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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 673/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi degli articoli 281 quater, 281quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 673/2020 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Pontecorvo (FR), Via XXIV Maggio n. 95, presso lo studio dell'Avv. Paola Alfei, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPONENTE
e
(C.F.: ) nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Marianna Donciglio e Annarita Natoni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Gaeta, via G. Garibaldi n. 4,
OPPOSTO
Oggetto
Opposizione ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.
Conclusioni
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15 settembre 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli il 3.2.2020 da con cui quest'ultimo, in forza del Controparte_1 titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Cassino n. 1208 del 17.10.2019, gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 25.618,56.
pagina 1 di 6 In particolare, l'opponente riferiva che la citata sentenza, in accoglimento della domanda proposta dal sig. , aveva dichiarato il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto preliminare CP_1 di compravendita, stante l'inadempimento grave del sig. alle obbligazioni assunte con tale Pt_1 contratto, con conseguente condanna dello stesso al pagamento di euro 20.000,00 in favore del sig.
a titolo di caparra confirmatoria versata all'atto della sottoscrizione del preliminare. Tanto CP_1 premesso, il sig. ha dedotto a sostegno dell'opposizione: 1) l'ingiustizia della sentenza, la Pt_1 quale è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Roma;
2) la nullità e/o inefficacia del precetto in quanto non chiaro e confuso;
3) l'erroneità del credito quantificato nel precetto, stante la previsione di interessi non previsi nel titolo giudiziale, in quanto non richiesti in quella sede dall'attore; l'errata decorrenza degli stessi oltre che della data finale di conteggio (in quanto futura, 27.11.2020); in ogni caso, l'eccessiva ed errata loro quantificazione.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta, e, per l'effetto, la dichiarazione di nullità o inefficacia del precetto.
costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda attorea, poiché infondata, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 20.10.2020 è stata parzialmente accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, limitatamente all'importo degli interessi richiesti, pari a euro 632,90.
Ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 15.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle repliche.
***
2. Preliminarmente, il motivo di opposizione relativo alla inefficacia del precetto, per l'asserita poca chiarezza dello stesso, può qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., vertendo sulla regolarità formale di tale atto.
Le restanti doglianze mosse da vanno, invece, qualificate come opposizioni Parte_1
(preventive) all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., vertendo esse sull'accertamento del diritto dell'opposto di procedere a esecuzione forzata in suo danno sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla citata sentenza del Tribunale di Cassino.
3. Orbene, deve anzitutto evidenziarsi che nel corso del presente giudizio, il titolo esecutivo, in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto oggetto di opposizione, è stato riformato dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma, n. 4400 del 10.7.2025, che, in accoglimento dell'appello pagina 2 di 6 proposto dal sig. , ha rigettato la domanda proposta dal sig. , accertando il diritto del Pt_1 CP_1 primo di recedere dal contratto preliminare e di trattenere la caparra versata dal . CP_1
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Difatti, la caducazione del titolo esecutivo, in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto, comporta, senz'altro, il venir meno del diritto di parte opposta di agire esecutivamente sulla scorta del suddetto titolo. Tale pronuncia si ha, infatti, per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Quanto alle spese di lite, in mancanza di un accordo delle parti sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “Il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di Cassazione, sen. n. 5555/2016).
In applicazione di detto principio, che costituisce naturale corollario di tale genere di pronunzia
(Cass., sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553), vanno poste le seguenti considerazioni.
4. Il motivo, qualificato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., relativo alla non comprensibilità dell'atto di precetto va disatteso.
Come già evidenziato con l'ordinanza del 20.10.2020, l'atto di precetto è pienamente comprensibile, essendo solamente state invertite le pagine dello stesso. Del resto, il sig. , nel Pt_1 prendere correttamente atto del contenuto dello stesso, ha esaustivamente formulato i suddetti motivi di opposizione.
5. Quanto ai motivi relativi all'asserita erroneità e ingiustizia del titolo giudiziale, questi sono irrilevanti nel presente giudizio.
Va infatti considerato che, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, ove rilevi, come nel caso di specie, un titolo esecutivo giudiziale, non è consentito far valere, con l'opposizione all'esecuzione, un vizio genetico dello stesso, che, traducendosi in motivo di gravame, potrebbe essere denunciato solo in sede di impugnazione.
Va infatti ricordato che, per consolidata giurisprudenza (v. per tutte Cass. 17.02.2011, n. 3850), il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o ha avuto la possibilità di essere o è tuttora in via di pagina 3 di 6 esame ex professo o comunque in via principale;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia minacciata o sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Tantomeno assume rilevanza quanto dedotto dall'attore al momento della proposizione dell'opposizione, in ordine alla pendenza del giudizio di appello, posto che l'efficacia del titolo esecutivo non risulta essere stata sospesa in sede di gravame.
