri evocati, all'esito del giudizio, nel bilanciamento dei dati rilevanti descritti, tenuto conto anche della durata del matrimonio (durato circa vent'anni), in vista dell'esigenza di assicurare alla moglie un tenore di vita conforme a quello goduto in costanza di matrimonio, ritiene il Collegio equo e congruo porre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie nella misura di € 500,00 al mese (importo annualmente rivalutabile con indice Istat), tenuto anche conto che trattasi di somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali.
Le statuizioni economiche avranno decorrenza da marzo 2025, momento di effettiva cessazione della convivenza coniugale.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, valutato il comportamento processuale delle parti, tenuto conto che sono state rigettate le domande reciproche di addebito e considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Soncino il 31/05/2004 (trascritto presso CP_1
gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2004, atto n. 3, parte II, serie A); 2) RIGETTA le domande di addebito della separazione formulate reciprocamente;
3) ASSEGNA a a casa familiare sita in Soncino (CR), Via Borgo Parte_1
Mattina 18, con tutti gli arredi;
4) DISPONE che il padre incontri previo percorso di accompagnamento e supporto Per_2
elaborato con l'ausilio dei professionisti che hanno in carico la ragazza ed eventualmente di un educatore, in coordinamento con l'amministratore di sostegno;
all'esito del percorso, con il benestare degli specialisti, il padre potrà tenere con sé un giorno a settimana Per_2
(indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola sino alle 21, e a weekend alternati, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00) del venerdì e sino alle 21,00 della domenica;
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
nelle vacanze natalizie e pasquali metà del periodo con alternanza annuale dei giorni di
Natale, Capodanno e Pasqua;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, con il coinvolgimento dell'amministratore di sostegno;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e mediante versamento a della somma Per_1 Per_2 Parte_1 mensile complessiva di € 1000 (€ 500 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità corrispondente alla data di effettivo rilascio della casa coniugale (marzo 2025), oltre al 70% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo sottoscritto il
31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6) PONE a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1
mediante versamento a con decorrenza dalla mensilità di Parte_1 marzo 2025, entro il 15 di ogni mese, dell'importo mensile di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Soncino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il GI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
DE ON GI
Benedetta Fattori GI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 04/10/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/10/1967 rappresentato e difeso dall' avv. VOLPI ROBERTO e dall'avv. CHIARA TOMASETTI, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ARBOSTI MAURO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24/10/2025
OGGETTO: separazione contenziosa
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 23/07/2025; Parte_1
Per ome precisate con nota depositata il 22/07/2025. Controparte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 04/10/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con n Soncino il 31/05/2004 (trascritto Controparte_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2004, atto n. 3, parte II, serie A), unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e (nata il [...]), chiedeva a Per_1 Per_2
questo Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 31/12/2024 si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
richiesta di separazione della moglie e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in atti.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il GI
Delegato, sentite personalmente le parti, dato atto dell'accordo parziale raggiunto, autorizzava i coniugi a vivere separati e ordinava l'integrazione documentale necessaria, riservandosi sulle altre richieste. Con ordinanza depositata il 17/03/2024, il GI Delegato assumeva in via temporanea e urgente provvedimenti del seguente tenore: “
1. Assegna la casa ex coniugale sita a Soncino via Borgo
Mattina 18 alla madre, la quale ivi continuerà ad abitare unitamente ai figli e Per_2 Per_1
(maggiorenni ma non economicamente autosufficienti);
2. Dispone che le visite del padre con siano gestite in autonomia, su libero accordo Per_1
padre/figlio; il padre vedrà previo percorso di accompagnamento e supporto elaborato con Per_2
l'ausilio degli specialisti che hanno in carico;
Per_2
3. Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e con Per_2 Per_1
decorrenza dalla mensilità corrispondente alla data di effettivo rilascio della casa coniugale (marzo
2025), la somma mensile complessiva di € 1000 (€ 500 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona”.
Con lo stesso provvedimento, il GI rigettava le richieste istruttorie e ordinava il deposito di ulteriore documentazione a completamento della rappresentazione della situazione economica.
