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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/07/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 496 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. MARIA FILOMENA MARRAS, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in Via Dei Gigli n. 8,
e
, nato a [...] il [...], C.F. , con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. MARIA FILOMENA MARRAS, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in Via Dei Gigli n. 8;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti, come rassegnate nel ricorso congiunto depositato il g.
23.05.2024:
«Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di Nuoro».
Conclusioni del PM:
«V° esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il g. 23.05.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Nuoro il 30.07.2016; che dall'unione
1
N. R.G. 496/2024 sono nati due figli: , il 20.03.2011, e , il 6.04.2014; che la dimora coniugale era Per_1 Persona_2 stata fissata in Ottana alla Via LD IO;
che, in accordo con il marito, la si è trasferita a Nuoro Pt_1 insieme ai figli;
che la svolge la professione di estetista ed ha un reddito imponibile medio Pt_1 annuo pari a euro 35 mila, mentre il è attualmente occupato nella gestione dell'attività Parte_2 familiare e ha un reddito imponibile medio annuo pari a euro 27 mila;
che i coniugi sono titolari di diritti reali su un immobile in Comune di Ottana;
che, nel tempo, è venuta meno la solidità del rapporto e la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, domanda di divorzio.
2. La sentenza del 2.08.2024 ha omologato la separazione dei coniugi, alle condizioni riportate in epigrafe;
con ordinanza del 2.08.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio.
All'udienza del 13.03.2025, sono state confermate le conclusioni di cui al ricorso congiunto.
3. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
4. La domanda di cessazione degli effetti civili avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, e ad accertare che le altre condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti risulta che, dalla comparizione dei coniugi davanti al Tribunale di Nuoro e dalla conseguente sentenza di separazione del 2.08.2024, è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
5. Le altre condizioni di divorzio indicate nel ricorso, infine, non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
6. Le condizioni relative ai figli minori di cui al ricorso congiunto sono esaustivi e coerenti con il loro interesse, tenuto conto del fatto che le parti non hanno allegato variazioni rilevanti dopo la pronuncia della sentenza di separazione.
In ragione dell'accordo dei genitori, non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori ultradodicenni.
7. Le spese di lite, visto l'accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...]_1
(NU) il 5.09.1985 e , nato a [...] il [...] (matrimonio Parte_2
2
N. R.G. 496/2024 contratto il 30.07.2016 in Nuoro e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Nuoro, atto n. 26, parte II, serie A, anno 2016) alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si ritrascrivono: «
2. La signora abiterà insieme ai figli in Nuoro alla via Pietro Mastino 52; Parte_1
FI RE (doc.7) Controparte_1
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) due fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00
(inverno) o le ore 22.00 (estate); il padre, previo avviso alla madre, potrà stare con i propri figli anche in giornate infrasettimanali.
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua e Pasquetta ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale, suddividendosi i tempi delle festività in modo paritario;
durante le vacanze estive (luglio e agosto) i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 5 giugno di ogni anno.
5. Il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_2 Pt_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro 300,00 e così euro 150 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le parti danno atto che a integrazione dell'assegno dovuto a titolo di mantenimento per i figli, il signor Parte_2 ha ceduto/donato alla signora per mezzo di atto pubblico, la Società -PERLISSIMA SRL Pt_1
Codice Fiscale come da punto (8/c che segue). P.IVA_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
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6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, l'abbigliamento necessario di base di ogni inizio stagione, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
8. I coniugi, a causa della separazione personale, provvederanno a suddividersi con futuro atto notarile, secondo il criterio della ripartizione paritaria tra le parti, i beni e le attività sorte in regime e per la ragione della comunione matrimoniale:
8/a) le Società sorte in regime di matrimonio:
-ESTETICA Codice Fiscale Parte_3 P.IVA_2
-ESTETICA Codice Fiscale Parte_4 P.IVA_3
-ESTETICA odice Fiscale Controparte_2 P.IVA_4
8/b) i beni immobili acquistati in comunione:
- Comune di OTTANA (G191) (NU)Foglio 15 Particella 711 Subalterno 8 Via LD IO Piano S1-
T
- Comune di OTTANA (G191) (NU)Foglio 15 Particella 1932 Via LD IO Piano T
8/c) il signor , per mezzo di atto pubblico, ha ceduto/donato alla signora la Società Parte_2 Pt_1
-PERLISSIMA SRL Codice Fiscale e ciò in adempimento e come corrispettivo delle P.IVA_1 maggiori somme dovute ai figli per il loro mantenimento e a integrazione dell'assegno di cui al punto
5 che precede.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il futuro trasferimento reciproco con divisione e/o cessione, tra loro, dei beni sopra descritti, è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74, in quanto rientra nella definizione del più ampio rapporto di crisi matrimoniale in sede di separazione e divorzio”»;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del g. 11.7.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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