6. È invece fondato, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, il motivo di opposizione afferente alla non debenza dell'importo richiesto con l'atto di precetto a titolo di interessi legali.
Orbene, l'atto di precetto, oggetto di opposizione, includeva, nell'importo complessivo intimato
(euro 25.618,56), anche gli interessi legali, decorrenti dal 23.11.2013 al 27.11.2020, per la somma di euro 632,90.
Invero, la sentenza del Tribunale di Cassino, nel condannare al pagamento in Parte_1 favore del della somma di euro 20.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata CP_1 all'atto della sottoscrizione del preliminare del 23.11.2013, nulla ha disposto in merito alla debenza degli interessi legali. Pertanto, in assenza di espressa previsione nel titolo giudiziale, non è consentito al giudice, in sede di opposizione esecutiva, procedere all'integrazione del suddetto titolo.
Peraltro, per mera completezza – dovendo comunque considerarsi la preclusione appena evidenziata – deve evidenziarsi, come condivisibilmente affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, che “la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale, sancita dall'art. 1458 c.c., comma 1, comporta, in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, l'insorgere, a carico di ciascun contraente (ed indipendentemente dall'eventuale sua inadempienza), dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta (Sez. 2, Sentenza n. 3555 del
11/03/2003, Rv. 561075). L'obbligazione di restituzione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria (eventualmente versata) costituisce debito di valuta (Sez. 2, Sentenza n. 12124 del 11/11/1992, Rv. 479457); ne consegue che sulla somma versata a titolo di caparra non sono dovuti interessi in assenza di specifica domanda della parte in tal senso (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13666 del 17/09/2003, Rv. 566915)” (cfr. Cass. civile sez. II, 11.5.2016, n. 9650). È stato ulteriormente affermato che “qualora l'obbligazione restitutoria riguardi una somma di danaro, gli interessi pagina 4 di 6 costituiscono una forma di liquidazione forfettaria del danno patito dal contraente incolpevole per il mancato godimento del danaro, alla quale può aggiungersi, se provato, il maggior danno derivante dalla perdita del potere di acquisto della moneta a causa del fenomeno inflattivo. In tal caso, poiché
l'obbligazione di restituzione riguarda una somma di danaro già certa e determinata nel suo ammontare, sia gli interessi che la rivalutazione decorrono dal momento cioè in cui il creditore ne abbia chiesto la restituzione costituendo in mora il debitore” (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 13284 del 05/10/2000 Rv.
540785 – 01).
Dunque, in assenza di domanda in tal senso da parte dell'attore nel giudizio di primo grado, il
Tribunale di Cassino, con la già menzionata sentenza, nulla ha disposto con riguardo alla liquidazione degli interessi in questione.
Ciò posto, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, l'opposizione deve essere ritenuta fondata limitatamente all'importo di euro 632,90, dovendosi invece riconoscere l'efficacia esecutiva del titolo in esame per il residuo importo di euro 24.985,66, oltre spese di notifica e successive occorrende.
7. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza virtuale e stante la parziale fondatezza dell'opposizione vanno compensate nella misura di un terzo, restando la parte residua a carico dell'opponente in quanto i restanti motivi di doglianza, afferenti alla gran parte del credito residuo, sono infondati. Esse vanno liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione ricompreso tra € 5.201 e 26.000) e dell'attività processuale effettivamente soltasi (con omissione della fase istruttoria/trattazione in quanto non tenutasi).
Si ritiene di dover escludere, ai fini della valutazione della soccombenza (virtuale), la sopravvenuta caducazione del titolo (sentenza del Tribunale di Cassino) in forza del quale il sig. CP_1 aveva notificato l'atto di precetto, atteso che la fondatezza o meno dell'opposizione va vagliata, esclusivamente, con riguardo ai motivi di opposizione originariamente proposti.
La caducazione del titolo esecutivo giudiziale avvenuta in sede di cognizione rappresenta un evento, per così dire, esterno, rispetto al quale i motivi dell'opposizione all'esecuzione possono coincidere o meno. In altri termini, considerando che il titolo esecutivo può venire meno anche per ragioni diverse da quelle poste a base dell'opposizione all'esecuzione, giudicare fondata tale opposizione in un caso del genere equivarrebbe ad accoglierla per motivi diversi da quelli effettivamente proposti, in contraddizione con la costruzione del sistema (ragionamento analogo è stato effettuato, seppure ad altri fini, da Cassazione civile sez. un., 21.09.2021, n. 25478).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti, che, liquidate per l'intero in € 3.397,00, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, pone per la restante parte a carico dell'opponente in favore di . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Cassino il 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi degli articoli 281 quater, 281quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 673/2020 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Pontecorvo (FR), Via XXIV Maggio n. 95, presso lo studio dell'Avv. Paola Alfei, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPONENTE
e
(C.F.: ) nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Marianna Donciglio e Annarita Natoni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Gaeta, via G. Garibaldi n. 4,
OPPOSTO
Oggetto
Opposizione ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.