Ritenuta matura la causa per la decisione, esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28
c.p.c., all'udienza del 22/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il
GI rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 29/10/2025.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Emerge agli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito concordatario in Soncino il 31/05/2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2004, atto n. 3, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli ( nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti dato atto che la convivenza è cessata e, con essa, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda deve dunque essere accolta.
*
Le domande reciproche di addebito
La ricorrente, sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto che la separazione personale venisse addebitata al marito, per aver questi causato la fine del matrimonio assumendo un contegno disinteressato e infedele. In via riconvenzionale, il resistente ha chiesto invece l'addebito alla moglie, sottolineando come ella avesse mantenuto, in costanza di convivenza, un atteggiamento squalificante nei suoi confronti, anche assumendo integralmente le decisioni in merito alla gestione dei figli, senza coinvolgere il marito.
Al riguardo, in primo luogo, giova rammentare che, affinché possa essere addebitata la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale ad uno dei coniugi, occorre che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio e, altresì, che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. La Suprema
Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass.23.5.2008 n.13431).
In altre parole, ai fini dell'addebito, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, ponderando se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Tanto considerato, nel caso di specie, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione né a carico del marito né a carico della moglie, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati rispettivamente dalle parti e, dall'altro, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.
Innanzitutto, deve rilevarsi che parte ricorrente non è stata in grado di provare o, finanche, di allegare in modo specifico le condotte addebitabili al marito. Nel ricorso introduttivo, infatti,
[...]
si è limitata ad accusare il resistente di scarsa collaborazione nel menage Parte_1
domestico e di non meglio precisati tradimenti;
nessuna argomentazione è stata puntualmente svolta in merito. A fronte delle difese del convenuto, poi, nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
[...]
a riferito di una relazione extraconiugale che il marito avrebbe intrattenuto Parte_1 nel 2014 con tale “ ”. Persona_3
Orbene, in questo quadro di riferimento, deve considerarsi che la generica allegazione di infedeltà non è sufficiente, in difetto di un supporto probatorio univoco, per accogliere la domanda di addebito, tenuto conto anche della circostanza che la moglie non ha specificato le circostanze di tempo e di luogo nelle quali ha appreso delle condotte fedifraghe, collocate comunque in tempi remoti
(2012/2014). Invero, il limitatissimo compendio documentale prodotto in atti non appare sufficiente a supportare la tesi attorea, evidenziato che la parte ricorrente non ha formulato alcuna istanza di prova costituenda al fine di dare riscontro puntuale e specifico ai fatti allegati.
In definitiva, non è oggi possibile stabilire se via sia stata una effettiva violazione degli obblighi di fedeltà discendenti dal matrimonio a carico del coniuge e, soprattutto, se questa sia stata la causa unica o prevalente della separazione.
Ribadita la genericità e indeterminatezza dell'allegazione di parte, osserva invero il Collegio che la ricostruzione della cronologia degli accadimenti fornisce comunque un quadro contraddittorio e assai poco coerente con la richiesta di addebitare la separazione al marito. Difatti un consistente lasso temporale tra gli avvenimenti, risalenti al 2012, e la domanda di separazione, in questa forbice fattuale, depone in senso contrario alla sussistenza della colpa del marito e, segnatamente, della riconducibilità della fine del matrimonio alla denunciata relazione extraconiugale. Peraltro, in udienza la ricorrente ha confermato di aver saputo da tempo di una relazione (remota) del marito e di averla accettata in nome dell'equilibrio familiare (“Mio marito ha avuto una relazione con la badante di mia mamma anni fa, dopo un po' l'ho scoperto. Poi abbiamo continuato a vivere insieme, l'ho accettato pensando al bene dei miei figli.” cfr. verbale dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c.).
Nessun elemento dunque persuade dell'esistenza di un nesso eziologico tra l'asserito tradimento
(comunque non provato) e la fine dell'unione matrimoniale. Quanto alle ulteriori condotte ascritte al resistente (i.e. scarsa collaborazione e disinteresse), pare sufficiente rilevare come le contestazioni suddette appaiono già di per sé del tutto generiche, fumose, prive di qualsivoglia elemento di significatività ai fini della dimostrazione della violazione di un obbligo nascente dal matrimonio.
Va poi evidenziato, da ultimo che tantomeno l'allontanamento del coniuge della casa coniugale, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione. Infatti, è la stessa ricorrente a delineare come, negli ultimi anni, la convivenza dei coniugi fosse divenuta intollerabile, collocandosi dunque la separazione di fatto nell'ambito di un rapporto coniugale ormai disgregato. Neanche sotto tale profilo, pertanto, emerge una condotta idonea a radicare l'addebito della separazione al marito, dovendosi ritenere che l'allontanamento da casa (peraltro, non definitivo) corrisponda non tanto a una causa, bensì a un segnale della crisi matrimoniale già in atto.
Esclusa l'addebitabilità della separazione al marito, osserva il Collegio che, tantomeno, possono trovare accoglimento le speculari richieste del convenuto.
in punto, ha esposto che la moglie, nel corso della convivenza coniugale, ha Controparte_1
serbato un contegno escludente, “dispotico”, poco incline alla collaborazione e alla solidarietà familiare. Ebbene le censure, prive di qualsivoglia elemento di significatività ai fini della dimostrazione della violazione di un obbligo nascente dal matrimonio, sono generiche e insufficienti a sostenere la domanda di addebito;
inoltre esse sono rimaste prive di qualsivoglia supporto o riscontro probatorio, essendosi il marito sostanzialmente limitato a contestare e respingere la domanda di addebito rivolta nei suoi confronti. Resta da precisare che le istanze di prova orale, peraltro formulate nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. deputata alla sola prova contraria, sono state rigettate in quanto generiche e valutative e perché, in ogni caso, nulla avrebbero potuto aggiungere alla inconsistente accusa rivolta alla moglie.
Di contro, proprio la ricostruzione della vita familiare fornita anche dallo stesso CP_1
conferma che le accuse reciproche dei coniugi si collocano nel contesto di una crisi
[...]
coniugale trascinata da tempo e sono pertanto del tutto inidonee a fondare una pronuncia di addebito della separazione, in quanto prive di significanza e di causalità alcuna rispetto alla disgregazione dell'unione, già compromessa da anni.
In definitiva, una lettura necessariamente più attenta delle allegazioni delle parti, anche sotto il profilo temporale e del materiale probatorio agli atti, rende la descrizione di una unione matrimoniale disgregata fin dagli albori, priva di condivisione materiale e spirituale da molto tempo.
Può dunque ritenersi che la causa della fine del matrimonio sia riconducibile a incompatibilità caratteriali e conflitti continui tra i coniugi, in una situazione di crisi latente, accettata o comunque tollerata da entrambi per molto tempo, situazione che li ha portati a un progressivo e reciproco allontanamento definitivo.
Pertanto, tenuto conto degli elementi in atti, non appare possibile stabilire se via sia stata una effettiva violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio a carico di un coniuge e, soprattutto, se questa sia stata la causa unica o prevalente della separazione. Ne consegue che le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti devono essere respinte, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, 1° comma c.c..
*
Le domande attinenti ai rapporti con i figli
Deve premettersi che entrambi i figli della coppia sono maggiorenni e, pertanto, nessun provvedimento deve essere assunto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Rileva inoltre il Collegio che, pacificamente, i figli non sono economicamente autosufficienti. In specie, ventenne, vive con la madre e sta frequentando una scuola di formazione Per_1
professionale; egli, evidentemente, gestirà in autonomia i suoi rapporti con i genitori, essendo rimessi al Tribunale unicamente i profili riguardanti il mantenimento (di cui si dirà infra).
Quanto a , osserva il Collegio che la ragazza è affetta da una condizione di disabilità psico- Per_2
fisica grave (esiti di cerebropatia congenita in cui emerge un'assenza di linguaggio verbale) e richiede un intervento assistenziale continuativo e globale per provvedere ai propri interessi. La sua condizione giustifica, ai sensi dell'art. 337 septies, co. II, c.c., l'applicazione delle disposizioni dettate per i figli minori.
La disposizione citata consente, innanzitutto, di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne in condizione di disabilità; è stata inoltre riconosciuta l'applicabilità delle norme in materia di visite e cura da parte del genitore non convivente nonché di quelle che disciplinano gli obblighi di mantenimento, questi ultimi collegati alla condizione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne. Resta esclusa, invece, la estensibilità delle disposizioni in tema di affidamento dei figli minori (ex multis, Cass. n. 2670/2023).