Conclusioni
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15 settembre 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli il 3.2.2020 da con cui quest'ultimo, in forza del Controparte_1 titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Cassino n. 1208 del 17.10.2019, gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 25.618,56.
pagina 1 di 6 In particolare, l'opponente riferiva che la citata sentenza, in accoglimento della domanda proposta dal sig. , aveva dichiarato il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto preliminare CP_1 di compravendita, stante l'inadempimento grave del sig. alle obbligazioni assunte con tale Pt_1 contratto, con conseguente condanna dello stesso al pagamento di euro 20.000,00 in favore del sig.
a titolo di caparra confirmatoria versata all'atto della sottoscrizione del preliminare. Tanto CP_1 premesso, il sig. ha dedotto a sostegno dell'opposizione: 1) l'ingiustizia della sentenza, la Pt_1 quale è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Roma;
2) la nullità e/o inefficacia del precetto in quanto non chiaro e confuso;
3) l'erroneità del credito quantificato nel precetto, stante la previsione di interessi non previsi nel titolo giudiziale, in quanto non richiesti in quella sede dall'attore; l'errata decorrenza degli stessi oltre che della data finale di conteggio (in quanto futura, 27.11.2020); in ogni caso, l'eccessiva ed errata loro quantificazione.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta, e, per l'effetto, la dichiarazione di nullità o inefficacia del precetto.
costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda attorea, poiché infondata, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 20.10.2020 è stata parzialmente accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, limitatamente all'importo degli interessi richiesti, pari a euro 632,90.
Ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 15.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle repliche.
***
2. Preliminarmente, il motivo di opposizione relativo alla inefficacia del precetto, per l'asserita poca chiarezza dello stesso, può qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., vertendo sulla regolarità formale di tale atto.
Le restanti doglianze mosse da vanno, invece, qualificate come opposizioni Parte_1
(preventive) all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., vertendo esse sull'accertamento del diritto dell'opposto di procedere a esecuzione forzata in suo danno sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla citata sentenza del Tribunale di Cassino.
3. Orbene, deve anzitutto evidenziarsi che nel corso del presente giudizio, il titolo esecutivo, in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto oggetto di opposizione, è stato riformato dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma, n. 4400 del 10.7.2025, che, in accoglimento dell'appello pagina 2 di 6 proposto dal sig. , ha rigettato la domanda proposta dal sig. , accertando il diritto del Pt_1 CP_1 primo di recedere dal contratto preliminare e di trattenere la caparra versata dal . CP_1
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Difatti, la caducazione del titolo esecutivo, in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto, comporta, senz'altro, il venir meno del diritto di parte opposta di agire esecutivamente sulla scorta del suddetto titolo. Tale pronuncia si ha, infatti, per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Quanto alle spese di lite, in mancanza di un accordo delle parti sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “Il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di Cassazione, sen. n. 5555/2016).
In applicazione di detto principio, che costituisce naturale corollario di tale genere di pronunzia
(Cass., sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553), vanno poste le seguenti considerazioni.
4. Il motivo, qualificato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., relativo alla non comprensibilità dell'atto di precetto va disatteso.
Come già evidenziato con l'ordinanza del 20.10.2020, l'atto di precetto è pienamente comprensibile, essendo solamente state invertite le pagine dello stesso. Del resto, il sig. , nel Pt_1 prendere correttamente atto del contenuto dello stesso, ha esaustivamente formulato i suddetti motivi di opposizione.
5. Quanto ai motivi relativi all'asserita erroneità e ingiustizia del titolo giudiziale, questi sono irrilevanti nel presente giudizio.
Va infatti considerato che, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, ove rilevi, come nel caso di specie, un titolo esecutivo giudiziale, non è consentito far valere, con l'opposizione all'esecuzione, un vizio genetico dello stesso, che, traducendosi in motivo di gravame, potrebbe essere denunciato solo in sede di impugnazione.
Va infatti ricordato che, per consolidata giurisprudenza (v. per tutte Cass. 17.02.2011, n. 3850), il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o ha avuto la possibilità di essere o è tuttora in via di pagina 3 di 6 esame ex professo o comunque in via principale;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia minacciata o sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Tantomeno assume rilevanza quanto dedotto dall'attore al momento della proposizione dell'opposizione, in ordine alla pendenza del giudizio di appello, posto che l'efficacia del titolo esecutivo non risulta essere stata sospesa in sede di gravame.