Ciò posto, deve constatarsi che i coniugi sono giunti ad un accordo parziale stabilendo che Per_2
sarebbe rimasta a vivere con la madre e il fratello nella ex casa familiare. Invero, considerate le difficoltà riscontrate, il padre si è impegnato ad avvalersi del supporto degli specialisti che hanno in carico la ragazza, in un percorso di accompagnamento, per gestire la fase di adattamento alla nuova situazione del nucleo.
Da ultimo, resta da precisare che in data 21/08/2025 è stato nominato in favore di un Per_2
amministratore di sostegno, individuato nella persona del fratello . Per_1 Nel prosieguo del giudizio, il resistente ha allegato, nondimeno, che la madre manterrebbe un atteggiamento escludente nei suoi confronti, anche esautorando dal suo ruolo di Per_1
amministratore di sostegno.
In merito, deve sottolinearsi che le contestazioni svolte in ordine al rapporto con l'amministratore di sostegno e la ripartizione dei compiti, nella misura in cui le condotte censurate si traducano in un ostacolo al perseguimento degli interessi di , dovranno essere rappresentate al GT che potrà Per_2
assumere i provvedimenti necessari.
Circoscritto l'oggetto dell'odierno giudizio, tenuto conto della esposta conflittualità coniugale che inevitabilmente si riflette sul rapporto di con la figlia, reputa il Tribunale Controparte_1
necessario confermare la statuizione del GI delegato quanto alle frequentazioni con il genitore non convivente;
il funzionamento di e le sue specifiche caratteristiche hanno imposto infatti Per_2 un coinvolgimento di professionisti (che già hanno in carico il nucleo) al fine di tutelare l'equilibrio psicofisico della ragazza e agevolarla anche nel rapporto con le figure genitoriali.
Orbene, in virtù della situazione fattuale e dei principi richiamati, il Collegio provvederà come in dispositivo a regolamentare le visite padre/figlia, tenendo conto dell'attuale situazione e fornendo una ripartizione equa e congrua per il futuro, da applicare quando le condizioni psicofisiche di Per_2 consentiranno l'instaurazione di una frequentazione libera con il padre.
*
L'assegnazione della casa coniugale
Osserva il Collegio che, anche in ossequio agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 6/02/2025,
e sono rimasti a vivere con la madre nella ex casa coniugale sita in Soncino, via Per_1 Per_2
Borgo Mattina 18, di proprietà del resistente.
Alla domiciliazione prevalente della prole non autosufficiente presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale- familiare, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
Precisa il Collegio che trovano applicazione i principi di diritto comune con riferimento alle spese relative alla casa familiare: le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a carico di ciascun coniuge in ragione del titolo di proprietà (e sono dunque da suddividere al 50 %), le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836). Resta fermo in ogni caso che l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione dei relativi oneri dovranno comunque essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c.
Da ultimo osserva il Collegio che il provvedimento è trascrivibile ai sensi dell'art. 2643 c.c., non dovendo il Tribunale disporre un ordine in tal senso.
*
Il contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Invero, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, salvo che la situazione di dipendenza dai genitori derivi da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato del figlio (in termini, ex multis,
Sez. I Sentenza 23673 del 6/11/2006). In questo quadro di riferimento, “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo
e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. Sez. VI-I 5 marzo 2018 n. 5088). È stato poi puntualmente precisato che l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita.
Ciò posto, nel caso di specie, pacificamente, (nato il [...]) coerentemente con l'età, Per_1
non ha ancora completato il ciclo di studi e sta seguendo un corso di formazione professionale di durata triennale;
(nata il [...]), invece, come sopra accennato, si trova in una Per_2
condizione di disabilità grave che rende impossibile e significativamente gravosa la ricerca della indipendenza economica. La ragazza percepisce indennità di frequenza, di circa € 513 mensili, insufficiente al suo mantenimento, anche in ragione delle specifiche necessità; del resto,
l'emolumento, tenuto conto del suo carattere meramente assistenziale, non esclude l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dall'art. 337 septies c.c.
Dunque, entrambi i ragazzi hanno tuttora la necessità di essere sostenuti e aiutati dai genitori al fine di completare il percorso formativo e in seguito inserirsi nel mondo lavorativo e reperire una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità.
In questo contesto, dovendosi analizzare le posizioni economiche delle parti, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a valutare le rispettive condizioni economiche e fondare una motivata decisione sulla domanda, tenuto che la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva delle rispettive e disponibilità (Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021). Deve poi tenersi conto ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c..
In questo contesto, paiono del tutto superflue ed esplorative le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, ritenendosi sufficienti i dati a disposizione, anche alla luce delle produzioni documentali e delle verbalizzazioni rese. D'altra parte, le istanze di prova orale formulate dal resistente, vertenti su circostanze pacifiche, irrilevanti e inconferenti, e pertanto non ammesse dal GI Delegato, nulla avrebbero potuto aggiungere ai dati a disposizione. Quanto poi alle richieste di esibizione relative agli emolumenti assistenziali percepiti in ragione della invalidità di , deve tenersi Per_2 conto della sopravvenuta nomina dell'amministratore di sostegno il quale, tra l'altro, ha proprio il compito di gestire gli interessi patrimoniali della beneficiaria;
esulano pertanto tali aspetti dalla valutazione delle capacità economiche delle parti.
Tanto premesso, nel merito, deve rilevarsi che ha dichiarato di Parte_1
possedere un esercizio commerciale in locazione ove svolge la professione di parrucchiera, con l'aiuto di una collaboratrice. Nel 2024 ella ha dichiarato reddito imponibile di € 5981 (imposta netta
€ 268, addizionale regionale dovuta € 74 , addizionale comunale dovuta € 45), nel 2023 reddito di €
2435, nel 2022 reddito di € 7417 (v. Mod. PF in atti). Il volume d'affari dell'attività di impresa dichiarato nel 2024 risulta pari a € 37979, con reddito di impresa di € 10114; nel 2023 risulta un volume d'affari di € 37339, reddito di impresa € 6323; nel 2022 ricavi sono pari a € 36359 e valore della produzione di € 22182.
invece, ha dichiarato di essere socio, unitamente al padre e al fratello (per la Controparte_1
quota di un terzo), di una società agricola che si occupa della lavorazione del latte e di percepire un emolumento di circa € 3000 mensili. Dalle dichiarazioni fiscali in atti risultano i seguenti dati: nel
2023, reddito imponibile 0 e quota reddito non imponibile € 3454 (v. mod. PF 2024); nel 2022 reddito imponibile 0 e quota reddito non imponibile € 3579 (v. mod. PF 2023); nel 2021 reddito imponibile
0 e quota reddito non imponibile € 3444 (v. mod. PF 2022).
Va precisato che le effettive disponibilità del resistente si confondono con quelle della società di cui
è contitolare ( e C. società agricola s.s.), anche considerato che l'emolumento Controparte_2
corrisposto mensilmente è liberamente determinato dai soci (lo stesso resistente ha precisato di aver percepito € 5000 mensili sino al 2023 per far fronte alle rate del mutuo e di aver diminuito l'importo in coincidenza con l'estinzione del finanziamento).
In questo frangente, deve rilevarsi che il Mod. Iva 2025 evidenzia un volume di affari della società pari a € 1.176.366,00; nel 2023 il volume d'affari dichiarato è pari a € 1115.145 (v. Mod. Iva 2024); nel 2022 il volume d'affari era pari a € 944791 (v. Mod. Iva 2023); nel 2021 pari a € 723073 (Mod.
Iva 2022).
Il resistente è proprietario della casa ex coniugale dove abitano la moglie e i figli. In data 01/06/2025 egli ha locato un immobile a Brandico, pattuendo un canone di € 400 mensili.
Dagli estratti conto depositati in atti dal resistente emergono invero spese per finanziamenti di circa
€ 1000 mensili (risultano, in particolare, esborsi rispettivamente di circa € 590 e 409 ogni mese).
Brevemente illustrati i dati economici a disposizione, il Collegio ritiene e rileva, anche ex art. 473 bis.18 c.p.c., che il quadro offerto non fotografi in modo del tutto esaustivo e con compiutezza l'effettiva redditualità del resistente e la sua concreta attuale capacità patrimoniale, dovendosi sottolineare come il significativo fatturato della società che egli gestisce (unitamente ai familiari), in progressiva crescita, appare poco coerente con la capacità economica esposta in atti. Della circostanza dovrà tenersi conto in sede di quantificazione degli oneri di mantenimento a favore della prole.