6. È invece fondato, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, il motivo di opposizione afferente alla non debenza dell'importo richiesto con l'atto di precetto a titolo di interessi legali.
Orbene, l'atto di precetto, oggetto di opposizione, includeva, nell'importo complessivo intimato
(euro 25.618,56), anche gli interessi legali, decorrenti dal 23.11.2013 al 27.11.2020, per la somma di euro 632,90.
Invero, la sentenza del Tribunale di Cassino, nel condannare al pagamento in Parte_1 favore del della somma di euro 20.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata CP_1 all'atto della sottoscrizione del preliminare del 23.11.2013, nulla ha disposto in merito alla debenza degli interessi legali. Pertanto, in assenza di espressa previsione nel titolo giudiziale, non è consentito al giudice, in sede di opposizione esecutiva, procedere all'integrazione del suddetto titolo.
Peraltro, per mera completezza – dovendo comunque considerarsi la preclusione appena evidenziata – deve evidenziarsi, come condivisibilmente affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, che “la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale, sancita dall'art. 1458 c.c., comma 1, comporta, in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, l'insorgere, a carico di ciascun contraente (ed indipendentemente dall'eventuale sua inadempienza), dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta (Sez. 2, Sentenza n. 3555 del
11/03/2003, Rv. 561075). L'obbligazione di restituzione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria (eventualmente versata) costituisce debito di valuta (Sez. 2, Sentenza n. 12124 del 11/11/1992, Rv. 479457); ne consegue che sulla somma versata a titolo di caparra non sono dovuti interessi in assenza di specifica domanda della parte in tal senso (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13666 del 17/09/2003, Rv. 566915)” (cfr. Cass. civile sez. II, 11.5.2016, n. 9650). È stato ulteriormente affermato che “qualora l'obbligazione restitutoria riguardi una somma di danaro, gli interessi pagina 4 di 6 costituiscono una forma di liquidazione forfettaria del danno patito dal contraente incolpevole per il mancato godimento del danaro, alla quale può aggiungersi, se provato, il maggior danno derivante dalla perdita del potere di acquisto della moneta a causa del fenomeno inflattivo. In tal caso, poiché
l'obbligazione di restituzione riguarda una somma di danaro già certa e determinata nel suo ammontare, sia gli interessi che la rivalutazione decorrono dal momento cioè in cui il creditore ne abbia chiesto la restituzione costituendo in mora il debitore” (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 13284 del 05/10/2000 Rv.
540785 – 01).
Dunque, in assenza di domanda in tal senso da parte dell'attore nel giudizio di primo grado, il
Tribunale di Cassino, con la già menzionata sentenza, nulla ha disposto con riguardo alla liquidazione degli interessi in questione.
Ciò posto, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, l'opposizione deve essere ritenuta fondata limitatamente all'importo di euro 632,90, dovendosi invece riconoscere l'efficacia esecutiva del titolo in esame per il residuo importo di euro 24.985,66, oltre spese di notifica e successive occorrende.
7. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza virtuale e stante la parziale fondatezza dell'opposizione vanno compensate nella misura di un terzo, restando la parte residua a carico dell'opponente in quanto i restanti motivi di doglianza, afferenti alla gran parte del credito residuo, sono infondati. Esse vanno liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione ricompreso tra € 5.201 e 26.000) e dell'attività processuale effettivamente soltasi (con omissione della fase istruttoria/trattazione in quanto non tenutasi).
Si ritiene di dover escludere, ai fini della valutazione della soccombenza (virtuale), la sopravvenuta caducazione del titolo (sentenza del Tribunale di Cassino) in forza del quale il sig. CP_1 aveva notificato l'atto di precetto, atteso che la fondatezza o meno dell'opposizione va vagliata, esclusivamente, con riguardo ai motivi di opposizione originariamente proposti.
La caducazione del titolo esecutivo giudiziale avvenuta in sede di cognizione rappresenta un evento, per così dire, esterno, rispetto al quale i motivi dell'opposizione all'esecuzione possono coincidere o meno. In altri termini, considerando che il titolo esecutivo può venire meno anche per ragioni diverse da quelle poste a base dell'opposizione all'esecuzione, giudicare fondata tale opposizione in un caso del genere equivarrebbe ad accoglierla per motivi diversi da quelli effettivamente proposti, in contraddizione con la costruzione del sistema (ragionamento analogo è stato effettuato, seppure ad altri fini, da Cassazione civile sez. un., 21.09.2021, n. 25478).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti, che, liquidate per l'intero in € 3.397,00, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, pone per la restante parte a carico dell'opponente in favore di . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Cassino il 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 6 di 6