Specularmente, appare parimenti fumosa la situazione reddituale della ricorrente che, in modo assai poco convincente, non ha saputo quantificare gli introiti derivanti dalla propria attività imprenditoriale (v. verbale dell'udienza del 6/02/2025). Inoltre deve considerarsi che, a dispetto di una dichiarazione fiscale riportante redditi particolarmente esigui, dall'estratto conto depositato emergono numerosi versamenti in contanti non giustificati (ad es. nel solo mese di febbraio 2022: €
1000 il 9/02/2022, € 1300 il 16/02/2022, € 800 il 25/02/2022). Ciò posto, alla luce delle evidenze disponibili e dei rilievi illustrati, applicati i principi sopra richiamati anche ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., il Collegio reputa del tutto congruo ed equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento indiretto ordinario della prole nella misura di €
1000 mensili (€ 500 per ciascun figlio). La misura appare proporzionata alla capacità reddituale di entrambi i genitori, come sopra meglio ricostruita anche all'esito del giudizio, agli oneri di spesa a loro carico e ai compiti domestici di cura e assistenza assunti da ciascuno (in particolare dalla madre).
La quantificazione risulta altresì parametrata alle esigenze di vita di due ragazzi appena maggiorenni, che vivono nella casa materna. Deve considerarsi, in particolare, che gestisce in modo Per_1
autonomo i tempi di frequentazione con il padre e i tempi di permanenza di presso il padre Per_2
sono allo stato limitati.
La misura, quindi, risulta del tutto rispondente ai criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c. che presiedono alla determinazione giudiziale delle modalità e della misura con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli, tenendo conto comunque delle risorse a disposizione di e dei doveri che gravano sui figli adulti. Per_2
Deve inoltre valutarsi, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c., che la madre dispone della casa di proprietà del marito, assegnata in godimento.
L'efficacia della statuizione dovrà farsi decorrere dalla mensilità di marzo 2025, ossia dal momento in cui è cessata la convivenza familiare.
Ciò posto, la domanda di parte resistente di versamento diretto del mantenimento in favore dei figli non può essere accolta, considerato che il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. L'assenza, nel presente giudizio, dei figli e, conseguentemente, delle domande di mantenimento diretto osta all'accoglimento della richiesta.
Resta fermo che le parti potranno eventualmente accordarsi circa le modalità di adempimento in sede stragiudiziale.
Quanto alle spese straordinarie, deve specificarsi che esse, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, in quanto non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica e la loro forfettizzazione appare in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento, potendo anche recare pregiudizio ai figli.
In ogni caso, le spese straordinarie per i figli non devono essere necessariamente essere ripartite in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma il giudice deve stabilirne la ripartizione in misura proporzionale al reddito dei genitori, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. ord.
n. 35710 del 19/11/2021).
In punto, il Collegio ritiene di porre a carico del padre il 70% delle spese “extra-assegno”, tenuto conto delle rispettive sostanze e capacità reddituali dei genitori, anche al fine di assicurare la provvista per specifiche esigenze di che esulano dalle spese ordinarie. Deve quindi precisarsi che, Per_2 anche in ragione di tale elemento, considerata l'incidenza delle spese straordinarie così come dettagliatamente indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale, il contributo al mantenimento ordinario così come quantificato pare effettivamente rispondere al principio di proporzionalità.
*
Il contributo al mantenimento della moglie
La ricorrente ha domandato un assegno di mantenimento a proprio favore e a carico del coniuge, quantificato in € 2000 mensili.
Va premesso in diritto che, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione, anche da ultimo ribadito, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 27 luglio
2021 n. 21504/21).
Tanto premesso, nel caso di specie, reputa il Tribunale alla luce delle risultanze esposte nel paragrafo precedente, vista la complessiva situazione reddituale e patrimoniale come documentata, pur constatata l'inevitabile duplicazione di spese connessa all'abbandono della casa familiare, appare tutt'ora esistente una significativa disparità reddituale tra i coniugi.
In specie, il resistente dispone di un significativo asset societario, che gli rende una sicura e comprovata elevata capacità economica e un'entrata significativa ( emolumento mensile dichiarato tra € 3000 e € 5000), tenuto conto anche dell'andamento positivo della attività.
La moglie, d'altro canto, può contare su una attività (quella di parrucchiera) che non appare particolarmente redditizia. Resta da precisare, tuttavia, che ella non ha fornito una rappresentazione esaustiva delle spese connesse alla propria impresa (ad es. stipendio della dipendente, canone di locazione), sicchè nella valutazione potrà tenersi conto solo dei dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali a prescindere dagli oneri. D'altro canto, appare incontestato che la ricorrente ha assunto un ruolo trainante nella gestione dei figli (specialmente per ), dedicandosi agli stessi con continuità fin dalla loro nascita, mentre Per_2
il marito si è dedicato per lo più allo sviluppo della propria attività, riuscendo a garantire alla famiglia una stabilità economica e sostenendo le maggiori spese nell'interesse dei figli e della moglie (lo stesso resistente ha dichiarato di aver sempre pagato le spese dell'immobile e delle utenze domestiche).
Questi elementi devono essere oggi contemperati con il rilievo della sicura attitudine al lavoro proficuo della moglie, potendo ella peraltro oggi dedicarsi con maggiore impegno alla propria attività professionale (ad esempio aumentando le ore di lavoro) così da conseguire maggiori entrate, atteso che è maggiorenne e pressochè autonomo nel quotidiano;
restano gli oneri assistenziali in Per_1
favore di , ma la nomina di un amministratore di sostegno permette anche l'introduzione di Per_2
figure di supporto in modo tale che la ragazza non richieda più costante attenzione della madre.
Invero, nell'effettuare la valutazione di merito, deve inoltre considerarsi che l'assegnazione della casa coniugale, benché abbia obiettivi del tutto diversi, indiscutibilmente presenta riflessi di carattere economico che dovranno certamente essere considerati in relazione alla misura del contributo.
Orbene, valutato anche tale elemento e richiamati tutti i parametri evocati, all'esito del giudizio, nel bilanciamento dei dati rilevanti descritti, tenuto conto anche della durata del matrimonio (durato circa vent'anni), in vista dell'esigenza di assicurare alla moglie un tenore di vita conforme a quello goduto in costanza di matrimonio, ritiene il Collegio equo e congruo porre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie nella misura di € 500,00 al mese (importo annualmente rivalutabile con indice Istat), tenuto anche conto che trattasi di somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali.
Le statuizioni economiche avranno decorrenza da marzo 2025, momento di effettiva cessazione della convivenza coniugale.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, valutato il comportamento processuale delle parti, tenuto conto che sono state rigettate le domande reciproche di addebito e considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Soncino il 31/05/2004 (trascritto presso CP_1
gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2004, atto n. 3, parte II, serie A); 2) RIGETTA le domande di addebito della separazione formulate reciprocamente;
3) ASSEGNA a a casa familiare sita in Soncino (CR), Via Borgo Parte_1
Mattina 18, con tutti gli arredi;
4) DISPONE che il padre incontri previo percorso di accompagnamento e supporto Per_2
elaborato con l'ausilio dei professionisti che hanno in carico la ragazza ed eventualmente di un educatore, in coordinamento con l'amministratore di sostegno;
all'esito del percorso, con il benestare degli specialisti, il padre potrà tenere con sé un giorno a settimana Per_2
(indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola sino alle 21, e a weekend alternati, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00) del venerdì e sino alle 21,00 della domenica;
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
nelle vacanze natalizie e pasquali metà del periodo con alternanza annuale dei giorni di
Natale, Capodanno e Pasqua;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, con il coinvolgimento dell'amministratore di sostegno;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e mediante versamento a della somma Per_1 Per_2 Parte_1 mensile complessiva di € 1000 (€ 500 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità corrispondente alla data di effettivo rilascio della casa coniugale (marzo 2025), oltre al 70% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo sottoscritto il
31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6) PONE a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1
mediante versamento a con decorrenza dalla mensilità di Parte_1 marzo 2025, entro il 15 di ogni mese, dell'importo mensile di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Soncino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il GI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato